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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3126 del 09.11.2022 Oggetto: ripetizione d'indebito
N. R.G. 736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, Parte_1 Parte_2 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv.
Orest e Manzi
Appell ant e e
e i n qualità Controparte_1 Controparte_2 di eredi di , rappresentate e difese dall'Avv. Valeria Persona_1
Val entino
Appell at e
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.02.2020 dinanzi al Tribunale di Lecce, Persona_1
aveva dedotto che con comunicazione del 19.09.2019 l' le aveva chiesto la
[...] Pt_1 restituzione dell'importo di € 4.846,80, asseritamente erogato in maniera indebita sulla sua pensione di categoria IO per il periodo 01.01.2013 – 30.11.2017, ritenuto non spettanti per
“non dichiarati redditi pensione reversibilità estera francese del coniuge”. La ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della pretesa restitutoria, avendo ella comunicato all' ogni dato Pt_1 utile per il computo della misura della sua pensione, e aveva invocato a suo favore il principio di buona fede del percipiente. Aveva quindi chiesto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme pretese dall' , con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite. Pt_1 Costituitosi in giudizio, l' aveva chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la mancata Pt_1 comunicazione dei dati riguardanti il reddito derivante da pensione di reversibilità estera francese e la mancanza di buona fede nella ricorrente.
Con la sentenza in epigrafe indicata, richiamato il termine annuale fissato dall'art. 13 L.n.412/1991 per la verifica dei redditi dei pensionati da parte dell' , il Tribunale di Lecce
Pt_1 ha ritenuto che, risultando le pensioni della ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi (modelli 730) ed essendo tali dati conoscibili per l' , l'azione di recupero avviata nel 2019 era da
Pt_1 intendersi tardiva con riferimento all'indebito maturato fino al 2016. Quanto all'indebita erogazione avvenuta per il 2017 il Tribunale ha poi osservato che nella propria nota l' non
Pt_1 aveva chiarito quale parte delle somme chieste in restituzione fosse imputabile a tale anno e su quali elementi del trattamento pensionistico i redditi esteri avessero inciso, in tal modo precludendo un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte della pensionata. Ritenuta pertanto l'illegittimità del provvedimento impugnato, ha dichiarato irripetibile la somma chiesta in restituzione con nota del 19.09.2019 e ha condannato l' al pagamento delle
Pt_1 spese di giudizio.
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non Pt_1 precisata la causale dell'indebito e nella parte in cui aveva limitato la verifica della dichiarazione dei redditi ai soli redditi personali della ricorrente.
Costituitasi in giudizio, , quale erede di Controparte_1 Persona_1
nel frattempo deceduta, ha contestato le avverse deduzioni, ribadendo che dalla
[...] documentazione allegata agli atti risultavano denunciati i redditi complessivi percepiti dalla de cuius (v. modelli 730), che era vedova dal 1988, inclusi i redditi esteri (Francia e Germania) dichiarati nel “quadro c”, così come ritenuto dal Tribunale;
ha quindi chiesto il rigetto dell'appello. Ai fini del litisconsorzio necessario processuale si è poi costituita anche concludendo nello stesso senso della sorella coerede. Controparte_2 All'udienza di discussione del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nell'atto di appello l' ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata non avendo Pt_1 essa tenuto conto, quanto alla causale dell'indebito e all'individuazione delle voci pensionistiche su cui il reddito incideva, del fatto che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado lo stesso aveva evidenziato che secondo l'art.4 comma 2 Pt_2
l.n.222/1984 per i soggetti coniugati “l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale”. Ha inoltre evidenziato che ai fini dell'indebito aveva avuto rilevanza “un ulteriore reddito del nucleo familiare di controparte, ovverosia un reddito derivante da pensione di reversibilità estera francese del coniuge” , che “tale reddito, sulla base del quale si è formato l'indebito di Euro 4.846,80”, doveva essere comunicato dalla stessa sig.ra e che “la mancata Per_1 dichiarazione dei redditi del coniuge è una circostanza che il tribunale ha completamente omesso di verificare in quanto si è limitato a verificare i redditi personali della sig. Per_1
(pag.3 dell'atto di appello). Il secondo motivo di censura non appare chiaro, né coerente: laddove, riferendosi alla
“pensione di reversibilità estera francese del coniuge”, l' abbia inteso indicare una Pt_1 pensione estera di reversibilità percepita dal coniuge di l'assunto sarebbe Persona_1 errato, in quanto, mentre era in vita la (a cui infatti nel 2019 è stato contestato Per_1
l'indebito), non vi sarebbero state le condizioni giuridiche e fattuali per la sussistenza, in favore del coniuge della stessa di una pensione di reversibilità (negli anni in esame:2013- Per_1
2017) derivante dalla posizione previdenziale della moglie;
laddove, invece, con la medesima espressione testuale poc'anzi trascritta l' abbia inteso riferirsi alla pensione di reversibilità Pt_1 percepita da e derivante dalla pensione estera francese del coniuge Persona_1 premorto, la doglianza dell'appellante dovrebbe comunque essere disattesa, poiché come rilevato dal Tribunale, la pensione di reversibilità è inclusa nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa i cui dati sono conoscibili anche dall' in via amministrativa Per_1 Pt_1
e utilizzabili per le necessarie verifiche reddituali in base all'art.15 comma 1 D.L. n.78/2009, convertito in l.n.102/2009 (“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti Pt_1 di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”).
Pertanto non risulta essere configurabile, nella percipiente, un dolo omissivo che escluda l'operatività del termine annuale fissato dall'art.13 l.n.412/1991 per la ripetizione di indebito con riferimento alle erogazioni pensionistiche degli anni dal 2013 al 2016.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, che assume particolare rilievo con riferimento al 2017, si osserva che, sebbene la sentenza di primo grado abbia evidenziato che era oscura la causale della ripetizione di indebito, in appello l' si è limitato a richiamare la Pt_1 norma della l.n.222/1984 sull'integrazione al trattamento minimo della pensione ordinaria di invalidità, senza tuttavia indicare l'entità dei limiti reddituali pro tempore vigenti, la misura in cui essi siano stati ritenuti superati nel caso concreto, e la porzione dell'indebito riferibile specificamente al 2017, così precludendo l'effettivo esercizio di difesa alla controparte sul punto.
L'appello deve quindi essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.12.2022 da nei confronti di Pt_1 e avverso la sentenza del 09.11.2022 n.3126 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 964,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi