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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6239 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9763/2022 di R.G.
tra nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, res. in Venezia, via delle Betulle 19, C.F._1 rappresentato dall'avv. Enrico Cancellier
attore e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Montello 13/B, Mira (VE), rappresentato e difeso dall'Avv.
GI BO e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
convenuto
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori della parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore assumeva quanto segue: in data 15.06.2018 il geom. CP_1 redigeva e depositava una “SCIA relazione tecnica di asseverazione” (SCIA 2018/292418) per la ristrutturazione di porzione di fabbricato in lamiera e modifiche del distributivo interno nell'unità immobiliare di proprietà del sig. , sita in via delle Betulle 19, Mestre (VE), Pt_1 fg. 183, mapp. 704 subb 1 e 2; detta SCIA veniva annullata in autotutela dal in data 10.09.2018 ai sensi CP_2 dell'art. 21 nonies, L. 241/90, per la mancanza dell'obbligatorio, prescritto nulla osta del “
[...]
, risultando le opere oggetto di Controparte_3
SCIA ricadenti nella fascia di rispetto idraulico del canale consortile prospiciente il retro dell'abitazione; nella SCIA, interamente predisposta dal professionista di fiducia del e inoltrata al il geom. Pt_1 CP_2 CP_1 indicava chiaramente come non sussistesse alcun vincolo idrogeologico e idraulico e come tale non veniva da lui chiesto il parere (invece obbligatorio) al “
[...]
in data 10.03.2019 veniva Controparte_3 notificata ordinanza di demolizione prot. 2019/416878, ove per i motivi suddetti si ordinava la demolizione ex artt.
27 e 33, comma I, D.P.R. 380/01, trattandosi di interventi realizzati in assenza del prescritto titolo edilizio, delle porzioni descritte a pag. 1 della predetta ordinanza
(porzione ripostiglio-bagno mq. 17,90 lato nord verso lo scolo consortile;
garage mq. 11,68 lato nord ovest verso lo scolo consortile); veniva proposto ricorso al TAR Veneto nel tentativo di opporsi alla predetta demolizione, ma con sentenza nr. 123/2020 del 04.02.2020 il ricorso veniva rigettato sulla base del fatto che, da un lato, avrebbe dovuto venire richiesto il nulla osta del CP_3
e dall'altro, che si trattava ad ogni effetto di
[...] lavori di ristrutturazione che modificavano quantomeno i prospetti, e che come tali avrebbero dovuto essere oggetto pag. 2/7 di permesso di costruire;
Circa la quantificazione del danno, il sig. ha sostenuto euro 9.500,00 oltre iva Pt_1 per i lavori di demolizione e realizzazione delle nuove opere, ed euro 9.790,93 per l'acquisto dei vari materiali.
Non solo: per tale violazione, il sig. è divenuto Pt_1 destinatario di decreto penale di condanna nr. 53/2020 del
13.01.2020 del Tribunale di Venezia per il quale ha ottenuto la rateazione della pena pecuniaria di euro
3.500,00. Il reato per cui è stato condannato è quello di cui all'art. 44 lett. b), D.P.R. nr. 380/01, perché presso l'unità immobiliare del Vrabii sono stati accertati la demolizione e ricostruzione della porzione di ripostiglio/bagno; le spese legali liquidate al CP_4
dal TAR, pari ad euro 2.000,00 oltre accessori
[...]
(euro 2.956,17), in un “ricorso resosi necessario per cercare di annullare l'ordine di demolizione determinato dall'errore nella predisposizione della SCIA”, nella qualificazione dei lavori che avrebbero necessitato il permesso di costruire, e nella ritenuta mancata necessità di conseguire il parere preventivo del CP_3
. Tanto detto l'attore chiedeva la condanna della
[...] controparte al risarcimento dei danni patiti a seguito della sua negligenza professionale complessivamente pari ad euro 25.747,10.
Il convenuto contestava l'avversa prospettazione.
