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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3115/2024 promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
CESARE BATTISTI 17 22066 MARIANO COMENSE, con il patrocinio dell'Avv.
SI PE AZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in VIA PUGLIANO 11 BIANCO giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con la difesa e rappresentanza in giudizio
[...] P.IVA_1
dell'Avvocatura dello Stato di Milano e con domicilio negli uffici di quest'ultima a pagina 1 di 12 Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c.
Email_1
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6924/2024, pubblicata il 08/07/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: Nel merito: IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 6924/2024 emessa il 08/07/2024 AL TRIBUNALE DI MILANO- SEZ. XIII IN PERSONSA
DEL GIUDICE DOTT. ILARIO PONTANI
1) In via principale, accertare l'insussistenza del danno e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/erroneità della richiesta di indennità per occupazione abusiva;
2) Accertare e dichiarare illegittima l'indennità di occupazione in quanto non provata e, comunque, non congrua alle condizione economiche della ricorrente e allo stato degli immobili;
3) In relazione ai sub 736 e 740, accertare l'insussistenza dell'occupazione abusiva e dichiarare parzialmente erroneo e/o illegittimo l'atto impugnato;
4) Dichiarare la parziale illegittimità/erroneità dell'indennità di occupazione cui al sub
739 quantificata in €. 1.540,39;
5) Dichiarare la parziale illegittimità/erroneità dell'indennità di occupazione al sub 735 nella parte in cui viene calcolato il surplus di valore per la pertinenza del giardino di cui al sub 738;
6) In ogni caso, con vittoria di spese vive pari a €. 1.968,50 (iscrizione causa a ruolo primo e secondo grado) e compensi legali da quantificarsi secondo i parametri vigenti in pagina 2 di 12 €. 28.212,00 (€. 14.106,00per ogni grado di giudizio) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si allegano in copia cartelle compresse contenenti tutti gli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo gradi e importati direttamente dal fascicolo telematico avente RG
n. 22215/2023 e, inoltre,
B) Chiede ammettersi prove testimoniali di:
e entrambi residente in [...] Per_1
17, affinché depongano in ordine ai fatti di causa ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
i. Vero è che per anni la famiglia della Sig.ra ha abitato in Mariano Comense Parte_1
Via SA AT 17?
Vero è che lei abita nello stesso complesso immobiliare ?;
iii. Vero è che le scale del suo appartamento sono in comune con la mansarda e/o appartamento al primo piano che fu della NO;
Parte_1
iv. Vero è che gli appartamenti primo piano e mansarda della Sig.ra erano Parte_1
occupati da inquilini?
v. Vero è che dal 2017 i predetti immobili sono rimasti disabitati? vi. Vero è che la famiglia ha abitato al piano terra dell'immobile sito Controparte_3
in Via SA AT 17; on studio in Seregno (Mb) Via d'Azeglio 3, affinché Testimone_1
deponga sulle circostanze oggetto del ricorso relative alle operazioni di estrapolazione della copia forense ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
i. Vero è che è iscritto all'albo dei Geometri della Provincia Monza e Brianza;
ii. Vero è che ha effettuato un elaborato tecnico avente ad oggetto l'esatta individuazione del valore dello stabile sito in Mariano Comense Via SA AT 17;
iii. Vero è che conferma quanto riportato nell'elaborato prodotto in atti a sua firma? pagina 3 di 12 C) . Controparte_4
Consulenza tecnica d'ufficio di natura estimativa, anche alla luce della consulenza tecnica di parte e alle informazioni acquisite all'esito dei mezzi istruttori che precedono, accerti:
1) Valore dei singoli immobili;
2) Costo di manutenzione appartamento piano terra e giardino;
D) ACQUISIRE EX ART. 345 COMMA 3 CPC DOCUMENTO
SOPRAVVENUTO AT AL Controparte_5
(file prodotto unitamente al deposito dell'atto d'appello denominato doc A sopravvenuto).
Per Controparte_1
[...]
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dopo aver premesso che nel maggio 2023 l Parte_1 [...]
