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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 785/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 785/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), Via Vittorio Emanuele III n. 114, presso lo studio dell'avv. GENOVESE ORAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto I n. 228, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CHISARI MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 2191/2023 pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania in data 12.5.2023, nel cui contesto è stato posto in suo favore e a carico dell'odierno appellato il pagamento di un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro
200,00.
Con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento all'importo riconosciuto dell'assegno mensile divorzile, decisione ritenuta incongrua, avendo il
Tribunale stesso, nella motivazione, tenuto conto del reddito annuo medio di Euro 23.000,00
dell'appellato e della mancanza di redditi dell'appellante.
Ha chiesto in via di urgenza la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, e nel merito la modifica dell'assegno già riconosciuto nel maggiore importo di Euro 750,00 per il canone di affitto, invero correttamente di locazione, della casa ove abita e di Euro 350,00 come assegno di mantenimento, invero correttamente assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni all'epoca concordate dalle parti in sede di separazione personale.
Ha, inoltre, chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale;
questa
Corte ha rigettato tale richiesta con ordinanza del 18.12.2024, ritenendola generica e pertanto inammissibile.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del motivo Controparte_1
di appello.
Con l'ordinanza del 18.12.2024 già menzionata, il Collegio ha disposto una integrazione documentale, ordinando alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate e le cc.dd.
buste paga.
Nel merito, il motivo di appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
2 Appare pacifica, da un canto, la durata del matrimonio di circa trenta anni (le parti si sono sposate a Belpasso il 27.12.1986), e d'altro canto la circostanza che l'appellante non abbia mai lavorato per occuparsi dei due figli della coppia, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito della disposta integrazione documentale, e delle dichiarazioni dei redditi prodotte,
si può pervenire alla seguente ricostruzione reddituale delle parti: l'appellante ha dichiarato un reddito annuo di Euro 9.149,00 (anno 2020), Euro 9.000,00 (anno 2021) e Euro 9.000,00 (anno
2022); l'appellato, invece, ha dichiarato un reddito annuo di Euro 34.600,00 (anno 2021), Euro
34.925,00 (anno 2022) e Euro 35.441,00 (anno 2023).
Non accoglibile appare la prospettazione dell'appellante, ovvero che per modificare il precedente assetto di interessi, nello specifico quanto previsto concordemente dalle parti in sede di separazione persone, si debba provare la sopravvenienza di elementi fattuali idonei,
dovendosi distinguere nettamente sia la natura che i presupposti da un lato dell'assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione personale, e dall'altro lato dell'assegno divorzile.
Orbene, va considerato che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione
perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio
reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione
dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria
un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che
chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei
limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al
richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920); inoltre, “all'assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio
costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al
coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un
3 parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita goduto durante il
matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenuto conto
matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
Va, poi, considerato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Nello specifico, l'appellante ha presentato le sue dichiarazioni dei redditi dal contenuto alquanto modesto, rispetto al contenuto delle dichiarazioni dell'appellato, ha esposto di non aver mai lavorato nel corso della lunga convivenza coniugale e di essersi dedicata alla cura e alla crescita dei figli, elementi che non sono stati contestati dall'appellato.
L'appellato, dal canto suo, sostiene che l'appellante ha percepito un reddito da lavoro dipendente di Euro 6.750,00 nel 2018, e di Euro 3.700,00 nel 2021.
Si tratta, comunque, di somme di modesta entità, peraltro godute in un arco temporale diverso e frammentato.
D'altro canto, l'appellato, chiedendo il rigetto del motivo di appello, ha chiesto di confermare quanto stabilito nella sentenza in questa sede gravata, senza muovere doglianza alcuna in ordine all'an del disposto assegno divorzile.
4 Inoltre, all'esito della disposta integrazione documentale, questa Corte si è avveduta della circostanza che l'appellato gode invero di redditi di gran lunga superiori rispetto a quelli considerati dal Tribunale;
da tale considerazione discende la necessità di considerare nuovamente l'importo dell'assegno divorzile da riconoscere all'appellante.
Ebbene, alla luce della evidente disparità reddituale tra le parti, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, della circostanza che l'appellante non ha lavorato nel corso della convivenza coniugale, e della sua età, avendo attualmente 57 anni, va parzialmente accolto il motivo di appello proposto e per l'effetto la Corte dispone che l'appellato provveda al pagamento di un assegno mensile divorzile in favore dell'appellante dell'importo di Euro
300,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 2191/2023 pronunciata dal Tribunale di Catania in data
12.5.2023, pone a carico di il pagamento di un assegno mensile Controparte_1
divorzile in favore di dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza Parte_1
dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 Aprile 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Concetta Pappalardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 785/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), Via Vittorio Emanuele III n. 114, presso lo studio dell'avv. GENOVESE ORAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto I n. 228, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CHISARI MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 2191/2023 pronunciata dal CP_1
Tribunale di Catania in data 12.5.2023, nel cui contesto è stato posto in suo favore e a carico dell'odierno appellato il pagamento di un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro
200,00.
