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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/07/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2548/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Peca Alessandro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Macerata, Via Velluti, n. 118
ATTORE
CONTRO
P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in atti su foglio separato, dall'Avv.
Zorzetto Franco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Noventa di Piave, via Roma, n. 36
CONVENUTO
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano (20149 - MI), via G. Silva, n. 34
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
1 (P.IVA / C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3 C.F._2 titolare , residente in [...], con sede legale in Stra (VE), CP_4 via Leopardi 3/3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE oggetto: Risoluzione vendita e finanziamento di credito al consumo conclusioni: come precisate all' udienza del 06.03.2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa,
1. accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. e la per tutte le ragioni di cui alla narrativa;
Parte_1 CP_1
2. accertare e dichiarare la risoluzione contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. Parte_1
e la in applicazione e per violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c.;
[...] CP_1
3. accertare e dichiarare la risoluzione contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. Parte_1
e la e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato in data 06.02.2019
[...] CP_1 tra il sig. e la e condannare la alla restituzione della somma favore del Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 sig. di € 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, Parte_1 nonché di ogni altro onere applicato e interessi dalla domanda;
4. condannare i convenuti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio”.
Rinnova espressamente le richieste istruttorie ritualmente formulate ed in specie, la richiesta di CTU. formulata a pag. 4 delle memorie ex art. 183 6° c. n. 2 cpc.
Chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di memoria conclusionali e di replica.” per la convenuta Controparte_1
“In via principale. Rigettare ogni domanda proposta dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
con conseguente condanna dello stesso al pagamento di spese di lite, competenze, iva e Cpa come per legge.
In via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attore, condannare , C.F. , in persona del titolare resi dente in Controparte_3 C.F._2 CP_4
Vigonza (PD), via Armando Diaz 75, con sede legale in Stra (VE), via Leopardi 3/3, P.I. 4 di 5 a garantire e Controparte_ manlevare in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni spesa dovuta all'attore, comprese le spese legali.”
2 Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, l'annullabilità, o la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto di compravendita di impianto di accumulo energetico “Sonnen 5KW”, stipulato il 05.02.2019 tra l'attore ed . Per l'effetto, l'attore chiedeva che venisse altresì Pt_1 CP_1 dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento al consumo - accessorio alla vendita - stipulato il
06.02.2019 tra il sig. e la , con condanna della società finanziaria alla restituzione in favore Pt_1 CP_2 dell'attore della somma di €. 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, a norma dell'art. 125 quinquies TUB. Il contratto di finanziamento, della durata di 121 mesi di cui un mese di preammortamento, prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili di importo pari ad € 145,66 oltre ad € 1,50 per spese di incasso, per un totale di € 17.707,20 (comprensivo di interessi e costi connessi al credito).
L'impianto di accumulo veniva installato nel febbraio 2019 sul preesistente impianto fotovoltaico di proprietà del sin dal 2012. Pt_1
Quanto al contratto principale di compravendita – concluso fuori dai locali commerciali, presso l'abitazione del - parte attrice, stante il rilievo di consumi anomali di energia elettrica a seguito Pt_1 dell'installazione dell'impianto di accumulo, lamentava:
(i) la nullità del contratto a norma degli artt. 36, 49 e 50 d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), per violazione da parte di degli obblighi di informazione precontrattuale, nonché per la sussistenza CP_1 di clausole sconosciute al consumatore attinenti al recesso e alla garanzia del prodotto;
(ii) l'annullabilità del contratto per induzione in errore dell'acquirente attore, stante l'inadempimento del venditore circa gli obblighi assunti in materia di detrazione fiscale nella misura del 50%: in particolare, veniva attribuita ad la violazione dell'art. 20 cod. cons (divieto di pratiche commerciali scorrette) CP_1 per aver paventato la detrazione, in realtà non usufruibile dal Pt_1
(iii) l'inadempimento contrattuale per non avere il venditore eseguito le necessarie CP_1 comunicazioni al GSE (Gestore Servizi Energetici), obbligo sancito dalla normativa di settore in caso di modifica ad impianti fotovoltaici;
(iv) l'inadempimento del venditore per avere installato l'impianto di accumulo non a regola CP_1
d'arte, fatto - quest'ultimo - che l'attore suffragava mediante perizia di parte redatta dal tecnico Per_1 nel dicembre 2021 (doc. 3 parte attrice);
(v) l'inadempimento del venditore per non aver ripristinato la conformità dell'impianto, né mediante un primo intervento di marzo 2019 ( doc. 7 parte convenuta ), né mediante il secondo intervento CP_1 nel luglio 2020 ( doc. 8 parte convenuta ) e dunque la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c. CP_1
3 La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse CP_1 pretese e formulando in via subordinata e in manleva la chiamata in causa del terzo installatore dell'impianto, di . CP_3 CP_4
Il primo Giudice designato non autorizzava la chiamata del terzo installatore dell'impianto di accumulo, dichiarava la contumacia di e assegnava alle parti temini ex art. 183, VI comma, c.p.c., Controparte_2 rinviando la causa all'udienza del 09.02.2023.
Il secondo Giudice designato, con successiva ordinanza datata 09.02.2023 differiva la prima udienza di trattazione al 23.06.2023 per consentire la chiamata in causa dell'installatore nominando CP_3 altresì il CTU calligrafo dott. in quanto l'attore nella prima memoria ex art. 183, VI comma Persona_2
, c.p.c. disconosceva il contratto di compravendita per come prodotto da parte convenuta (doc. CP_1
2 parte convenuta ), perché difforme dall'originale e modificato nella parte relativa al prezzo CP_1 dell'impianto. In particolare, parte attrice riteneva che il prezzo originariamente pattuito fosse di €
12.000,00 e non invece di € 11.350,00 per l'impianto di accumulo e di € 650,00 per il lavaggio. Parte convenuta, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., contestava la tardività del disconoscimento, per non essere stata l'eccezione tempestivamente sollevata da parte attrice in sede di prima udienza, primo momento difensivo utile a norma dell'art. 215 c.p.c.
La causa veniva assegnata alo scrivente giudice: in data 19.10.2023, vista l'impossibilità del CTU a presenziare all'udienza del 24.20.2023, l'udienza veniva rinviata al 14.11.2023, nella quale la CP_3 veniva dichiarata contumace e l'udienza rinviata al 09.04.2024 per l'esame della CTU calligrafica.
Con decreto del 23.11.2023, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza al 05.12.2023 al fine provocare il contraddittorio tra le parti in ordine alla CTU calligrafica;
all'esito del contraddittorio veniva revocata l'ammissione della CTU – ritenuta superflua ai fini della decisione della controversia - e riservata l'ammissione dei mezzi di prova.
In data 28.12.2023, a scioglimento della riserva, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, incluso l'interrogatorio formale dell'attore: all'udienza del 06.02.2024 si procedeva all'interrogatorio formale del sig. nonché all'escussione dei testi sig.ri e Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
l'udienza veniva rinviata al 14.05.2024 per l'escussione dei testi di parte convenuta. Testimone_3
All'udienza del 14.05.2024, rilevata l'assenza del teste di parte convenuta, SI. veniva escusso il Tes_4 teste SI. e l'udienza veniva rinviata all' 11.07.2024. Testimone_5
Medio tempore, in data 19.06.2024, si costituiva l'avv. Manincor per la parte convenuta in sostituzione dell'avv. Bartoletto, a seguito di rinuncia al mandato.
All'udienza del 11.07.2024, veniva escusso il sig. e, ritenuta matura la causa per la decisione, si Tes_4 rinviava all'udienza 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.. Contestualmente il giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “definizione complessiva della causa mediante risoluzione del contratto di compravendita, alla quale consegue la restituzione del sistema di accumulo ad CP_1
4 da parte di (con spese di disinstallazione a carico di ) e la restituzione da parte di a Parte_1 CP_1 CP_1 [...] dell'importo ad oggi dal medesimo versato alla finanziaria . Abbandono del giudizio e spese di lite Pt_1 CP_2 compensate”.
La proposta non veniva accettata dalla convenuta , quindi le parti costituite depositavano le CP_1 rispettive note di trattazione scritta, precisando le conclusioni come da atto di citazione e comparsa di risposta.
Con provvedimento comunicato in data 07.03.2025, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione. In data 05.05.2025, si costituiva l'avv. Zorzetto per la parte convenuta in sostituzione dell'avv. Manicor, a seguito di rinuncia al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rammentato che - sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533) quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il rapporto contrattuale di vendita del sistema di accumulo “Sonnen 5KW” risulta dal titolo per come allegato da ambo le parti costituite: parte attrice ha allegato il contratto, consistente nel modulo di adesione sottoscritto dall'acquirente SI. (all. 1 parte attrice), parte convenuta ha allegato altresì le Pt_1 condizioni generali di contratto (doc. 2 parte convenuta ). Le difformità tra i due documenti che CP_1 hanno dato luogo a contestazioni nel corso del presente giudizio, sin dalla prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c. di parte attrice possono essere superate alla luce delle seguenti considerazioni.
Parte attrice ha disconosciuto la scrittura privata unicamente in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c.: come ritualmente eccepito da , il disconoscimento è tardivo rispetto alla prima difesa utile, CP_1 quale referente temporale prescritto dall'art. 215, co. 1, n.2 c.p.c., da individuarsi nel caso di specie nella prima udienza del 07/10/2022.
