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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 599/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 599/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Elia
(c.f. ; pec: ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso lo studio del prefato loro difensore sito in Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n° 55
-OPPONENTI-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Valtellina n. 15/17 Milano (Ml – 20159), a mezzo della sua procuratrice speciale (P.IVA ) corrente in Milano, via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2 nn.15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele (c.f. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_2 difensore sito in OL (CS) alla Piazza del Popolo n. 5,;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 e 617 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
23.02.2024, e proponevano opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 precetto, notificato loro in data 06.02.2024, in forza del quale, (a mezzo della Controparte_1 sua procuratrice speciale quale cessionaria del credito, gli Controparte_3 intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 114.222,13 a titolo di sorte capitale ed interessi di mora scaturenti dal contratto di mutuo fondiario a rogito Dott. Controparte_4
stipulato in data 24.02.2015 (repertorio 10999 - raccolta 9216) nonché Controparte_5
a titolo di spese e competenze professionali dell'atto di precetto.
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti eccepivano la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 26 c.p.c. quale Foro del luogo in cui si trovavano i beni immobili
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oggetto della futura esecuzione forzata piuttosto che il Foro dell'elezione di domicilio dichiarata dalla creditrice nell'atto precetto.
Eccepivano, altresì, nel merito il difetto in capo all'opposta della legittimazione ad agire in executivis e, comunque, il difetto della titolarità del credito per carenza di prova dell'inclusione del suindicato rapporto di mutuo fondiario nella cessione in blocco ex art. 58 TUB intercorsa in data 01.06.2022 tra e pubblicata in G.U. parte II n. 72 del Controparte_4 Controparte_1
23.06.2022 parzialmente rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del
30.06.2022). Inoltre, sempre nel merito, deducevano la vessatorietà della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto la decadenza dei debitori dal beneficio del termine, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e del relativo calcolo degli interessi e, comunque, l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto bancario.
Gli opponenti, pertanto, chiedevano, in via pregiudiziale, concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di illegittimità, nullità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto, con condanna dell'intimante alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con decreto del 05.03.2023 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, nel subprocedimento sommario apertosi a seguito dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dagli opponenti (da riqualificarsi correttamente quale istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c.), con decreto del 07.03.2024, sospendeva ex art. 615 comma 1 c.p.c.
l'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, fissando l'udienza del 24.04.2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione.
Con comparsa depositata in data 16.04.2024 si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta a mezzo della sua procuratrice speciale per Controparte_1 Controparte_6 contestare i motivi di opposizione ed ivi richiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, il rigetto di tutte le doglianze e domande degli opponenti, con condanna di questi ultimi all'integrale rifusione in favore della medesima delle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza del 26.06.20204 questo Giudice confermava il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto emesso in data 07.03.2024.
Depositate ritualmente dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 23.10.2024, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza di discussione del 22.10.2025, con la concessione dei termini per le note difensive conclusive.
All'udienza cartolare del 22.10.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, questo Giudice incamerava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., formulata dagli attori avverso l'atto di precetto
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notificato in data 06.02.2024, è meritevole di accoglimento per i motivi che quivi di seguito si espongono. Peraltro, gli stessi, in applicazione del principio della ragione più liquida, assumono carattere dirimente ed assorbente delle ulteriori doglianze degli opponenti.
In via pregiudiziale
1. Sulla competenza territoriale.
Nel caso di specie, come dedotto dagli opponenti, a prescindere dell'elezione di domicilio in
OL (CS), indicata dalla creditrice nell'opposto atto di precetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.p.c., con riguardo alle domande attoree, deve ritenersi territorialmente competente questo Tribunale in virtù del disposto di cui all'art. 26 c.p.c. secondo cui: << Per
l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano >>.
Ciò in quanto nel circondario di tal ultimo si trovano i beni immobili (appartamento e pertinenziale box auto siti in Brindisi alla Via Ariete n. 2, in catasto al foglio 192, part.lle 246, rispettivamente sub 29 e sub 50) di proprietà degli opponenti e oggetto dell'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario a rogito stipulato in data 24.02.2015, azionato Controparte_4 in precetto.
Ne', a tal riguardo, rileva la predetta elezione di domicilio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui:< l'elezione di domicilio cd. anomala ossia priva di collegamenti con il luogo della (possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili
(compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, durante il cui giudizio
l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti (cfr. ex multis: Cass.
22.03.2021, n. 8024; Cass. 28.09.2020, n.20356; Cass. 09.08.2016, n. 16649; Cass.,
14.12.2017, n. 30141).
Principio più volte sancito dalla Suprema Corte che rinviene la sua ratio logico giuridica nella necessità di evitare che il creditore procedente scelga discrezionalmente il foro competente.
Secondo tale ricostruzione interpretativa, l'elezione di domicilio compiuta dallo stesso, nell'atto di precetto, vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto stesso solo se, in caso di contestazione di tale competenza, l'istante dia prova che, nel luogo prescelto, si trovino cose del debitore da
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sottoporre ad esecuzione.
Infatti, in passato, con precipuo riguardo all'inciso contenuto nell'art. 27 c.p.c. ove, con riferimento alla c.d. opposizione preventiva all'esecuzione si legge: <è competente il Giudice , salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma c.p.c.>>, si è dubitato della legittimità costituzionale della norma.
Ciò, perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, in violazione del principio di uguaglianza e di parità della posizione processuale delle parti. Tuttavia, i dubbi di legittimità costituzionale sono stati fugati dalla Corte Costituzionale che, nelle decisioni (interpretative di rigetto), rispettivamente n. 84 del 12.06.1973 e n. 480 del 14.12.2005, ha affermato che:
1. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante contenuta nell'atto di precetto non può essere del tutto arbitraria ma deve essere comunque operata in un comune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un
Ufficio Giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata dell' art. 27 c.p.c., e dell'art. 480 c.p.c., comma 3);
2. in difetto di tale collegamento sostanziale, al debitore intimato è consentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale.
Sulla base del sopra enunciato principio interpretativo enucleato dalla Corte Costituzionale nonché del predetto quadro normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che:
1.l'irregolarità dell'elezione di domicilio c.d. “anomala”, in quanto priva di collegamenti con il luogo della futura esecuzione ai sensi dell'art. 480 c.p.c., ove specificamente contestata dal debitore intimato, determina l'inefficacia della sola dichiarazione di residenza/elezione di domicilio e non già dell'intero precetto che rimane valido ed efficace (non essendo prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto). Ciò in applicazione del principio di economia procedimentale così come di salvezza degli effetti degli atti giuridici;
2. in tal caso, ai fini della determinazione della competenza del Giudice dell'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c., dovrà tenersi conto esclusivamente del luogo di notificazione dell'atto di precetto opposto.
Per le suesposte ragioni, deve dichiararsi la competenza territoriale di questo Tribunale con riguardo all'azione giudiziale proposta dagli opponenti.
Nel merito
2. Sulla legitimatio ad executivis e sulla titolarità attiva del credito dell'opposta
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In merito alla doglianza formulata dell'opponente e fondata sulla dedotta insussistenza della legittimazione ad agire in via esecutiva dell'opposta quale cessionaria del Parte_3 credito scaturente dal mutuo ipotecario (ora del Controparte_7 Controparte_8
31.03.2004, deve precisarsi che viene in rilievo una questione sindacabile, anche d'ufficio, da questo Giudice.
Ciò, alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 16/02/2016 n. 2951 di cui giova richiamare i principi.
Principi che possono riassumersi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• profilo diverso dalla legittimazione è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. La titolarità del diritto può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, da rilevarsi a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (cfr. Cass. n. 39528 del
2021).
Tornando, dunque, alla legitimatio ad executivis deve osservarsi che il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB
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(D. Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>> Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a menzionare nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, nell'opposto atto di precetto, l' si è Controparte_1 espressamente qualificata quale cessionaria del credito scaturente dal mutuo fondiario stipulato in data 24.02.2015 e ha specificamente menzionato i passaggi relativi al credito vantato. Nell'opposto atto di precetto, si legge, infatti, che il credito della mutuante CP_4
e' stato oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa in data 01.06.2022 tra
[...] quest'ultima e pubblicata in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022, rettificata con Controparte_1 pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022.
Ragion per cui, alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta CP_1
alla data di notifica dell'opposto atto di precetto, fosse dotata della legitimatio ad
[...] executivis nei confronti dell'opponente.
a) Sulla funzione della pubblicazione in G.U.
