Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 2558/2021 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Biagi e Sara Andolfi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in
Lucca, Pisana, 61;
-attore-
contro
, c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicolao Berti ed Elena Berti C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lucca, Via G. Pascoli, 56;
-convenuti-
***
Oggetto: lesione personale-responsabilità extracontrattuale.
***
Conclusioni: come da preverbali di udienza del 30.04.2024
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio
[...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_2 accertata la fondatezza di quanto esposto… condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'attrice e quantificati in Euro 38.947,10 o nella somma maggiore
o minore da liquidarsi all'esito dell'espletata istruttoria oltre rivalutazione dalla data del fatto di causa a quello della liquidazione ed interessi legali sul capitale rivalutato.
Con refusione delle spese mediche sostenute e vittoria di spese ed onorari legali.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali concludevano in via preliminare per la chiamata in causa della Compagnia assicurativa al fine di Controparte_3
sentirsi manlevare dalle domande avversarie in caso di accoglimento anche parziale
e comunque, nel merito, per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
***
Autorizzata la chiamata in causa del terzo in data 07.03.2022, incombente poi non svolto da parte convenuta, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, disposta produzione ex art. 210 cpc nei confronti di parte attrice ed ammessa CTU medico legale sulla danneggiata con ordinanza del 22.12.2022, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, ritenuta a causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del
30.04.2024, udienza nella quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
La responsabilità dei convenuti è pacifica, in primo luogo in quanto non contestata ex adverso, in secondo luogo in quanto trovante prova nella sentenza del Tribunale
Penale di Lucca del 18.01.2018, passata in giudicato il 23.06.2018, con la quale i convenuti, datori di lavoro dell'attrice, venivano giudicati e condannati per i reati di cui agli art.li 61 c. 1 e 68 /1 lett.b) del D.lg. 81 del 9.04.08 e 590/2 e 583/1 c.p. in relazione all'art. 2087 c.c.
*** Circa l'ammontare dei danni e del risarcimento richiesto, valutata come esaustiva la relazione peritale in merito al suo contenuto e alle sue conclusioni, le risultanze della CTU espletata in corso di causa hanno confermato la fondatezza delle doglianze della danneggiata;
il medico legale incaricato, al termine delle indagini peritali ha evidenziato come l'attrice ebbe a riportare, nel sinistro di cui è causa: “la frattura delle ossa nasali con trauma cranio facciale e plurime ferite lacero contuse in regione frontale e nasale”.
Il sopra richiamato elaborato medico-legale rappresenta poi specificatamente le componenti del danno biologico subito dalla danneggiata riconoscendo che “la prognosi fu valutata in giorni 21 s.c. e la malattia certificata dall'lnail fu estesa sino al 21/01/14 (57 giorni), lasso di tempo ritenuto adeguato alle lesioni descritte.
Come danno biologico temporaneo potranno quindi considerarsi 1 settimana di assoluta, 3 di relativa al 50% e i rimanenti 29 giorni al 25%.
Per quel che concerne i postumi, facendo riferimento ad esiti medi di analoghe lesioni, non avendo alcun elemento in ordine agli interventi che successivamente sarebbero stati effettuati, alla luce delle attuali evidenze si può ritenere congruo il riconoscimento di un danno biologico permanente del 3 (tre) per cento, percentuale che fu riconosciuta anche dall'lnail.
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2024 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n.
25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile all'attrice è quantificabile in complessivi euro 6.051,52 secondo la percentuale di invalidità permanente e dei giorni di invalidità temporanea sopra indicati. L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dall'attrice a causa dell'evento dannoso. Da tale importo dovrà essere sottratta la provvisionale di euro 3.000,00 liquidata in favore dell'attrice dal giudice penale quale anticipo sulla definitiva determinazione del danno oltre all'importo di euro 953,10 versatole dall'Inail in data
17.02.2022 (doc. 8 di parte convenuta) a parziale ristoro della invalidità temporanea. Il totale dovuto pertanto all'attrice ammonta ad euro 2.098,42.
Le spese mediche (certificazioni e accertamenti medico-legali) risultano già riconosciute e corrisposte con il pagamento Inail sopra richiamato, la spesa per la consulenza tecnica di parte per euro 1.000,00 risulta non provata e pertanto non può essere riconosciuta.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Rilevato, tuttavia, che la domanda attrice originaria è risultata, con riferimento al quantum, accolta in misura fortemente ridotta rispetto al domandato, appare giustificato provvedere ad una parziale compensazione delle stesse (cfr. Cass, Sez.
Un., 31/10/2022, n.32061). Dette spese troveranno liquidazione secondo il criterio del decisum e non del disputatum (cfr. Cass. Sez. I, 26/04/2021, n. 10984).
Parimenti dovrà dirsi circa le spese di CTU per come quantificate all'udienza del
4.4.2023 per euro 700,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie la domanda attrice e condanna i convenuti solidalmente al pagamento della somma in favore dell'attrice di euro 2.098,42 a titolo di danno biologico oltre rivalutazione e interessi su tale somma dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
-compensa le spese di giudizio per 1/2 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota, spese che si liquidano nella quota di euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 545,00;
-compensa le spese di CTU per 1/2 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota, spese che si liquidano nella quota di euro 350,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti. Lucca, 12 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri