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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2025/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Filomena D'ADDARIO - Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO:“ MANSIONI SUPERIORI”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 marzo 2021 espose che: Parte_1
→ egli è dipendente a tempo indeterminato della convenuta dal 19 novembre
2001, con inquadramento quale operaio specializzato - carpentiere nel LIV.
3° del CCNL di settore (EDILIZIA INDUSTRIA);
→ tuttavia, aveva svolto, dall'ottobre 2006, in via continuativa ed esclusiva, mansioni superiori, asseritamente classificabili nel 4° livello professionale essendo stato adibito, in via sistematica e non occasionale, in qualità di caposquadra, con autonomia operativa e capacità interpretativa e decisionale e non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a lavorazioni di elevata specializzazione,
1
Sentenza R.G. n° 2025/21 sia di muratura che di carpenteria (preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata”; interpretazione dei disegni e individuazione delle priorità operative;
direzione e verifiche dei lavori di manutenzione).
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto al superiore inquadramento e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la ed ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto dell'avversa domanda, negando lo svolgimento delle mansioni superiori ex adverso asserite;
eccepiva altresì la prescrizione decennale in ordine al superiore inquadramento e quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato l'interrogatorio formale del ricorrente ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
----------------
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
2
Sentenza R.G. n° 2025/21 **********************
Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del
CCNL EDILIZIA INDUSTRIA (pacificamente applicato inter partes, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio) il quale prevede quanto di seguito si rassegna (limitatamente alle parti di interesse ai fini del presente giudizio).
La classificazione nel 3o LIVELLO riguarda gli “OPERAI SPECIALIZZATI”: «Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti».
La classificazione nel 4o LIVELLO riguarda, invece, il «lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria»; nonché, in particolare, il lavoratore «addetto con carattere di continuità al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata” (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla 3
Sentenza R.G. n° 2025/21 corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere».
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, le prove testimoniali acquisite hanno consentito di appurare che la parte ricorrente, sebbene formalmente inquadrata nel 3o LIVELLO, ha invece effettivamente svolto, per il periodo sopra indicato (ovvero dall'ottobre 2006), in via continuativa ed esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nel 4o LIVELLO.
In particolare, tutti i testi addotti da parte ricorrente Tes_1 [...]
, e , aventi qualifiche e funzioni tali da Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
giustificare ampiamente la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dal hanno pienamente confermato che il Parte_1
ricorrente era stato adibito allo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, cioè a compiti all'evidenza classificabili nell'ambito, appunto, del predetto superiore livello professionale, trattandosi di attività non meramente esecutiva (come invece dedotto dalla convenuta), bensì caratterizzata anche da funzioni di coordinamento di una squadra di operai e, soprattutto, di lettura ed interpretazione di disegni tecnici, svolte con autonomia operativa.
Né può ritenersi che tali dichiarazioni siano state radicalmente smentite dalle propalazioni rese dai testi addotti dalla convenuta, dovendosi in particolare rilevare che – tranne il teste – gli altri hanno fornito particolari invero Tes_6
compatibili con la prospettazione attorea, atteso che:
• il teste ha affermato: «E' vera la circostanza che al signor Tes_7
viene richiesta la lettura di disegni», avendo poi affermato Parte_1
che: «Confermo che la lettura dei disegni è di competenza dei capiarea»;
• il teste ha precisato che: «E' vero che la lettura dei disegni e la Tes_8
interpretazione della tracciatura delle opere è effettuata da noi capiarea che poi spieghiamo ai capisquadra;
per i disegni più semplici, come ad esempio la sistemazione di un (…), la lettura dei disegni è deputata
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Sentenza R.G. n° 2025/21 direttamente ai capisquadra»;
• il teste ha dichiarato che: «Occasionalmente può capitare che Tes_9
anche il caposquadra si interfacci con la committente”; ed altresì che:
«Confermo che l'attività di lettura dei disegni e di impostazione del lavoro sul luogo rientra tra le attività del capoarea. Il caposquadra, leggendo i disegni e sulla base di quanto disposto dal capoarea, fa eseguire i lavori alla squadra. Preciso che il capoarea interpreta i disegni e fornisce le relative indicazioni al caposquadra».