Sempre alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del 16/02/2016 n. 2951 ed in considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della predetta cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa in data 01.06.2022 tra e la medesima pubblicata in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 Controparte_4 Controparte_1 rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022.
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco
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bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (cfr. Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche
Cass. n. 20495/2020).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 come rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022 di cui parte opposta ha fornito prova documentale (cfr. all.ti nn. 2 e 3 fascicolo dell'opposta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes, a cui, nel caso di specie, è seguita anche la notifica individuale ai debitori ceduti di cui alla missiva racc.ta a.r. inviata a quest'ultimi dalla cessionaria in data 29.07.2022 (cfr. all. n. 10 fascicolo dell'opposta), ulteriormente integrata di fatto, peraltro, anche dalla notifica dell'opposto atto di precetto in conformità al sopra enunciato dictum della Suprema Corte.
b) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla “cessione in blocco”.
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, e, quindi, della titolarità attiva del credito azionato, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale, connotato dalla convivenza di tre distinti orientamenti giurisprudenziali.
I. L'indirizzo semplificatorio ed i principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione
(v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce, da un dato di fatto noto e provato, una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
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blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra un' enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
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è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della esistenza di una cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. n. 22268/2018)
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico. Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria dettata dal Tub che, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
II. Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta
(testimoniale e presuntiva).
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
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TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617 ).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: - l'effettivo perfezionarsi della cessione;
- il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore).
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
III. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel “blocco ceduto”
e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria - qualche pronuncia ha prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva. In tal caso, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto,
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richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, al tal precipuo fine, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la produzione giudiziale dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento. Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
IV. Il caso di specie.
Delineato il quadro regolatorio della materia sia a livello normativo, sia sotto il profilo giurisprudenziale, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. “mediano”, ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione.
Ciò, in quanto a venire in rilevo sono soggetti privati, non «disinteressati», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini
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di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.
Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che l'opposta a fronte Controparte_1 dell'espressa contestazione della titolarità del credito formulata dagli opponenti nel loro libello introduttivo, non ha provveduto a produrre in giudizio l'atto notarile di cessione o quantomeno un estratto autentico di detto atto contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche.
Ragion per cui, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito intimato nella cessione in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione di detto credito in capo alla cessionaria in data antecedente alla notifica del precetto.
A tanto deve aggiungersi che l'opposta . si è limitata a produrre: CP_1 CP_1
1. la pubblicazione in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 come rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022 (cfr. all.ti nn. 2 e 3 fascicolo dell'opposta);
2. una lista indicante esclusivamente i c.d. “numeri ndg” dei presunti crediti ceduti di incerta origine e provenienza in quanto priva di data e di qualsivoglia sottoscrizione e/o intestazione (cfr. all. n. 11 fascicolo dell'opposta);
3. una dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dall'istituto bancario cedente in data
28.03.2024 (cfr. all. n. 9 fascicolo dell'opposta). Dichiarazione quest'ultima successiva alla notifica dell'atto di precetto opposto ed alla data di introduzione del presente giudizio, da ritenersi priva di valenza confessoria, essendo la cedente estranea al presente giudizio e, comunque inidonea ad integrare la prova dell'effettiva inclusione del credito nell'invocata cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Per tutte le suesposte ragioni, deve dunque concludersi che la documentazione prodotta dall'opposta non consenta di affermare la concomitante sussistenza di quella Controparte_1 pluralità di elementi gravi precisi e concordanti, atti a provare, con ragionevole certezza,
l'effettiva traslazione della titolarità del credito di cui è causa in capo alla stessa.
3. La cessione in blocco ed i requisiti di forma prescritti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo ai titoli esecutivi negoziali.
Sempre avendo riguardo alla documentazione prodotta dalla creditrice a fondamento del suo atto di precetto, deve aggiungersi un ulteriore profilo di criticità, relativo alla sussistenza o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore dell' Controparte_1
Infatti, se non vi è dubbio che il contratto di mutuo fondiario a rogito Dott. Controparte_4 stipulato in data 24.02.2015 (repertorio 10999 - raccolta 9216) Controparte_5
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costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. in favore dell'istituto bancario mutuante ( nominativamente indicato quale creditore Controparte_4 nel titolo negoziale in questione, altrettanto non può ritenersi con riguardo all'intimante
[...]
