Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Decreto collegiale 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/12/2025, n. 22347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22347 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso il 15.4.2025 dalla Questura di Roma di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo in precedenza rilasciato a -OMISSIS- ed avente scadenza l’11.1.2032
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che è stato impugnato da parte ricorrente il decreto emesso il 15.4.2025 dalla Questura di Roma di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo in precedenza rilasciato a -OMISSIS- ed avente scadenza l’11.1.2032;
Considerato, in particolare, che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di cui all’art. 9 D. Lgs. n. 286/1998, adottato dal Questore di Roma il 15.4.2025, è dipeso dalla cessazione della protezione sussidiaria, giusto provvedimento del 12.7.2024 adottato dalla competente Commissione Nazionale per il diritto di asilo;
Considerato che il Collegio, già con ordinanza n. 3206/2025, ha accolto la misura cautelare chiesta da -OMISSIS-;
Considerato che all’udienza pubblica del 9.12.2025 il collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Considerato che avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo il ricorrente, in data 25.2.2025 (dunque, prima che venisse adottato il provvedimento da parte della Questura di Roma), ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Milano (cfr. attestazione prodotta in atti; R.G. n. -OMISSIS-) e che l’art. 35 bis co. 3 D. Lgs. n. 25/2008, in tema di controversie sulla protezione internazionale, stabilisce che, salvo dei casi specifici, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento gravato;
Considerato, pertanto, fondato il ricorso laddove, con la prima censura, si lamenta la violazione dell’art. 35 bis cit. posto che, in ragione della sospensione ex lege dell’esecuzione del provvedimento che dichiara cessato lo status di protezione sussidiaria prima riconosciuto all’istante, non può allo stato ritenersi sussistente il presupposto indicato nel provvedimento impugnato (ovvero la cessazione del predetto status ) che ha condotto la Questura a revocare il permesso di soggiorno di lungo periodo in possesso del ricorrente.
Ritenuto, quindi, assorbite le ulteriori censure, di accogliere il ricorso, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato, salve le valutazioni future dell’amministrazione anche in ragione dell’esito del contenzioso istauratosi presso il Tribunale di Milano con riferimento alla cessazione della protezione sussidiaria (giudizio che, per quanto documentato da parte ricorrente, è in attesa di fissazione udienza);
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio alla luce della peculiarità della vicenda (in effetti, l’amministrazione al momento di emissione dell’atto impugnato non era a conoscenza che il ricorrente avesse già impugnato il provvedimento adottato dalla Commissione nazionale di asilo) ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese del presente giudizio ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE OV, Presidente
GI ER, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | IE OV |
IL SEGRETARIO