Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 27/03/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore della società attrice avv.
e i procuratori della società convenuta avv. Parte_1
TOMADA FEDERICO e avv. VITTIMBERGA FRANCESCA in sostituzione dell'avv. MARONGIU MARIA ELENA.
Il procuratore della società attrice le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella comparsa conclusionale.
Il procuratore del convenuto precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione,
pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà
integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3721/2023 del R.G. in data 14
dicembre 2023, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
7 dicembre 2023,
d a
- . A.Ş, in persona del legale rappresentante, con Parte_2
i procuratori e domiciliatari avvocati CAMUSSO ALBERTO e per procura speciale allegata telematicamente Parte_1
all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, con i Controparte_1
procuratori e domiciliatari abogato TOMADA FEDERICO e avvocato
MARONGIU MARIA ELENA, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
avente per oggetto: vendita di cose mobili – 1.40.012.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
La società turca A.Ş (di seguito ”) ha chiesto la Parte_2 Pt_2
Contr condanna della società (di seguito ) al Controparte_1
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 1 pagamento della somma di € 319.744,99, oltre agli interessi legali e moratori, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo della fornitura di prodotti meccanici.
La società convenuta ha eccepito che la merce fornita presentava vizi e difetti che la rendevano inutilizzabile e ha chiesto la risoluzione del contratto di fornitura concluso con la società attrice e la condanna di questa al risarcimento dei danni, che ha quantificato in € 779.325,31.
ha chiesto il saldo di due fatture e il pagamento di altre 13 fatture Pt_2
emesse tutte tra il 25 aprile e il 27 novembre 2014 e relative a forniture fatte
Contr a
La società attrice non ha contestato che le forniture abbiano avuto ad oggetto le due tipologie di prodotti, le scatole in ghisa per riduttori per betoniere e i corpi di pompe idrauliche, che secondo la società convenuta presentavano dei difetti di funzionamento.
Le fatture (docc. da 2 a 16 di parte attrice) recano tutte l'indicazione di pagamento alla consegna, sicché deve presumersi siano state emesse contestualmente alla spedizione del materiale e che questo sia pervenuto alla società convenuta in epoca prossima alla loro emissione.
La società convenuta non ha contestato che il materiale fatturato sia stato fornito e che i prezzi indicati nei documenti fiscali corrispondano a quelli contrattualmente pattuiti.
Da ciò, la società attrice trae la conclusione che il credito da essa vantato
Contr non sia contestato, atteso che nelle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione, non avrebbe chiesto il rigetto della domanda di pagamento, limitandosi a chiedere che venga accertata la risoluzione del contratto cui è stata data esecuzione con le menzionate forniture e che la società attrice venga condannata al risarcimento dei danni.
Così non è: nelle conclusioni precisate “nel merito ed in via riconvenzionale” la società convenuta non si è limitata a chiedere che venga
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 2 accertata e dichiarata “la risoluzione del contratto sottoscritto in data
31.12.2013”, ma ha fatto seguire a tale richiesta quella che “per l'effetto” vengano rigettate “tutte le domande ed eccezioni attoree in quanto infondate in fatto e diritto” e dunque anche la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo proposta dalla società attrice.
Se anche la richiesta di reiezione della domanda attorea non fosse stata formulata esplicitamente, essa sarebbe implicita nella domanda di risoluzione proposta ai sensi dell'art. 1492 c.c., essendo conseguente alla risoluzione il venir meno ex tunc di tutti gli effetti del contratto, il che avrebbe imposto la reiezione della domanda di pagamento del prezzo della merce oggetto del contratto risolto.
La società attrice ha contestato sia l'esistenza dei vizi nel materiale da essa
Contr fornito a sia il diritto di questa di potersi avvalere della relativa garanzia.
Quanto ai vizi, la loro presenza negli elementi forniti da è Pt_2
confermata dai documenti prodotti e dalle prove assunte.