Controparte_1
) le aveva intimato il pagamento della somma di € 96.660,00 a
[...]
titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Mariano Comense (CO), via
SA AT n. 17, confiscati a (marito dell'attrice) nell'ambito del Persona_2
procedimento di prevenzione n. 5/15 R. G. M. P. con decreto del Tribunale di Monza del
2/10/2017, divenuto irrevocabile il 1°/7/2019, e rilasciati il 6/6/2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l' per far accertare l'erroneità sia CP_1
nell'an che nel quantum della somma richiesta.
pagina 4 di 12 A fondamento della domanda ha lamentato:
- la mancata applicazione dell'art. 40 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) che le avrebbe dato diritto ad un sussidio alimentare ed all'uso dell'immobile sequestrato verso l'eventuale corresponsione di un contenuta indennità in considerazione del suo stato di indigenza (avendo percepito soltanto redditi da lavoro dipendente ed essendosi sobbarcata i costi del procedimento di prevenzione e della reclusione del marito, detenuto dal 2010 al 2016);
- l'insussistenza dell'occupazione abusiva in ordine ai sub. n. 740 e 736, non essendo i cespiti immobiliari in questione stati mai abitati dalla famiglia dell'attrice;
- l'insussistenza ed erronea applicazione dell'indennità di occupazione per i sub n. 738 e
739 che riguardano aree urbane di mq. 147 e 25 che non erano nella disponibilità dell'attrice;
- l'erronea quantificazione delle indennità per i sub. n.735 e 737 atteso che, pur trattandosi di un unico appartamento con una scala a chiocciola, il perito lo aveva valutato come se fossero due distinte unità;
- l'erronea quantificazione dell'indennità per mancato calcolo dei costi di manutenzione sostenuti per i sub. nn. 735-737.
Si è costituita
[...]
Controparte_1
che ha chiesto il rigetto delle domande avanzate
[...]
dall'attrice, evidenziando come la Sig.ra in data 6.6.2023, proprio in Parte_1
ottemperanza della ordinanza di sgombero, avesse consegnato tutte le chiavi di tutti gli immobili sottoposti a confisca, confermando in tal modo il persistere dell'occupazione dei beni.
Aggiungeva che le valutazioni previste dall'art. 40 del c.d. “ Codice Antimafia” erano di esclusiva competenza del Giudice Delegato.
pagina 5 di 12 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6924/2024, pubblicata il 08/07/2024 ha così statuito:
“ 1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
ORGANIZZATA delle spese
[...]
processuali che liquida in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza del 15 aprile 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 ottobre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 7 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sull'insussistenza della pretesa risarcitoria per mancata prova e/o allegazione del danno da occupazione sine titulo. Violazione dell'art. 2043 c.c. così come interpretato
pagina 6 di 12 dalle SS.UU. N.33645/2022. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c.”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia limitato la propria decisione alle conclusioni e considerazioni avanzate con l'atto introduttivo, ignorando le argomentazioni e conclusioni rassegnate nei successivi atti difensivi.
In particolare evidenzia che con la successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. aveva chiesto che venisse accertata l'insussistenza del danno, sulla quale, tuttavia, nessuna motivazione era stata data dal Tribunale, che aveva così violato l'art. 112 c.p.c.
Richiama sul punto la sentenza n. 33645/2022 delle Sezioni Unite secondo cui il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Evidenzia come nel caso in esame l' pretende di ricavare il risarcimento del CP_1
danno dalla stima redatta dall'Agenzia del Territorio, senza, tuttavia, “specificare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa”.
Il motivo non può essere condiviso.
Osserva la Corte che, seppur sia vero che sul punto il Tribunale nulla abbia osservato,
l'argomentazione dell'appellante relativa all'assenza di un danno patrimoniale non è condivisibile, atteso che l'occupazione dell'immobile diviene illegittima per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, con il contestuale sorgere del relativo potere/dovere della di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce un atto dovuto, CP_1
avendo il bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c., che legittima, tra l'altro, anche il mancato ricorso agli pagina 7 di 12 istituti di partecipazione al procedimento amministrativo (es. mancanza di comunicazione di avvio del procedimento).
Nel caso di specie l'occupazione abusiva ha impedito all'ente di destinare l'immobile a finalità pubblicistiche, in conformità con la natura e la funzione dei beni confiscati. Tale impossibilità di utilizzo costituisce un danno risarcibile, quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato.
In particolare, si è ritenuto che l'occupazione di un immobile confiscato “da un lato ha costituito una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, ha distolto lo stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 08/11/2017) 24-11-
2017, n. 11657)”.
