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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 6440/2023_________
Nella causa promossa da:
Parte_1
ricorrente
_Avv. O. D'Acunzo
Contro
Controparte_1
Convenuto non costituito -
Addì 27 giugno 2025, alle ore 10.01, anziché 10.00 collegato in video udienza con il G.O.P., Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in Genova, ex art 23, comma 7 D.L.
137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, , l'Avv.O D'Acunzo, identificato con
CF: er parte ricorrente. C.F._1
Alle 10.02 per parte resistente nessuno compare.
Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Dà altresì' atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con il proprio assistito. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
L'avv. D'Acunzo, precisa le proprie conclusioni , richiamando quelle già rese in ricorso e discute la causa ex art 281 sexies, cpc, chiedendo che venga dichiarata la contumacia del resistente direttamente in sentenza.
L'avv. D'Acunzo chiede di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
IL GIUDICE, Alle ore 10.06 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 19.53. dispensato il procuratore dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv. Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 6440/2023
promosso da
, C.F.: nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._2
Ligure (GE), via IV Novembre n.126, rappresentato e difeso dall'Avv. Olga rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Olga D'Acunzo, eleggendo domicilio presso il di lui studio in , Corso G. CP_1
Assereto 28/6
- ricorrente -
C o n t r o
, in persona del Sindaco - pro- rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_1 CP_2 generale ad lites in atti, autenticata dal ----- del Comune di , in data , dall'Avv. ed elettivamente CP_1 domiciliato in ,
- resistente non costituito-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal , Controparte_1
Corpo di Polizia Municipale;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
B) Con ricorso, datato 3 luglio 2023, il sig conveniva in giudizio, in persona del sindaco pro- Parte_1 tempore, il , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, Controparte_1 emessa dal , Corpo di Polizia Municipale e notificata in data 06.06.2023 ed avente ad Controparte_1 oggetto, la violazione dell'art 203 CdS;
C) Parte resistente non si costituiva in giudizio
D) all'udienza del 20 settembre 2023 veniva accolta la richiesta di sospensiva della predetta ordinanza;
E) all'udienza del 27 giugno 2025 parte ricorrente precisava come a verbale di udienza e discuteva la causa.
2) PREMESSE IN DIRITTO
1) Preliminarmente dichiara la contumacia del resistente, , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. 2) La ricorrente pone a sostegno della propria opposizione alla pretesa di pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della legge 689/81, l'errata applicazione di detta norma. In particolare ha ritenuto che, trattandosi di ordinanza ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni relative al Codice della Strada, la maggiorazione per il ritardato pagamento sarebbe già compresa nella determinazione della sanzione ex art. 203 co. 3 Codice della Strada, ai sensi del quale, ove non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso (al
Verbale Prot. 19000089 n. S/35235), il verbale “costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”.
Tale motivo di opposizione non è condivisibile per quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno rilevare che in tema di sanzioni amministrative, Il titolo VI del Codice della
Strada (sugli illeciti e le relative sanzioni) fornisce un inquadramento globale, disponendo che, all'art. 194, ogniqualvolta si preveda «che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo».
L'art. 206, a sua volta, dispone che, la riscossione delle somme dovute per le violazioni sia regolata dall'art. 27 della legge 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza- ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
L'art. 27, al comma 6, prevede che “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”.
L'art. 203, co. 3, Codice della Strada dispone che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, derogando, espressamente, al solo articolo 17 (relativamente all'efficacia esecutivo del verbale di accertamento) e non anche al successivo art. 27.
Sul punto, invero, si è registrato un contrasto giurisprudenziale che, tuttavia, risulta ormai ampiamente superato (almeno in sede di legittimità) in favore dell'orientamento secondo cui “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art.
27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima
l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass.
n. 1884 del 2016 e n. 21259 del 2016). 5
Codeste sentenze hanno dato conto del contrasto di cui sopra e l'hanno definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 14 luglio 1999, n. 308, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Tale indirizzo interpretativo risulta confermato dall'ordinanza n. 17901 del 6 luglio 2018 della Suprema
Corte secondo cui “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata, la lettera dell'art. 206 c.d.s., comma primo (per il quale "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689"), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, comma terzo, c.d.s.
Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, il testo dell'art. 203 c.d.s., comma terzo (per il quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della l. 24 6 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della l. n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto, della medesima legge;
in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.s. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27).
Dunque, alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza richiamata, si deve concludere che, mentre la maggiorazione di cui all'art. 27 cit. svolge la funzione propria degli interessi sulla somma dovuta a causa del ritardo nel pagamento, l'art. 203 cit. attiene alla determinazione della sanzione principale (non costituendo, dunque, una “maggiorazione” come erroneamente ritenuto dal difesa di parte ricorrente, che, venuta meno la possibilità di pagamento in misura ridotta, va determinata “nella metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”.
Pertanto, le stesse trovano applicazione contestuale a fronte di un verbale di accertamento non pagato nei termini a cui è seguita l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, non registrandosi alcuna indebita duplicazione. (Trib Potenza n° 1069 del 2024 pubblicata il 26 giugno 2024)
Alla luce della legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 co. 6 della l. 689/81, il ricorso in opposizione, deve essere respinto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
Attesa la mancata costituzione in giudizio del e dunque in assenza di attività processuale Controparte_1 da parte del predetto nulla sulle spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la contumacia del , in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
- Respinge l'opposizione proposta dal Sig. , nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del sindaco pro- tempore, avverso ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal
, Corpo di Polizia Municipale;
Controparte_1
- conferma l'ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal , Corpo di Controparte_1
Polizia Municipale
- Nulla sulle spese
- Respinge tutte le altre domande
Così deciso in Genova, 27 giugno 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 6440/2023_________
Nella causa promossa da:
Parte_1
ricorrente
_Avv. O. D'Acunzo
Contro
Controparte_1
Convenuto non costituito -
Addì 27 giugno 2025, alle ore 10.01, anziché 10.00 collegato in video udienza con il G.O.P., Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in Genova, ex art 23, comma 7 D.L.