La società convenuta ha riferito che le scatole per riduttori “dopo soli pochi mesi di fornitura (…) iniziarono a dare problemi, atteso che diversi clienti
Contr finali di cominciarono a denunciare la crepatura e/o rottura di dette scatole”, circostanza confermata dal teste che ha fatto risalire le Tes_1
Contr prime denunce a fine 2013, indicendo a commissionare al laboratorio di analisi di materiali ET una verifica tecnica, dalla quale è emerso che, pur in assenza di difettosità metallurgiche, i pezzi presentavano “una sezione resistente più contenuta rispetto ad altre sezioni” e le improntature delle dentature lasciavano supporre “errori di accoppiamento” o “errori nell'operazione di calettamento (centraggi o spinte disassate)” (doc. 2 di parte convenuta).
L'esito di questa prima verifica era dunque dubbio in ordine alla presenza di difetti dei materiali lavorati da;
a seguito della rottura denunciata da Pt_2
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 3 un cliente cinese vi è stato uno scambio di comunicazioni tra le parti dirette
Contr a individuare la causa dei danni (doc. da 3 a 6 di parte convenuta) e ha poi chiesto una ulteriore verifica ad ET (teste ) dalla quale è Tes_1
emerso che la scatola prodotta da presentava un valore indicativo di Pt_2
resistenza alla trazione inferiore rispetto a quello di analoghi pezzi prodotti da altre ditte, correlato alla “presenza di grafite ID e degenerazioni presso la superficie grezza” (doc. 7 di parte convenuta).
La relazione di ET è datata 30 luglio 2014 e l'esito dell'accertamento tecnico è stato comunicato al fornitore lo stesso giorno (doc. 8 di parte convenuta) con l'avviso che la lavorazione delle scatole di produzione in magazzino e in arrivo sarebbe stata interrotta. Pt_2
I tentativi di risolvere i problemi fatti successivamente dalla società turca
(doc. 10 e 11 di parte convenuta) non risultano avere avuto esito (doc. 12 di
Contr parte convenuta) e hanno indotto a non più utilizzare i pezzi prodotti da , che sono stati accantonati nel magazzino della società friulana Pt_2
(testi e . Tes_2 Tes_3
Contr Quanto ai corpi delle pompe idrauliche, in data 12 settembre 2014 ha segnalato a di avere riscontrato dopo il montaggio delle perdite Pt_2
d'olio provenienti dai corpi fusi dalla società attrice che, come riferito dal teste , “presentavano problemi di porosità che causava la Tes_1
fuoriuscita d'olio durante il funzionamento della pompa” (doc. 13 di parte convenuta); la segnalazione è stata ripetuta il 15, il 17, il 19 e il 29
settembre (doc. 14, 15 e 18 di parte convenuta), ottenendo riscontro da il 15, il 19 e il 29 settembre (doc. 15, 16 e 17 di parte convenuta). Pt_2
Contr Il 10 ottobre ha comunicato a di avere apportato alcuni Pt_2
miglioramenti per diminuire il valore di durezza dei pezzi (doc. 22 di parte convenuta) e in data 23 ottobre ha riferito di avere capito cosa poteva causare il problema denunciato, di avere migliorato il modello per prevenirne il verificarsi e di avere effettuato alcune fusioni di prova,
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 4 Contr lavorando in seguito i pezzi come suggerito da ed eseguendovi dei test
(doc. 23 di parte convenuta).
Modifiche e test che, secondo il teste , non hanno comunque Tes_1
risolto il problema segnalato (docc. da 24 a 26 di parte convenuta).
Contr Dal tenore stesso dei messaggi inviati da a emerge evidente Pt_2
che la società convenuta ha acquisito consapevolezza dei difetti delle scatole dei riduttori solamente all'esito della seconda indagine commissionata ad
ET, i cui risultati sono stati immediatamente comunicati al fornitore
(doc. 8 di parte convenuta); le affermazioni contenute nella mail del 30
luglio 2014 (“la conclusione è che il materiale degli involucri ha Pt_2
una bassa resistenza alla trazione rispetto agli involucri di altre fonderie.
Sugli altri involucri misuriamo oltre 250 N/mm2, mentre sugli involucri
abbiamo riscontrato tra 200 e 210 N/mm2. Inoltre, gli involucri Pt_2
hanno una struttura anomala”) valgono quale denuncia dei difetti accertati,
Contr che hanno determinato a interrompere l'utilizzo delle forniture ricevute da . Pt_2
Il fatto che già in precedenza, come riferito dal teste , la società Tes_1
convenuta avesse “iniziato a ricevere denunce dai clienti finali, soprattutto cinesi, di crepatura o rottura delle scatole dei riduttori forniti da Pt_2
non era sufficiente per ritenere che già dalla ricezione di quelle denunce sia iniziato a decorrere per la società convenuta il termine previsto dall'art. 1495, comma 1 c.c.
