Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del curatore, avv. Clemente Parte_1
Pecoraro; rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rosapepe per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Brescia alla via Controparte_1
Achille Grandi n. 18 (c.f. ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Semeraro per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1667/2023, pubblicata il 31/07/2023 (revocatoria fallimentare).
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “i) accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare revocati, ex art. 67, 2° co., l.f., i pagamenti eseguiti dalla fallita in favore dell'appellata nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ed indicati al § 1; ii) per l'effetto condannare l'appellata al pagamento di €
1
Per l'appellata: “
1. Rigettare l'appello proposto dal Curatore del Fallimento della Dott.ssa , titolare dell'Impresa individuale Farmacia Manna, Pt_1 Parte_1
per le motivazioni in narrativa indicate, che si abbiano qui per richiamate;
2. In ogni caso, dichiarare non revocabili i pagamenti ricevuti dall'appellata ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a L.F. per tutte le motivazioni in narrativa indicate, che tutte si abbiano per richiamate;
3. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Fallimento della dott.ssa propone appello avverso la sentenza Parte_1
in oggetto, la quale rigetta la sua domanda di revocatoria, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti effettuati a mezzo bonifici dall'imprenditrice individuale
[...]
, titolare della farmacia “Manna”, alla Parte_1 Controparte_1
nel periodo dal 15.12.2014 al 1.6.2015 (per complessivi €
[...]
281.620,25), entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento con sentenza del 3.6.2015.
Espone il giudice di primo grado che la curatela, su cui grava l'onere di provare l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo al creditore, ha dedotto la sussistenza di indizi consistenti nella presentazione di domande di concordato con esito negativo, nella pendenza di procedure esecutive intraprese già nel 2013, nell'iscrizione di protesti a carico della debitrice e in atti di dismissione del proprio patrimonio;
che, tuttavia, non basta dedurre la sussistenza astratta di indici da cui è possibile desumere lo stato di decozione se mancano ulteriori elementi tali da lasciar presumere la conoscenza o conoscibilità di tali circostanze da parte del creditore convenuto in revocatoria;
che è difficile presumere che la
[...]
, la quale ha sede in un'altra provincia, fosse a conoscenza delle Controparte_1
vicende esecutive della fallita, ad essa non riconducibili direttamente;
che la curatela non ha provato specifiche circostanze tali da ingenerare la legittima presunzione della percezione dello stato di decozione da parte del creditore, quali ad esempio la lunga durata dei rapporti commerciali tra le parti;
che la vendita di un immobile di proprietà della non può essere considerato elemento Parte_1
sufficiente a provare la conoscenza dello stato di insolvenza, posto che, peraltro,
l'atto è avvenuto nel lontano 2011; che mancano elementi ulteriori dai quali
2 ricavare la prova indiziaria, quali il numero ingente di protesti, il ritardo nel pagamento, la richiesta di dilazioni, la presenza di notizie su organi di stampa;
che in presenza di un siffatto quadro probatorio, non è possibile ritenere soddisfatto l'onus probandi gravante in capo all'attrice.
L'appello del Fallimento della dott.ssa contrasta le ragioni del Parte_1
rigetto della domanda basate sulla insufficienza degli indizi della scientia decoctionis, le quali non valutano correttamente i plurimi elementi indiziari forniti, costituiti: dalle domande di concordato preventivo del 8.7.2013 e del 4.4.2014, in cui la fallita aveva denunciato la propria situazione di crisi e l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte (la prima domanda dichiarata inammissibile con provvedimento del 26.11.2013; la seconda rigettata per mancato voto favorevole dei creditori, la quale ha dato luogo, poi, alla convocazione del debitore in camera di consiglio e alla sua dichiarazione di fallimento); dalle procedure esecutive intraprese da alcuni creditori già nel 2013; dai protesti levati a partire da luglio
2013; dagli atti di disposizione compiuti dalla fallita prima della dichiarazione di fallimento (la vendita nel 2011 di una villetta in Formia e, il 19.7.2013, la costituzione di un fondo patrimoniale con la quota di 1/6 della nuda proprietà di due locali terranei in Nocera Inferiore).