Parte_4 ultima, nella qualità di sedicente cessionaria del credito di cui è causa, avrebbe dovuto
[...] produrre, a sostegno del suo atto di precetto, oltre al suindicato contratto di mutuo fondiario intestato ad un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico Controparte_4 ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., oppure, quantomeno, una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale posto a base dell'intimazione.
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c., può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo.
Sicché la stessa dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità sull'argomento abbia offerto, al riguardo, rilevanti elementi di chiarificazione.
Invero, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si è in presenza di un titolo esecutivo che risulta essere costituito da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una
“fattispecie in fieri”, comprensiva di una serie di elementi:
1. l'atto di mutuo originario;
2. la cessione del credito da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura “negoziale”:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo “scomposto in una pluralità di elementi”, elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra
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loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica.
Orbene, per quanto concerne in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, è stato giustamente osservato come manchi sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo negoziale complesso è stato già posto nella prassi notarile, prassi che può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
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Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
- il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purché, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie.
- il contratto di finanziamento che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Tanto in quanto, il mutuo sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
- il contratto di mutuo che preveda l'erogazione immediata alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo d' indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno (irregolare) da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite;
- l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
- l'atto di ricognizione di debito pecuniario da parte del debitore.
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
In dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
L'elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata e l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva” anche con riguardo al titolo di
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formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi in virtù del recente orientamento, sposato dalla Suprema Corte con riguardo al c.d. “mutuo condizionato”.
Invero, a ben vedere, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 5968 del
06.03.2025, distinguendo tal ultima fattispecie dal mutuo c.d. cauzionato, hanno riconosciuto come il mutuo, sottoposto a condizione sospensiva, on possa ritenersi valido titolo esecutivo quando:
1. la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata, ma posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti spesso posti nell'interesse del mutuante e a garanzia dello stesso;
2. la stessa non rechi le forme qualificate di cui all'art. 474 c.p.c..
Infatti, nella suindicata pronuncia delle Sezioni Unite n. 5968/2025, si afferma che il mutuo condizionato <si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto, appunto, nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”.
Ragion per cui, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali>>.
Orbene, tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria opposta, azionando in via esecutiva direttamente il contratto di mutuo fondiario nominativamente intestato all'istituto bancario cedente, non ha prodotto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso - costituito dall'originario atto pubblico di mutuo fondiario e dal successivo atto pubblico /scrittura priva autentica di cessione del credito scaturente dal mutuo - che legittimasse la formulazione del precetto, in assenza di provvedimento giudiziale atto a sostituire il titolo negoziale con quello contemplato dall'art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c.
(titolo giudiziale) presupponente l'accertamento da parte del Giudice della cognizione dell'effettiva titolarità del credito in capo alla medesima.
Per tutte le suesposte ragioni, questo Giudice, pur aderendo in linea di principio al sopra delineato orientamento giurisprudenziale “mediano” sul dibattuto argomento della prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria, anche alla luce della sopra esaminata questione attinente al titolo esecutivo negoziale complesso, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione del credito oggetto di causa sia rimasta sprovvista di prova e che il titolo esecutivo complesso azionato sia sprovvisto della forma prescritta dall'art. 474 c.p.c..
Ne consegue che deve ritenersi meritevole di accoglimento la specifica doglianza degli
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opponenti.
Statuizione tal ultima che deve considerarsi dirimente ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze attoree.
4. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione del fatto che la questione della prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria nelle ipotesi di cessioni in blocco ex art. 58 TUB è ancora oggetto del sopra esposto vivace dibattito giurisprudenziale, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., questo Giudice ritiene congruo e di giustizia disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente giudizio.
Ciò anche alla luce della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione n.
77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe eccezionali ragioni>> (cfr. Corte Cost. 19.04.2018 n.