I difetti delle scatole, dipendendo dalle caratteristiche intrinseche del materiale utilizzato da e dalla fusione eseguita dalla impresa Pt_2
Contr fornitrice, non erano difetti evidenti e ne ha avuto conoscenza solamente all'esito delle indagini tecniche da essa fatte eseguire: se è vero che in linea di principio la scoperta dei vizi può avvenire anche in assenza di indagini tecniche (Cass. sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14199), ciò dipende dalla natura dei vizi e di alcuni di essi può essere acquisita una conoscenza certa,
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 5 idonea a determinare il decorso del termine, solo all'esito di idonei accertamenti tecnici (Cass. sez. II, 14 novembre 2012, n. 19922).
Analoga conclusione vale per i vizi delle pompe idrauliche: è la stessa
Contr reiterazione in un arco di tempo limitato delle segnalazioni fatte da a
(alle quali inizialmente quest'ultima non ha dato riscontro) a lasciar Pt_2
presumere che quelle denunce siano state fatte nella immediatezza del palesarsi del difetto.
Sono però i tentativi di di porre rimedio ai difetti riscontrati, sia Pt_2
nelle scatole dei riduttori che nei corpi delle pompe idrauliche, attestati dalle mail spedite dalla società attrice, a rendere superflua la verifica della tempestività della denuncia, atteso che essi presuppongono un implicito riconoscimento dell'esistenza dei vizi.
Risulta quindi assolta la prima condizione cui è subordinato il diritto del compratore di avvalersi della garanzia per vizi della merce compravenduta riconosciutogli dagli artt. 1490 e ss. c.c.
L'azione di garanzia è peraltro ampiamente prescritta, atteso che dopo le denunce e i tentativi di porre rimedio ai difetti che sono seguiti, nessuna azione risulta essere stata intrapresa dalla società convenuta per quasi dieci anni e la prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 c.c. non risulta essere stata in alcun modo interrotta.
Peraltro, come ben noto, il compratore può sempre far valere la garanzia qualora sia convenuto per l'esecuzione del contratto, come è avvenuto nel caso di specie, essendo MP convenuta in giudizio per il pagamento del prezzo.
La norma ha l'evidente finalità di ovviare alla differenza dei termini prescrizionali della azione di adempimento e di quella di garanzia,
differenza della quale il venditore potrebbe altrimenti profittare (come parrebbe aver voluto fare , che ha proposto la domanda giudiziale di Pt_2
pagamento quasi alla scadenza dei dieci anni dalle forniture, senza aver
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 6 Contr inviato alcun sollecito a condotta che il suo procuratore, interpellato sul punto, non ha saputo giustificare).
La intervenuta prescrizione della azione di garanzia preclude le domande risarcitorie della società convenuta: la possibilità di “far valere la garanzia”
prevista dal terzo comma dell'art. 1495 c.c. ha riguardo ai contenuti propri della garanzia, ovvero quelli dell'art. 1492 c.c. (oltre che alle conseguenze della risoluzione previste dall'art. 1493 c.c.), mentre il diritto al risarcimento dei danni ha carattere autonomo e richiama nella specifica disciplina del contratto di vendita il principio generale dell'art. 1218 c.c.
In altre parole, la garanzia può essere fatta valere ai sensi del terzo comma dell'art. 1495 c.c. solamente in via di eccezione, mentre il risarcimento dei danni può essere ottenuto solamente se la relativa domanda venga proposta in via di azione e il diritto al risarcimento previsto dall'art. 1494 c.c. è
comunque soggetto ai termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'articolo successivo (Cass. sez. II, 22 settembre 2023, n. 27076).