Con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento all'importo riconosciuto dell'assegno mensile divorzile, decisione ritenuta incongrua, avendo il
Tribunale stesso, nella motivazione, tenuto conto del reddito annuo medio di Euro 23.000,00
dell'appellato e della mancanza di redditi dell'appellante.
Ha chiesto in via di urgenza la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, e nel merito la modifica dell'assegno già riconosciuto nel maggiore importo di Euro 750,00 per il canone di affitto, invero correttamente di locazione, della casa ove abita e di Euro 350,00 come assegno di mantenimento, invero correttamente assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni all'epoca concordate dalle parti in sede di separazione personale.
Ha, inoltre, chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale;
questa
Corte ha rigettato tale richiesta con ordinanza del 18.12.2024, ritenendola generica e pertanto inammissibile.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del motivo Controparte_1
di appello.
Con l'ordinanza del 18.12.2024 già menzionata, il Collegio ha disposto una integrazione documentale, ordinando alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate e le cc.dd.
buste paga.
Nel merito, il motivo di appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
2 Appare pacifica, da un canto, la durata del matrimonio di circa trenta anni (le parti si sono sposate a Belpasso il 27.12.1986), e d'altro canto la circostanza che l'appellante non abbia mai lavorato per occuparsi dei due figli della coppia, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito della disposta integrazione documentale, e delle dichiarazioni dei redditi prodotte,
si può pervenire alla seguente ricostruzione reddituale delle parti: l'appellante ha dichiarato un reddito annuo di Euro 9.149,00 (anno 2020), Euro 9.000,00 (anno 2021) e Euro 9.000,00 (anno
2022); l'appellato, invece, ha dichiarato un reddito annuo di Euro 34.600,00 (anno 2021), Euro
34.925,00 (anno 2022) e Euro 35.441,00 (anno 2023).
Non accoglibile appare la prospettazione dell'appellante, ovvero che per modificare il precedente assetto di interessi, nello specifico quanto previsto concordemente dalle parti in sede di separazione persone, si debba provare la sopravvenienza di elementi fattuali idonei,
dovendosi distinguere nettamente sia la natura che i presupposti da un lato dell'assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione personale, e dall'altro lato dell'assegno divorzile.
Orbene, va considerato che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione
perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio
reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione
dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria
un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che
chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei
limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al
richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920); inoltre, “all'assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio
costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al
coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un
3 parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita goduto durante il
matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenuto conto
matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
Va, poi, considerato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Nello specifico, l'appellante ha presentato le sue dichiarazioni dei redditi dal contenuto alquanto modesto, rispetto al contenuto delle dichiarazioni dell'appellato, ha esposto di non aver mai lavorato nel corso della lunga convivenza coniugale e di essersi dedicata alla cura e alla crescita dei figli, elementi che non sono stati contestati dall'appellato.
L'appellato, dal canto suo, sostiene che l'appellante ha percepito un reddito da lavoro dipendente di Euro 6.750,00 nel 2018, e di Euro 3.700,00 nel 2021.
Si tratta, comunque, di somme di modesta entità, peraltro godute in un arco temporale diverso e frammentato.
D'altro canto, l'appellato, chiedendo il rigetto del motivo di appello, ha chiesto di confermare quanto stabilito nella sentenza in questa sede gravata, senza muovere doglianza alcuna in ordine all'an del disposto assegno divorzile.
4 Inoltre, all'esito della disposta integrazione documentale, questa Corte si è avveduta della circostanza che l'appellato gode invero di redditi di gran lunga superiori rispetto a quelli considerati dal Tribunale;
da tale considerazione discende la necessità di considerare nuovamente l'importo dell'assegno divorzile da riconoscere all'appellante.
Ebbene, alla luce della evidente disparità reddituale tra le parti, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, della circostanza che l'appellante non ha lavorato nel corso della convivenza coniugale, e della sua età, avendo attualmente 57 anni, va parzialmente accolto il motivo di appello proposto e per l'effetto la Corte dispone che l'appellato provveda al pagamento di un assegno mensile divorzile in favore dell'appellante dell'importo di Euro
300,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 2191/2023 pronunciata dal Tribunale di Catania in data
12.5.2023, pone a carico di il pagamento di un assegno mensile Controparte_1
divorzile in favore di dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza Parte_1
dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 Aprile 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Concetta Pappalardo
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