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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1754/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1754/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Notaristefano, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.25: “[…] Per il ricorrente, , compare l'avv. Ivan Notaristefano Parte_1
che, rimarcato come tutti i fatti dedotti in ricorso abbiano trovato conferma e prova nella svolta istruttoria, precisa le proprie conclusioni definitive richiamando integralmente quelle svolte in ricorso
e chiede che la causa sia decisa. Per , già contumace, nessuno è comparso”. CP_1
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 13.12.2011, e si unirono in matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Chieti (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chieti, anno 2011, numero 36, parte I), optando per il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 28.12.2023, il ha chiesto all'adito Pt_1
Tribunale di: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giusta le ragioni riportate in premessa;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. stabilire che la casa coniugale sita in Chieti, viale Abruzzo, 241, immobile di proprietà di , rimanga a lui assegnata, con ogni arredo e corredo;
5. con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
A sostegno di tali domande, il ha dedotto – in sintesi e per quanto qui interessa – che: egli Pt_1
è affetto da disabilità visiva, non vedente al 100%; il rapporto coniugale si è disgregato, a far data dal
20.6.23, a causa dell'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, la quale ha svuotato l'abitazione di tutti i suoi effetti personali per trasferirsi presso dei parenti in San Pietroburgo, violando, di conseguenza, i propri doveri coniugali;
dal 20.6.2023 – data di partenza della coniuge – egli, nonostante i molteplici tentativi effettuati, non è più riuscito a contattare la moglie, la quale si è resa irreperibile;
in data 17.7.23, egli ha notiziato le Autorità dell'accaduto, presentando denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Chieti Scalo.
3. Il processo si è articolato in più rinvii della prima udienza, al fine di consentire la notifica della vocatio in ius a;
all'udienza del 2.12.24, il sottoscritto Presidente, dichiarata la CP_1
pagina 2 di 6 contumacia della resistente (regolarmente citata, con notifica ricevuta a mani nel suo nuovo domicilio sito in San Pietroburgo), ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status (come richiesto dal
) e alle successive determinazioni istruttorie. Pt_1
4. Il Tribunale – con sentenza n. 594/24 – ha quindi pronunciato la separazione tra i coniugi e – con ordinanza del 3.12.24 – ha ammesso le istanze di prova testimoniale avanzate dal ricorrente, per il cui espletamento è stata fissata la udienza del 10.3.25.
5. Alla successiva udienza del 24.3.25, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale, nella persistente contumacia della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La domanda del ricorrente di addebito alla resistente della separazione coniugale è fondata, essendo stata acquisita la prova del fatto che quest'ultima ha improvvisamente e definitivamente abbandonato la casa coniugale nell'estate del 2023, trasferendosi all'estero e cessando, da allora, ogni contatto con il coniuge.
7. Infatti, la testimone – madre del ricorrente – escussa alla udienza del Testimone_1
10.3.25, ha dichiarato quanto segue:
“1. “Vero che il 20/6/2023 ha lasciato la casa coniugale in Chieti dicendo di voler CP_1 partire per San Pietroburgo dove trascorrere un periodo di tempo presso i suoi parenti?”
“Sì, è vero, preciso che vivo al sesto piano dello stesso palazzo in Chieti, viale Abruzzo, 241, dove vivevano mio figlio e sua moglie e dall'inizio del matrimonio, ossia da circa dodici anni fa, mia NU era solita andare periodicamente a San Pietroburgo (ove aveva la figlia) ovvero in Ucraina (ove aveva la madre) a far visita a detti parenti e ove si tratteneva per circa un mese. La sera del 19.6.23, mio figlio e mia NU, entrambi, salivano a casa mia e mia NU disse che era venuta a farmi un saluto perché il giorno successivo sarebbe partita per San Pietroburgo dicendomi di aver già preso il biglietto di aereo. Io pensavo che si sarebbe trattato di una delle visite temporanea a sua figlia che era solita fare, per cui non le feci altre domande”.
2. “Vero che il 12/7/2023 si è constatato che, nella stanza solitamente occupata da CP_2 nell'abitazione coniugale in Chieti, viale Abruzzo, 241, mancavano tutti i suoi effetti personali (vestiti, oggetti personali, fotografie, documenti personali e così via)?”