L'appellata costituitasi, Controparte_1
risponde che alcuna censura può essere rivolta alla motivazione logico-giuridica della decisione, la quale ha ravvisato l'insufficienza di elementi indicativi della conoscenza dello stato di decozione.
Aggiunge che ha prodotto, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado, il contratto di fornitura tra e la dott.ssa del 14.4.2014 ed ha provato Pt_2 Parte_1
che tutti i pagamenti delle forniture, rientranti nella corrente conduzione della
Farmacia, sono avvenuti nell'ambito di un normalissimo rapporto commerciale e sono stati eseguiti con ordinari mezzi solutori, per cui non aveva alcun motivo di allarme o di sospetto tale da dover avvertire il bisogno di effettuare controlli sulla cliente attraverso canali informativi di cui non dispone;
che non avrebbe di certo fornito merce per oltre € 280.000,00 se non fosse stata tranquilla e ragionevolmente certa dell'adempimento; che la presentazione di due domande di concordato preventivo non era nota, né conoscibile a terzi (non è dimostrata la loro iscrizione nel registro delle imprese); che era del tutto estranea a qualsivoglia procedimento ingiuntivo, esecutivo e prefallimentare ai danni della debitrice;
che la relazione sull'esito delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 178 l.fall. conferma che Pt_2
3 non era inserita tra i creditori concorrenti nella procedura di concordato preventivo proposta dalla dott.ssa conclusasi con il diniego del ceto creditorio in Parte_1
sede di adunanza alla proposta di ristrutturazione;
che la conoscenza dello stato di decozione si è avuta solo con la comunicazione del curatore dell'intervenuto fallimento e l'invito a presentare istanza di ammissione al passivo;
che l'esecuzione mobiliare promossa da un soggetto terzo non ha alcuna valenza dimostrativa, trattandosi di atti non soggetti a pubblicità, come anche la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla con atto notificato il 3.4.2015, sia perché CP_2
successiva a molti dei pagamenti eseguiti dalla fallita, sia perché il pignoramento non è stato mai trascritto (nella visura non vi sono trascrizioni di pignoramenti); che i quattro protesti cambiari documentati si collocano in un limitato arco temporale di tre mesi (2.7.2013 - 2.10.2013), molto tempo prima dei pagamenti per cui è causa, non sono di rimarchevole importo (€ 20.000,00 complessivi) e risultano pubblicati in una Regione (Campania) diversa rispetto a quello della sede della Controparte_3
Cont e della (Lombardia); che gli atti di disposizione di beni (la vendita di una villetta a Formia nel 2011 e la destinazione in fondo patrimoniale di una quota di appena 1/6 della nuda proprietà di un immobile a luglio 2013) non sono documentati (mediante la produzione dei relativi atti pubblici ovvero delle ispezioni ipotecarie a nome della fallita, nonché dell'atto di matrimonio con l'annotazione a margine della costituzione del fondo patrimoniale richiesta dall'art. 163 c.c.), e, comunque, non sono indici di insolvibilità.
La Cooperativa appellata ripropone poi, a norma dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di irrevocabilità dei pagamenti effettuati nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lettera a) l. fall.