Come espressamente affermato dalla Suprema Corte, “ in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.” (Cass. civ., sez. II, 12/04/2023, n.9690)
5 In ogni caso, le doglianze di parte attrice circa la modifica unilaterale del contratto nella parte relativa al prezzo da parte della convenuta non sono dirimenti – e pertanto certamente superabili – tenuto CP_1 conto dell'oggetto della domanda di risoluzione contrattuale formulata allegando il grave inadempimento della convenuta. Il petitum implica, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, il rimedio della restituzione integrale del prezzo prestato da parte di a nulla rilevando le Controparte_2 singole componenti del corrispettivo a fronte dello scioglimento contrattuale.
Il prezzo del bene compravenduto è infatti chiaramente individuato, esso ammonta ad € 12.000,00 per come indicato nella fattura emessa in data 15/02/2019 da e prodotta in giudizio dalla convenuta CP_1 medesima (doc. 6 parte convenuta ). Lo stesso ammontare si rinviene chiaramente anche dal CP_1 contratto di finanziamento di credito al consumo (doc. 2 parte attrice) correlato all'acquisto, del tutto incontestato dalla convenuta , e sottoscritto dall'attore con (convenuta contumace nel CP_1 CP_2 presente giudizio).
La sussistenza delle condizioni generali di contratto presenti nel documento prodotto da (doc. CP_1
2 parte convenuta), unitamente alle risultanze istruttorie, impedisce di accogliere la domanda di nullità di protezione per come proposta da parte attrice invocando la nullità per violazione degli obblighi di informativa precontrattuale in materia di contratti conclusi fuori dai locali commerciali (artt. 49 e 50 cod. cons.).
Il contratto, seppur sinteticamente, contiene per iscritto le indicazioni ex art. 49, co 1, cod. cons. relative: al bene compravenduto, al soggetto venditore (individuando anche indirizzo e recapito del medesimo), alla consegna e ai tempi della stessa, alla garanzia e all'esercizio del diritto di recesso.
E' emersa anche la prova che il consumatore SI. avesse ricevuto le informazioni precontrattuali Pt_1 prima della stipula del contratto. In particolare, sentito sui capitoli di prova di parte attrice, il teste Tes_4 al tempo dei fatti procacciatore di affari su mandato di , confermava di essersi recato presso CP_1
l'abitazione del SI. e di aver proposto l'acquisto di un “sistema di accumulo”, ossia di un impianto Pt_1 capace di accumulare in apposita batteria l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico durante le ore diurne per renderla poi utilizzabile nelle ore di massimo picco (la mattina e la sera). Il teste ha confermato di aver rappresentato come conveniente e vantaggioso l'acquisto del suddetto sistema di accumulo in ragione del risparmio in termini di spesa per l'energia elettrica in bolletta, detraibilità del costo a livello fiscale nella misura del 50%, possibilità di accesso al credito al consumo per il pagamento del prezzo presso la società finanziaria convenzionata;
garanzia del prodotto per dieci anni (verbale di udienza del 11.07.2024).
Né può essere dichiarato annullato il contratto: quanto alla detrazione pari al 50% del costo dell'impianto, deve escludersi vi sia stata pratica commerciale scorretta da parte di , né può addebitarsi alla CP_1 medesima la violazione dell'informativa precontrattuale sul punto, stante l'emersione in giudizio di prova contraria. Il teste SI. ha precisato (verbale di udienza del 11.07.2024) di aver informato il SI. Tes_4
6 che la detrazione fiscale sarebbe dipesa dalla posizione fiscale del medesimo acquirente, che il Pt_1 procacciatore non poteva conoscere. Infatti, in tema di detrazioni fiscali, è la normativa a definire gli interventi detraibili e le condizioni soggettive ed oggettive per le agevolazioni, che è onere del contribuente consumatore conoscere, non potendosi addebitare all'azienda l'eventualità di una mancata detrazione, senza evidenziare il nesso causale tra il prodotto compravenduto e la mancata detrazione. Nel caso di spece, la domanda formulata è generica: parte attrice si è limitata a lamentare la pratica commerciale scorretta in violazione dell'art. 20 cod. cons., senza tuttavia individuare la normativa fiscale di riferimento, e quindi senza dimostrare – in punto di fatto – che il prodotto che pubblicizzava CP_1 come detraibile al 50% - anche mediante il proprio sito commerciale - in realtà non lo fosse, in base alla legge fiscale. La domanda è meritevole di rigetto, in quanto carente di allegazione e prova.
È invece meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di ex artt. 1218 e 1453 c.c., con conseguente risoluzione altresì del CP_1 finanziamento di credito al consumo stipulato dall'attore con la convenuta , in quanto contratto CP_2 collegato al primo.
Parte attrice deduce l'inadempimento della convenuta , lamentando in primo luogo che CP_1
l'impianto di accumulo non abbia funzionato in maniera corretta sin dalla sua installazione. Tali deduzioni sono suffragate da prova, mediante produzione in giudizio della perizia di parte (doc. 3 parte attrice), le cui conclusioni non sono state contestate nel merito dalla convenuta , la quale non ha fornito in CP_1 giudizio la prova dell'esatto adempimento o della causa non imputabile, ma si è limitata ad eccepire che:
(i) l'acquirente non ha concesso alla venditrice l'accesso all'impianto di accumulo, onde verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale riparazione;
(ii) i difetti di installazione sono attribuibili al terzo istallatore di BA (terzo chiamato CP_3 contumace);
(iii) gli interventi effettuati da sull'impianto del SI. nel marzo 2019 (doc. 7 parte convenuta CP_1 Pt_1
) e luglio 2019 (doc. 8 parte convenuta ) hanno riguardato unicamente l'impianto CP_1 CP_1 preesistente.
Per quanto concerne l'inadempimento del venditore in materia di vendita di beni al consumo, deve essere in primis evidenziato che “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto.” (Cass. civ., se.,VI , 26/08/2022 , n. 25417)
L'onere della prova circa la presenza del difetto di conformità del bene grava sul consumatore, come affermato dalla Suprema Corte “In tema di vendita di beni al consumo si applica la disciplina speciale del codice del consumo e l'acquirente ha l'onere di dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente, e si è manifestato entro i due 7 anni dall'acquisto, un difetto di conformità, che sussisteva sin dal momento in cui lo ha ricevuto in consegna” (Cass. civ., sez. II , 04/07/2022 , n. 21084)
In primo luogo, stando al contratto sottoscritto tra le parti (doc 2 parte convenuta ), parte CP_1 venditrice ha offerto una garanzia pari ad anni dieci. In assenza di ulteriori specificazioni circa il contenuto della garanzia e gli oneri in capo al venditore, il contratto è eterointegrato suppletivamente dalle norme poste e tutela del consumatore, ed in particolare dall'art. 135 bis, co. 1, cod. cons., a mente del quale: “In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto […].”
Nel caso di specie, è emersa la prova che sin dall' installazione il consumatore SI. fu costretto a Pt_1 contattare a causa di malfunzionamenti del sistema di accumulo, che importavano un aumento CP_1
Testi dei costi energetici e non invece la loro diminuzione come descritta dal procacciatore di , SI. CP_1
[... in sede di stipula del contratto. Dall'escussione dei testimoni e in sede di interrogatorio formale dell'attore è emerso altresì che, nonostante i due interventi da parte della società venditrice sull'impianto di accumulo, dapprima nel marzo 2019 e quindi nel luglio 2020, la conformità non venne mai garantita.
L'interrogatorio formale del SI. sui capitoli formulati dalla convenuta (verbale di udienza Pt_1 CP_1 del 06.02.2024), conferma che nei primi giorni di marzo 2019 l'attore richiedeva ad un primo CP_1 intervento presso l'abitazione per verificare lo stato del sistema di accumulo di cui al contratto stipulato il mese precedente, in data 5.2.2019. In occasione dell'intervento - in data 8.03.2019 – CP_1 provvedeva alla sostituzione dei fusibili, oltre ad eseguire il lavaggio del sistema fotovoltaico preesistente.
Le affermazioni dell'attore sono confermate dal rapporto di intervento (doc. 7 comparsa di costituzione
), recante la firma della moglie del SI. SI.ra . La stessa, sentita in qualità CP_1 Pt_1 Testimone_1 di testimone (verbale di udienza del 06.02.2024), affermava innanzitutto il malfunzionamento dell'impianto: sosteneva che l'impianto di accumulo non avesse comportato alcun risparmio di spesa, ma anzi un aumento dei costi dell'energia rispetto al periodo antecedente (anni trascorsi in assenza di impianto di accumulo), cui peraltro si aggiungeva anche il costo della rata del finanziamento per l'acquisto dell'impianto stesso. A conferma del fatto che l'impianto di accumulo aveva innalzato i costi di utenza energetica rispetto al periodo anteriore alla sua installazione, anche la testimonianza resa dal vicino di casa
: quest'ultimo comparando – a parità di caratteristiche dell'abitazione - i propri consumi Testimone_2 con quelli del SI. confermava la sussistenza di consumi anomali. Egli affermava in particolare di Pt_1 aver osservato personalmente le fatture dell'energia elettrica del che ammontavano circa ad € Pt_1
1000,00 mensili, a differenza di quelle intestate al SI. che rientravano nell'ordine di € 90,00 Tes_2 massimi mensili;
e ciò nonostante il SI. avesse installato – a differenza del SI. - una Tes_2 Pt_1 piscina dotata di pompa di calore ad alto consumo (verbale di udienza del 06.02.2024).
