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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
STRANIERI FABIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
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Con ricorso depositato il 24/09/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita per danno biologico pari al 12% o al diverso grado di inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla corresponsione CP_1 del dovuto. Costituitosi in giudizio, l ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere avendo l'istituto riconosciuto la eziologia della malattia professionale “lombosciatalgia” con visita medica del 15/1/25 accordando la percentuale del 6%, che unificata con la preesistente patologia “tendinosi del sopraspinoso” ha dato luogo al riconoscimento della percentuale del 12%. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento delle CP_1 spese di lite, avendo l'istituto riconosciuto la prestazione successivamente alla notifica del presente ricorso;
ha chiesto la compensazione delle CP_1 spese di lite. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su richiesta di entrambe le parti, essendo pacifico che abbia riconosciuto la prestazione richiesta, va dichiarata cessata CP_1 la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha riconosciuto la CP_1 prestazione richiesta con visita medica del 18/01/25, solo dopo l'introduzione del presente giudizio. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali in favore di parte ricorrente liquidate in euro 1.865,00.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 24/09/2024 da ei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1.865,00 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 15/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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