La domanda è fondata.
2. E' un dato di fatto, documentalmente dimostrato, che il convenuto in qualità di geometra incaricato dall'attore di predisporre la Scia per procedere ai lavori edilizi in questione, ha prestato negligentemente la sua opera pag. 3/7 professionale giacchè, ignorando la presenza di un'opera idraulica pubblica nei pressi dell'abitazione attorea, ha causato all'odierno istante l'annullamento del titolo edilizio da parte del con le conseguenti Controparte_4 spese di ripristino. Inutilmente il convenuto si è difeso evidenziando che “non è mai emerso prima della presentazione della pratica da parte del Committente che si trattava di uno scolo demaniale soggetto a manutenzione da parte del La pratica Controparte_5 edilizia veniva visionata e discussa con i tecnici istruttori del prima della presentazione CP_2 CP_4 dai quali non emergeva alcun vincolo idraulico e idrogeologico”, giacchè, in quanto operatore qualificato era a lui richiesta una diligenza superiore al profano o a eventuali (volendo accogliere la tesi del convenuto rimasta però indimostrata) imperiti operatori tecnici di amministrazioni pubbliche. Anche il c.t.u., le cui conclusioni vanno condivise perché scevre da vizi logici, ha chiarito che “il geometra a pagina 6 della CP_1 scia – relazione tecnica di asseverazione, dichiarava che l'area non era sottoposta a vincolo idraulico e pertanto non era necessario il rilascio della autorizzazione richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 115 del D.lgs n.
152/2006 e al R.D. 523 del 1904, che invece andava richiesto, considerato che le costruzioni ricadono all'interno della fascia di rispetto di m. 4 misurata dal ciglio dello scolo demaniale, confinante nel cardinale nord della proprietà in oggetto” (v. relazione c.t.u., pag. 5).
Anche la sentenza che il TAR Veneto ha pronunciato all'esito del ricorso amministrativo presentato dall'attore e anche il decreto penale di condanna di cui l'istante è
pag. 4/7 stato destinatario, convergono nel senso della assoluta necessarietà del prescritto parere del CP_3
.
[...]
3. Acclarata la responsabilità professionale del convenuto occorre selezionare i danni patiti dall'attore causalmente riconducibili all'inadempimento del Sul punto il CP_1
c.t.u. ha sostanzialmente riconosciuto la congruità della spesa denunciata dall'attore, avendo addirittura quantificato i “costi necessari a porre rimedio alla ordinanza di demolizione” in € 20.954,27, ovvero in misura superiore a quella di € 19.290,93 riportata in citazione.
Naturalmente, essendo precluso al Tribunale pronunciarsi ultra petita, non può riconoscersi all'attore più di quanto egli abbia chiesto. Ne consegue non solo che la voce di danno in esame va quantificata in € 19.290,93, ma che non può riconoscersi all'attore alcuna somma a titolo di perdita di valore conseguente alla demolizione del garage e dei magazzini, pure quantificata dal c.t.u., non essendo tale domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Va anche riconosciuto all'istante il rimborso di €
3.500,00, somma pari alla pena pecuniaria comminatagli a seguito della violazione in esame. Non può invece accogliersi la domanda relativamente al rimborso delle spese processuali sostenute a seguito del rigetto del suo ricorso amministrativo da parte del TAR Veneto, non potendosi far ricadere sul convenuto il prezzo di scelte processuali non strettamente necessarie, non causalmente riconducibili all'operato professionale del convenuto e rimesse al mero arbitrio di parte.
4. La somma spettante all'attore, complessivamente pari ad pag. 5/7 € 22.190,33, va incrementata degli interessi nella misura legale dalla domanda fino al saldo.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento del d.m. n. 55/2014, stante l'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1)condanna a pagare all'attore la somma di € CP_1
22.190,33, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo;
2)condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
3)pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.;
4)rigetta ogni altra domanda.