In merito al duplice intervento da parte di , e al fatto che questo riguardò il malfunzionamento CP_1 dell'impianto di accumulo e non invece l'impianto preesistente, le parole rese nell'interrogatorio formale 8 dal SI. sono confermate non solo dalla testimonianza della moglie di quest'ultimo, ma anche dalle Pt_1 parole del teste citato dalla convenuta , SI. CP_1 Tes_4
Quanto ai problemi tecnici dell'impianto di accumulo, il SI. affermava che la moglie del sig. Tes_4 Pt_1 lo aveva contattato più volte al telefono per comunicargli che sussistevano problemi con l'accumulo di energia dell'impianto fotovoltaico. Precisava, inoltre, di essere stato contattato anche da un tecnico di
- di nome - che aveva effettuato un sopralluogo perché erano stati lamentati CP_1 Tes_6 dall'acquirente problemi nell'installazione dell'impianto di accumulo. Pur non conoscendo la data precisa dell'intervento, il SI. affermava: “credo che fosse all'inizio del rapporto” (verbale di udienza del Tes_4
11.07.2024).
La testimonianza del SI. - attendibile anche alla luce del fatto che i suoi rapporti lavorativi con Tes_4
erano già cessati alla data della sua escussione in qualità di testimone - fornisce perfetto riscontro CP_1
a quanto affermato dalla moglie del SI. in sede testimoniale (verbale di udienza del 06. 02. 2024). Pt_1
La SI.ra affermava che, a seguito delle anomalie riscontrate e segnalate ad , in Testimone_1 CP_1 occasione del primo intervento il personale lavorò all'incirca cinque ore tentando di risolvere il problema,
e che una volta terminato i tecnici affermarono che fosse stato risolto, ancorché ciò venne CP_1 smentito dai fatti. La testimone, sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta , CP_1 affermava che il primo intervento del marzo 2019 non fosse stato risolutivo, e soprattutto che lo stesso avesse riguardato non l'impianto fotovoltaico preesistente, ma direttamente il sistema di accumulo installato nel febbraio 2019. La testimone confermava altresì che, proprio a causa del protrarsi dei malfunzionamenti, nel mese di luglio del 2020 il sig. contattava nuovamente comunicando Pt_1 CP_1 che il sistema di accumulo presentava problemi al contatore, con perdita della connessione wi-fi. Quindi, in data 14.07.2020, si recava nuovamente presso l'abitazione del sig. ed eseguiva CP_1 Pt_1
l'intervento mediante apposizione di quello che la testimone ha definito “un cavo volante”. Detto cavo è il cavo ethernet riscontrabile nel rapporto di intervento 14.7.2020 (doc. 8 parte convenuta ), in CP_1
Tes_ merito al quale la SI. ha riconosciuto l'apposizione della propria firma (verbale di udienza del
06.02.2024).
A seguito del duplice intervento, l'attore provvedeva autonomamente a incaricare un esperto di parte per la verifica dell'impianto, SI. il quale, oltre a redigere la perizia di parte (doc. 3 parte attrice) – Per_1 sostanzialmente incontestata nel merito da – veniva sentito a rendere testimonianza nel presente CP_1 giudizio (verbale del 06.02.2024).
Il tecnico affermava di aver ricevuto incarico nel dicembre 2020 da parte del sig. al fine Parte_1 di verificare lo stato di fatto dell'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica con sistema di accumulo e di aver proceduto ad effettuare i rilievi necessari a condurre le verifiche commissionate dal redigendo infine l'elaborato peritale agli atti. Il perito affermava altresì che l'impianto di accumulo Pt_1
9 fornito ed installato da non avesse subito modifiche alla data del suo intervento del dicembre CP_1
2020.
In ordine all'impianto e alle modalità di installazione da parte di , il perito industriale SI. CP_1 rilevava le seguenti criticità (elaborato peritale, doc. 3 parte attrice), le quali – in assenza di Per_1 contestazione puntuale da parte di – debbono ritenersi pacifiche: CP_1
“[…] 2) il punto di derivazione sopra descritto, posto nel circuito “sistema fotovoltaico + accumulo”, risulta fisicamente ottenuto con una connessione non a regola d'arte (cavi giuntati con nastro isolante direttamente all'interno di foro su parete, quindi non in cassetta di derivazione o simile);
3) la conduttura elettrica a servizio del sistema di accumulo, con inizio a valle del suddetto punto di derivazione, presenta tre tratti […]; premesso quanto sopra, tale configurazione non risulta idonea per insufficienza di sezione del secondo tratto
[…];
4) l'ultimo tratto di conduttura del sistema di accumulo, presenta una giunzione, fuori dalla portata di mano, ma non realizzata a regola d'arte, in quanto protetta soltanto da nastro isolante, parzialmente a vista e parzialmente in guaina, non realizzata in cassetta di derivazione o simili;
5) non è stato effettuato il collegamento all'impianto di terra del conduttore di protezione del sistema di accumulo e di quello della presa a spina posta in adiacenza al quadro del sistema stesso”. (elaborato peritale, doc. 3 parte attrice)
È emersa pertanto nel corso del presente giudizio la prova del grave inadempimento di in merito CP_1 alle modalità di installazione dell'impianto di accumulo che, in quanto non effettuato a regola d'arte, ha impedito all'impianto di espletare le proprie funzionalità, rendendolo difforme rispetto alle caratteristiche illustrate all'atto di vendita. In particolare, è sufficiente nel caso di specie, per ritenere grave l'inadempimento, il fatto – provato mediante istruttoria – che a seguito dell'istallazione dell'impianto i consumi fossero aumentati invece che diminuiti.
A nulla rileva la produzione in giudizio dell'attestazione di conformità dell'impianto di accumulo (doc. 5 parte convenuta ), in quanto documento solo formalmente attestante la conformità dell'impianto, CP_1 smentita non solo dai fatti di malfunzionamento e aumento dei costi energetici, ma anche da rilevazioni sostanziali e tecniche attinenti nel merito alle modalità di installazione, per come descritte nella perizia del perito (doc. 3 parte attrice). Per_1
Né vale in proposito il tentativo di parte convenuta di addossare la responsabilità dell'inadempimento al terzo chiamato in causa mediante domanda subordinata in manleva. CP_3
In primo luogo, occorre rilevare che il contratto sottoscritto tra e il SI. (doc. 2 parte CP_1 Pt_1 convenuta ) contiene la dicitura “cons. e install. IVA”, chiaramente riferibile all' assunzione in CP_1 capo ad – nei confronti del SI. – dell'obbligazione contrattuale di consegna e installazione CP_1 Pt_1 dell'impianto di accumulo “Sonnen 5KW”.
10 La domanda di manleva proposta in via subordinata da nei confronti di è meritevole CP_1 CP_3 di rigetto, in quanto parte attrice nulla ha allegato né prodotto circa i rapporti intercorrenti tra e CP_1
CP_3
Parte convenuta pretende di addossare all'istallatore di BA la responsabilità per CP_1 CP_3 inadempimento, adducendo quale prova la perizia prodotta dalla parte attrice (doc. 3 parte attrice), Pt_1 da cui emerge il grave inadempimento in fase di installazione dell'impianto di accumulo. Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, è necessaria la prova del titolo in base al quale la CP_3 può dirsi responsabile dell'inadempimento nei confronti di . È stata omessa nel presente
[...] CP_1 giudizio qualsivoglia prova del fatto costitutivo determinante l'insorgenza di un rapporto contrattuale che leghi la società alla tale da consentire di addebitare a quest'ultima la responsabilità CP_1 CP_3 per inadempimento.
Dalla produzione documentale di parte convenuta si rinvengono due documenti dai quali – al
CP_1 contrario – si evince come il SI. (titolare della impresa individuale come CP_4 Controparte_3 da visura camerale, doc. 16 parte convenuta ) abbia operato per conto di . Il primo è il
CP_1 CP_1 rapporto tecnico di intervento del 18.02.2019 la cui intestazione riporta il nome , ed in cui
CP_1 CP_4 risulta quale tecnico di . Circostanza confermata dalla testimone la quale
CP_1 Testimone_1 affermava: “gli operai che hanno installato l'impianto si sono a me presentati come incaricati di ”
CP_1
(verbale di udienza del 06.02.2024).
Il secondo documento è il documento di trasporto (doc. 3 parte convenuta ), sempre intestato CP_1
in cui si indica quale trasportatore e installatore dell'impianto di , e che CP_5 CP_3 CP_4 reca unicamente la firma del destinatario SI. ma non anche del e di , per cui dallo Pt_1 CP_4 CP_1 stesso non è rinvenibile alcun negozio o accordo con assunzione di responsabilità da parte della CP_3 né in merito al trasporto, né in merito alla installazione della merce trasportata.
[...]
Nel presente giudizio non si è avuta né allegazione né prova di alcun rapporto contrattuale intercorrente tra le due società; pertanto, la domanda subordinata di manleva è rigettata.
