TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/01/1970 e (C.F.: ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
03.02.2001, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'avv. Pamela La Maida del Foro di Rimini, elettivamente domiciliate presso il difensore
RICORRENTI contro
( ), nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Savignano sul Rubicone (FC), Via Briani, n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Visciano, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 6 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti, premesso di non volersi riconciliare nell'ambito del giudizio instaurato per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vallesaccarda (AV) in data 9.7.1998 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vallata (AV) al n. 2, Serie A, Parte 2, anno 1998, Ufficio 1, hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 18.3.2025 per come di seguito integralmente trascritte:
''Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. essendo entrambi economicamente autosufficienti, non viene previsto e convenuto alcun obbligo alimentare o di mantenimento di una coniuge in favore dell'altro;
2. A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il sig. verserà in favore della Sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
250,00 mensili, aggiornata secondo legge rispetto all'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
3. le spese straordinarie, come previsto dalla legge, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate entro il mese successivo alla richiesta, previa presentazione della relativa documentazione fiscale 4. con riferimento agli arretrati di cui al contributo al mantenimento della figlia minore, versato solo parzialmente nel corso del tempo dalla separazione dei coniugi fino al 31.12.2024, tutte le parti concordano che il Sig. Pt_2 verserà in favore della Sig.ra la somma di € 2.400,00 a saldo di ogni pregressa Parte_1 pretesa, da versarsi in N. 3 rate bimestrali, di € 800,00 ciascuna da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento congiuntamente al contributo al mantenimento previsto per il medesimo mese a partire dal gennaio 2025. 5. la Sig.ra sin da ora si impegna a sottoscrivere Parte_1
ogni atto e/o documento necessario alla definitiva chiusura della società Mati Service Srl, rinunciando alla propria quota di proprietà, mentre il sig. si impegna a procedere al Pt_2
pagamento delle relative spese, anche per professionisti (commercialista e/o notaio) necessari alla predetta chiusura, garantendo di assumersi l'onere di coprire ogni eventuale debito che dovesse emergere a carico della stessa società, gestita esclusivamente dal che la dichiara Pt_2
inattiva già dal mese di settembre 2022 (ultima fattura 14.09.2022) ed in liquidazione
pagina 2 di 6 dall'11.10.2023; 6. Al fine di addivenire ad accordo congiunto di divorzio e quindi ad una definizione bonaria, è essenziale il raggiungimento dell'accordo sulla ex casa coniugale. Il Sig.
quindi, sin da ora, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'usufrutto Pt_2 dell'immobile di proprietà della figlia, costituita da porzione di fabbricato Parte_2
condominiale, sita in Savignano sul Rubicone, alla Via Primo Maggio , n. 27, identificato al catasto fabbricati al F. 21 Part 302, acquistato dai coniugi in data 23.01.2013 (rep 141362 Racc
27903 a mezzo notaio ) e poi ceduto in favore della figlia con atto del 18.05.2021 Per_1
Registrato a Cesena il 31.05.2021 n. 4690 serie 1T a cura del Notaio e per Persona_2
l'effetto, il Sig. a semplice richiesta, sottoscriverà ogni atto e/o documento necessario a Pt_2 tal fine, sì che la figlia possa riacquisirne la piena proprietà;
7. con l'integrale e regolare adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti sopra concordati, tutte le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo, ragione e/o causa. Spese e onorari interamente compensate tra i coniugi ed i legali sottoscrivono la presente sia per autentica delle firme dei rispettivi clienti sia per rinuncia espressa alla solidarietà''.
Il PM è intervenuto.
