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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9594/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9594/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONI ICILIA
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
D'AREZZO MARIO PAOLO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
22.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: (19.12.2002) e (25.05.2005); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05.03.2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 29.03.2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 28/09/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a Parte_1
BOLOGNA il 15/10/1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
celebrato a MONTE SAN PIETRO (BO) il 04/09/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) al n.12 parte I anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
A) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2
figlio , maggiorenne che si sta avviando verso il mondo del lavoro ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, con l'importo mensile di € 200,00 da corrispondere fino a febbraio 2025 incluso e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra con coordinate al medesimo già note, dando sin da Parte_1
ora atto del venire meno, allo spirare di tale termine, di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo ai genitori;
B) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , fino alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di € 350,000 oltre Per_2
rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
C) dispone che i genitori continuino a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come previste e Per_2
pagina 2 di 4 disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e specificatamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti:; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc…..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contato o occhiali;
spese mediche aventi carattere di urgenza;
tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso;
pagina 3 di 4 le detrazioni spettanti per il figlio saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
D) prende atto che, per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per il figlio Per_2
saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
E) prende atto che il sig. , in considerazione dell'importo stabilito a titolo di Parte_2
mantenimento per il figlio , acconsente affinché la sig.ra possa Per_2 Parte_1
beneficiare integralmente degli assegni familiari o comunque delle eventuali agevolazioni fiscali erogate o erogabili oltre alle agevolazioni e benefici previsti e spettanti per Legge in favore di
; Per_2
F) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
G) prende atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 06/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9594/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONI ICILIA
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
D'AREZZO MARIO PAOLO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
22.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: (19.12.2002) e (25.05.2005); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05.03.2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 29.03.2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 28/09/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a Parte_1
BOLOGNA il 15/10/1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
celebrato a MONTE SAN PIETRO (BO) il 04/09/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) al n.12 parte I anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
A) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2
figlio , maggiorenne che si sta avviando verso il mondo del lavoro ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, con l'importo mensile di € 200,00 da corrispondere fino a febbraio 2025 incluso e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra con coordinate al medesimo già note, dando sin da Parte_1
ora atto del venire meno, allo spirare di tale termine, di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo ai genitori;
B) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , fino alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di € 350,000 oltre Per_2
rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
C) dispone che i genitori continuino a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come previste e Per_2
pagina 2 di 4 disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e specificatamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti:; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc…..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contato o occhiali;
spese mediche aventi carattere di urgenza;
tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso;
pagina 3 di 4 le detrazioni spettanti per il figlio saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
D) prende atto che, per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per il figlio Per_2
saranno di competenza al 50% per ciascuno dei due genitori;
E) prende atto che il sig. , in considerazione dell'importo stabilito a titolo di Parte_2
mantenimento per il figlio , acconsente affinché la sig.ra possa Per_2 Parte_1
beneficiare integralmente degli assegni familiari o comunque delle eventuali agevolazioni fiscali erogate o erogabili oltre alle agevolazioni e benefici previsti e spettanti per Legge in favore di
; Per_2
F) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
G) prende atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 06/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4