In ogni caso, ad abundantiam, alla non è addebitale unicamente l'inadempimento contrattuale CP_1 consistente nella mancata installazione a regola d'arte, di per sé già grave, ma anche quello attinente gli aspetti burocratici legati all'impianto.
In ordine agli aspetti burocratici, di cui l'attore lamenta l'inadempimento, occorre scindere gli addebiti.
Quanto alla detrazione pari al 50% del costo dell'impianto, come già osservato in apertura, deve escludersi vi sia stato inadempimento da parte di quanto all'informativa precontrattuale sul punto, stante CP_1
l'emersione in giudizio di prova contraria. Il teste SI. ha precisato (verbale di udienza del Tes_4
11.07.2024) di aver informato il SI. che la detrazione fiscale sarebbe dipesa dalla posizione fiscale Pt_1 del medesimo, che il procacciatore non poteva conoscere.
11 Quanto all'obbligo di comunicazione GSE (Gestore Servizi Energetici): parte venditrice si obbligava ad eseguire le necessarie comunicazioni come emerge dal contratto di compravendita in cui la comunicazione è elencata tra le prestazioni in elenco, alla prima voce “comunicazione GSE” (doc. 2 parte convenuta ). CP_1
Ebbene, tale obbligo è stato inadempiuto, come provato mediante le indagini espletate dal perito incaricato da parte attrice, SI. il quale verificava – anche mediante l'accesso ai portali Testimone_3 informatici – che nessuna comunicazione veniva fatta né al Garante né al Gestore della Rete.
La perizia, sul punto, afferma quanto segue «l'impianto fotovoltaico in questione, percepisce le Tariffe Incentivanti in
Conto Energia;
pertanto, in fase di installazione di un sistema di accumulo, il relativo intervento deve essere comunicato al
GSE ed a nel sistema Gaudì. Analizzato quanto consegnatomi dal Committente, non esiste evidenza, né CP_6 tramite documentazione, né da verifica sui Portali informatici e né da contatti telefonici con gli enti sopra indicati, di tali comunicazioni. Inoltre, per l'esercizio in parallelo alla rete di un sistema di accumulo, è necessario effettuare la relativa richiesta preventiva la Gestore di Rete. Analizzato quanto con-segnatomi dal Committente, non esiste evidenza di presenza di documentazione a riguardo. Il D.M. 37/08 prescrive che, qualsiasi intervento di ampliamento di un impianto elettrico esistente, debba essere progettato;
inoltre, a fine lavori, l'Impresa installatrice deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte relativa al suddetto intervento. Analizzato quanto consegnatomi dal Committente, relativamente all'intervento di installazione del sistema di accumulo, non esiste presenza di tale docu-mentazione» (doc. all. n. 3 parte attrice - pag. 8).
Ebbene, anche a fronte di tale addebito in ordine all'inadempimento, si è limitata a mere CP_1 asserzioni del tutto sfornite di prova documentale circa l'avvenuta comunicazione al gestore di rete: “Già nei mesi successivi all'installazione dell'accumulo (febbraio 2019), gli elaborati grafici necessari per ottenere l'allaccio sono stati predisposti dal tecnico incaricato;
tuttavia, si sono resi necessari approfondimenti tecnici sullo stato dell'impianto fotovoltaico al quale l'accumulo era stato collegato quale mero accessorio. Il tecnico chiedeva, quindi un dossier fotografico relativo all'impianto fotovoltaico. Per tale motivo, la società convenuta ha contattato più volte il sig. per proseguire con Pt_1
l'attività suddetta, ma l'attore non ha mai consentito l'accesso. Nonostante la condotta del sig. , il tecnico è riuscito a Pt_1
Contr presentare comunque la domanda a nell'anno 2021 e la domanda è stata accettata.” (comparsa di risposta
, pag. 9 e 10). CP_1
Nessuna produzione, né della asserita domanda né della asserita accettazione, è confluita in questo giudizio, pertanto la prova dell'adempimento non può dirsi raggiunta da parte di . CP_1
Neppure colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta volte a lamentare una mancanza di CP_1 collaborazione da parte del SI. il quale avrebbe negato la possibilità di accesso alla propria Pt_1 abitazione al fine di provvedere alla messa in pristino di conformità dell'impianto.
Nessun concorso nell'inadempimento da parte del consumatore ex art. 1227 c.c. può infatti rilevarsi nel caso di specie, posto che l'attore ha consentito entrambi gli interventi di marzo 2019 e luglio 2020, contestando quindi alla come - ciononostante - la conformità non fosse stata garantita. CP_1
12 La disponibilità della convenuta ad effettuare ulteriori interventi (doc. 10 mail 7.6.2021 Parte_2
all'avv. , (doc. 11 lettera a mezzo mail 11.6.2021 all'avv.
[...] CP_8 Parte_2
si è manifestata tardivamente, quando il grave inadempimento era già maturato, anche tenuto CP_8 conto del notevole lasso temporale intercorso dal marzo 2019 all'ultimo intervento del luglio 2020 e quindi al protrarsi delle anomalie – insorte solo ad un mese dell'istallazione (del febbraio 2019) - sino al termine dell'anno 2021.
Pertanto, medio tempore era certamente insorto il diritto potestativo dell'attore di risolvere il Pt_1 contratto alla luce della normativa a tutela del consumatore, a norma dell'art. 135 bis cod. cons “Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: […]
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
[…]
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.”
Ebbene, non ha fornito alcuna prova della lieve entità del difetto di conformità del bene venduto CP_1
e installato. L'attore, al contrario, ha dimostrato come gli interventi di non siano stati idonei a CP_1 ripristinare – o conferire - la conformità all'impianto di accumulo acquistato nel febbraio 2019, sin dal primo mese di utilizzo gravato da vizi di conformità.
In definitiva, nessuna contestazione può essere mossa a parte attrice in merito alla scelta, esercitata anche in via stragiudiziale, di rifiutare l'adempimento tardivo offerto dalla - non avendo la stessa più CP_1 interesse a conservare il contratto a fronte del grave inadempimento ormai maturato dalla controparte contrattuale , come dimostrano anche le missive inoltrate dal SI. tanto ad (doc. CP_1 Pt_1 CP_1
5 parte attrice PEC del 09.11.2021_ ), quanto a (doc. 6 parte attrice Pec del CP_1 Controparte_2
17.11.2021_ ) . CP_2
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di rifiuto dell'adempimento tardivo: “In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno
l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.” (Cass., Sez. Un., 06/06/1997, n.5086;
Cassazione civile sez. II, 13/07/2005, n.14766)
13 In definitiva, accertato il grave inadempimento di , deve essere dichiarata a norma degli artt. 1453 CP_1
e 1455 c.c. e 135 bis cod. cons. la risoluzione del contratto di compravendita concluso in data 18.02.2019 tra il SI. e la Parte_1 Controparte_1
Quanto al collegato contratto di finanziamento si credito al consumo (doc. 2 parte attrice) stipulato dal
SI. con occorre premettere che l'art. 125 quinquies TUB dispone, al primo comma, Pt_1 Controparte_2 che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore stesso, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al summenzionato contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.
La norma in commento dispone altresì, al comma secondo, che la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, mentre non comporta l'obbligo del secondo (il consumatore) di rimborsare al primo (il finanziatore) l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, accordando, invece, al predetto finanziatore il diritto di ripetere siffatto importo nei confronti del fornitore stesso.
La ratio legis della disposizione qui in esame muove, dunque, dalla necessità di implementare la tutela del consumatore secondo una prospettiva sostanzialistica che, superando il principio di relatività delle parti del contratto, autorizzi il debitore ad ottenere la risoluzione di un contratto accessorio, anche in assenza di previa risoluzione del contratto principale, sussistendone i presupposti.
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risolutoria del contratto accessorio di finanziamento concluso con , a fronte della declaratoria, nel contesto del medesimo giudizio, della risoluzione CP_2 del contratto principale concluso con per grave inadempimento di quest'ultima. CP_1
Alla risoluzione del contratto sottoscritto in data 06.02.2019, consegue la condanna di alla Controparte_2 restituzione della somma favore del sig. di € 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere Parte_1 dalla domanda sino alla definizione del presente giudizio, nonché di ogni altro onere applicato ed interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2548/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
14 1) rigetta le domande di nullità e annullamento del contratto di compravendita stipulato in data
05.02.2019 tra il sig. e la Parte_1 CP_1
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2019 tra il sig. e la Parte_1 CP_1
3) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento di credito al consumo stipulato in data 06.02.2019 tra il sig. e la e per l'effetto condanna la Parte_1 Controparte_2
(P.IVA alla restituzione della somma in favore del Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) di € 5.826,40, oltre alle successive rate a Parte_1 C.F._1 scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, nonché di ogni altro onere applicato e interessi dalla domanda al saldo;
4) rigetta la domanda formulata in garanzia e manleva da nei confronti di Controparte_1 CP_3
, (C.F. / P.IVA );
[...] C.F._2 P.IVA_3
5) condanna (P. IVA ) e (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) al pagamento, in solido tra loro, in favore di (C.F. P.IVA_2 Parte_1
) delle spese di CTU come liquidate in separato decreto e delle spese di C.F._1 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese.