pagina 3 di 6 “È vero. Specifico che nell'occasione ero scesa nell'appartamento di mio figlio, come facevo quando lui era solo perché è ipovedente e ha bisogno di assistenza, e entrando in una delle tre camere da letto dell'immobile, notai che sulla parete in cui erano da sempre affisse delle fotografie di mia NU e dei suoi parenti stranieri, non vi era più nessuna fotografia. Mi insospettii e apri l'adiacente armadio ove notai che non vi era più nessun effetto personale di mia NU. Capii pertanto che mia NU se ne era andata via con l'intenzione di non tornare più a casa. Mi posi subito il problema di come dirlo a mio figlio che, in quell'occasione si trovava in una altra stanza della casa e che sapevo non si fosse potuto accorgere di quanto avevo notato in camera, posto che è ipovedente e non poteva vedere quanto sopra riferito. Lo raggiunsi e gli dissi ciò che avevo visto, precisando che secondo me mia NU non sarebbe più tornata”. ADR “Mia NU non aveva più risposto da quanto era partita alle reiterate telefonate di mio figlio e l'ultimo contatto che aveva avuto con lui è stato un SMS da lei mandato dall'aeroporto di
Roma da dove si sarebbe poi imbarcata per San Pietroburgo. Decidemmo di fare, dunque, immediata denuncia ai Carabinieri poiché mia NU è da allora scomparsa. Preciso che nella caserma dei carabinieri provammo nuovamente a chiamarla ma il telefono non risultava raggiungibile. Soltanto successivamente, tramite l'Avv. Notaristefano abbiamo saputo che la signora era andata a San
Pietroburgo”.
3. “Vero che dal 20/6/2023 ad oggi è assente dall' abitazione coniugale sita in Chieti, CP_1 viale Abruzzo, 241, ed è altresì irreperibile?”
“Sì è vero, né io né mio figlio né alcun altro abbiamo notizia di mia NU”.
7.1 Detta testimonianza è pienamente attendibile, in quanto: a) è stata resa in modo analitico e circostanziato e senza contraddizioni di sorta;
b) trova conferma nel contenuto della denuncia querela del 17.7.23 sporta, innanzi ai Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, dal ricorrente, il quale, nell'occasione, denunziò la scomparsa della moglie, riferendo le stesse circostanze che sua madre ha poi descritto nel corso della summenzionata udienza;
c) non risulta confutata da alcuna risultanza processuale di segno contrario.
8. Ulteriore prova del definitivo e ormai risalente abbandono della casa coniugale della resistente si rinviene nella considerazione della circostanza per cui la notifica alla stessa della vocatio in ius per il presente giudizio è avvenuta, a mani, nel suo nuovo domicilio sito in San Pietroburgo, ad ulteriore conferma della definitiva stabilizzazione della stessa in Russia.
pagina 4 di 6 9. Come è noto, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del
15/01/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024).
10. Nella specie, va osservato che dalla scelta processuale di contumacia della è derivata la CP_1
mancata acquisizione, da parte del Tribunale, di qualsivoglia allegazione e prova della imputabilità al dell'improvviso e definitivo allentamento della prima dalla casa coniugale. Pt_1
11. Per contro, la istruttoria esperita ha fornito la prova positiva del fatto che la resistente, il giorno prima del suo (definitivo) allontanamento, si era comportata (andando a salutare normalmente il coniuge e la suocera) come se fosse stata in procinto di una partenza soltanto temporanea (come era solito fare) per andare a trovare la sua famiglia di origine: il tutto, ad ulteriore conferma sia dei buoni rapporti che, evidentemente, all'epoca esistevano tra lei, il suo coniuge e la famiglia di origine di quest'ultimo, sia della coeva non prevedibilità della sua definitiva scomparsa dalla vita del marito e dal territorio nazionale.
12. Sussistono, pertanto tutti, i presupposti per addebitare la separazione alla resistente.
13. La ex casa coniugale resta nella piena disponibilità del ricorrente, che ha dedotto e documentato di esserne proprietario (cfr. la visura catastale in atti;
cfr. il certificato di residenza).
14. Nessuna ulteriore statuizione, tanto meno di natura economica, deve adottarsi per la disciplina della separazione, in difetto di domande di riconoscimento di assegni di mantenimento.
15. La disciplina delle spese di lite del presente giudizio di separazione, sostenute dal ricorrente (ivi compresi gli esborsi per contributo unificato e per le notifiche della vocatio in ius), segue la soccombenza della resistente (responsabile della separazione), con liquidazione come da dispositivo, applicando – quanto ai compensi – i valori tabellari medi degli scaglioni delle cause di valore indeterminato di media complessità (fino ad €. 52.000,00).
16. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di pagina 5 di 6 comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
17. Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione iscritto al n. 1754/2023 R.G., così provvede:
− addebita la separazione coniugale a;
CP_1
− dispone che il godimento della ex casa coniugale resti a , quale proprietario di Parte_1
essa;
− condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, che liquida in €. 127,7 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese di lite.
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza;
− rimette la causa in trattazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., come da separata ordinanza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 24.3.25.