Sostiene che il rapporto contrattuale ha avuto una durata temporale di poco più di un anno;
che la fallita saldava puntualmente le fatture;
che, dei 21 pagamenti dedotti dalla curatela, 15 furono eseguiti nei 30 giorni dalla emissione della fattura e solo 6 di essi con uno scostamento temporale irrilevante;
che il pagamento di € 26.313,19 del 15.12.2014 riguardava la fattura BA/FD/28247 del 15.11.2014; che il pagamento di € 15.469,20 del 30.12.2014 riguardava le fatture BA/FD/29511 del
30.11.2014 di € 15.233,15 e BA/FD/29512 del 30.11.2014 di € 236,05; che il pagamento di € 22.329,08 del 2.2.2015 riguardava la fattura n. BA/FD/31985 del
31.12.2014; che il pagamento di € 20.680,46 del 2.3.2015 riguardava le fatture
BA/FD/1984 del 31.1.2015 di € 20.677,14 e BA/FD/1985 del 31.1.2015 di € 3,32; che i pagamenti di € 4.081,05 e di € 7.000,00 del 16.3.2015 riguardavano l'acconto
4 sulla fattura BA/FD/2920 del 14.2.2015 di € 23.081,05; che il pagamento di €
12.000,00 del 18.3.2015 riguardava il saldo della fattura BA/FD/2920 del 14.2.2015 di € 23.081,05; che il pagamento di € 21.434,59 del 30.3.2015 riguardava la fattura
BA/FD/4171 del 28.2.2015; che il pagamento di € 21,92 del 30.3.2015 riguardava la fattura SC/264 del 28.2.2015; che il pagamento di € 12.000,00 del 14.4.2015 riguardava l'acconto sulla fattura BA/FD/5111 del 14.3.2015 di € 24.436,35; che il pagamento di € 12.436,35 del 20.4.2015 riguardava il saldo della fattura
BA/FD/5111 del 14.3.2015 di € 24.436,35; che il pagamento di € 54,57 del
30.4.2015 riguardava la fattura SC/453 del 31.3.2015; che il pagamento di €
27.207,90 del 30.4.2015 riguardava la fattura BA/FD/6822 del 31.3.2015; che il pagamento di € 5.000,00 del 18.5.2015 riguardava l'acconto sulla fattura
BA/FD/8145 del 18.4.2015 di € 30.607,71; che il pagamento di € 6.000,00 del
25.5.2015 riguardava l'ulteriore acconto sulla fattura BA/FD/8145 del 18.4.2015 di complessivi € 30.607,71; che il pagamento di € 19.607,71 del 1.6.2015 riguardava il saldo della fattura BA/FD/8145 del 18.4.2015 di € 30.607,71; che il pagamento di
€ 12.019,00 del 13.1.2015 riguardava l'acconto sulla fattura BA/FD/30482 del
13.12.2014 di € 22.019,00; che il pagamento di € 10.000,00 del 21.1.2015 riguardava il saldo della fattura BA/FD/30482 del 13.12.2014; che il pagamento di
€ 26.168,79 del 17.2.2015 riguardava la fattura BA/FD/751 del 17.01.2015 di €
16.168,79che il pagamento di € 21.776,87 del 1.6.2015 riguardava la fattura
BA/FD/9427 del 30.4.2015.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza costante, citata dal primo giudice, la prova del presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. (la scientia decoctionis in capo all'accipiens), pur avendo ad oggetto la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, può essere raggiunta anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.
La prima questione devoluta in appello riguarda l'applicazione di questo principio di diritto e, in particolare, la valutazione degli elementi di fatto da cui potersi desumere la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, che la sentenza di primo grado ritiene carenti.
Quanto al procedimento di formazione della prova presuntiva, il sindacato sull'applicazione del principio può riguardare, sia la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, sia il giudizio logico con cui dagli stessi si
5 deduce l'esistenza del fatto ignoto. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito da tempo che il ragionamento presuntivo che il giudice deve operare, ai sensi dell'art. 2729 c.c., si articola in due fasi logiche: dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (da ultimo, Cass., 12.11.2019, n. 29257).
La selezione degli elementi indiziari conoscibili da parte dell'accipiens al momento di effettuazione dei pagamenti revocabili, tra quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio ed esaminati dal primo giudice, deve circoscrive l'area oggetto di indagine a quelli che il creditore era in grado concretamente di conoscere in base alle circostanze e alle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali (Cass., ord., 3.5.2012, n. 6686; Cass., 12.5.1998, n. 4769).
Seguendo tale iter logico, possono essere valutati come indizi, trattandosi di fatti anteriori al primo pagamento del 15.12.2014, tutti gli elementi forniti dal curatore
(le domande di concordato preventivo del 8.7.2013 e del 4.4.2014; la procedura esecutiva mobiliare n. 4213/2013; i quattro protesti di cambiali levati ad agosto, settembre, ottobre e novembre 2013; la vendita nel 2011 di una villetta in Formia e la costituzione di un fondo patrimoniale il 19.7.2013) ad esclusione della procedura esecutiva immobiliare promossa da con atto di pignoramento CP_2
notificato il 3.4.2015, essendo invece un fatto intervenuto nel periodo di esecuzione dei pagamenti oggetto dell'azione revocatoria (dal 15.12.2014 al 1.6.2015).