77).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione come formulata dagli attori con riguardo al difetto della titolarità del credito in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti degli Controparte_1 opponenti e, dunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
06.02.2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO
AUPP DOTT. RE AC
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TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 599/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Elia
(c.f. ; pec: ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso lo studio del prefato loro difensore sito in Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n° 55
-OPPONENTI-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Valtellina n. 15/17 Milano (Ml – 20159), a mezzo della sua procuratrice speciale (P.IVA ) corrente in Milano, via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2 nn.15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele (c.f. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo Email_2 difensore sito in OL (CS) alla Piazza del Popolo n. 5,;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 e 617 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
23.02.2024, e proponevano opposizione avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 precetto, notificato loro in data 06.02.2024, in forza del quale, (a mezzo della Controparte_1 sua procuratrice speciale quale cessionaria del credito, gli Controparte_3 intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 114.222,13 a titolo di sorte capitale ed interessi di mora scaturenti dal contratto di mutuo fondiario a rogito Dott. Controparte_4
stipulato in data 24.02.2015 (repertorio 10999 - raccolta 9216) nonché Controparte_5
a titolo di spese e competenze professionali dell'atto di precetto.
Con il suindicato libello introduttivo, gli opponenti eccepivano la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 26 c.p.c. quale Foro del luogo in cui si trovavano i beni immobili
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oggetto della futura esecuzione forzata piuttosto che il Foro dell'elezione di domicilio dichiarata dalla creditrice nell'atto precetto.
Eccepivano, altresì, nel merito il difetto in capo all'opposta della legittimazione ad agire in executivis e, comunque, il difetto della titolarità del credito per carenza di prova dell'inclusione del suindicato rapporto di mutuo fondiario nella cessione in blocco ex art. 58 TUB intercorsa in data 01.06.2022 tra e pubblicata in G.U. parte II n. 72 del Controparte_4 Controparte_1
23.06.2022 parzialmente rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del
30.06.2022). Inoltre, sempre nel merito, deducevano la vessatorietà della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto la decadenza dei debitori dal beneficio del termine, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e del relativo calcolo degli interessi e, comunque, l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto bancario.
Gli opponenti, pertanto, chiedevano, in via pregiudiziale, concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di illegittimità, nullità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto, con condanna dell'intimante alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con decreto del 05.03.2023 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, nel subprocedimento sommario apertosi a seguito dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dagli opponenti (da riqualificarsi correttamente quale istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c.), con decreto del 07.03.2024, sospendeva ex art. 615 comma 1 c.p.c.
l'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, fissando l'udienza del 24.04.2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione.
Con comparsa depositata in data 16.04.2024 si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta a mezzo della sua procuratrice speciale per Controparte_1 Controparte_6 contestare i motivi di opposizione ed ivi richiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, il rigetto di tutte le doglianze e domande degli opponenti, con condanna di questi ultimi all'integrale rifusione in favore della medesima delle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza del 26.06.20204 questo Giudice confermava il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto emesso in data 07.03.2024.
Depositate ritualmente dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 23.10.2024, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza di discussione del 22.10.2025, con la concessione dei termini per le note difensive conclusive.
All'udienza cartolare del 22.10.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, questo Giudice incamerava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., formulata dagli attori avverso l'atto di precetto
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notificato in data 06.02.2024, è meritevole di accoglimento per i motivi che quivi di seguito si espongono. Peraltro, gli stessi, in applicazione del principio della ragione più liquida, assumono carattere dirimente ed assorbente delle ulteriori doglianze degli opponenti.
In via pregiudiziale
1. Sulla competenza territoriale.
Nel caso di specie, come dedotto dagli opponenti, a prescindere dell'elezione di domicilio in
OL (CS), indicata dalla creditrice nell'opposto atto di precetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.p.c., con riguardo alle domande attoree, deve ritenersi territorialmente competente questo Tribunale in virtù del disposto di cui all'art. 26 c.p.c. secondo cui: << Per
l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano >>.
Ciò in quanto nel circondario di tal ultimo si trovano i beni immobili (appartamento e pertinenziale box auto siti in Brindisi alla Via Ariete n. 2, in catasto al foglio 192, part.lle 246, rispettivamente sub 29 e sub 50) di proprietà degli opponenti e oggetto dell'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario a rogito stipulato in data 24.02.2015, azionato Controparte_4 in precetto.
Ne', a tal riguardo, rileva la predetta elezione di domicilio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui:< l'elezione di domicilio cd. anomala ossia priva di collegamenti con il luogo della (possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili
(compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, durante il cui giudizio
l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti (cfr. ex multis: Cass.
22.03.2021, n. 8024; Cass. 28.09.2020, n.20356; Cass. 09.08.2016, n. 16649; Cass.,
14.12.2017, n. 30141).
Principio più volte sancito dalla Suprema Corte che rinviene la sua ratio logico giuridica nella necessità di evitare che il creditore procedente scelga discrezionalmente il foro competente.
Secondo tale ricostruzione interpretativa, l'elezione di domicilio compiuta dallo stesso, nell'atto di precetto, vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto stesso solo se, in caso di contestazione di tale competenza, l'istante dia prova che, nel luogo prescelto, si trovino cose del debitore da
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sottoporre ad esecuzione.
Infatti, in passato, con precipuo riguardo all'inciso contenuto nell'art. 27 c.p.c. ove, con riferimento alla c.d. opposizione preventiva all'esecuzione si legge: <è competente il Giudice , salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma c.p.c.>>, si è dubitato della legittimità costituzionale della norma.
Ciò, perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, in violazione del principio di uguaglianza e di parità della posizione processuale delle parti. Tuttavia, i dubbi di legittimità costituzionale sono stati fugati dalla Corte Costituzionale che, nelle decisioni (interpretative di rigetto), rispettivamente n. 84 del 12.06.1973 e n. 480 del 14.12.2005, ha affermato che:
1. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante contenuta nell'atto di precetto non può essere del tutto arbitraria ma deve essere comunque operata in un comune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un
Ufficio Giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata dell' art. 27 c.p.c., e dell'art. 480 c.p.c., comma 3);
2. in difetto di tale collegamento sostanziale, al debitore intimato è consentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale.
Sulla base del sopra enunciato principio interpretativo enucleato dalla Corte Costituzionale nonché del predetto quadro normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che:
1.l'irregolarità dell'elezione di domicilio c.d. “anomala”, in quanto priva di collegamenti con il luogo della futura esecuzione ai sensi dell'art. 480 c.p.c., ove specificamente contestata dal debitore intimato, determina l'inefficacia della sola dichiarazione di residenza/elezione di domicilio e non già dell'intero precetto che rimane valido ed efficace (non essendo prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto). Ciò in applicazione del principio di economia procedimentale così come di salvezza degli effetti degli atti giuridici;
2. in tal caso, ai fini della determinazione della competenza del Giudice dell'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c., dovrà tenersi conto esclusivamente del luogo di notificazione dell'atto di precetto opposto.
Per le suesposte ragioni, deve dichiararsi la competenza territoriale di questo Tribunale con riguardo all'azione giudiziale proposta dagli opponenti.
Nel merito
2. Sulla legitimatio ad executivis e sulla titolarità attiva del credito dell'opposta
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In merito alla doglianza formulata dell'opponente e fondata sulla dedotta insussistenza della legittimazione ad agire in via esecutiva dell'opposta quale cessionaria del Parte_3 credito scaturente dal mutuo ipotecario (ora del Controparte_7 Controparte_8
31.03.2004, deve precisarsi che viene in rilievo una questione sindacabile, anche d'ufficio, da questo Giudice.
Ciò, alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 16/02/2016 n. 2951 di cui giova richiamare i principi.
Principi che possono riassumersi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• profilo diverso dalla legittimazione è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. La titolarità del diritto può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, da rilevarsi a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (cfr. Cass. n. 39528 del
2021).
Tornando, dunque, alla legitimatio ad executivis deve osservarsi che il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB
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(D. Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>> Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a menzionare nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, nell'opposto atto di precetto, l' si è Controparte_1 espressamente qualificata quale cessionaria del credito scaturente dal mutuo fondiario stipulato in data 24.02.2015 e ha specificamente menzionato i passaggi relativi al credito vantato. Nell'opposto atto di precetto, si legge, infatti, che il credito della mutuante CP_4
e' stato oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa in data 01.06.2022 tra
[...] quest'ultima e pubblicata in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022, rettificata con Controparte_1 pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022.
Ragion per cui, alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta CP_1
alla data di notifica dell'opposto atto di precetto, fosse dotata della legitimatio ad
[...] executivis nei confronti dell'opponente.
a) Sulla funzione della pubblicazione in G.U.