Tale assunto non è in contrasto con quanto sancito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 33645 del 2022 che ha affermato il principio per cui il pregiudizio da occupazione sine titulo di un immobile non costituisce un danno in re ipsa , ma si configura in termini di normale inerenza all'impossibilità di disporre del bene. In particolare, si è ritenuto che
'In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza' (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 – 04). Pertanto, fermo restando che '… pagina 8 di 12 se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato' (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 – 02), quel che è dirimente è la possibilità, per la parte che subisce l'occupazione altrui priva di titolo, di mettere a frutto il bene occupato, in assenza della quale il pregiudizio di cui si discute non si configura affatto.
Ebbene nel caso di specie è evidente che la mancata riconsegna dell'immobile a far data dal provvedimento definitivo di confisca abbia cagionato un danno in capo all' che non ha potuto destinarlo a finalità pubblicistiche. CP_1
Dal momento della confisca, l'occupazione della ex proprietaria era effettivamente priva di un titolo giuridico valido nei confronti del nuovo proprietario, lo Stato che ha così subito un pregiudizio meritevole di tutela.
Con il secondo motivo, rubricato “insussistenza dell'occupazione abusiva in ordine ai sub. nn. 740 e 736. Illogicità -erroneità della sentenza. Travisamento dei fatti per invenzione. Mancata ammissione delle prove testimoniali”, l'appellante si duole che il tribunale abbia ritenuto sussistente l'occupazione abusiva anche per i sub. nn. 740 e 736 per il solo fatto che avesse consegnato le chiavi di tutti gli immobili, quando, invece, i due immobili erano occupati da terze persone sino al giorno del sequestro, erano disabitati, privi di arredo, senza termosifoni e con pareti piene di muffa, segno di un chiaro abbandono da illo tempore.
Ritiene, quindi, che non sia dovuta l'indennità per il monolocale e la mansarda, quantificati in €. 14.633,75 (sub 736) ed €. 25.416,51 (sub 740).
Il motivo non può essere accolto.
pagina 9 di 12 Preliminarmente si osserva come sia passata in giudicato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'occupazione sine titulo dell'appellante con riferimento agli immobili non oggetto di censura.
Con riferimento agli immobili di cui ai sub. 736 e 740 la circostanza che l'appellante fosse in possesso delle chiavi è elemento sufficiente a dimostrare l'occupazione abusiva, rendendo così irrilevanti le circostanze dedotte dall'appellante circa l'occupazione degli immobili da parte di terzi e lo stato di abbandono dei medesimi.
Risulta, pertanto, provata l'occupazione abusiva anche per questi immobili.
Con il terzo motivo, rubricato: “erronea quantificazione dell'indennità. Motivazione omessa, contraddittoria e, comunque, apodittica. Violazione dell'art. 2056 c.c.”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto corretto il criterio del canone locativo medio per tutti gli immobili, senza soffermarsi a motivare sullo stato del monolocale e della mansarda che si trovavano in situazioni di degrado. Lamenta che non abbia tenuto conto della perizia redatta dal proprio consulente (Geom. ). Testimone_1
Ritiene la Corte il motivo infondato.
La quantificazione dell'indennità è avvenuta da parte dell'Agenzia del territorio, soggetto terzo, competente ex lege, a rilasciare stime e valutazioni.
Parte appellante nel sostenere che il valore reale dei beni sia inferiore, ha prodotto una perizia di parte, senza, tuttavia, contestare specificamente la valutazione operata dall e senza fornire elementi di prova contraria, rendendo così inammissibile la CP_1
richiesta di una CTU poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti.
Con il quarto motivo,rubricato: “omessa motivazione in ordine alle richieste istruttorie. Mancata ammissione di prove decisive. Reiterazione istanze istruttorie e
pagina 10 di 12 produzione documento sopravvenuto”, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Anche con riferimento a questa censura, si evidenzia come la sentenza risulti corretta in quanto le istanze risultavano inammissibili e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione poiché del tutto inidonee a contrastare quanto accertato, dedotto e provato da parte dell CP_1
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore dell' Controparte_1
).
[...] CP_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 52.001 a euro 260.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6924/2024, pubblicata il 08/07/2024, così provvede:
pagina 11 di 12 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 [...]
Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Controparte_1
Organizzata ( ) le spese di lite del presente grado che si liquidano in CP_1
complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3115/2024 promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
CESARE BATTISTI 17 22066 MARIANO COMENSE, con il patrocinio dell'Avv.
SI PE AZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in VIA PUGLIANO 11 BIANCO giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con la difesa e rappresentanza in giudizio
[...] P.IVA_1
dell'Avvocatura dello Stato di Milano e con domicilio negli uffici di quest'ultima a pagina 1 di 12 Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c.
Email_1
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6924/2024, pubblicata il 08/07/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: Nel merito: IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 6924/2024 emessa il 08/07/2024 AL TRIBUNALE DI MILANO- SEZ. XIII IN PERSONSA
DEL GIUDICE DOTT. ILARIO PONTANI
1) In via principale, accertare l'insussistenza del danno e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/erroneità della richiesta di indennità per occupazione abusiva;
2) Accertare e dichiarare illegittima l'indennità di occupazione in quanto non provata e, comunque, non congrua alle condizione economiche della ricorrente e allo stato degli immobili;
3) In relazione ai sub 736 e 740, accertare l'insussistenza dell'occupazione abusiva e dichiarare parzialmente erroneo e/o illegittimo l'atto impugnato;
4) Dichiarare la parziale illegittimità/erroneità dell'indennità di occupazione cui al sub
739 quantificata in €. 1.540,39;
5) Dichiarare la parziale illegittimità/erroneità dell'indennità di occupazione al sub 735 nella parte in cui viene calcolato il surplus di valore per la pertinenza del giardino di cui al sub 738;
6) In ogni caso, con vittoria di spese vive pari a €. 1.968,50 (iscrizione causa a ruolo primo e secondo grado) e compensi legali da quantificarsi secondo i parametri vigenti in pagina 2 di 12 €. 28.212,00 (€. 14.106,00per ogni grado di giudizio) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si allegano in copia cartelle compresse contenenti tutti gli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo gradi e importati direttamente dal fascicolo telematico avente RG
n. 22215/2023 e, inoltre,
B) Chiede ammettersi prove testimoniali di:
e entrambi residente in [...] Per_1
17, affinché depongano in ordine ai fatti di causa ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
i. Vero è che per anni la famiglia della Sig.ra ha abitato in Mariano Comense Parte_1
Via SA AT 17?
Vero è che lei abita nello stesso complesso immobiliare ?;
iii. Vero è che le scale del suo appartamento sono in comune con la mansarda e/o appartamento al primo piano che fu della NO;
Parte_1
iv. Vero è che gli appartamenti primo piano e mansarda della Sig.ra erano Parte_1
occupati da inquilini?
v. Vero è che dal 2017 i predetti immobili sono rimasti disabitati? vi. Vero è che la famiglia ha abitato al piano terra dell'immobile sito Controparte_3
in Via SA AT 17; on studio in Seregno (Mb) Via d'Azeglio 3, affinché Testimone_1
deponga sulle circostanze oggetto del ricorso relative alle operazioni di estrapolazione della copia forense ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
i. Vero è che è iscritto all'albo dei Geometri della Provincia Monza e Brianza;
ii. Vero è che ha effettuato un elaborato tecnico avente ad oggetto l'esatta individuazione del valore dello stabile sito in Mariano Comense Via SA AT 17;
iii. Vero è che conferma quanto riportato nell'elaborato prodotto in atti a sua firma? pagina 3 di 12 C) . Controparte_4
Consulenza tecnica d'ufficio di natura estimativa, anche alla luce della consulenza tecnica di parte e alle informazioni acquisite all'esito dei mezzi istruttori che precedono, accerti:
1) Valore dei singoli immobili;
2) Costo di manutenzione appartamento piano terra e giardino;
D) ACQUISIRE EX ART. 345 COMMA 3 CPC DOCUMENTO
SOPRAVVENUTO AT AL Controparte_5
(file prodotto unitamente al deposito dell'atto d'appello denominato doc A sopravvenuto).
Per Controparte_1
[...]
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[...]
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dopo aver premesso che nel maggio 2023 l Parte_1 [...]