Tra i fatti anteriori, quello decisivo è la seconda domanda di concordato preventivo con continuità aziendale depositata presso il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 3.4.2014, dopo un prima domanda presentata in data 8.7.2013, dichiarata inammissibile. L'aspetto significativo è dato dal fatto che qualche giorno
Part dopo, in data 14.4.2014, ha avuto inizio il rapporto contrattuale tra CP_5
con sede in Bari (incorporata, con atto di fusione del 30.4.2015, nella
[...]
con sede in Brescia) e la Farmacia Controparte_1
Manna della dott.ssa , regolato dalla “scheda scontistica per clienti” Parte_1
che prevedeva il pagamento delle forniture a 30 giorni dalla fatturazione quindicinale.
6 Nella domanda di concordato, la dott.ssa , illustrando il piano Parte_1
per la continuità aziendale, evidenziava che avrebbe fatto fronte “al rifiuto, da parte dei fornitori storici, al prosieguo delle relazioni commerciali (perché ormai non più disponibili a sostenere l'azienda) con la offerta a nuovi fornitori …. di pagamenti a breve, se non addirittura alla consegna ….”; che “la circostanza che l'uscita dal circuito tradizionale dei fornitori (a causa delle difficoltà crescenti a far fronte ai pagamenti) ha costretto l'esponente alla ricerca affannosa di altri fornitori, le cui resistenze sono state vinte nei mesi passati con la prospettiva che, dopo la presentazione della precedente proposta di concordato in bianco, i loro crediti
(sorti dal luglio 2013 in poi) potevano essere pagati in prededuzione, ai sensi del 7° comma dell'art. 161 L.Fall. Tali fornitori hanno assunto oramai un ruolo strategico ed essenziale, anzi “esistenziale” per le sorti dell'azienda dell'esponente, perché in loro mancanza non sarebbe in alcun modo possibile trovare altro spazio sul mercato”.
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa imprenditrice nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e dalla relazione del curatore fallimentare si evince, perciò,
Con che il rapporto commerciale con la ha avuto inizio (in data 14.4.2014) Pt_3 subito dopo che l'imprenditrice individuale, evidenziato il suo stato di insolvenza
(dichiarando nel ricorso per concordato preventivo una esposizione debitoria di €
2.851.446,00), aveva proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e di continuazione dell'attività con nuovi fornitori, in sostituzione dei fornitori storici. Cont Questo nuovo fornitore (e l'altro operatore del gruppo la V.E.M.) era indispensabile alla prosecuzione dell'attività, poiché la farmacista non poteva più contare sui precedenti fornitori, nei cui confronti aveva maturato un rilevante debitoria.
Dalla relazione del curatore si desume, inoltre, che alcuni fornitori storici della farmacia Alliance Heathcara, ex Galenitalia, e Vim, iscritti da anni nelle CP_2
scritture contabili dalla fallita), che non venivano pagati, avevano deciso di interrompere le forniture e avevano, da tempo, intrapreso azioni di recupero del credito, successivamente bloccate in conseguenza della presentazione della domanda di concordato preventivo, dapprima con il ricorso di luglio 2013 e, successivamente, con quello del 3.4.2014, ritirato dall'imprenditrice dopo la votazione sfavorevole dei creditori.
Si era venuta a creare, in tal modo, una situazione per cui i nuovi fornitori (non
Con solo ma anche V.E.M.) venivano regolarmente pagati perché dovevano Pt_3
7 assicurare le forniture vitali per l'impresa e la continuità aziendale, a differenza dei vecchi fornitori, che avevano interrotto i rapporti commerciali e i cui crediti erano rimasti congelati.
La stessa imprenditrice esponeva, nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche se riferendosi alla precedente domanda di concordato in bianco
(dichiara inammissibile), che la resistenza dei nuovi fornitori era stata vinta con la prospettiva di un loro pagamento in prededuzione, “a breve, se non addirittura alla
Con consegna”. Ciò sta a significare che come gli altri nuovi fornitori, era Pt_3
perfettamente consapevole dello stato di insolvenza dell'imprenditrice (che non pagava i vecchi fornitori) e le aveva concesso credito nella prospettiva di un pagamento a breve delle sue forniture e di un risanamento dell'impresa attraverso la ristrutturazione dei debiti in una procedura concordataria, continuando ad effettuare forniture, e ricevere pagamenti, anche dopo il fallimento della proposta concordataria, fino alla dichiarazione di fallimento.
La precisione e gravità (in termini di rilevante capacità dimostrativa) degli elementi indiziari ricavabili dalla proposta concordataria del 4.4.2014 e dal suo
Part collegamento con l'inizio del rapporto commerciale con la Pas soc. coop. convergono in direzione della prova presuntiva della sussistenza, in capo a detta società (incorporata nella , della Controparte_1
consapevolezza di ricevere i bonifici (nel periodo dal 15.12.2014 al 1.6.2015) da un'imprenditrice individuale in stato di insolvenza.
Risulta, perciò, superfluo l'esame degli altri elementi indiziari indicati dalla curatela (la procedura esecutiva mobiliare n. 4213/2013; i quattro protesti di cambiali levati ad agosto, settembre, ottobre e novembre 2013; la vendita nel 2011 di una villetta in Formia e la costituzione di un fondo patrimoniale il 19.7.2013).
Accertata la fondatezza del motivo di impugnazione relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis, va esaminata l'altra questione devoluta in appello dalla attraverso la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., CP_1 dell'eccezione (non esaminata dal primo giudice perché ritenuta assorbita) di esenzione dalla revocatoria dei pagamenti nei termini d'uso”, di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
L'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”. Il pagamento “nei termini d'uso” è quello effettuato alla scadenza contrattuale o con un ritardo rispetto alla scadenza contrattuale che,
8 come chiarito dalla Suprema Corte, viene accettato dal creditore sulla base (non di un accordo una tantum, rispetto al singolo pagamento, ma) di una prassi preesistente tra le parti, tra le quali era già invalsa la prassi della modalità dell'adempimento diversa da quella a suo tempo pattuita. Deve ritenersi effettuato “nei termini d'uso” il pagamento alla scadenza, oppure in ritardo (o con diverse modalità rispetto a quelle contrattuali) “tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi”. Occorre che il ritardo si sia stabilizzato già prima dei pagamenti sospetti, al punto che questi ultimi non possano più ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti. La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'accipiens” (Cass., 7.12.2020, n. 27939).
Nel caso di specie, come già evidenziato le parti avevano concordato ad aprile
2014 (nella “scheda scontistica per clienti”) il pagamento delle forniture alla scadenza di 30 giorni dalla fatturazione quindicinale. Non risultando altri pagamenti anteriori al primo eseguito nel periodo sospetto (15.12.2014), non può ritenersi formata tra le parti una prassi derogatoria del termine di adempimento. Pertanto, facendo applicazione dei principi richiamati, spetta alla
[...]
allegare e provare che i 21 pagamenti indicati nell'atto di Controparte_1
citazione di primo grado siano avvenuti entro il termine contrattuale di 30 giorni dalla fattura, o con un modesto ritardo, tale da scongiurare di per sé l'ipotesi di un pagamento preferenziale e di conciliare l'esigenza di continuità dell'impresa debitrice con il rispetto della par condicio creditorum. In assenza di qualsiasi elemento che consenta di imputare il pagamento ad una specifica fornitura e di stabilire se sia avvenuto entro il termine contrattuale o in ritardo, dovrà farsi applicazione della regola della distribuzione dell'onere probatorio dell'eccezione impeditiva, ritenendo insussistente la causa di esenzione dalla revocatoria, per la quale è sufficiente, sul piano oggettivo, la prova che la riscossione dell'assegno consista nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili compiuto entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
In base a queste coordinate, la ha dimostrato (con la produzione CP_1 delle fatture e degli estratti conto bancari contenenti l'indicazione della causale dei bonifici) che i seguenti pagamenti sono stati effettuati entro il termine di trenta