Trattasi, secondo il TRIBUNALE, di affermazioni che non escludono radicalmente la veridicità di quanto affermato dagli altri testi, nel senso che – al di là delle mere funzioni di “caposquadra” (le quali, ai sensi del CCNL, prescindono da qualunque categoria o qualifica di appartenenza, essendo relative unicamente a compiti di sorveglianza e guida dell'attività esecutiva di un gruppo di almeno cinque operai) – il si occupava non solo di mansioni esecutive (sì Parte_1
come previste dalla declaratoria nel 3o LIVELLO), ma anche di attività specificamente connesse alla lettura e, quindi, alla necessaria consequenziale comprensione dei disegni ed alla susseguente attribuzione degli specifici compiti ai lavoratori della squadra, con significativi margini di autonomia
(come contemplato ai fini della classificazione nel 4o LIVELLO).
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: «In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza -
a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale» (sic CASS.
LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf. CASS. LAV. 18 MARZO 2011 N° 6303 e CASS.
LAV. 8 FEBBRAIO 2021 N° 2969).
°°°°°°°
Orbene, alla stregua di quanto sinora osservato e rilevato che la
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Sentenza R.G. n° 2025/21 determinazione della posizione di lavoro spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata solo sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche (cfr. CASS. 11 MAGGIO 2001 N° 6560 e Pt_2
succ. conf.), ritiene questo giudice che, nel caso concreto in esame, la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
In particolare, parte ricorrente ha diritto al superiore definitivo inquadramento – in base al CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – nel 4° livello professionale, ma non dal dicembre 2006 (cioè in relazione al solo decorso del periodo bimestrale di svolgimento delle mansioni relative al profilo superiore, ex art. 3 CCNL), bensì solo dal 12 aprile 2008.
Ed invero, deve osservarsi che: «… La giurisprudenza meno recente, premesso che il diritto alla qualifica superiore e quello alle differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte soggiacciono ad un differente regime prescrizionale;
il primo alla prescrizione decennale, insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto, ed il secondo alle prescrizioni brevi di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, all'art. 2955 c.c., n. 2 e all'art. 2956 c.c., n. 1, i cui termini invece restano sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti dalla stabilità cosiddetta reale, ha affermato che se invece il diritto alle differenze retributive sia fatto valere in dipendenza del diritto alla qualifica, spettante in correlazione al vantato diritto alla promozione, e non già autonomamente in correlazione ad un dedotto e provato svolgimento di mansioni superiori tutelabili ex art. 36 Cost., la prescrizione decennale applicabile al diritto alla qualifica si estende anche ai diritti patrimoniali consequenziali (Cass. 3843/1986 cit. nella sentenza impugnata). Questo punto di vista è stato però successivamente modificato in favore del principio secondo cui mentre l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal
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Sentenza R.G. n° 2025/21 riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (Cass. 6750/1996; 7911/1997, secondo la quale detto termine decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale» (sic CASS.
[...]
, N° 8057; conf. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2016 N° 21645). Parte_3
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente – prima dell'instaurazione del giudizio - ha posto in essere un unico atto interruttivo della prescrizione, consistente in una raccomandata pervenuta al datore di lavoro in data 12 aprile 2018, sicché l'eccezione di prescrizione decennale (insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto), relativa al diritto alla qualifica superiore, appare fondata per il periodo anteriore al 12 aprile 2008.
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In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre richiamare CASS.
LAV. 6 SETTEMBRE 2022 N° 26246 (anche nella parte in cui esamina la compatibilità costituzionale della nuova disciplina) secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (conf. CASS. SEZ. I, 18
DICEMBRE 2024 N° 33066); tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data
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Sentenza R.G. n° 2025/21 (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
Pertanto, nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro – pacificamente assistito da tutela reale fino all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - era ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, devono ritenersi prescritti solo i diritti di credito alle differenze retributive che erano già prescritti al momento di entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92
(pubblicata in GU n. 153 del 3 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 136 - quindi entrata in vigore il 18 luglio 2012), cioè quelli relativi al periodo fino al 17 luglio 2007: spettano quindi le differenze retributive (solo) dal 18 luglio 2007 in poi.
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Ed allora, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi, deve ritenersi che, nel presente giudizio, possa emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO
2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5
MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU. 13
FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N°
23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e
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Sentenza R.G. n° 2025/21 succ. conf. nonché, in precedenza, N° 9245 e Parte_4 [...]