Sempre alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del 16/02/2016 n. 2951 ed in considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della predetta cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa in data 01.06.2022 tra e la medesima pubblicata in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 Controparte_4 Controparte_1 rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022.
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco
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bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (cfr. Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche
Cass. n. 20495/2020).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 come rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022 di cui parte opposta ha fornito prova documentale (cfr. all.ti nn. 2 e 3 fascicolo dell'opposta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes, a cui, nel caso di specie, è seguita anche la notifica individuale ai debitori ceduti di cui alla missiva racc.ta a.r. inviata a quest'ultimi dalla cessionaria in data 29.07.2022 (cfr. all. n. 10 fascicolo dell'opposta), ulteriormente integrata di fatto, peraltro, anche dalla notifica dell'opposto atto di precetto in conformità al sopra enunciato dictum della Suprema Corte.
b) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla “cessione in blocco”.
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, e, quindi, della titolarità attiva del credito azionato, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale, connotato dalla convivenza di tre distinti orientamenti giurisprudenziali.
I. L'indirizzo semplificatorio ed i principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione
(v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce, da un dato di fatto noto e provato, una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
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blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra un' enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
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è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della esistenza di una cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. n. 22268/2018)
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico. Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria dettata dal Tub che, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
II. Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta
(testimoniale e presuntiva).
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
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TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: - l'effettivo perfezionarsi della cessione;
- il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore).
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
III. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel “blocco ceduto”
e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria - qualche pronuncia ha prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva. In tal caso, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto,
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richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, al tal precipuo fine, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la produzione giudiziale dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento. Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
IV. Il caso di specie.
Delineato il quadro regolatorio della materia sia a livello normativo, sia sotto il profilo giurisprudenziale, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. “mediano”, ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione.
Ciò, in quanto a venire in rilevo sono soggetti privati, non «disinteressati», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini
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di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.
Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che l'opposta a fronte Controparte_1 dell'espressa contestazione della titolarità del credito formulata dagli opponenti nel loro libello introduttivo, non ha provveduto a produrre in giudizio l'atto notarile di cessione o quantomeno un estratto autentico di detto atto contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche.
Ragion per cui, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito intimato nella cessione in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione di detto credito in capo alla cessionaria in data antecedente alla notifica del precetto.
A tanto deve aggiungersi che l'opposta . si è limitata a produrre: CP_1 CP_1
1. la pubblicazione in G.U. parte II n. 72 del 23.06.2022 come rettificata con successiva pubblicazione in G.U. parte II n. 75 del 30.06.2022 (cfr. all.ti nn. 2 e 3 fascicolo dell'opposta);
2. una lista indicante esclusivamente i c.d. “numeri ndg” dei presunti crediti ceduti di incerta origine e provenienza in quanto priva di data e di qualsivoglia sottoscrizione e/o intestazione (cfr. all. n. 11 fascicolo dell'opposta);
3. una dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dall'istituto bancario cedente in data
28.03.2024 (cfr. all. n. 9 fascicolo dell'opposta). Dichiarazione quest'ultima successiva alla notifica dell'atto di precetto opposto ed alla data di introduzione del presente giudizio, da ritenersi priva di valenza confessoria, essendo la cedente estranea al presente giudizio e, comunque inidonea ad integrare la prova dell'effettiva inclusione del credito nell'invocata cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Per tutte le suesposte ragioni, deve dunque concludersi che la documentazione prodotta dall'opposta non consenta di affermare la concomitante sussistenza di quella Controparte_1 pluralità di elementi gravi precisi e concordanti, atti a provare, con ragionevole certezza,
l'effettiva traslazione della titolarità del credito di cui è causa in capo alla stessa.
3. La cessione in blocco ed i requisiti di forma prescritti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo ai titoli esecutivi negoziali.
Sempre avendo riguardo alla documentazione prodotta dalla creditrice a fondamento del suo atto di precetto, deve aggiungersi un ulteriore profilo di criticità, relativo alla sussistenza o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore dell' Controparte_1
Infatti, se non vi è dubbio che il contratto di mutuo fondiario a rogito Dott. Controparte_4 stipulato in data 24.02.2015 (repertorio 10999 - raccolta 9216) Controparte_5
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costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. in favore dell'istituto bancario mutuante ( nominativamente indicato quale creditore Controparte_4 nel titolo negoziale in questione, altrettanto non può ritenersi con riguardo all'intimante
[...]