137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, , l'Avv.O D'Acunzo, identificato con
CF: er parte ricorrente. C.F._1
Alle 10.02 per parte resistente nessuno compare.
Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Dà altresì' atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con il proprio assistito. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
L'avv. D'Acunzo, precisa le proprie conclusioni , richiamando quelle già rese in ricorso e discute la causa ex art 281 sexies, cpc, chiedendo che venga dichiarata la contumacia del resistente direttamente in sentenza.
L'avv. D'Acunzo chiede di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
IL GIUDICE, Alle ore 10.06 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 19.53. dispensato il procuratore dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv. Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 6440/2023
promosso da
, C.F.: nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._2
Ligure (GE), via IV Novembre n.126, rappresentato e difeso dall'Avv. Olga rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Olga D'Acunzo, eleggendo domicilio presso il di lui studio in , Corso G. CP_1
Assereto 28/6
- ricorrente -
C o n t r o
, in persona del Sindaco - pro- rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_1 CP_2 generale ad lites in atti, autenticata dal ----- del Comune di , in data , dall'Avv. ed elettivamente CP_1 domiciliato in ,
- resistente non costituito-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal , Controparte_1
Corpo di Polizia Municipale;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
B) Con ricorso, datato 3 luglio 2023, il sig conveniva in giudizio, in persona del sindaco pro- Parte_1 tempore, il , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, Controparte_1 emessa dal , Corpo di Polizia Municipale e notificata in data 06.06.2023 ed avente ad Controparte_1 oggetto, la violazione dell'art 203 CdS;
C) Parte resistente non si costituiva in giudizio
D) all'udienza del 20 settembre 2023 veniva accolta la richiesta di sospensiva della predetta ordinanza;
E) all'udienza del 27 giugno 2025 parte ricorrente precisava come a verbale di udienza e discuteva la causa.
2) PREMESSE IN DIRITTO
1) Preliminarmente dichiara la contumacia del resistente, , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. 2) La ricorrente pone a sostegno della propria opposizione alla pretesa di pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della legge 689/81, l'errata applicazione di detta norma. In particolare ha ritenuto che, trattandosi di ordinanza ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni relative al Codice della Strada, la maggiorazione per il ritardato pagamento sarebbe già compresa nella determinazione della sanzione ex art. 203 co. 3 Codice della Strada, ai sensi del quale, ove non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso (al
Verbale Prot. 19000089 n. S/35235), il verbale “costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”.
Tale motivo di opposizione non è condivisibile per quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno rilevare che in tema di sanzioni amministrative, Il titolo VI del Codice della
Strada (sugli illeciti e le relative sanzioni) fornisce un inquadramento globale, disponendo che, all'art. 194, ogniqualvolta si preveda «che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo».
L'art. 206, a sua volta, dispone che, la riscossione delle somme dovute per le violazioni sia regolata dall'art. 27 della legge 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza- ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
L'art. 27, al comma 6, prevede che “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”.
L'art. 203, co. 3, Codice della Strada dispone che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, derogando, espressamente, al solo articolo 17 (relativamente all'efficacia esecutivo del verbale di accertamento) e non anche al successivo art. 27.
Sul punto, invero, si è registrato un contrasto giurisprudenziale che, tuttavia, risulta ormai ampiamente superato (almeno in sede di legittimità) in favore dell'orientamento secondo cui “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art.
27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima
l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass.
n. 1884 del 2016 e n. 21259 del 2016). 5
Codeste sentenze hanno dato conto del contrasto di cui sopra e l'hanno definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 14 luglio 1999, n. 308, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Tale indirizzo interpretativo risulta confermato dall'ordinanza n. 17901 del 6 luglio 2018 della Suprema
Corte secondo cui “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata, la lettera dell'art. 206 c.d.s., comma primo (per il quale "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689"), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, comma terzo, c.d.s.
Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, il testo dell'art. 203 c.d.s., comma terzo (per il quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della l. 24 6 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della l. n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto, della medesima legge;
in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.s. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27).
Dunque, alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza richiamata, si deve concludere che, mentre la maggiorazione di cui all'art. 27 cit. svolge la funzione propria degli interessi sulla somma dovuta a causa del ritardo nel pagamento, l'art. 203 cit. attiene alla determinazione della sanzione principale (non costituendo, dunque, una “maggiorazione” come erroneamente ritenuto dal difesa di parte ricorrente, che, venuta meno la possibilità di pagamento in misura ridotta, va determinata “nella metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”.
Pertanto, le stesse trovano applicazione contestuale a fronte di un verbale di accertamento non pagato nei termini a cui è seguita l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, non registrandosi alcuna indebita duplicazione. (Trib Potenza n° 1069 del 2024 pubblicata il 26 giugno 2024)
Alla luce della legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 co. 6 della l. 689/81, il ricorso in opposizione, deve essere respinto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
Attesa la mancata costituzione in giudizio del e dunque in assenza di attività processuale Controparte_1 da parte del predetto nulla sulle spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la contumacia del , in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
- Respinge l'opposizione proposta dal Sig. , nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del sindaco pro- tempore, avverso ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal
, Corpo di Polizia Municipale;
Controparte_1
- conferma l'ordinanza ingiuntiva n° 1555 del 05.04.2023, emessa dal , Corpo di Controparte_1
Polizia Municipale
- Nulla sulle spese
- Respinge tutte le altre domande
Così deciso in Genova, 27 giugno 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco