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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via Pitagora 47 presso lo studio dell'avv. Orilio Chiara, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via Monte Bianco n. 1 presso lo studio dell'avv.
De Santo Valentina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 7/04/2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nato, il 19.06.2021, un figlio di nome . Essendo cessata Persona_1 tale relazione sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, sicché hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso. Inoltre,
1 dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2,
c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data 19.05.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero, in data 17.04.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa Parte_1 Parte_2 delle condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “1) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, in Paola (Cs), Via Colonne, 8, prevedendo, che il Sig. , compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, Parte_1 possa vedere e tenere con sé il minore con le modalità già in uso dalla coppia Persona_2 genitoriale, e di seguito esplicate: • Il Sig. , compatibilmente con i propri Parte_1 impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio una volta a settimana;
• Nelle vacanze natalizie e pasquali, alternandole ogni anno con la madre;
• Nelle vacanze estive, durante il periodo di ferie del Sig. , 3 pomeriggi a settimana;
• Le Parti, come già Pt_1 accade, non hanno previsto il pernotto presso la casa del padre, per il tipo di lavoro svolto dal
, turnista e lavoratore notturno. 2) 2) Il Sig. verserà a titolo di Parte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 200,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al… (prima rivalutazione …), oltre alle spese extra assegno con contribuzione al 50%”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dello stesso.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 403/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, Persona_3 qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23/05/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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