N° 8067). Parte_5
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 tra il complessivo trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre accessori, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento – in base al CCNL EDILIZIA
INDUSTRIA – nel 4° livello professionale, dal 12 aprile 2008;
2. condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze retributive spettanti, con decorrenza dal 18 luglio 2007, tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 3 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2025/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Filomena D'ADDARIO - Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO:“ MANSIONI SUPERIORI”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 marzo 2021 espose che: Parte_1
→ egli è dipendente a tempo indeterminato della convenuta dal 19 novembre
2001, con inquadramento quale operaio specializzato - carpentiere nel LIV.
3° del CCNL di settore (EDILIZIA INDUSTRIA);
→ tuttavia, aveva svolto, dall'ottobre 2006, in via continuativa ed esclusiva, mansioni superiori, asseritamente classificabili nel 4° livello professionale essendo stato adibito, in via sistematica e non occasionale, in qualità di caposquadra, con autonomia operativa e capacità interpretativa e decisionale e non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a lavorazioni di elevata specializzazione,
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Sentenza R.G. n° 2025/21 sia di muratura che di carpenteria (preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata”; interpretazione dei disegni e individuazione delle priorità operative;
direzione e verifiche dei lavori di manutenzione).
Per tali ragioni, chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto al superiore inquadramento e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la ed ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto dell'avversa domanda, negando lo svolgimento delle mansioni superiori ex adverso asserite;
eccepiva altresì la prescrizione decennale in ordine al superiore inquadramento e quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato l'interrogatorio formale del ricorrente ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Sentenza R.G. n° 2025/21 **********************
Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del
CCNL EDILIZIA INDUSTRIA (pacificamente applicato inter partes, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio) il quale prevede quanto di seguito si rassegna (limitatamente alle parti di interesse ai fini del presente giudizio).
La classificazione nel 3o LIVELLO riguarda gli “OPERAI SPECIALIZZATI”: «Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti».
La classificazione nel 4o LIVELLO riguarda, invece, il «lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria»; nonché, in particolare, il lavoratore «addetto con carattere di continuità al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata” (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla 3
Sentenza R.G. n° 2025/21 corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere».
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Orbene, le prove testimoniali acquisite hanno consentito di appurare che la parte ricorrente, sebbene formalmente inquadrata nel 3o LIVELLO, ha invece effettivamente svolto, per il periodo sopra indicato (ovvero dall'ottobre 2006), in via continuativa ed esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nel 4o LIVELLO.
In particolare, tutti i testi addotti da parte ricorrente Tes_1 [...]
, e , aventi qualifiche e funzioni tali da Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
giustificare ampiamente la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dal hanno pienamente confermato che il Parte_1
ricorrente era stato adibito allo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, cioè a compiti all'evidenza classificabili nell'ambito, appunto, del predetto superiore livello professionale, trattandosi di attività non meramente esecutiva (come invece dedotto dalla convenuta), bensì caratterizzata anche da funzioni di coordinamento di una squadra di operai e, soprattutto, di lettura ed interpretazione di disegni tecnici, svolte con autonomia operativa.
Né può ritenersi che tali dichiarazioni siano state radicalmente smentite dalle propalazioni rese dai testi addotti dalla convenuta, dovendosi in particolare rilevare che – tranne il teste – gli altri hanno fornito particolari invero Tes_6
compatibili con la prospettazione attorea, atteso che:
• il teste ha affermato: «E' vera la circostanza che al signor Tes_7
viene richiesta la lettura di disegni», avendo poi affermato Parte_1
che: «Confermo che la lettura dei disegni è di competenza dei capiarea»;
• il teste ha precisato che: «E' vero che la lettura dei disegni e la Tes_8
interpretazione della tracciatura delle opere è effettuata da noi capiarea che poi spieghiamo ai capisquadra;
per i disegni più semplici, come ad esempio la sistemazione di un (…), la lettura dei disegni è deputata
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Sentenza R.G. n° 2025/21 direttamente ai capisquadra»;
• il teste ha dichiarato che: «Occasionalmente può capitare che Tes_9
anche il caposquadra si interfacci con la committente”; ed altresì che:
«Confermo che l'attività di lettura dei disegni e di impostazione del lavoro sul luogo rientra tra le attività del capoarea. Il caposquadra, leggendo i disegni e sulla base di quanto disposto dal capoarea, fa eseguire i lavori alla squadra. Preciso che il capoarea interpreta i disegni e fornisce le relative indicazioni al caposquadra».
Trattasi, secondo il TRIBUNALE, di affermazioni che non escludono radicalmente la veridicità di quanto affermato dagli altri testi, nel senso che – al di là delle mere funzioni di “caposquadra” (le quali, ai sensi del CCNL, prescindono da qualunque categoria o qualifica di appartenenza, essendo relative unicamente a compiti di sorveglianza e guida dell'attività esecutiva di un gruppo di almeno cinque operai) – il si occupava non solo di mansioni esecutive (sì Parte_1
come previste dalla declaratoria nel 3o LIVELLO), ma anche di attività specificamente connesse alla lettura e, quindi, alla necessaria consequenziale comprensione dei disegni ed alla susseguente attribuzione degli specifici compiti ai lavoratori della squadra, con significativi margini di autonomia
(come contemplato ai fini della classificazione nel 4o LIVELLO).
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: «In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza -
a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale» (sic CASS.
LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf. CASS. LAV. 18 MARZO 2011 N° 6303 e CASS.
LAV. 8 FEBBRAIO 2021 N° 2969).
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Orbene, alla stregua di quanto sinora osservato e rilevato che la
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Sentenza R.G. n° 2025/21 determinazione della posizione di lavoro spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata solo sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche (cfr. CASS. 11 MAGGIO 2001 N° 6560 e Pt_2
succ. conf.), ritiene questo giudice che, nel caso concreto in esame, la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
In particolare, parte ricorrente ha diritto al superiore definitivo inquadramento – in base al CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – nel 4° livello professionale, ma non dal dicembre 2006 (cioè in relazione al solo decorso del periodo bimestrale di svolgimento delle mansioni relative al profilo superiore, ex art. 3 CCNL), bensì solo dal 12 aprile 2008.
Ed invero, deve osservarsi che: «… La giurisprudenza meno recente, premesso che il diritto alla qualifica superiore e quello alle differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte soggiacciono ad un differente regime prescrizionale;
il primo alla prescrizione decennale, insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto, ed il secondo alle prescrizioni brevi di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, all'art. 2955 c.c., n. 2 e all'art. 2956 c.c., n. 1, i cui termini invece restano sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti dalla stabilità cosiddetta reale, ha affermato che se invece il diritto alle differenze retributive sia fatto valere in dipendenza del diritto alla qualifica, spettante in correlazione al vantato diritto alla promozione, e non già autonomamente in correlazione ad un dedotto e provato svolgimento di mansioni superiori tutelabili ex art. 36 Cost., la prescrizione decennale applicabile al diritto alla qualifica si estende anche ai diritti patrimoniali consequenziali (Cass. 3843/1986 cit. nella sentenza impugnata). Questo punto di vista è stato però successivamente modificato in favore del principio secondo cui mentre l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal
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Sentenza R.G. n° 2025/21 riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (Cass. 6750/1996; 7911/1997, secondo la quale detto termine decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale» (sic CASS.
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, N° 8057; conf. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2016 N° 21645). Parte_3
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente – prima dell'instaurazione del giudizio - ha posto in essere un unico atto interruttivo della prescrizione, consistente in una raccomandata pervenuta al datore di lavoro in data 12 aprile 2018, sicché l'eccezione di prescrizione decennale (insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto), relativa al diritto alla qualifica superiore, appare fondata per il periodo anteriore al 12 aprile 2008.
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In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre richiamare CASS.
LAV. 6 SETTEMBRE 2022 N° 26246 (anche nella parte in cui esamina la compatibilità costituzionale della nuova disciplina) secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (conf. CASS. SEZ. I, 18
DICEMBRE 2024 N° 33066); tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data
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Sentenza R.G. n° 2025/21 (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
Pertanto, nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro – pacificamente assistito da tutela reale fino all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - era ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, devono ritenersi prescritti solo i diritti di credito alle differenze retributive che erano già prescritti al momento di entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92
(pubblicata in GU n. 153 del 3 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 136 - quindi entrata in vigore il 18 luglio 2012), cioè quelli relativi al periodo fino al 17 luglio 2007: spettano quindi le differenze retributive (solo) dal 18 luglio 2007 in poi.
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Ed allora, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi, deve ritenersi che, nel presente giudizio, possa emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO
2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5
MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU. 13
FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N°
23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e
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Sentenza R.G. n° 2025/21 succ. conf. nonché, in precedenza, N° 9245 e Parte_4 [...]
N° 8067). Parte_5
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 tra il complessivo trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre accessori, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento – in base al CCNL EDILIZIA
INDUSTRIA – nel 4° livello professionale, dal 12 aprile 2008;
2. condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze retributive spettanti, con decorrenza dal 18 luglio 2007, tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 3 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2025/21