Parte_4 ultima, nella qualità di sedicente cessionaria del credito di cui è causa, avrebbe dovuto
[...] produrre, a sostegno del suo atto di precetto, oltre al suindicato contratto di mutuo fondiario intestato ad un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico Controparte_4 ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., oppure, quantomeno, una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale posto a base dell'intimazione.
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c., può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo.
Sicché la stessa dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità sull'argomento abbia offerto, al riguardo, rilevanti elementi di chiarificazione.
Invero, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si è in presenza di un titolo esecutivo che risulta essere costituito da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una
“fattispecie in fieri”, comprensiva di una serie di elementi:
1. l'atto di mutuo originario;
2. la cessione del credito da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura “negoziale”:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo “scomposto in una pluralità di elementi”, elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra
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loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica.
Orbene, per quanto concerne in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, è stato giustamente osservato come manchi sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo negoziale complesso è stato già posto nella prassi notarile, prassi che può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
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Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
- il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purché, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie.
- il contratto di finanziamento che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Tanto in quanto, il mutuo sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
- il contratto di mutuo che preveda l'erogazione immediata alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo d' indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno (irregolare) da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite;
- l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
- l'atto di ricognizione di debito pecuniario da parte del debitore.
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
In dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
L'elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata e l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva” anche con riguardo al titolo di
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formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi in virtù del recente orientamento, sposato dalla Suprema Corte con riguardo al c.d. “mutuo condizionato”.
Invero, a ben vedere, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 5968 del
06.03.2025, distinguendo tal ultima fattispecie dal mutuo c.d. cauzionato, hanno riconosciuto come il mutuo, sottoposto a condizione sospensiva, on possa ritenersi valido titolo esecutivo quando:
1. la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata, ma posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti spesso posti nell'interesse del mutuante e a garanzia dello stesso;
2. la stessa non rechi le forme qualificate di cui all'art. 474 c.p.c..
Infatti, nella suindicata pronuncia delle Sezioni Unite n. 5968/2025, si afferma che il mutuo condizionato <si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto, appunto, nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”.
Ragion per cui, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali>>.
Orbene, tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria opposta, azionando in via esecutiva direttamente il contratto di mutuo fondiario nominativamente intestato all'istituto bancario cedente, non ha prodotto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso - costituito dall'originario atto pubblico di mutuo fondiario e dal successivo atto pubblico /scrittura priva autentica di cessione del credito scaturente dal mutuo - che legittimasse la formulazione del precetto, in assenza di provvedimento giudiziale atto a sostituire il titolo negoziale con quello contemplato dall'art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c.
(titolo giudiziale) presupponente l'accertamento da parte del Giudice della cognizione dell'effettiva titolarità del credito in capo alla medesima.
Per tutte le suesposte ragioni, questo Giudice, pur aderendo in linea di principio al sopra delineato orientamento giurisprudenziale “mediano” sul dibattuto argomento della prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria, anche alla luce della sopra esaminata questione attinente al titolo esecutivo negoziale complesso, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione del credito oggetto di causa sia rimasta sprovvista di prova e che il titolo esecutivo complesso azionato sia sprovvisto della forma prescritta dall'art. 474 c.p.c..
Ne consegue che deve ritenersi meritevole di accoglimento la specifica doglianza degli
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opponenti.
Statuizione tal ultima che deve considerarsi dirimente ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze attoree.
4. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione del fatto che la questione della prova dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria nelle ipotesi di cessioni in blocco ex art. 58 TUB è ancora oggetto del sopra esposto vivace dibattito giurisprudenziale, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., questo Giudice ritiene congruo e di giustizia disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente giudizio.
Ciò anche alla luce della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione n.
77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe eccezionali ragioni>> (cfr. Corte Cost. 19.04.2018 n.
77).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione come formulata dagli attori con riguardo al difetto della titolarità del credito in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti degli Controparte_1 opponenti e, dunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
06.02.2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO
AUPP DOTT. RE AC
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