Chieti, 24.3.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1754/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Notaristefano, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.25: “[…] Per il ricorrente, , compare l'avv. Ivan Notaristefano Parte_1
che, rimarcato come tutti i fatti dedotti in ricorso abbiano trovato conferma e prova nella svolta istruttoria, precisa le proprie conclusioni definitive richiamando integralmente quelle svolte in ricorso
e chiede che la causa sia decisa. Per , già contumace, nessuno è comparso”. CP_1
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 13.12.2011, e si unirono in matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Chieti (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chieti, anno 2011, numero 36, parte I), optando per il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 28.12.2023, il ha chiesto all'adito Pt_1
Tribunale di: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giusta le ragioni riportate in premessa;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. stabilire che la casa coniugale sita in Chieti, viale Abruzzo, 241, immobile di proprietà di , rimanga a lui assegnata, con ogni arredo e corredo;
5. con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
A sostegno di tali domande, il ha dedotto – in sintesi e per quanto qui interessa – che: egli Pt_1
è affetto da disabilità visiva, non vedente al 100%; il rapporto coniugale si è disgregato, a far data dal
20.6.23, a causa dell'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, la quale ha svuotato l'abitazione di tutti i suoi effetti personali per trasferirsi presso dei parenti in San Pietroburgo, violando, di conseguenza, i propri doveri coniugali;
dal 20.6.2023 – data di partenza della coniuge – egli, nonostante i molteplici tentativi effettuati, non è più riuscito a contattare la moglie, la quale si è resa irreperibile;
in data 17.7.23, egli ha notiziato le Autorità dell'accaduto, presentando denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Chieti Scalo.
3. Il processo si è articolato in più rinvii della prima udienza, al fine di consentire la notifica della vocatio in ius a;
all'udienza del 2.12.24, il sottoscritto Presidente, dichiarata la CP_1
pagina 2 di 6 contumacia della resistente (regolarmente citata, con notifica ricevuta a mani nel suo nuovo domicilio sito in San Pietroburgo), ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status (come richiesto dal
) e alle successive determinazioni istruttorie. Pt_1
4. Il Tribunale – con sentenza n. 594/24 – ha quindi pronunciato la separazione tra i coniugi e – con ordinanza del 3.12.24 – ha ammesso le istanze di prova testimoniale avanzate dal ricorrente, per il cui espletamento è stata fissata la udienza del 10.3.25.
5. Alla successiva udienza del 24.3.25, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale, nella persistente contumacia della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La domanda del ricorrente di addebito alla resistente della separazione coniugale è fondata, essendo stata acquisita la prova del fatto che quest'ultima ha improvvisamente e definitivamente abbandonato la casa coniugale nell'estate del 2023, trasferendosi all'estero e cessando, da allora, ogni contatto con il coniuge.
7. Infatti, la testimone – madre del ricorrente – escussa alla udienza del Testimone_1
10.3.25, ha dichiarato quanto segue:
“1. “Vero che il 20/6/2023 ha lasciato la casa coniugale in Chieti dicendo di voler CP_1 partire per San Pietroburgo dove trascorrere un periodo di tempo presso i suoi parenti?”
“Sì, è vero, preciso che vivo al sesto piano dello stesso palazzo in Chieti, viale Abruzzo, 241, dove vivevano mio figlio e sua moglie e dall'inizio del matrimonio, ossia da circa dodici anni fa, mia NU era solita andare periodicamente a San Pietroburgo (ove aveva la figlia) ovvero in Ucraina (ove aveva la madre) a far visita a detti parenti e ove si tratteneva per circa un mese. La sera del 19.6.23, mio figlio e mia NU, entrambi, salivano a casa mia e mia NU disse che era venuta a farmi un saluto perché il giorno successivo sarebbe partita per San Pietroburgo dicendomi di aver già preso il biglietto di aereo. Io pensavo che si sarebbe trattato di una delle visite temporanea a sua figlia che era solita fare, per cui non le feci altre domande”.
2. “Vero che il 12/7/2023 si è constatato che, nella stanza solitamente occupata da CP_2 nell'abitazione coniugale in Chieti, viale Abruzzo, 241, mancavano tutti i suoi effetti personali (vestiti, oggetti personali, fotografie, documenti personali e così via)?”
