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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1985/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Andrea Delmorgine Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.5.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-001392962, CP_1 notificata il 23.4.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2016, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
2) prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità per tardività e nel merito il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il
21.5.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 23.4.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che, costituendosi in giudizio, l' ha offerto la prova CP_2 dell'avvenuta notifica alla ricorrente (in data 14.11.2018) dell'atto di accertamento prot. n. .2500.28/09/2018.0299568 – posto a fondamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta – nonché all'obbligato solidale
[...] dell'avviso di accertamento Controparte_3
.2500.28/09/2018.0299569, notificata perfezionata per compiuta CP_1 giacenza il 20.11.2018 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. , non oggetto di CP_1 contestazione alcuna).
Ciò detto, la parte ricorrente si duole della intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981.
Com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge
28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: -
2 l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Ora, relativamente al decorso del termine di prescrizione occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
Il dies a quo del termine di prescrizione non può allora che coincidere nella specie con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 (ossia il 6.2.2016) - questo essendo il momento in cui l' poteva far valere il diritto di CP_2 riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa – sicchè avuto riguardo alla notifica in data 14.11.2018 dell'atto di accertamento presupposto ne consegue che il termine di prescrizione, a tale epoca, non era affatto maturato.
Né la prescrizione è comunque maturata in epoca successiva alla notifica dell'atto di accertamento.
Occorre, invero, tenere conto, anzitutto, della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, quindi, della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale.
Ed infatti, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale è stato
3 sospeso nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data
14.11.2018 (epoca di notifica dell'atto di accertamento) nonchè della sospensione del termine di prescrizione in forza delle richiamate normative, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (23.4.2024), il termine quinquennale di prescrizione non era maturato venendo, infatti, a scadenza il
21.5.2024 (14.11.2018+90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 +
5 anni).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 332,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1985/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Andrea Delmorgine Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.5.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-001392962, CP_1 notificata il 23.4.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2016, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
2) prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità per tardività e nel merito il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il
21.5.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 23.4.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che, costituendosi in giudizio, l' ha offerto la prova CP_2 dell'avvenuta notifica alla ricorrente (in data 14.11.2018) dell'atto di accertamento prot. n. .2500.28/09/2018.0299568 – posto a fondamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta – nonché all'obbligato solidale
[...] dell'avviso di accertamento Controparte_3
.2500.28/09/2018.0299569, notificata perfezionata per compiuta CP_1 giacenza il 20.11.2018 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. , non oggetto di CP_1 contestazione alcuna).
Ciò detto, la parte ricorrente si duole della intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981.
Com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge
28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: -
2 l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Ora, relativamente al decorso del termine di prescrizione occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
Il dies a quo del termine di prescrizione non può allora che coincidere nella specie con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 (ossia il 6.2.2016) - questo essendo il momento in cui l' poteva far valere il diritto di CP_2 riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa – sicchè avuto riguardo alla notifica in data 14.11.2018 dell'atto di accertamento presupposto ne consegue che il termine di prescrizione, a tale epoca, non era affatto maturato.
Né la prescrizione è comunque maturata in epoca successiva alla notifica dell'atto di accertamento.
Occorre, invero, tenere conto, anzitutto, della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, quindi, della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale.
Ed infatti, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale è stato
3 sospeso nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data
14.11.2018 (epoca di notifica dell'atto di accertamento) nonchè della sospensione del termine di prescrizione in forza delle richiamate normative, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (23.4.2024), il termine quinquennale di prescrizione non era maturato venendo, infatti, a scadenza il
21.5.2024 (14.11.2018+90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 +
5 anni).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 332,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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