Per vero, il contratto “quadro” concluso dalle parti il 30.12.2023 (doc. 1 di parte convenuta) conteneva una specifica disciplina della garanzia per vizi offerta dal venditore che, come correttamente dedotto dalla società attrice,
dovrebbe prevalere su quella del codice civile e che prevedeva che i beni consegnati dovessero essere ispezionati prima della loro accettazione (art. 8
del contratto: “Goods delivered will be inspected to verify quality and
Contr quantity prior their acceptance”), che, in caso di rifiuto, avrebbe dovuto inviare a una nota di non conformità entro la fine del mese di Pt_2
rifiuto, indicando il numero dei prodotti rifiutati ed i relativi costi (“In case
of material the Buyer will send a non conformity note to the Supplier within the current month reporting the rejected quantity and relatives goods”) e che solo in caso di mancato riscontro di entro il decimo giorno del Pt_2
Contr mese successivo, avrebbe emesso nota di credito per i beni rifiutati (“If
not reply on the rejected goods will be given from the Supplier within the
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 7 10th day of the following month of not conformity receiving date, the Buyer
will issue an invoice for the amount indicated in the non conformity note”).
E' peraltro evidente, dovendo le previsioni contrattuali interpretarsi secondo buona fede, che la disposizione sulla verifica dei prodotti alla consegna non poteva applicarsi ai vizi occulti, quali erano quelli di composizione del materiale dei pezzi fusi da e che la dichiarazione di non conformità e Pt_2
l'emissione della nota di credito, quand'anche fossero state previste anche nel caso di eventuali vizi occulti, non potevano condizionare la azione di garanzia, rilevando piuttosto sul piano contabile.
Inoltre, sempre sul piano della valutazione della buona fede delle parti, deve
Contr ritenersi che non abbia formalizzato nei termini previsti dal contratto le “non conformità” riscontrate in ragione del dialogo intrapreso con il fornitore, che lasciava intendere la disponibilità di questo, oltre che a riconoscere i difetti, a porvi rimedio (fornitore che poi, in effetti, si è
astenuto per quasi dieci anni dal chiedere il pagamento, facendo
Contr legittimamente supporre a che la partita fosse stata chiusa).
Contr La domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale da non può dunque trovare accoglimento, mentre in accoglimento della eccezione proposta dalla società convenuta, il contratto del 31.12.2013, che ha avuto esecuzione con le singole forniture che hanno originato le fatture di cui è
stato chiesto il pagamento nella presente causa, va dichiarato risolto, con conseguente reiezione della domanda attorea.
Non è dubbio che, a causa dei vizi riscontrati, la merce oggetto delle fatture di cui la società attrice ha chiesto il pagamento (emesse tutte, ad eccezione delle prime due, dopo l'accertamento dei vizi delle scatole dei riduttori),
come riferito dai testi e non sia stata utilizzata e sia Tes_2 Tes_3
Contr rimasta in deposito presso lo stabilimento di onde consentire a Pt_2
di prenderne visione e di eseguire le verifiche che avesse ritenuto necessarie
(e, non avendolo fatto, è evidente che la società attrice non ha contestato
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 8 Contr l'esito degli accertamenti fatti eseguire da .
Rimarrebbero escluse da quell'arco temporale solamente le prime due fatture, in parte già pagate, il cui saldo è rimasto in sospeso presumibilmente
Contr a causa delle denunce che aveva già iniziato a ricevere dai clienti cinesi, ma neppure il loro importo residuo va pagato, attesi gli effetti retroattivi della risoluzione.
Considerato che la domanda attorea viene respinta nella sua integrità, le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle modalità della fase decisoria, non possono che venire poste a carico di
; la reiezione della domanda riconvenzionale di risarcimento dei Pt_2
danni comporta la mancata rifusione, tra le spese, del contributo unificato per essa versato.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara risolti i contratti conclusi tra A.Ş” e Parte_2 [...]
in esecuzione del contratto di data 31 dicembre 2013 e, per CP_1
l'effetto,
2) Respinge le domande proposte da A.Ş” nei Parte_2
confronti di con atto di citazione notificato in data 7 Controparte_1
dicembre 2023;
3) Respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da nei confronti di A.Ş” con Controparte_1 Parte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 febbraio 2024;
3) Condanna A.Ş”, in persona del legale Parte_2
rappresentante, a rifondere a , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00 per la fase di studio, in € 2.300,00 per la fase introduttiva, in € 8.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 3.200,00 per la fase decisionale e in €
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 9 2.550,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Udine, il 27/03/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 1.4.2025 N° 3721/23 R.G. Pag. 10