Ancona, 18.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2548/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Peca Alessandro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Macerata, Via Velluti, n. 118
ATTORE
CONTRO
P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in atti su foglio separato, dall'Avv.
Zorzetto Franco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Noventa di Piave, via Roma, n. 36
CONVENUTO
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano (20149 - MI), via G. Silva, n. 34
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
1 (P.IVA / C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3 C.F._2 titolare , residente in [...], con sede legale in Stra (VE), CP_4 via Leopardi 3/3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE oggetto: Risoluzione vendita e finanziamento di credito al consumo conclusioni: come precisate all' udienza del 06.03.2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa,
1. accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. e la per tutte le ragioni di cui alla narrativa;
Parte_1 CP_1
2. accertare e dichiarare la risoluzione contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. Parte_1
e la in applicazione e per violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c.;
[...] CP_1
3. accertare e dichiarare la risoluzione contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2022 tra il sig. Parte_1
e la e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato in data 06.02.2019
[...] CP_1 tra il sig. e la e condannare la alla restituzione della somma favore del Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 sig. di € 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, Parte_1 nonché di ogni altro onere applicato e interessi dalla domanda;
4. condannare i convenuti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio”.
Rinnova espressamente le richieste istruttorie ritualmente formulate ed in specie, la richiesta di CTU. formulata a pag. 4 delle memorie ex art. 183 6° c. n. 2 cpc.
Chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di memoria conclusionali e di replica.” per la convenuta Controparte_1
“In via principale. Rigettare ogni domanda proposta dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
con conseguente condanna dello stesso al pagamento di spese di lite, competenze, iva e Cpa come per legge.
In via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attore, condannare , C.F. , in persona del titolare resi dente in Controparte_3 C.F._2 CP_4
Vigonza (PD), via Armando Diaz 75, con sede legale in Stra (VE), via Leopardi 3/3, P.I. 4 di 5 a garantire e Controparte_ manlevare in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni spesa dovuta all'attore, comprese le spese legali.”
2 Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, l'annullabilità, o la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto di compravendita di impianto di accumulo energetico “Sonnen 5KW”, stipulato il 05.02.2019 tra l'attore ed . Per l'effetto, l'attore chiedeva che venisse altresì Pt_1 CP_1 dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento al consumo - accessorio alla vendita - stipulato il
06.02.2019 tra il sig. e la , con condanna della società finanziaria alla restituzione in favore Pt_1 CP_2 dell'attore della somma di €. 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, a norma dell'art. 125 quinquies TUB. Il contratto di finanziamento, della durata di 121 mesi di cui un mese di preammortamento, prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili di importo pari ad € 145,66 oltre ad € 1,50 per spese di incasso, per un totale di € 17.707,20 (comprensivo di interessi e costi connessi al credito).
L'impianto di accumulo veniva installato nel febbraio 2019 sul preesistente impianto fotovoltaico di proprietà del sin dal 2012. Pt_1
Quanto al contratto principale di compravendita – concluso fuori dai locali commerciali, presso l'abitazione del - parte attrice, stante il rilievo di consumi anomali di energia elettrica a seguito Pt_1 dell'installazione dell'impianto di accumulo, lamentava:
(i) la nullità del contratto a norma degli artt. 36, 49 e 50 d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), per violazione da parte di degli obblighi di informazione precontrattuale, nonché per la sussistenza CP_1 di clausole sconosciute al consumatore attinenti al recesso e alla garanzia del prodotto;
(ii) l'annullabilità del contratto per induzione in errore dell'acquirente attore, stante l'inadempimento del venditore circa gli obblighi assunti in materia di detrazione fiscale nella misura del 50%: in particolare, veniva attribuita ad la violazione dell'art. 20 cod. cons (divieto di pratiche commerciali scorrette) CP_1 per aver paventato la detrazione, in realtà non usufruibile dal Pt_1
(iii) l'inadempimento contrattuale per non avere il venditore eseguito le necessarie CP_1 comunicazioni al GSE (Gestore Servizi Energetici), obbligo sancito dalla normativa di settore in caso di modifica ad impianti fotovoltaici;
(iv) l'inadempimento del venditore per avere installato l'impianto di accumulo non a regola CP_1
d'arte, fatto - quest'ultimo - che l'attore suffragava mediante perizia di parte redatta dal tecnico Per_1 nel dicembre 2021 (doc. 3 parte attrice);
(v) l'inadempimento del venditore per non aver ripristinato la conformità dell'impianto, né mediante un primo intervento di marzo 2019 ( doc. 7 parte convenuta ), né mediante il secondo intervento CP_1 nel luglio 2020 ( doc. 8 parte convenuta ) e dunque la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c. CP_1
3 La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse CP_1 pretese e formulando in via subordinata e in manleva la chiamata in causa del terzo installatore dell'impianto, di . CP_3 CP_4
Il primo Giudice designato non autorizzava la chiamata del terzo installatore dell'impianto di accumulo, dichiarava la contumacia di e assegnava alle parti temini ex art. 183, VI comma, c.p.c., Controparte_2 rinviando la causa all'udienza del 09.02.2023.
Il secondo Giudice designato, con successiva ordinanza datata 09.02.2023 differiva la prima udienza di trattazione al 23.06.2023 per consentire la chiamata in causa dell'installatore nominando CP_3 altresì il CTU calligrafo dott. in quanto l'attore nella prima memoria ex art. 183, VI comma Persona_2
, c.p.c. disconosceva il contratto di compravendita per come prodotto da parte convenuta (doc. CP_1
2 parte convenuta ), perché difforme dall'originale e modificato nella parte relativa al prezzo CP_1 dell'impianto. In particolare, parte attrice riteneva che il prezzo originariamente pattuito fosse di €
12.000,00 e non invece di € 11.350,00 per l'impianto di accumulo e di € 650,00 per il lavaggio. Parte convenuta, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., contestava la tardività del disconoscimento, per non essere stata l'eccezione tempestivamente sollevata da parte attrice in sede di prima udienza, primo momento difensivo utile a norma dell'art. 215 c.p.c.
La causa veniva assegnata alo scrivente giudice: in data 19.10.2023, vista l'impossibilità del CTU a presenziare all'udienza del 24.20.2023, l'udienza veniva rinviata al 14.11.2023, nella quale la CP_3 veniva dichiarata contumace e l'udienza rinviata al 09.04.2024 per l'esame della CTU calligrafica.
Con decreto del 23.11.2023, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza al 05.12.2023 al fine provocare il contraddittorio tra le parti in ordine alla CTU calligrafica;
all'esito del contraddittorio veniva revocata l'ammissione della CTU – ritenuta superflua ai fini della decisione della controversia - e riservata l'ammissione dei mezzi di prova.
In data 28.12.2023, a scioglimento della riserva, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, incluso l'interrogatorio formale dell'attore: all'udienza del 06.02.2024 si procedeva all'interrogatorio formale del sig. nonché all'escussione dei testi sig.ri e Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
l'udienza veniva rinviata al 14.05.2024 per l'escussione dei testi di parte convenuta. Testimone_3
All'udienza del 14.05.2024, rilevata l'assenza del teste di parte convenuta, SI. veniva escusso il Tes_4 teste SI. e l'udienza veniva rinviata all' 11.07.2024. Testimone_5
Medio tempore, in data 19.06.2024, si costituiva l'avv. Manincor per la parte convenuta in sostituzione dell'avv. Bartoletto, a seguito di rinuncia al mandato.
All'udienza del 11.07.2024, veniva escusso il sig. e, ritenuta matura la causa per la decisione, si Tes_4 rinviava all'udienza 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.. Contestualmente il giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “definizione complessiva della causa mediante risoluzione del contratto di compravendita, alla quale consegue la restituzione del sistema di accumulo ad CP_1
4 da parte di (con spese di disinstallazione a carico di ) e la restituzione da parte di a Parte_1 CP_1 CP_1 [...] dell'importo ad oggi dal medesimo versato alla finanziaria . Abbandono del giudizio e spese di lite Pt_1 CP_2 compensate”.
La proposta non veniva accettata dalla convenuta , quindi le parti costituite depositavano le CP_1 rispettive note di trattazione scritta, precisando le conclusioni come da atto di citazione e comparsa di risposta.
Con provvedimento comunicato in data 07.03.2025, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione. In data 05.05.2025, si costituiva l'avv. Zorzetto per la parte convenuta in sostituzione dell'avv. Manicor, a seguito di rinuncia al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rammentato che - sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533) quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il rapporto contrattuale di vendita del sistema di accumulo “Sonnen 5KW” risulta dal titolo per come allegato da ambo le parti costituite: parte attrice ha allegato il contratto, consistente nel modulo di adesione sottoscritto dall'acquirente SI. (all. 1 parte attrice), parte convenuta ha allegato altresì le Pt_1 condizioni generali di contratto (doc. 2 parte convenuta ). Le difformità tra i due documenti che CP_1 hanno dato luogo a contestazioni nel corso del presente giudizio, sin dalla prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c. di parte attrice possono essere superate alla luce delle seguenti considerazioni.
Parte attrice ha disconosciuto la scrittura privata unicamente in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c.: come ritualmente eccepito da , il disconoscimento è tardivo rispetto alla prima difesa utile, CP_1 quale referente temporale prescritto dall'art. 215, co. 1, n.2 c.p.c., da individuarsi nel caso di specie nella prima udienza del 07/10/2022.