27.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 6/7 pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9763/2022 di R.G.
tra nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, res. in Venezia, via delle Betulle 19, C.F._1 rappresentato dall'avv. Enrico Cancellier
attore e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Montello 13/B, Mira (VE), rappresentato e difeso dall'Avv.
GI BO e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
convenuto
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori della parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore assumeva quanto segue: in data 15.06.2018 il geom. CP_1 redigeva e depositava una “SCIA relazione tecnica di asseverazione” (SCIA 2018/292418) per la ristrutturazione di porzione di fabbricato in lamiera e modifiche del distributivo interno nell'unità immobiliare di proprietà del sig. , sita in via delle Betulle 19, Mestre (VE), Pt_1 fg. 183, mapp. 704 subb 1 e 2; detta SCIA veniva annullata in autotutela dal in data 10.09.2018 ai sensi CP_2 dell'art. 21 nonies, L. 241/90, per la mancanza dell'obbligatorio, prescritto nulla osta del “
[...]
, risultando le opere oggetto di Controparte_3
SCIA ricadenti nella fascia di rispetto idraulico del canale consortile prospiciente il retro dell'abitazione; nella SCIA, interamente predisposta dal professionista di fiducia del e inoltrata al il geom. Pt_1 CP_2 CP_1 indicava chiaramente come non sussistesse alcun vincolo idrogeologico e idraulico e come tale non veniva da lui chiesto il parere (invece obbligatorio) al “
[...]
in data 10.03.2019 veniva Controparte_3 notificata ordinanza di demolizione prot. 2019/416878, ove per i motivi suddetti si ordinava la demolizione ex artt.
27 e 33, comma I, D.P.R. 380/01, trattandosi di interventi realizzati in assenza del prescritto titolo edilizio, delle porzioni descritte a pag. 1 della predetta ordinanza
(porzione ripostiglio-bagno mq. 17,90 lato nord verso lo scolo consortile;
garage mq. 11,68 lato nord ovest verso lo scolo consortile); veniva proposto ricorso al TAR Veneto nel tentativo di opporsi alla predetta demolizione, ma con sentenza nr. 123/2020 del 04.02.2020 il ricorso veniva rigettato sulla base del fatto che, da un lato, avrebbe dovuto venire richiesto il nulla osta del CP_3
e dall'altro, che si trattava ad ogni effetto di
[...] lavori di ristrutturazione che modificavano quantomeno i prospetti, e che come tali avrebbero dovuto essere oggetto pag. 2/7 di permesso di costruire;
Circa la quantificazione del danno, il sig. ha sostenuto euro 9.500,00 oltre iva Pt_1 per i lavori di demolizione e realizzazione delle nuove opere, ed euro 9.790,93 per l'acquisto dei vari materiali.
Non solo: per tale violazione, il sig. è divenuto Pt_1 destinatario di decreto penale di condanna nr. 53/2020 del
13.01.2020 del Tribunale di Venezia per il quale ha ottenuto la rateazione della pena pecuniaria di euro
3.500,00. Il reato per cui è stato condannato è quello di cui all'art. 44 lett. b), D.P.R. nr. 380/01, perché presso l'unità immobiliare del Vrabii sono stati accertati la demolizione e ricostruzione della porzione di ripostiglio/bagno; le spese legali liquidate al CP_4
dal TAR, pari ad euro 2.000,00 oltre accessori
[...]
(euro 2.956,17), in un “ricorso resosi necessario per cercare di annullare l'ordine di demolizione determinato dall'errore nella predisposizione della SCIA”, nella qualificazione dei lavori che avrebbero necessitato il permesso di costruire, e nella ritenuta mancata necessità di conseguire il parere preventivo del CP_3
. Tanto detto l'attore chiedeva la condanna della
[...] controparte al risarcimento dei danni patiti a seguito della sua negligenza professionale complessivamente pari ad euro 25.747,10.
Il convenuto contestava l'avversa prospettazione.