MOTIVI IN E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del comune di Vallata (AV), anno 1998, parte II, n. 2 , SERIE A, nei confronti del marito dalla quale era separata, in forza di decreto di omologa del 15.10.2020, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, quindi sussistevano tutte le condizioni previste per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva inoltre che dal matrimonio era nata il [...] a [...] la figlia maggiorenne Pt_2
e non economicamente autosufficiente. Nel ricorso lamentava il mancato rispetto degli accordi presi in sede di separazione e chiedeva quindi ''La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e registrato all'atto Parte_1 Controparte_1
2, serie B, parte 2, anno 1998 del Comune di Vallata (AV), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 3 di 6 del medesimo Comune a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) Il sig. entro il 10 di ogni mese, verserà in favore della sig.ra la somma di Pt_2 Parte_1
€ 250,00 mensili, annualmente rivalutabili automaticamente, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la stessa ricorrente provvederà a comunicare. 2) per quanto concerne le spese straordinarie relative alla figlia (a mero titolo esemplificativo libri scolastici / universitari, mensa scolastica / universitaria, abbonamenti di viaggio, spese mediche non mutuabili – visite specialistiche quali ottiche, dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche, interventi di chirurgia – farmaci che non siano da banco, viaggi, sport, assicurazioni, spese scolastiche, spese per lezioni private, abbonamenti treni/autobus per trasferimenti, spese per auto e motocicli etc…
), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate a semplice richiesta, previa esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento''
Si costituiva il resistente con comparsa del 7.11.2024, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e precisando che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo. Entrambe le parti chiedevano la trattazione scritta della causa.
Non v'è dubbio sul fatto che sussistano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del comune Vallata (AV), anno 1998, parte II, n 2, SERIE A.
Dagli atti e dalle allegazioni delle parti emerge inoltre che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì il 25.09.2020, che in data 15.10.2020 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale e che da allora non hanno più convissuto. Deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
pagina 4 di 6 Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Presidente del
Tribunale, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme di ordine pubblico. Per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia e del raggiunto accordo, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
con in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vallata (AV): anno 1998, n. 2, parte
II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni concordate fra le parti e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Vallata (AV) di procedere all'annotazione della sentenza e alle incombenze di legge;
3) per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza pagina 5 di 6 Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/01/1970 e (C.F.: ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
03.02.2001, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'avv. Pamela La Maida del Foro di Rimini, elettivamente domiciliate presso il difensore
RICORRENTI contro
( ), nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Savignano sul Rubicone (FC), Via Briani, n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Visciano, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 6 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti, premesso di non volersi riconciliare nell'ambito del giudizio instaurato per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vallesaccarda (AV) in data 9.7.1998 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vallata (AV) al n. 2, Serie A, Parte 2, anno 1998, Ufficio 1, hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 18.3.2025 per come di seguito integralmente trascritte:
''Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. essendo entrambi economicamente autosufficienti, non viene previsto e convenuto alcun obbligo alimentare o di mantenimento di una coniuge in favore dell'altro;
2. A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il sig. verserà in favore della Sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
250,00 mensili, aggiornata secondo legge rispetto all'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
3. le spese straordinarie, come previsto dalla legge, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate entro il mese successivo alla richiesta, previa presentazione della relativa documentazione fiscale 4. con riferimento agli arretrati di cui al contributo al mantenimento della figlia minore, versato solo parzialmente nel corso del tempo dalla separazione dei coniugi fino al 31.12.2024, tutte le parti concordano che il Sig. Pt_2 verserà in favore della Sig.ra la somma di € 2.400,00 a saldo di ogni pregressa Parte_1 pretesa, da versarsi in N. 3 rate bimestrali, di € 800,00 ciascuna da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento congiuntamente al contributo al mantenimento previsto per il medesimo mese a partire dal gennaio 2025. 5. la Sig.ra sin da ora si impegna a sottoscrivere Parte_1
ogni atto e/o documento necessario alla definitiva chiusura della società Mati Service Srl, rinunciando alla propria quota di proprietà, mentre il sig. si impegna a procedere al Pt_2
pagamento delle relative spese, anche per professionisti (commercialista e/o notaio) necessari alla predetta chiusura, garantendo di assumersi l'onere di coprire ogni eventuale debito che dovesse emergere a carico della stessa società, gestita esclusivamente dal che la dichiara Pt_2
inattiva già dal mese di settembre 2022 (ultima fattura 14.09.2022) ed in liquidazione
pagina 2 di 6 dall'11.10.2023; 6. Al fine di addivenire ad accordo congiunto di divorzio e quindi ad una definizione bonaria, è essenziale il raggiungimento dell'accordo sulla ex casa coniugale. Il Sig.