Controparte_1
) le aveva intimato il pagamento della somma di € 96.660,00 a
[...]
titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Mariano Comense (CO), via
SA AT n. 17, confiscati a (marito dell'attrice) nell'ambito del Persona_2
procedimento di prevenzione n. 5/15 R. G. M. P. con decreto del Tribunale di Monza del
2/10/2017, divenuto irrevocabile il 1°/7/2019, e rilasciati il 6/6/2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l' per far accertare l'erroneità sia CP_1
nell'an che nel quantum della somma richiesta.
pagina 4 di 12 A fondamento della domanda ha lamentato:
- la mancata applicazione dell'art. 40 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) che le avrebbe dato diritto ad un sussidio alimentare ed all'uso dell'immobile sequestrato verso l'eventuale corresponsione di un contenuta indennità in considerazione del suo stato di indigenza (avendo percepito soltanto redditi da lavoro dipendente ed essendosi sobbarcata i costi del procedimento di prevenzione e della reclusione del marito, detenuto dal 2010 al 2016);
- l'insussistenza dell'occupazione abusiva in ordine ai sub. n. 740 e 736, non essendo i cespiti immobiliari in questione stati mai abitati dalla famiglia dell'attrice;
- l'insussistenza ed erronea applicazione dell'indennità di occupazione per i sub n. 738 e
739 che riguardano aree urbane di mq. 147 e 25 che non erano nella disponibilità dell'attrice;
- l'erronea quantificazione delle indennità per i sub. n.735 e 737 atteso che, pur trattandosi di un unico appartamento con una scala a chiocciola, il perito lo aveva valutato come se fossero due distinte unità;
- l'erronea quantificazione dell'indennità per mancato calcolo dei costi di manutenzione sostenuti per i sub. nn. 735-737.
Si è costituita
[...]
Controparte_1
che ha chiesto il rigetto delle domande avanzate
[...]
dall'attrice, evidenziando come la Sig.ra in data 6.6.2023, proprio in Parte_1
ottemperanza della ordinanza di sgombero, avesse consegnato tutte le chiavi di tutti gli immobili sottoposti a confisca, confermando in tal modo il persistere dell'occupazione dei beni.
Aggiungeva che le valutazioni previste dall'art. 40 del c.d. “ Codice Antimafia” erano di esclusiva competenza del Giudice Delegato.
pagina 5 di 12 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6924/2024, pubblicata il 08/07/2024 ha così statuito:
“ 1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
ORGANIZZATA delle spese
[...]
processuali che liquida in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza del 15 aprile 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 ottobre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 7 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sull'insussistenza della pretesa risarcitoria per mancata prova e/o allegazione del danno da occupazione sine titulo. Violazione dell'art. 2043 c.c. così come interpretato
pagina 6 di 12 dalle SS.UU. N.33645/2022. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c.”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia limitato la propria decisione alle conclusioni e considerazioni avanzate con l'atto introduttivo, ignorando le argomentazioni e conclusioni rassegnate nei successivi atti difensivi.
In particolare evidenzia che con la successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. aveva chiesto che venisse accertata l'insussistenza del danno, sulla quale, tuttavia, nessuna motivazione era stata data dal Tribunale, che aveva così violato l'art. 112 c.p.c.
Richiama sul punto la sentenza n. 33645/2022 delle Sezioni Unite secondo cui il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Evidenzia come nel caso in esame l' pretende di ricavare il risarcimento del CP_1
danno dalla stima redatta dall'Agenzia del Territorio, senza, tuttavia, “specificare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa”.
Il motivo non può essere condiviso.
Osserva la Corte che, seppur sia vero che sul punto il Tribunale nulla abbia osservato,
l'argomentazione dell'appellante relativa all'assenza di un danno patrimoniale non è condivisibile, atteso che l'occupazione dell'immobile diviene illegittima per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, con il contestuale sorgere del relativo potere/dovere della di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce un atto dovuto, CP_1
avendo il bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c., che legittima, tra l'altro, anche il mancato ricorso agli pagina 7 di 12 istituti di partecipazione al procedimento amministrativo (es. mancanza di comunicazione di avvio del procedimento).
Nel caso di specie l'occupazione abusiva ha impedito all'ente di destinare l'immobile a finalità pubblicistiche, in conformità con la natura e la funzione dei beni confiscati. Tale impossibilità di utilizzo costituisce un danno risarcibile, quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato.
In particolare, si è ritenuto che l'occupazione di un immobile confiscato “da un lato ha costituito una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, ha distolto lo stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 08/11/2017) 24-11-
2017, n. 11657)”.
Tale assunto non è in contrasto con quanto sancito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 33645 del 2022 che ha affermato il principio per cui il pregiudizio da occupazione sine titulo di un immobile non costituisce un danno in re ipsa , ma si configura in termini di normale inerenza all'impossibilità di disporre del bene. In particolare, si è ritenuto che
'In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza' (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 – 04). Pertanto, fermo restando che '… pagina 8 di 12 se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato' (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 – 02), quel che è dirimente è la possibilità, per la parte che subisce l'occupazione altrui priva di titolo, di mettere a frutto il bene occupato, in assenza della quale il pregiudizio di cui si discute non si configura affatto.
Ebbene nel caso di specie è evidente che la mancata riconsegna dell'immobile a far data dal provvedimento definitivo di confisca abbia cagionato un danno in capo all' che non ha potuto destinarlo a finalità pubblicistiche. CP_1
Dal momento della confisca, l'occupazione della ex proprietaria era effettivamente priva di un titolo giuridico valido nei confronti del nuovo proprietario, lo Stato che ha così subito un pregiudizio meritevole di tutela.
Con il secondo motivo, rubricato “insussistenza dell'occupazione abusiva in ordine ai sub. nn. 740 e 736. Illogicità -erroneità della sentenza. Travisamento dei fatti per invenzione. Mancata ammissione delle prove testimoniali”, l'appellante si duole che il tribunale abbia ritenuto sussistente l'occupazione abusiva anche per i sub. nn. 740 e 736 per il solo fatto che avesse consegnato le chiavi di tutti gli immobili, quando, invece, i due immobili erano occupati da terze persone sino al giorno del sequestro, erano disabitati, privi di arredo, senza termosifoni e con pareti piene di muffa, segno di un chiaro abbandono da illo tempore.
Ritiene, quindi, che non sia dovuta l'indennità per il monolocale e la mansarda, quantificati in €. 14.633,75 (sub 736) ed €. 25.416,51 (sub 740).
Il motivo non può essere accolto.
pagina 9 di 12 Preliminarmente si osserva come sia passata in giudicato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'occupazione sine titulo dell'appellante con riferimento agli immobili non oggetto di censura.
Con riferimento agli immobili di cui ai sub. 736 e 740 la circostanza che l'appellante fosse in possesso delle chiavi è elemento sufficiente a dimostrare l'occupazione abusiva, rendendo così irrilevanti le circostanze dedotte dall'appellante circa l'occupazione degli immobili da parte di terzi e lo stato di abbandono dei medesimi.
Risulta, pertanto, provata l'occupazione abusiva anche per questi immobili.
Con il terzo motivo, rubricato: “erronea quantificazione dell'indennità. Motivazione omessa, contraddittoria e, comunque, apodittica. Violazione dell'art. 2056 c.c.”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto corretto il criterio del canone locativo medio per tutti gli immobili, senza soffermarsi a motivare sullo stato del monolocale e della mansarda che si trovavano in situazioni di degrado. Lamenta che non abbia tenuto conto della perizia redatta dal proprio consulente (Geom. ). Testimone_1
Ritiene la Corte il motivo infondato.
La quantificazione dell'indennità è avvenuta da parte dell'Agenzia del territorio, soggetto terzo, competente ex lege, a rilasciare stime e valutazioni.
Parte appellante nel sostenere che il valore reale dei beni sia inferiore, ha prodotto una perizia di parte, senza, tuttavia, contestare specificamente la valutazione operata dall e senza fornire elementi di prova contraria, rendendo così inammissibile la CP_1
richiesta di una CTU poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti.
Con il quarto motivo,rubricato: “omessa motivazione in ordine alle richieste istruttorie. Mancata ammissione di prove decisive. Reiterazione istanze istruttorie e
pagina 10 di 12 produzione documento sopravvenuto”, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Anche con riferimento a questa censura, si evidenzia come la sentenza risulti corretta in quanto le istanze risultavano inammissibili e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione poiché del tutto inidonee a contrastare quanto accertato, dedotto e provato da parte dell CP_1
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore dell' Controparte_1
).
[...] CP_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 52.001 a euro 260.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6924/2024, pubblicata il 08/07/2024, così provvede:
pagina 11 di 12 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 [...]
Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Controparte_1
Organizzata ( ) le spese di lite del presente grado che si liquidano in CP_1
complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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