La domanda è fondata.
2. E' un dato di fatto, documentalmente dimostrato, che il convenuto in qualità di geometra incaricato dall'attore di predisporre la Scia per procedere ai lavori edilizi in questione, ha prestato negligentemente la sua opera pag. 3/7 professionale giacchè, ignorando la presenza di un'opera idraulica pubblica nei pressi dell'abitazione attorea, ha causato all'odierno istante l'annullamento del titolo edilizio da parte del con le conseguenti Controparte_4 spese di ripristino. Inutilmente il convenuto si è difeso evidenziando che “non è mai emerso prima della presentazione della pratica da parte del Committente che si trattava di uno scolo demaniale soggetto a manutenzione da parte del La pratica Controparte_5 edilizia veniva visionata e discussa con i tecnici istruttori del prima della presentazione CP_2 CP_4 dai quali non emergeva alcun vincolo idraulico e idrogeologico”, giacchè, in quanto operatore qualificato era a lui richiesta una diligenza superiore al profano o a eventuali (volendo accogliere la tesi del convenuto rimasta però indimostrata) imperiti operatori tecnici di amministrazioni pubbliche. Anche il c.t.u., le cui conclusioni vanno condivise perché scevre da vizi logici, ha chiarito che “il geometra a pagina 6 della CP_1 scia – relazione tecnica di asseverazione, dichiarava che l'area non era sottoposta a vincolo idraulico e pertanto non era necessario il rilascio della autorizzazione richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 115 del D.lgs n.
152/2006 e al R.D. 523 del 1904, che invece andava richiesto, considerato che le costruzioni ricadono all'interno della fascia di rispetto di m. 4 misurata dal ciglio dello scolo demaniale, confinante nel cardinale nord della proprietà in oggetto” (v. relazione c.t.u., pag. 5).
Anche la sentenza che il TAR Veneto ha pronunciato all'esito del ricorso amministrativo presentato dall'attore e anche il decreto penale di condanna di cui l'istante è
pag. 4/7 stato destinatario, convergono nel senso della assoluta necessarietà del prescritto parere del CP_3
.
[...]
3. Acclarata la responsabilità professionale del convenuto occorre selezionare i danni patiti dall'attore causalmente riconducibili all'inadempimento del Sul punto il CP_1
c.t.u. ha sostanzialmente riconosciuto la congruità della spesa denunciata dall'attore, avendo addirittura quantificato i “costi necessari a porre rimedio alla ordinanza di demolizione” in € 20.954,27, ovvero in misura superiore a quella di € 19.290,93 riportata in citazione.
Naturalmente, essendo precluso al Tribunale pronunciarsi ultra petita, non può riconoscersi all'attore più di quanto egli abbia chiesto. Ne consegue non solo che la voce di danno in esame va quantificata in € 19.290,93, ma che non può riconoscersi all'attore alcuna somma a titolo di perdita di valore conseguente alla demolizione del garage e dei magazzini, pure quantificata dal c.t.u., non essendo tale domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Va anche riconosciuto all'istante il rimborso di €
3.500,00, somma pari alla pena pecuniaria comminatagli a seguito della violazione in esame. Non può invece accogliersi la domanda relativamente al rimborso delle spese processuali sostenute a seguito del rigetto del suo ricorso amministrativo da parte del TAR Veneto, non potendosi far ricadere sul convenuto il prezzo di scelte processuali non strettamente necessarie, non causalmente riconducibili all'operato professionale del convenuto e rimesse al mero arbitrio di parte.
4. La somma spettante all'attore, complessivamente pari ad pag. 5/7 € 22.190,33, va incrementata degli interessi nella misura legale dalla domanda fino al saldo.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento del d.m. n. 55/2014, stante l'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1)condanna a pagare all'attore la somma di € CP_1
22.190,33, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo;
2)condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
3)pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.;
4)rigetta ogni altra domanda.
27.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
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