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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/08/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
dl giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3666/2024 in data 29/07/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli parte appellante
contro
( ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Valter Beraldo e Giovanni
Beraldo
parte convenuta in appello
Controparte_2
[...]
parti convenute in appello contumaci
avente per oggetto: Azioni di competenza del Giudice di
Pace in materia di risarcimento danno;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice appellante:
“IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 266/2024 del Giudice di Pace di Treviso del 4 marzo 2024, pubblicata il 6 marzo
2024, notificata il 27 giugno 2024, per i motivi sopra indicati, o in subordine la sua sospensione parziale;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 266/2024 del Giudice di Pace di Treviso del 4 marzo 2024, pubblicata il 6 marzo 2024, notificata il 27
giugno 2024, si chiede che il Tribunale adito voglia rigettare, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni della signora Controparte_1
per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiarare esente da qualsivoglia Parte_1
responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, anche alla luce delle somme già erogate, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
Nello specifico e fermo quanto sopra: a) si chiede rigetto delle domande della signora e condanna di Controparte_1
quest'ultima alla restituzione delle somme erogate da parte della compagnia appellante nelle more del presente grado di giudizio;
b) si chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la personalizzazione del danno biologico e/o il danno morale
Pag. 2 di 9 in assenza dei presupposti per il suo riconoscimento;
conseguentemente, si chiede che i beneficiari/destinatari dei pagamenti effettuati vengano condannati a restituire all'appellante tutte le somme che Parte_1
abbia nel frattempo provveduto ad erogare a tale titolo nelle more del giudizio;
c) si chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto le spese di viaggio in assenza di una specifica prova;
conseguentemente, si chiede che i beneficiari/destinatari dei pagamenti effettuati vengano condannati a restituire all'appellante tutte le somme che abbia nel frattempo provveduto ad Parte_1
erogare a tale titolo nelle more del giudizio;
c) si chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice ha riconosciuto le spese di riparazione dell'autoveicolo di proprietà della signora CP_1
rilevando come non avesse contestato le stesse;
Pt_1
conseguentemente, si chiede che i beneficiari/destinatari dei pagamenti effettuati vengano condannati a restituire all'appellante tutte le somme che Parte_1
abbia nel frattempo provveduto ad erogare a tale titolo nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto il c.d. danno da fermo tecnico in assenza di una specifica prova da parte della signora CP_1
conseguentemente, si chiede che i beneficiari/destinatari dei pagamenti effettuati vengano condannati a restituire all'appellante tutte le somme che Parte_1
Pag. 3 di 9 abbia nel frattempo provveduto ad erogare a tale titolo nelle more del giudizio;
e) si chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto il le spese di assistenza stragiudiziale in assenza di una specifica prova;
conseguentemente, si chiede che i beneficiari/destinatari dei pagamenti effettuati vengano condannati a restituire all'appellante tutte le somme che abbia nel frattempo Parte_1
provveduto ad erogare a tale titolo nelle more del giudizio;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio o,
quantomeno, con compensazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede venga disposta c.t.u. estimativa del danno riportato dall'autovettura della signora CP_1
anche in termini di antieconomicità delle riparazioni al fine di accertare nel contraddittorio tar le parti l'esatta quantificazione dell'eventuale danno patito dall'appellata”.
per parte convenuta : Controparte_1
“In via preliminare: Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Pag. 4 di 9 Nel merito: Rigettarsi l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 266/2024 Giudice di Parte_1
Pace di Treviso e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza medesima.
Con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora premesso di avere subito danni Controparte_1
a causa di sinistro stradale accaduto a Montebelluna il
30/6/2021 quando, alla guida del propria autovettura Fiat
Punto targata CW 189, veniva coinvolta in un tamponamento a catena provocato dal signor quale Controparte_3
conducente del veicolo Fiat Panda targato DK224; tanto premesso, conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Treviso il signor e la proprietaria Controparte_3
della Panda, signora nonché Controparte_4
quale assicuratore della Panda, Parte_1
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Si costituiva la sola assicurazione, la quale contestava il
quantum preteso dall'attrice perché eccessivo e non giustificato.
Il giudice di pace condannava i convenuti al pagamento di euro 12.616,60, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, detratto l'eventuale acconto;
oltre alla
Pag. 5 di 9 rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello lamentando che il giudice aveva erroneamente Pt_1
riconosciuto:
-il diritto alla personalizzazione e/o danno morale;
-le spese di viaggio;
-le spese di riparazione del veicolo;
-il cd danno da fermo tecnico;
-le spese di assistenza stragiudiziale.
La sola convenuta si costituiva in Controparte_1
giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
L'appello va respinto per i motivi che di seguito sinteticamente si espongono.
1. Con il primo motivo di appello, l'assicurazione lamenta che il giudice di pace, nel liquidare il danno alla persona, ha riconosciuto la c.d. personalizzazione o, non è
chiaro, il danno morale, in mancanza di prova.
Il motivo è infondato perché, ha prescindere dalle espressioni utilizzate, il giudice ha inteso chiaramente liquidare il c.d. danno morale o sofferenza soggettiva interiore;
voce di danno che è diversa e distinta dal danno
Pag. 6 di 9 biologico e che può essere riconosciuta sulla base dell' id quod plerumque accidit: anche una lesione di modesta entità
come quella subita dalla signora Controparte_1
solitamente comporta una sofferenza interiore (dovuta a paura, apprensione, stati d'animo che creano un qualche patema) che merita risarcimento.
Nel liquidare tale voce di danno, il giudice di pace in via equitativa ha correttamente valutato il danno morale in una percentuale del biologico.
2. Con il secondo motivo di appello, l'assicurazione lamenta il riconoscimento delle spese di viaggio;
anche per tale voce di danno si può fare riferimento, in via equitativa, all'id quod plerumque accidit, nel senso che – provato che la signora abbia dovuto sottoporsi a visite e terapie spostandosi dalla propria abitazione – si può ritenere che abbia sostenuto i relativi costi (peraltro liquidati nel modesto importo di 200 euro).
Anche tale motivo pertanto è infondato.
3. Con il terzo e quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere liquidato il danno al veicolo sulla base di una fattura depositata dalla danneggiata, anziché disporre C.T.U. estimativa;
e per avere liquidato anche il danno da fermo tecnico in assenza di prova.
I motivi sono infondati.
In realtà l'importo indicato dalla carrozzeria interpellata
Pag. 7 di 9 dalla danneggiata per la riparazione del veicolo si discosta di poco dalla valutazione operata dal perito dell'assicurazione, anche sui giorni di fermo tecnico (si veda il documento 2 depositato dall'assicurazione in primo grado).
4. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta che il giudice abbia condannato le parti convenute alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale, pari ad euro 400.
Anche quest'ultimo motivo è infondato perché il costo della prestazione resa dallo studio di infortunistica stradale al quale la danneggiata si è rivolta (doc 5 e 6; doc 11
dell'odierna convenuta) è anch'esso conseguenza del sinistro indipendentemente dal risultato ottenuto.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa di appello RG nr.
3666/2024:
1.respinge l'appello;
Pag. 8 di 9
2.condanna l'appellante alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di;
Controparte_1
spese che si liquidano in euro 3.500 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e
CP come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato da parte di ai sensi dell'art 13 Parte_1
comma 1-quater dpr 115/2002.
Così deciso a Treviso in data 11/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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