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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10025/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Manitta;
CONTRO
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Carmelo Toullier;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di essere proprietaria superficiaria di immobile inserito all'interno del Controparte_3
“Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania” sito in “C.da Passo del Fico”, ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2071/2021 emesso dal Tribunale di Catania con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore del odierno opposto, la somma Controparte_2 di euro 8.787,32 e accessori, a titolo di oneri di gestione relativi ai servizi comuni del predetto centro, rimasti insoluti.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla società consortile convenuta atteso il mancato rinnovo della concessione stipulata tra l'odierna opposta, nella qualità di gestore generale del costituito Centro Commerciale, ed il Comune di Catania. In ogni caso, l'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c. c., il grave inadempimento, posto in essere dalla società consortile, degli obblighi di gestione e manutenzione delle parti e degli impianti comuni del Centro.
Sulla scorta delle predette allegazioni, ha chiesto, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la consortile ha contestato le avverse CP_4 Controparte_2 deduzioni in quanto generiche e comunque destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata a sostegno della pretesa creditoria e della propria legittimazione;
indi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione del d. i. opposto con ordinanza resa in data 15 aprile 2022, la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 con assegnazione dei temini ex art. 190 c. p. c.
Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
La proposta opposizione risulta infondata e va rigettata de plano.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto a fondamento del ricorso ex artt. 633 e 638 c. p. c. (Cass. n. 40110/2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c. p. c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c. c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria. L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva) della sollevata dalla Controparte_2 società opponente.
Giova rammentare, in primo luogo, che la legitimatio ad causam attiene alla titolarità, in astratto, del diritto controverso, mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa.
Ragion per cui la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697 c. c. Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa”, e pertanto “La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”» (Cass. n. 2951/2016).
Tanto chiarito, va precisato che nella fattispecie in esame, come innanzi accennato, la
[...]
l. ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento della somma di Controparte_2 euro 8.787,32 a titolo di oneri non pagati dalla in relazione al contratto di vendita della Controparte_1 proprietà superficiaria stipulato con l'odierna opponente, contratto cui accede, costituendone parte integrante, il “Regolamento di gestione”, disciplinante i diritti e gli obblighi di tutti i proprietari superficiari all'interno del centro commerciale nei confronti della società che lo ha in gestione.
Orbene, in detta sede, la società opposta ha fornito prova a sostegno della titolarità attiva della pretesa creditoria, atteso che la medesima società ha allegato e, poi, dimostrato il titolo dal quale discende il credito dedotto in lite, ossia il contratto di compravendita ed il collegato regolamento negoziale. Ed infatti l'opposta ha prodotto in giudizio (per quanto rileva ai fini dell'accertamento della sua titolarità del credito oggetto di ingiunzione di pagamento) il “Regolamento di gestione”: gli articoli 27 e 28 del predetto regolamento prevedono le obbligazioni pecuniarie, assunte negozialmente dai proprietari superficiari (e indi anche dall'opponente), finalizzate alla contribuzione delle spese di erogazione dei servizi e di gestione delle parti in comune del Centro Commerciale in parola.
Detti articoli contemplano due diversi capitoli di spesa: “Spese di gestione” ricomprendete i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei parcheggi del centro, dell'illuminazione, della rete idrica, fognaria, delle reti di telecontrollo e di climatizzazione e di gestione dei flussi di accesso e “Spese comuni generali” ovvero le spese per i servizi di fornitura idrica, elettrica, della segnaletica stradale posta all'interno del centro nonché delle pulizie ordinarie e straordinarie e della manutenzione del verde. Entrambi i capitoli di spesa vengono ripartiti su tutti gli operatori economici del centro commerciale in proporzione alla superficie del corpo immobiliare posseduto e poi addebitate all'operatore secondo le modalità individuate dall'art. 31 del regolamento di gestione, ovvero a mezzo di bilanci preventivi e consuntivi pubblicati a cura del gestore opposto. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha mai contestato i predetti bilanci.
Occorre evidenziare l'ulteriore circostanza allegata dalla società opposta, e non contestata dall'opponente, che ancora in data 11 aprile 2022 ( in assenza di immissione nel possesso del centro da parte dell'amministrazione comunale) la gestione del “Centro Commerciale all'Ingrosso di Catania” era in carico alla che provvedeva alla relativa attività gestoria e di Controparte_2 riscossione dai singoli operatori economici delle somme necessarie alla gestione in via consuntiva, attraverso la regolare predisposizione dei relativi bilanci di spesa.
Da tutto quanto sopra dedotto discende la titolarità in capo alla l. del Controparte_2 credito per cui è causa.
In ordine all'eccezione di inadempimento formulata da parte attrice, la stessa si palesa destituita di fondamento attesa la sua inapplicabilità al rapporto giuridico dedotto in giudizio non vertendosi, nel caso di specie, in tema di contratti a prestazioni corrispettive. Segnatamente difetta qui un rapporto sinallagmatico tra le controparti rispetto al pagamento degli oneri di gestione sicché parte opponente non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione dei servizi da parte dell'opposta (sul punto Cass. n. 10492/1996).
Conclusivamente va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere la società convenuta delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta l'opposizione dispiegata dalla Condanna l'opponente a rifondere la Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per onorari oltre spese Controparte_2 generali 15%, c. p .a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge.
Catania, 23 luglio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Manitta;
CONTRO
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Carmelo Toullier;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di essere proprietaria superficiaria di immobile inserito all'interno del Controparte_3
“Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania” sito in “C.da Passo del Fico”, ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2071/2021 emesso dal Tribunale di Catania con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore del odierno opposto, la somma Controparte_2 di euro 8.787,32 e accessori, a titolo di oneri di gestione relativi ai servizi comuni del predetto centro, rimasti insoluti.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla società consortile convenuta atteso il mancato rinnovo della concessione stipulata tra l'odierna opposta, nella qualità di gestore generale del costituito Centro Commerciale, ed il Comune di Catania. In ogni caso, l'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c. c., il grave inadempimento, posto in essere dalla società consortile, degli obblighi di gestione e manutenzione delle parti e degli impianti comuni del Centro.
Sulla scorta delle predette allegazioni, ha chiesto, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la consortile ha contestato le avverse CP_4 Controparte_2 deduzioni in quanto generiche e comunque destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata a sostegno della pretesa creditoria e della propria legittimazione;
indi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione del d. i. opposto con ordinanza resa in data 15 aprile 2022, la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 con assegnazione dei temini ex art. 190 c. p. c.
Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
La proposta opposizione risulta infondata e va rigettata de plano.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto a fondamento del ricorso ex artt. 633 e 638 c. p. c. (Cass. n. 40110/2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c. p. c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c. c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria. L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva) della sollevata dalla Controparte_2 società opponente.
Giova rammentare, in primo luogo, che la legitimatio ad causam attiene alla titolarità, in astratto, del diritto controverso, mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa.
Ragion per cui la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697 c. c. Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa”, e pertanto “La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”» (Cass. n. 2951/2016).
Tanto chiarito, va precisato che nella fattispecie in esame, come innanzi accennato, la
[...]
l. ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento della somma di Controparte_2 euro 8.787,32 a titolo di oneri non pagati dalla in relazione al contratto di vendita della Controparte_1 proprietà superficiaria stipulato con l'odierna opponente, contratto cui accede, costituendone parte integrante, il “Regolamento di gestione”, disciplinante i diritti e gli obblighi di tutti i proprietari superficiari all'interno del centro commerciale nei confronti della società che lo ha in gestione.
Orbene, in detta sede, la società opposta ha fornito prova a sostegno della titolarità attiva della pretesa creditoria, atteso che la medesima società ha allegato e, poi, dimostrato il titolo dal quale discende il credito dedotto in lite, ossia il contratto di compravendita ed il collegato regolamento negoziale. Ed infatti l'opposta ha prodotto in giudizio (per quanto rileva ai fini dell'accertamento della sua titolarità del credito oggetto di ingiunzione di pagamento) il “Regolamento di gestione”: gli articoli 27 e 28 del predetto regolamento prevedono le obbligazioni pecuniarie, assunte negozialmente dai proprietari superficiari (e indi anche dall'opponente), finalizzate alla contribuzione delle spese di erogazione dei servizi e di gestione delle parti in comune del Centro Commerciale in parola.
Detti articoli contemplano due diversi capitoli di spesa: “Spese di gestione” ricomprendete i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei parcheggi del centro, dell'illuminazione, della rete idrica, fognaria, delle reti di telecontrollo e di climatizzazione e di gestione dei flussi di accesso e “Spese comuni generali” ovvero le spese per i servizi di fornitura idrica, elettrica, della segnaletica stradale posta all'interno del centro nonché delle pulizie ordinarie e straordinarie e della manutenzione del verde. Entrambi i capitoli di spesa vengono ripartiti su tutti gli operatori economici del centro commerciale in proporzione alla superficie del corpo immobiliare posseduto e poi addebitate all'operatore secondo le modalità individuate dall'art. 31 del regolamento di gestione, ovvero a mezzo di bilanci preventivi e consuntivi pubblicati a cura del gestore opposto. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha mai contestato i predetti bilanci.
Occorre evidenziare l'ulteriore circostanza allegata dalla società opposta, e non contestata dall'opponente, che ancora in data 11 aprile 2022 ( in assenza di immissione nel possesso del centro da parte dell'amministrazione comunale) la gestione del “Centro Commerciale all'Ingrosso di Catania” era in carico alla che provvedeva alla relativa attività gestoria e di Controparte_2 riscossione dai singoli operatori economici delle somme necessarie alla gestione in via consuntiva, attraverso la regolare predisposizione dei relativi bilanci di spesa.
Da tutto quanto sopra dedotto discende la titolarità in capo alla l. del Controparte_2 credito per cui è causa.
In ordine all'eccezione di inadempimento formulata da parte attrice, la stessa si palesa destituita di fondamento attesa la sua inapplicabilità al rapporto giuridico dedotto in giudizio non vertendosi, nel caso di specie, in tema di contratti a prestazioni corrispettive. Segnatamente difetta qui un rapporto sinallagmatico tra le controparti rispetto al pagamento degli oneri di gestione sicché parte opponente non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione dei servizi da parte dell'opposta (sul punto Cass. n. 10492/1996).
Conclusivamente va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere la società convenuta delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta l'opposizione dispiegata dalla Condanna l'opponente a rifondere la Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per onorari oltre spese Controparte_2 generali 15%, c. p .a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge.
Catania, 23 luglio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo