Ordinanza cautelare 27 novembre 2020
Ordinanza collegiale 28 giugno 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2020 REG.RIC.
N. 01969/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 1711 del 2020:
- del provvedimento CATEGORIA-OMISSIS-notificato l’8 luglio 2020 negli Uffici del Commissariato P.S. “Brancaccio” - con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha
rigettato l’istanza, presentata dal ricorrente presso i medesimi Uffici il 23 settembre 2019, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia..
B) quanto al ricorso n. 1969 del 2022:
-del decreto -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Palermo, notificato in data
31.8.2022 dalla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. “Brancaccio” - con il quale il
Prefetto della Provincia di Palermo, in persona del Viceprefetto Vicario Colosimo, disponeva il
“divieto al sig. -OMISSIS-, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
-OMISSIS- n. -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Palermo e di Ministero dell'Interno e di Questura Palermo;
Viste le ordinanze n. -OMISSIS- rese sul ricorso R.G. n. 1711/2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, il Presidente dott. ER VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso RG. 1711/2020 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con cui l’autorità amministrativa preposta ha rigettato l’istanza volta al rinnovo del porto di fucile per uso caccia, affidando il gravame ad un unico motivo di censura con cui contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n.773/1931, oltre l’eccesso di potere.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato articolando difese.
La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-
In esito all’udienza di smaltimento del 16 aprile 2024, è stata adottata l’ordinanza n. -OMISSIS- di rinvio per la trattazione congiunta con il ricorso separato R.G. n. 1969/2022 proposto dallo stesso ricorrente contro gli ulteriori e consequenziali provvedimenti adottati dall’Amministrazione.
Con separato ricorso R.G. n. 1969/2022 parte ricorrente ha, infatti, gravato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha in seguito disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Nel predetto ricorso si articola un unico profilo di censura lamentando la violazione dell’art. 39 T.U.L:P:S. in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990, la manifesta irragionevolezza del provvedimento anche in relazione al difetto di istruttoria.
Anche nel predetto ricorso si è costituita l’avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’Amministrazione intimata articolando scritti a difesa.
In prossimità dell’udienza di smaltimento del 10 dicembre 2025, l’Avvocatura distrettuale ha fatto pervenire nota per il passaggio in decisione di entrambi i ricorsi, senza discussione da remoto.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 0225, tenutasi in connessione da remoto, la causa è stata posta in decisione, presente con le stesse modalità il difensore di parte ricorrente.
Stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, preliminarmente il Collegio dispone la riunione di entrambi i ricorsi per la definizione congiunta con unica sentenza.
Ciò posto, i ricorsi risultano entrambi infondati e vanno quindi rigettati per le considerazioni che seguono.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, condivisa dal Collegio, la licenza di portare armi presuppone la sussistenza, oltre che dell'affidabilità nell'uso delle stesse da parte del richiedente, anche del requisito della c.d. buona condotta, la quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso, con la conseguenza che la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile. L'inaffidabilità nell'uso delle armi è, quindi, idonea a giustificare il ritiro o il mancato rinnovo della licenza senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso, e l'inaffidabilità rilevante nell'esercizio del potere di revoca o diniego del porto d'armi si attaglia a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a 'buona condotta' anche non aventi rilevanza penale (cfr. di recente T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12/04/2025, n. 7208).
Nel caso di specie, il provvedimento di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, impugnato con il primo -OMISSIS- ricorsi qui riuniti, è motivato dall’Amministrazione resistente in ragione della sussistenza di motivi ritenuti ostativi in relazione: a) alla condanna per guida in stato di ebrezza dell’interessato risalente al 2012; b) alle frequentazioni compromettenti; c) al contesto familiare con parenti con precedenti per il reato previsto dall’art. 416 bis c.p. e alla suocera soggetta a misure di prevenzione.
Ebbene, la censura articolata con il ricorso R.G. 1711/2020 è da disattendere.
Ancorché risalente, la condanna del ricorrente per uso di sostanze alcoliche costituisce già ex se un elemento ampiamente valutabile dall’Amministrazione al fine di affidabilità del richiedente il rinnovo del titolo prefettizio. Come evidenziato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in ultimo con la memoria conclusiva, invocando anche precedenti di questo T.A.R., “…la valutazione circa l’inidoneità all’uso delle armi del soggetto che ha abusato di alcool, anche se in modo occasionale, è stata stabilita a monte dal legislatore residuando una limitata discrezionalità in capo all’Autorità di Polizia (cfr. TAR Sicilia – Palermo, Sez. IV, sent. n. 1474/2024; Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1130/2023)”.
Non meno rilevanti sono gli altri elementi ostativi al rinnovo presi in considerazione dall’Amministrazione.
Il ricorrente, infatti, risulta essere stato controllato più volte, a bordo auto, con vari soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio, consumo e spaccio di stupefacenti e che risulta altresì inserito in un contesto familiare controindicato per la presenza del suocero -OMISSIS-, tratto in arresto nel 2019 nell'ambito dell’operazione denominata “Maredolce 2”, in atto detenuto presso il carcere di Tolmezzo in Veneto, per avere assunto la reggenza della famiglia mafiosa palermitana di -OMISSIS-, organizzandola, gestendola e coordinando per essa le attività estorsive ed il reinvestimento del denaro frutto delle illecite attività.
I legami familiari con soggetti controindicati, perché attinti a condanne per reati ex art. 416 bis c.p., costituiscono anch’essi elementi valutabili dall’Amministrazione: come dedotto dall’avvocatura, il ricorrente non ha offerto rassicurazioni in ordine alla rescissione -OMISSIS- legami di frequentazione con il suocero che anzi, nonostante la mancanza di coabitazione, va a trovare regolarmente in carcere (nel 2019, risulta avere avuto tre colloqui a breve distanza in data 28 agosto 2019, 30 novembre 2019 e 1 dicembre 2019).
Come precisato dal T.A.R: Calabria, (Catanzaro, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 432) l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico. Il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
In conclusione, il primo ricorso è da respingere in quanto infondato.
Le considerazioni sopra espresse comportano l’infondatezza anche del secondo gravame qui riunito, R.G. n. 1969/2022.
Invero, nell'ambito della detenzione di armi, il divieto prescritto dall'articolo 39 r.d. n. 773/1931 è motivato su un giudizio prognostico dell'Amministrazione basato sull'affidabilità del soggetto a non abusare delle armi. Pertanto, avendo come finalità la prevenzione del rischio, può essere comminato anche in assenza di condotte penali rilevanti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2025, n. 3643).
Nel caso in esame, oltre al precedente sopra indicato, la valutazione dell’Amministrazione trae spunto dagli ulteriori elementi di giudizio connessi alle frequentazioni del ricorrente e al contesto familiare già ostativo al rinnovo del titolo di porto di fucile per uso caccia.
Nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 06/03/2025 n. 457).
In conclusione anche detto ricorso è da respingere in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione -OMISSIS- ricorsi R.G. n. 1711/2020 e R.G. n. 1969/2022, li rigetta entrambi in quanto infondati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquidai n € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela -OMISSIS- diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di ogni persona indicata in sentenza nonché gli estremi degli atti impugnati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento -OMISSIS- magistrati:
ER VA, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.