Come espressamente affermato dalla Suprema Corte, “ in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.” (Cass. civ., sez. II, 12/04/2023, n.9690)
5 In ogni caso, le doglianze di parte attrice circa la modifica unilaterale del contratto nella parte relativa al prezzo da parte della convenuta non sono dirimenti – e pertanto certamente superabili – tenuto CP_1 conto dell'oggetto della domanda di risoluzione contrattuale formulata allegando il grave inadempimento della convenuta. Il petitum implica, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, il rimedio della restituzione integrale del prezzo prestato da parte di a nulla rilevando le Controparte_2 singole componenti del corrispettivo a fronte dello scioglimento contrattuale.
Il prezzo del bene compravenduto è infatti chiaramente individuato, esso ammonta ad € 12.000,00 per come indicato nella fattura emessa in data 15/02/2019 da e prodotta in giudizio dalla convenuta CP_1 medesima (doc. 6 parte convenuta ). Lo stesso ammontare si rinviene chiaramente anche dal CP_1 contratto di finanziamento di credito al consumo (doc. 2 parte attrice) correlato all'acquisto, del tutto incontestato dalla convenuta , e sottoscritto dall'attore con (convenuta contumace nel CP_1 CP_2 presente giudizio).
La sussistenza delle condizioni generali di contratto presenti nel documento prodotto da (doc. CP_1
2 parte convenuta), unitamente alle risultanze istruttorie, impedisce di accogliere la domanda di nullità di protezione per come proposta da parte attrice invocando la nullità per violazione degli obblighi di informativa precontrattuale in materia di contratti conclusi fuori dai locali commerciali (artt. 49 e 50 cod. cons.).
Il contratto, seppur sinteticamente, contiene per iscritto le indicazioni ex art. 49, co 1, cod. cons. relative: al bene compravenduto, al soggetto venditore (individuando anche indirizzo e recapito del medesimo), alla consegna e ai tempi della stessa, alla garanzia e all'esercizio del diritto di recesso.
E' emersa anche la prova che il consumatore SI. avesse ricevuto le informazioni precontrattuali Pt_1 prima della stipula del contratto. In particolare, sentito sui capitoli di prova di parte attrice, il teste Tes_4 al tempo dei fatti procacciatore di affari su mandato di , confermava di essersi recato presso CP_1
l'abitazione del SI. e di aver proposto l'acquisto di un “sistema di accumulo”, ossia di un impianto Pt_1 capace di accumulare in apposita batteria l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico durante le ore diurne per renderla poi utilizzabile nelle ore di massimo picco (la mattina e la sera). Il teste ha confermato di aver rappresentato come conveniente e vantaggioso l'acquisto del suddetto sistema di accumulo in ragione del risparmio in termini di spesa per l'energia elettrica in bolletta, detraibilità del costo a livello fiscale nella misura del 50%, possibilità di accesso al credito al consumo per il pagamento del prezzo presso la società finanziaria convenzionata;
garanzia del prodotto per dieci anni (verbale di udienza del 11.07.2024).
Né può essere dichiarato annullato il contratto: quanto alla detrazione pari al 50% del costo dell'impianto, deve escludersi vi sia stata pratica commerciale scorretta da parte di , né può addebitarsi alla CP_1 medesima la violazione dell'informativa precontrattuale sul punto, stante l'emersione in giudizio di prova contraria. Il teste SI. ha precisato (verbale di udienza del 11.07.2024) di aver informato il SI. Tes_4
6 che la detrazione fiscale sarebbe dipesa dalla posizione fiscale del medesimo acquirente, che il Pt_1 procacciatore non poteva conoscere. Infatti, in tema di detrazioni fiscali, è la normativa a definire gli interventi detraibili e le condizioni soggettive ed oggettive per le agevolazioni, che è onere del contribuente consumatore conoscere, non potendosi addebitare all'azienda l'eventualità di una mancata detrazione, senza evidenziare il nesso causale tra il prodotto compravenduto e la mancata detrazione. Nel caso di spece, la domanda formulata è generica: parte attrice si è limitata a lamentare la pratica commerciale scorretta in violazione dell'art. 20 cod. cons., senza tuttavia individuare la normativa fiscale di riferimento, e quindi senza dimostrare – in punto di fatto – che il prodotto che pubblicizzava CP_1 come detraibile al 50% - anche mediante il proprio sito commerciale - in realtà non lo fosse, in base alla legge fiscale. La domanda è meritevole di rigetto, in quanto carente di allegazione e prova.
È invece meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di ex artt. 1218 e 1453 c.c., con conseguente risoluzione altresì del CP_1 finanziamento di credito al consumo stipulato dall'attore con la convenuta , in quanto contratto CP_2 collegato al primo.
Parte attrice deduce l'inadempimento della convenuta , lamentando in primo luogo che CP_1
l'impianto di accumulo non abbia funzionato in maniera corretta sin dalla sua installazione. Tali deduzioni sono suffragate da prova, mediante produzione in giudizio della perizia di parte (doc. 3 parte attrice), le cui conclusioni non sono state contestate nel merito dalla convenuta , la quale non ha fornito in CP_1 giudizio la prova dell'esatto adempimento o della causa non imputabile, ma si è limitata ad eccepire che:
(i) l'acquirente non ha concesso alla venditrice l'accesso all'impianto di accumulo, onde verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale riparazione;
(ii) i difetti di installazione sono attribuibili al terzo istallatore di BA (terzo chiamato CP_3 contumace);
(iii) gli interventi effettuati da sull'impianto del SI. nel marzo 2019 (doc. 7 parte convenuta CP_1 Pt_1
) e luglio 2019 (doc. 8 parte convenuta ) hanno riguardato unicamente l'impianto CP_1 CP_1 preesistente.
Per quanto concerne l'inadempimento del venditore in materia di vendita di beni al consumo, deve essere in primis evidenziato che “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto.” (Cass. civ., se.,VI , 26/08/2022 , n. 25417)
L'onere della prova circa la presenza del difetto di conformità del bene grava sul consumatore, come affermato dalla Suprema Corte “In tema di vendita di beni al consumo si applica la disciplina speciale del codice del consumo e l'acquirente ha l'onere di dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente, e si è manifestato entro i due 7 anni dall'acquisto, un difetto di conformità, che sussisteva sin dal momento in cui lo ha ricevuto in consegna” (Cass. civ., sez. II , 04/07/2022 , n. 21084)
In primo luogo, stando al contratto sottoscritto tra le parti (doc 2 parte convenuta ), parte CP_1 venditrice ha offerto una garanzia pari ad anni dieci. In assenza di ulteriori specificazioni circa il contenuto della garanzia e gli oneri in capo al venditore, il contratto è eterointegrato suppletivamente dalle norme poste e tutela del consumatore, ed in particolare dall'art. 135 bis, co. 1, cod. cons., a mente del quale: “In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto […].”
Nel caso di specie, è emersa la prova che sin dall' installazione il consumatore SI. fu costretto a Pt_1 contattare a causa di malfunzionamenti del sistema di accumulo, che importavano un aumento CP_1
Testi dei costi energetici e non invece la loro diminuzione come descritta dal procacciatore di , SI. CP_1
[... in sede di stipula del contratto. Dall'escussione dei testimoni e in sede di interrogatorio formale dell'attore è emerso altresì che, nonostante i due interventi da parte della società venditrice sull'impianto di accumulo, dapprima nel marzo 2019 e quindi nel luglio 2020, la conformità non venne mai garantita.
L'interrogatorio formale del SI. sui capitoli formulati dalla convenuta (verbale di udienza Pt_1 CP_1 del 06.02.2024), conferma che nei primi giorni di marzo 2019 l'attore richiedeva ad un primo CP_1 intervento presso l'abitazione per verificare lo stato del sistema di accumulo di cui al contratto stipulato il mese precedente, in data 5.2.2019. In occasione dell'intervento - in data 8.03.2019 – CP_1 provvedeva alla sostituzione dei fusibili, oltre ad eseguire il lavaggio del sistema fotovoltaico preesistente.
Le affermazioni dell'attore sono confermate dal rapporto di intervento (doc. 7 comparsa di costituzione
), recante la firma della moglie del SI. SI.ra . La stessa, sentita in qualità CP_1 Pt_1 Testimone_1 di testimone (verbale di udienza del 06.02.2024), affermava innanzitutto il malfunzionamento dell'impianto: sosteneva che l'impianto di accumulo non avesse comportato alcun risparmio di spesa, ma anzi un aumento dei costi dell'energia rispetto al periodo antecedente (anni trascorsi in assenza di impianto di accumulo), cui peraltro si aggiungeva anche il costo della rata del finanziamento per l'acquisto dell'impianto stesso. A conferma del fatto che l'impianto di accumulo aveva innalzato i costi di utenza energetica rispetto al periodo anteriore alla sua installazione, anche la testimonianza resa dal vicino di casa
: quest'ultimo comparando – a parità di caratteristiche dell'abitazione - i propri consumi Testimone_2 con quelli del SI. confermava la sussistenza di consumi anomali. Egli affermava in particolare di Pt_1 aver osservato personalmente le fatture dell'energia elettrica del che ammontavano circa ad € Pt_1
1000,00 mensili, a differenza di quelle intestate al SI. che rientravano nell'ordine di € 90,00 Tes_2 massimi mensili;
e ciò nonostante il SI. avesse installato – a differenza del SI. - una Tes_2 Pt_1 piscina dotata di pompa di calore ad alto consumo (verbale di udienza del 06.02.2024).
