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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6008/2024 avente ad oggetto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. -opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Alessandro Lupi, presso il cui studio in Albano
Laziale, al Corso G. Matteotti n. 196, elettivamente domicilia
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio, dall'avv. Marco Cornaro, presso il quale elettivamente domicilia come da memoria difensiva
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla
1 trattazione della stessa con la modalità “scritta” entro il termine di 30 giorni dall'udienza del 17.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte opposta ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.07.2024, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2024, emesso da questo Tribunale e notificato il 20.06.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 16.087,58, oltre interessi legali, accessori e spese legali, in favore di CP_1
a titolo di indennità di mancato preavviso.
[...]
A sostegno del ricorso ha dedotto: l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto il recesso risale al marzo 2018; l'insussistenza del credito, essendo le provvigioni inferiori maturate in favore dell'agente inferiori a quelle indicate nel ricorso monitorio;
l'erroneità della somma ingiunta, non tenendo conto delle ritenute di legge del 20% e anche per il calcolo degli interessi moratori.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittimo il decreto ingiuntivo e lo revochi, o in subordine quantifichi le somme dovute al netto delle ritenute di legge, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso in opposizione.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che vi sono atti interruttivi della prescrizione e che il credito è stato correttamente quantificato.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'improcedibilità e/o il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
2 LA DECISIONE
In via preliminare e assorbente va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso in opposizione.
Così sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. SS.UU. n. 20604/2008);
Nel caso di specie l'opponente ha depositato soltanto il ricorso in opposizione e non ha documentato l'avvenuta notifica del ricorso all'odierno opposto, che si è costituito in giudizio avendo appreso dell'esistenza dello stesso in seguito a istanza di visibilità.
Nessuna prova, in sostanza, risulta che il ricorso in opposizione sia stato notificato.
Peraltro, l'opponente non ha presenziato alla prima udienza e non ha depositato alcun atto successivamente al deposito del ricorso in opposizione.
Pertanto, l'opposizione va dichiarata improcedibile perché non notificata con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto n.
227/2024 emesso da questa Sezione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività
3 processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di
Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che
l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Marco Cornaro, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6008/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024;
2. condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € Controparte_1
2.695,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
4 spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Marco Cornaro.
Trani, 25.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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