9 giorni dalla fattura: - il bonifico del 15.12.2014 (€ 26.313,19) ha pagato la fattura
BA/FD/28247 del 15.11.2014; - il bonifico del 30.12.2014 (€ 15.469,20) ha pagato due fatture del 30.11.2014 ( di € 15.233,15 e BA/FD/29512 di € C.F._1
236,05); - il bonifico del 13.1.2015 (€ 12.019,00) ha pagato un acconto sulla fattura
BA/FD/30482 del 13.12.2014 di € 22.019,00; - il bonifico del 17.2.2015 (€
26.168,79) ha pagato la fattura BA/FD/751 del 17.1.2015 di € 16.168,79; - il bonifico del 2.3.2015 (€ 20.680,46) ha pagato due fatture del 31.1.2015
(BA/FD/1984 di € 20.677,14 e di € 3,32); - i due bonifici del Parte_4
16.3.2015 (€ 4.081,05 ed € 7.000,00) hanno pagato acconti sulla fattura
BA/FD/2920 del 14.2.2015 di € 23.081,05; - i bonifici del 30.3.2015 (€ 21.434,59 ed € 21,92) hanno pagato due fatture del 28.2.2015 (BA/FD/4171 e SC/264); - il bonifico del 14.4.2015 (€ 12.000,00) ha pagato un acconto sulla fattura
BA/FD/5111 del 14.3.2015 di € 24.436,35; - i due bonifici del 30.4.2015 (€ 54,57 ed € 27.207,90) hanno pagato due fatture del 31.3.2015 (SC/453 e BA/FD/6822); - il bonifico del 18.5.2015 (€ 5.000,00) ha pagato un acconto sulla fattura
BA/FD/8145 del 18.4.2015 di € 30.607,71.
I seguenti pagamenti sono stati, invece, effettuati oltre il termine di trenta giorni dalla fattura: - il bonifico del 21.1.2015 (€ 10.000,00) ha pagato il saldo della fattura
BA/FD/30482 del 13.12.2014 (con un ritardo di otto giorni); - il bonifico del
2.2.2015 (€ 22.329,08) ha pagato la fattura n. BA/FD/31985 del 31.12.2014 (con tre giorni di ritardo); - il bonifico del 18.3.2015 (€ 12.000,00) ha pagato il saldo della fattura BA/FD/2920 del 14.2.2015 di € 23.081,05 (con un ritardo di due giorni); - il bonifico del 20.4.2015 (€ 12.436,35) ha pagato il saldo della fattura BA/FD/5111 del 14.3.2015 di € 24.436,35 (con sette giorni di ritardo); il bonifico del 25.5.2015
(€ 6.000,00) ha pagato un secondo acconto sulla fattura BA/FD/8145 del 18.4.2015 di complessivi € 30.607,71 (con un ritardo di sette giorni); il bonifico del 1.6.2015
(€ 19.607,71) ha pagato il saldo della fattura del 18.4.2015 di € Parte_5
30.607,71 (con un ritardo di 14 giorni); gli altri due bonifici del 1.6.2015 (€
21.776,87 ed € 19,57) hanno pagato due fatture del 30.4.2015 (BA/FD/9427 ed
SC/FD/724, con due giorni di ritardo).
In sintesi, 13 dei 21 pagamenti sono stati effettuati alla scadenza dei trenta giorni dalla fattura, mentre gli altri 8 pagamenti sono stati effettuati con un ritardo variabile da 2 a 14 giorni (in media, 5 giorni e mezzo). Anche questi ritardi, costituendo una deroga limitata solo ad alcuni pagamenti e per pochi giorni, devono considerarsi, ai fini della revocatoria, come pagamenti sostanzialmente in linea con
10 il termine di adempimento. Non si tratta, infatti, di modalità di pagamento arbitrarie, indefinite e posticipatorie, rimesse alla mera discrezionalità del debitore, che mal si conciliano con la “ratio” dell'esenzione.
In definitiva, pur nella consapevolezza da parte della Cooperativa creditrice dello stato di insolvenza della propria debitrice, quanto da essa ricevuto nei sei mesi anteriori al fallimento è esentato dalla revocatoria fallimentare, trattandosi di pagamento di beni effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini contrattuali.
Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, pur se con una diversa motivazione.
Anche il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 123/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il Fallimento della dott.ssa al rimborso delle spese Parte_1
processuali del grado di appello in favore della Controparte_1
che liquida in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso
[...]
delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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