quindi, sin da ora, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'usufrutto Pt_2 dell'immobile di proprietà della figlia, costituita da porzione di fabbricato Parte_2
condominiale, sita in Savignano sul Rubicone, alla Via Primo Maggio , n. 27, identificato al catasto fabbricati al F. 21 Part 302, acquistato dai coniugi in data 23.01.2013 (rep 141362 Racc
27903 a mezzo notaio ) e poi ceduto in favore della figlia con atto del 18.05.2021 Per_1
Registrato a Cesena il 31.05.2021 n. 4690 serie 1T a cura del Notaio e per Persona_2
l'effetto, il Sig. a semplice richiesta, sottoscriverà ogni atto e/o documento necessario a Pt_2 tal fine, sì che la figlia possa riacquisirne la piena proprietà;
7. con l'integrale e regolare adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti sopra concordati, tutte le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo, ragione e/o causa. Spese e onorari interamente compensate tra i coniugi ed i legali sottoscrivono la presente sia per autentica delle firme dei rispettivi clienti sia per rinuncia espressa alla solidarietà''.
Il PM è intervenuto.
MOTIVI IN E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del comune di Vallata (AV), anno 1998, parte II, n. 2 , SERIE A, nei confronti del marito dalla quale era separata, in forza di decreto di omologa del 15.10.2020, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, quindi sussistevano tutte le condizioni previste per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva inoltre che dal matrimonio era nata il [...] a [...] la figlia maggiorenne Pt_2
e non economicamente autosufficiente. Nel ricorso lamentava il mancato rispetto degli accordi presi in sede di separazione e chiedeva quindi ''La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e registrato all'atto Parte_1 Controparte_1
2, serie B, parte 2, anno 1998 del Comune di Vallata (AV), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 3 di 6 del medesimo Comune a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) Il sig. entro il 10 di ogni mese, verserà in favore della sig.ra la somma di Pt_2 Parte_1
€ 250,00 mensili, annualmente rivalutabili automaticamente, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la stessa ricorrente provvederà a comunicare. 2) per quanto concerne le spese straordinarie relative alla figlia (a mero titolo esemplificativo libri scolastici / universitari, mensa scolastica / universitaria, abbonamenti di viaggio, spese mediche non mutuabili – visite specialistiche quali ottiche, dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche, interventi di chirurgia – farmaci che non siano da banco, viaggi, sport, assicurazioni, spese scolastiche, spese per lezioni private, abbonamenti treni/autobus per trasferimenti, spese per auto e motocicli etc…
), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate a semplice richiesta, previa esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento''
Si costituiva il resistente con comparsa del 7.11.2024, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e precisando che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo. Entrambe le parti chiedevano la trattazione scritta della causa.
Non v'è dubbio sul fatto che sussistano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del comune Vallata (AV), anno 1998, parte II, n 2, SERIE A.
Dagli atti e dalle allegazioni delle parti emerge inoltre che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì il 25.09.2020, che in data 15.10.2020 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale e che da allora non hanno più convissuto. Deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
pagina 4 di 6 Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Presidente del
Tribunale, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme di ordine pubblico. Per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia e del raggiunto accordo, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
con in VALLESACCARDA in data 09.07.1998, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vallata (AV): anno 1998, n. 2, parte
II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni concordate fra le parti e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Vallata (AV) di procedere all'annotazione della sentenza e alle incombenze di legge;
3) per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza pagina 5 di 6 Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6