In merito al duplice intervento da parte di , e al fatto che questo riguardò il malfunzionamento CP_1 dell'impianto di accumulo e non invece l'impianto preesistente, le parole rese nell'interrogatorio formale 8 dal SI. sono confermate non solo dalla testimonianza della moglie di quest'ultimo, ma anche dalle Pt_1 parole del teste citato dalla convenuta , SI. CP_1 Tes_4
Quanto ai problemi tecnici dell'impianto di accumulo, il SI. affermava che la moglie del sig. Tes_4 Pt_1 lo aveva contattato più volte al telefono per comunicargli che sussistevano problemi con l'accumulo di energia dell'impianto fotovoltaico. Precisava, inoltre, di essere stato contattato anche da un tecnico di
- di nome - che aveva effettuato un sopralluogo perché erano stati lamentati CP_1 Tes_6 dall'acquirente problemi nell'installazione dell'impianto di accumulo. Pur non conoscendo la data precisa dell'intervento, il SI. affermava: “credo che fosse all'inizio del rapporto” (verbale di udienza del Tes_4
11.07.2024).
La testimonianza del SI. - attendibile anche alla luce del fatto che i suoi rapporti lavorativi con Tes_4
erano già cessati alla data della sua escussione in qualità di testimone - fornisce perfetto riscontro CP_1
a quanto affermato dalla moglie del SI. in sede testimoniale (verbale di udienza del 06. 02. 2024). Pt_1
La SI.ra affermava che, a seguito delle anomalie riscontrate e segnalate ad , in Testimone_1 CP_1 occasione del primo intervento il personale lavorò all'incirca cinque ore tentando di risolvere il problema,
e che una volta terminato i tecnici affermarono che fosse stato risolto, ancorché ciò venne CP_1 smentito dai fatti. La testimone, sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta , CP_1 affermava che il primo intervento del marzo 2019 non fosse stato risolutivo, e soprattutto che lo stesso avesse riguardato non l'impianto fotovoltaico preesistente, ma direttamente il sistema di accumulo installato nel febbraio 2019. La testimone confermava altresì che, proprio a causa del protrarsi dei malfunzionamenti, nel mese di luglio del 2020 il sig. contattava nuovamente comunicando Pt_1 CP_1 che il sistema di accumulo presentava problemi al contatore, con perdita della connessione wi-fi. Quindi, in data 14.07.2020, si recava nuovamente presso l'abitazione del sig. ed eseguiva CP_1 Pt_1
l'intervento mediante apposizione di quello che la testimone ha definito “un cavo volante”. Detto cavo è il cavo ethernet riscontrabile nel rapporto di intervento 14.7.2020 (doc. 8 parte convenuta ), in CP_1
Tes_ merito al quale la SI. ha riconosciuto l'apposizione della propria firma (verbale di udienza del
06.02.2024).
A seguito del duplice intervento, l'attore provvedeva autonomamente a incaricare un esperto di parte per la verifica dell'impianto, SI. il quale, oltre a redigere la perizia di parte (doc. 3 parte attrice) – Per_1 sostanzialmente incontestata nel merito da – veniva sentito a rendere testimonianza nel presente CP_1 giudizio (verbale del 06.02.2024).
Il tecnico affermava di aver ricevuto incarico nel dicembre 2020 da parte del sig. al fine Parte_1 di verificare lo stato di fatto dell'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica con sistema di accumulo e di aver proceduto ad effettuare i rilievi necessari a condurre le verifiche commissionate dal redigendo infine l'elaborato peritale agli atti. Il perito affermava altresì che l'impianto di accumulo Pt_1
9 fornito ed installato da non avesse subito modifiche alla data del suo intervento del dicembre CP_1
2020.
In ordine all'impianto e alle modalità di installazione da parte di , il perito industriale SI. CP_1 rilevava le seguenti criticità (elaborato peritale, doc. 3 parte attrice), le quali – in assenza di Per_1 contestazione puntuale da parte di – debbono ritenersi pacifiche: CP_1
“[…] 2) il punto di derivazione sopra descritto, posto nel circuito “sistema fotovoltaico + accumulo”, risulta fisicamente ottenuto con una connessione non a regola d'arte (cavi giuntati con nastro isolante direttamente all'interno di foro su parete, quindi non in cassetta di derivazione o simile);
3) la conduttura elettrica a servizio del sistema di accumulo, con inizio a valle del suddetto punto di derivazione, presenta tre tratti […]; premesso quanto sopra, tale configurazione non risulta idonea per insufficienza di sezione del secondo tratto
[…];
4) l'ultimo tratto di conduttura del sistema di accumulo, presenta una giunzione, fuori dalla portata di mano, ma non realizzata a regola d'arte, in quanto protetta soltanto da nastro isolante, parzialmente a vista e parzialmente in guaina, non realizzata in cassetta di derivazione o simili;
5) non è stato effettuato il collegamento all'impianto di terra del conduttore di protezione del sistema di accumulo e di quello della presa a spina posta in adiacenza al quadro del sistema stesso”. (elaborato peritale, doc. 3 parte attrice)
È emersa pertanto nel corso del presente giudizio la prova del grave inadempimento di in merito CP_1 alle modalità di installazione dell'impianto di accumulo che, in quanto non effettuato a regola d'arte, ha impedito all'impianto di espletare le proprie funzionalità, rendendolo difforme rispetto alle caratteristiche illustrate all'atto di vendita. In particolare, è sufficiente nel caso di specie, per ritenere grave l'inadempimento, il fatto – provato mediante istruttoria – che a seguito dell'istallazione dell'impianto i consumi fossero aumentati invece che diminuiti.
A nulla rileva la produzione in giudizio dell'attestazione di conformità dell'impianto di accumulo (doc. 5 parte convenuta ), in quanto documento solo formalmente attestante la conformità dell'impianto, CP_1 smentita non solo dai fatti di malfunzionamento e aumento dei costi energetici, ma anche da rilevazioni sostanziali e tecniche attinenti nel merito alle modalità di installazione, per come descritte nella perizia del perito (doc. 3 parte attrice). Per_1
Né vale in proposito il tentativo di parte convenuta di addossare la responsabilità dell'inadempimento al terzo chiamato in causa mediante domanda subordinata in manleva. CP_3
In primo luogo, occorre rilevare che il contratto sottoscritto tra e il SI. (doc. 2 parte CP_1 Pt_1 convenuta ) contiene la dicitura “cons. e install. IVA”, chiaramente riferibile all' assunzione in CP_1 capo ad – nei confronti del SI. – dell'obbligazione contrattuale di consegna e installazione CP_1 Pt_1 dell'impianto di accumulo “Sonnen 5KW”.
10 La domanda di manleva proposta in via subordinata da nei confronti di è meritevole CP_1 CP_3 di rigetto, in quanto parte attrice nulla ha allegato né prodotto circa i rapporti intercorrenti tra e CP_1
CP_3
Parte convenuta pretende di addossare all'istallatore di BA la responsabilità per CP_1 CP_3 inadempimento, adducendo quale prova la perizia prodotta dalla parte attrice (doc. 3 parte attrice), Pt_1 da cui emerge il grave inadempimento in fase di installazione dell'impianto di accumulo. Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, è necessaria la prova del titolo in base al quale la CP_3 può dirsi responsabile dell'inadempimento nei confronti di . È stata omessa nel presente
[...] CP_1 giudizio qualsivoglia prova del fatto costitutivo determinante l'insorgenza di un rapporto contrattuale che leghi la società alla tale da consentire di addebitare a quest'ultima la responsabilità CP_1 CP_3 per inadempimento.
Dalla produzione documentale di parte convenuta si rinvengono due documenti dai quali – al
CP_1 contrario – si evince come il SI. (titolare della impresa individuale come CP_4 Controparte_3 da visura camerale, doc. 16 parte convenuta ) abbia operato per conto di . Il primo è il
CP_1 CP_1 rapporto tecnico di intervento del 18.02.2019 la cui intestazione riporta il nome , ed in cui
CP_1 CP_4 risulta quale tecnico di . Circostanza confermata dalla testimone la quale
CP_1 Testimone_1 affermava: “gli operai che hanno installato l'impianto si sono a me presentati come incaricati di ”
CP_1
(verbale di udienza del 06.02.2024).
Il secondo documento è il documento di trasporto (doc. 3 parte convenuta ), sempre intestato CP_1
in cui si indica quale trasportatore e installatore dell'impianto di , e che CP_5 CP_3 CP_4 reca unicamente la firma del destinatario SI. ma non anche del e di , per cui dallo Pt_1 CP_4 CP_1 stesso non è rinvenibile alcun negozio o accordo con assunzione di responsabilità da parte della CP_3 né in merito al trasporto, né in merito alla installazione della merce trasportata.
[...]
Nel presente giudizio non si è avuta né allegazione né prova di alcun rapporto contrattuale intercorrente tra le due società; pertanto, la domanda subordinata di manleva è rigettata.
In ogni caso, ad abundantiam, alla non è addebitale unicamente l'inadempimento contrattuale CP_1 consistente nella mancata installazione a regola d'arte, di per sé già grave, ma anche quello attinente gli aspetti burocratici legati all'impianto.
In ordine agli aspetti burocratici, di cui l'attore lamenta l'inadempimento, occorre scindere gli addebiti.
Quanto alla detrazione pari al 50% del costo dell'impianto, come già osservato in apertura, deve escludersi vi sia stato inadempimento da parte di quanto all'informativa precontrattuale sul punto, stante CP_1
l'emersione in giudizio di prova contraria. Il teste SI. ha precisato (verbale di udienza del Tes_4
11.07.2024) di aver informato il SI. che la detrazione fiscale sarebbe dipesa dalla posizione fiscale Pt_1 del medesimo, che il procacciatore non poteva conoscere.
11 Quanto all'obbligo di comunicazione GSE (Gestore Servizi Energetici): parte venditrice si obbligava ad eseguire le necessarie comunicazioni come emerge dal contratto di compravendita in cui la comunicazione è elencata tra le prestazioni in elenco, alla prima voce “comunicazione GSE” (doc. 2 parte convenuta ). CP_1
Ebbene, tale obbligo è stato inadempiuto, come provato mediante le indagini espletate dal perito incaricato da parte attrice, SI. il quale verificava – anche mediante l'accesso ai portali Testimone_3 informatici – che nessuna comunicazione veniva fatta né al Garante né al Gestore della Rete.
La perizia, sul punto, afferma quanto segue «l'impianto fotovoltaico in questione, percepisce le Tariffe Incentivanti in
Conto Energia;
pertanto, in fase di installazione di un sistema di accumulo, il relativo intervento deve essere comunicato al
GSE ed a nel sistema Gaudì. Analizzato quanto consegnatomi dal Committente, non esiste evidenza, né CP_6 tramite documentazione, né da verifica sui Portali informatici e né da contatti telefonici con gli enti sopra indicati, di tali comunicazioni. Inoltre, per l'esercizio in parallelo alla rete di un sistema di accumulo, è necessario effettuare la relativa richiesta preventiva la Gestore di Rete. Analizzato quanto con-segnatomi dal Committente, non esiste evidenza di presenza di documentazione a riguardo. Il D.M. 37/08 prescrive che, qualsiasi intervento di ampliamento di un impianto elettrico esistente, debba essere progettato;
inoltre, a fine lavori, l'Impresa installatrice deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte relativa al suddetto intervento. Analizzato quanto consegnatomi dal Committente, relativamente all'intervento di installazione del sistema di accumulo, non esiste presenza di tale docu-mentazione» (doc. all. n. 3 parte attrice - pag. 8).
Ebbene, anche a fronte di tale addebito in ordine all'inadempimento, si è limitata a mere CP_1 asserzioni del tutto sfornite di prova documentale circa l'avvenuta comunicazione al gestore di rete: “Già nei mesi successivi all'installazione dell'accumulo (febbraio 2019), gli elaborati grafici necessari per ottenere l'allaccio sono stati predisposti dal tecnico incaricato;
tuttavia, si sono resi necessari approfondimenti tecnici sullo stato dell'impianto fotovoltaico al quale l'accumulo era stato collegato quale mero accessorio. Il tecnico chiedeva, quindi un dossier fotografico relativo all'impianto fotovoltaico. Per tale motivo, la società convenuta ha contattato più volte il sig. per proseguire con Pt_1
l'attività suddetta, ma l'attore non ha mai consentito l'accesso. Nonostante la condotta del sig. , il tecnico è riuscito a Pt_1
Contr presentare comunque la domanda a nell'anno 2021 e la domanda è stata accettata.” (comparsa di risposta
, pag. 9 e 10). CP_1
Nessuna produzione, né della asserita domanda né della asserita accettazione, è confluita in questo giudizio, pertanto la prova dell'adempimento non può dirsi raggiunta da parte di . CP_1
Neppure colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta volte a lamentare una mancanza di CP_1 collaborazione da parte del SI. il quale avrebbe negato la possibilità di accesso alla propria Pt_1 abitazione al fine di provvedere alla messa in pristino di conformità dell'impianto.
Nessun concorso nell'inadempimento da parte del consumatore ex art. 1227 c.c. può infatti rilevarsi nel caso di specie, posto che l'attore ha consentito entrambi gli interventi di marzo 2019 e luglio 2020, contestando quindi alla come - ciononostante - la conformità non fosse stata garantita. CP_1
12 La disponibilità della convenuta ad effettuare ulteriori interventi (doc. 10 mail 7.6.2021 Parte_2
all'avv. , (doc. 11 lettera a mezzo mail 11.6.2021 all'avv.
[...] CP_8 Parte_2
si è manifestata tardivamente, quando il grave inadempimento era già maturato, anche tenuto CP_8 conto del notevole lasso temporale intercorso dal marzo 2019 all'ultimo intervento del luglio 2020 e quindi al protrarsi delle anomalie – insorte solo ad un mese dell'istallazione (del febbraio 2019) - sino al termine dell'anno 2021.
Pertanto, medio tempore era certamente insorto il diritto potestativo dell'attore di risolvere il Pt_1 contratto alla luce della normativa a tutela del consumatore, a norma dell'art. 135 bis cod. cons “Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: […]
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
[…]
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.”
Ebbene, non ha fornito alcuna prova della lieve entità del difetto di conformità del bene venduto CP_1
e installato. L'attore, al contrario, ha dimostrato come gli interventi di non siano stati idonei a CP_1 ripristinare – o conferire - la conformità all'impianto di accumulo acquistato nel febbraio 2019, sin dal primo mese di utilizzo gravato da vizi di conformità.
In definitiva, nessuna contestazione può essere mossa a parte attrice in merito alla scelta, esercitata anche in via stragiudiziale, di rifiutare l'adempimento tardivo offerto dalla - non avendo la stessa più CP_1 interesse a conservare il contratto a fronte del grave inadempimento ormai maturato dalla controparte contrattuale , come dimostrano anche le missive inoltrate dal SI. tanto ad (doc. CP_1 Pt_1 CP_1
5 parte attrice PEC del 09.11.2021_ ), quanto a (doc. 6 parte attrice Pec del CP_1 Controparte_2
17.11.2021_ ) . CP_2
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di rifiuto dell'adempimento tardivo: “In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno
l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.” (Cass., Sez. Un., 06/06/1997, n.5086;
Cassazione civile sez. II, 13/07/2005, n.14766)
13 In definitiva, accertato il grave inadempimento di , deve essere dichiarata a norma degli artt. 1453 CP_1
e 1455 c.c. e 135 bis cod. cons. la risoluzione del contratto di compravendita concluso in data 18.02.2019 tra il SI. e la Parte_1 Controparte_1
Quanto al collegato contratto di finanziamento si credito al consumo (doc. 2 parte attrice) stipulato dal
SI. con occorre premettere che l'art. 125 quinquies TUB dispone, al primo comma, Pt_1 Controparte_2 che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore stesso, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al summenzionato contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.
La norma in commento dispone altresì, al comma secondo, che la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, mentre non comporta l'obbligo del secondo (il consumatore) di rimborsare al primo (il finanziatore) l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, accordando, invece, al predetto finanziatore il diritto di ripetere siffatto importo nei confronti del fornitore stesso.
La ratio legis della disposizione qui in esame muove, dunque, dalla necessità di implementare la tutela del consumatore secondo una prospettiva sostanzialistica che, superando il principio di relatività delle parti del contratto, autorizzi il debitore ad ottenere la risoluzione di un contratto accessorio, anche in assenza di previa risoluzione del contratto principale, sussistendone i presupposti.
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risolutoria del contratto accessorio di finanziamento concluso con , a fronte della declaratoria, nel contesto del medesimo giudizio, della risoluzione CP_2 del contratto principale concluso con per grave inadempimento di quest'ultima. CP_1
Alla risoluzione del contratto sottoscritto in data 06.02.2019, consegue la condanna di alla Controparte_2 restituzione della somma favore del sig. di € 5.826,40, oltre alle successive rate a scadere Parte_1 dalla domanda sino alla definizione del presente giudizio, nonché di ogni altro onere applicato ed interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2548/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
14 1) rigetta le domande di nullità e annullamento del contratto di compravendita stipulato in data
05.02.2019 tra il sig. e la Parte_1 CP_1
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 05.02.2019 tra il sig. e la Parte_1 CP_1
3) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento di credito al consumo stipulato in data 06.02.2019 tra il sig. e la e per l'effetto condanna la Parte_1 Controparte_2
(P.IVA alla restituzione della somma in favore del Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) di € 5.826,40, oltre alle successive rate a Parte_1 C.F._1 scadere dalla domanda sino alla definizione del giudizio, nonché di ogni altro onere applicato e interessi dalla domanda al saldo;
4) rigetta la domanda formulata in garanzia e manleva da nei confronti di Controparte_1 CP_3
, (C.F. / P.IVA );
[...] C.F._2 P.IVA_3
5) condanna (P. IVA ) e (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) al pagamento, in solido tra loro, in favore di (C.F. P.IVA_2 Parte_1
) delle spese di CTU come liquidate in separato decreto e delle spese di C.F._1 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese.
Ancona, 18.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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