pagina 3 di 6 “È vero. Specifico che nell'occasione ero scesa nell'appartamento di mio figlio, come facevo quando lui era solo perché è ipovedente e ha bisogno di assistenza, e entrando in una delle tre camere da letto dell'immobile, notai che sulla parete in cui erano da sempre affisse delle fotografie di mia NU e dei suoi parenti stranieri, non vi era più nessuna fotografia. Mi insospettii e apri l'adiacente armadio ove notai che non vi era più nessun effetto personale di mia NU. Capii pertanto che mia NU se ne era andata via con l'intenzione di non tornare più a casa. Mi posi subito il problema di come dirlo a mio figlio che, in quell'occasione si trovava in una altra stanza della casa e che sapevo non si fosse potuto accorgere di quanto avevo notato in camera, posto che è ipovedente e non poteva vedere quanto sopra riferito. Lo raggiunsi e gli dissi ciò che avevo visto, precisando che secondo me mia NU non sarebbe più tornata”. ADR “Mia NU non aveva più risposto da quanto era partita alle reiterate telefonate di mio figlio e l'ultimo contatto che aveva avuto con lui è stato un SMS da lei mandato dall'aeroporto di
Roma da dove si sarebbe poi imbarcata per San Pietroburgo. Decidemmo di fare, dunque, immediata denuncia ai Carabinieri poiché mia NU è da allora scomparsa. Preciso che nella caserma dei carabinieri provammo nuovamente a chiamarla ma il telefono non risultava raggiungibile. Soltanto successivamente, tramite l'Avv. Notaristefano abbiamo saputo che la signora era andata a San
Pietroburgo”.
3. “Vero che dal 20/6/2023 ad oggi è assente dall' abitazione coniugale sita in Chieti, CP_1 viale Abruzzo, 241, ed è altresì irreperibile?”
“Sì è vero, né io né mio figlio né alcun altro abbiamo notizia di mia NU”.
7.1 Detta testimonianza è pienamente attendibile, in quanto: a) è stata resa in modo analitico e circostanziato e senza contraddizioni di sorta;
b) trova conferma nel contenuto della denuncia querela del 17.7.23 sporta, innanzi ai Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, dal ricorrente, il quale, nell'occasione, denunziò la scomparsa della moglie, riferendo le stesse circostanze che sua madre ha poi descritto nel corso della summenzionata udienza;
c) non risulta confutata da alcuna risultanza processuale di segno contrario.
8. Ulteriore prova del definitivo e ormai risalente abbandono della casa coniugale della resistente si rinviene nella considerazione della circostanza per cui la notifica alla stessa della vocatio in ius per il presente giudizio è avvenuta, a mani, nel suo nuovo domicilio sito in San Pietroburgo, ad ulteriore conferma della definitiva stabilizzazione della stessa in Russia.
pagina 4 di 6 9. Come è noto, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del
15/01/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024).
10. Nella specie, va osservato che dalla scelta processuale di contumacia della è derivata la CP_1
mancata acquisizione, da parte del Tribunale, di qualsivoglia allegazione e prova della imputabilità al dell'improvviso e definitivo allentamento della prima dalla casa coniugale. Pt_1
11. Per contro, la istruttoria esperita ha fornito la prova positiva del fatto che la resistente, il giorno prima del suo (definitivo) allontanamento, si era comportata (andando a salutare normalmente il coniuge e la suocera) come se fosse stata in procinto di una partenza soltanto temporanea (come era solito fare) per andare a trovare la sua famiglia di origine: il tutto, ad ulteriore conferma sia dei buoni rapporti che, evidentemente, all'epoca esistevano tra lei, il suo coniuge e la famiglia di origine di quest'ultimo, sia della coeva non prevedibilità della sua definitiva scomparsa dalla vita del marito e dal territorio nazionale.
12. Sussistono, pertanto tutti, i presupposti per addebitare la separazione alla resistente.
13. La ex casa coniugale resta nella piena disponibilità del ricorrente, che ha dedotto e documentato di esserne proprietario (cfr. la visura catastale in atti;
cfr. il certificato di residenza).
14. Nessuna ulteriore statuizione, tanto meno di natura economica, deve adottarsi per la disciplina della separazione, in difetto di domande di riconoscimento di assegni di mantenimento.
15. La disciplina delle spese di lite del presente giudizio di separazione, sostenute dal ricorrente (ivi compresi gli esborsi per contributo unificato e per le notifiche della vocatio in ius), segue la soccombenza della resistente (responsabile della separazione), con liquidazione come da dispositivo, applicando – quanto ai compensi – i valori tabellari medi degli scaglioni delle cause di valore indeterminato di media complessità (fino ad €. 52.000,00).
16. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di pagina 5 di 6 comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
17. Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione iscritto al n. 1754/2023 R.G., così provvede:
− addebita la separazione coniugale a;
CP_1
− dispone che il godimento della ex casa coniugale resti a , quale proprietario di Parte_1
essa;
− condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, che liquida in €. 127,7 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese di lite.
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza;
− rimette la causa in trattazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., come da separata ordinanza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 24.3.25.
Chieti, 24.3.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6