CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1337/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/05/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. CHESSA LUCA avv. De Filippis in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARMORATO GIANLUCA avv. Pescatori in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies срс.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro
- Presidente
dr. Raffaele Miele
- Consigliere
- Consigliere relatore dott.ssa Domenica Capezzera all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1337/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
,(C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il di Chessa Luca, (C.F. C.F. 2 lui studio sito in Roma, alla Via Magnagrecia n. 84;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1 (P.I. P.IVA 1 ), con sede in Roma, via di
Grottarossa 1035-1039, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. CP 2 nella sua qualità di Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marmorato Gianluca
[...]
,
C.F. 3 ) del Foro di Roma e domiciliata presso il suo studio in Roma, Via (C.F.
Cassiodoro 1A/12 in virtù del mandato presente in atti;
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 22513/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19/11/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: "Con atto di citazione notificato il 10.6.2016 premesso che il 4.11.2014 si recava per una grave Parte_1
manifestazione di orticaria al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea ove veniva ricoverata e sottoposta ad accertamenti e successivamente trasferita presso il reparto di Medicina d'Urgenza il
6.11.2014, deduceva che la mattina dell'8.11.2014 veniva svegliata dall'infermiere di turno per la raccolta di urine per urinocoltura e che nonostante ripetute richieste di aiuto per svolgere l'incombente non veniva aiutata né a raccogliere le urine né dopo a rimettersi a letto e che pertanto al termine dell'operazione cadeva violentemente in terra a causa del pavimento reso scivoloso dall'urina fuoriuscita dal contenitore riportando tra l'altro una frattura metafisaria periprotesica sinistra. Esponeva che il 17.11.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico e trasferita al
Controparte_3 il successivo 21.11.2014 per le cure di riabilitazione neuromotoria, ove rimaneva degente sino al 24.01.2015. Lamentava che in conseguenza dell'evento aveva riportato un danno biologico psico fisico del 40%. Deduceva la responsabilità contrattuale della struttura convenuta in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per negligenza ed imperizia nell'assistenza medica e paramedica e lamentava che nonostante rituale messa in mora ed esperimento della procedura di mediazione né la Controparte_1 né la sua compagnia assicuratrice avevano provveduto a risarcire il danno. Citava pertanto l' Controparte 1
[…] chiedendo che il Giudice accertatane la responsabilità la condannasse al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali patiti liquidati nella complessiva somma di € 250.327,60 oltre interessi e rivalutazione. Con comparsa si costituiva l' Controparte_1
contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto, evidenziando la correttezza dell'attività professionale prestata e la riconducibilità del sinistro alla esclusiva responsabilità della stessa Pt 1 paziente peraltro del tutto autosufficiente, la quale aveva rifiutato di eseguire la raccolta di urine con catetere vescicale estemporaneo insistendo di voler svolgere la raccolta da sola. Contestava sia la sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danni che il quantum del danno lamentato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata l'accoglimento limitato ali danni causalmente riconducibile all'operato dei sanitari".
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "1. Rigetta la domanda di Parte 1 nei confronti della Controparte_1 ;
2. condanna Parte 1
[...] alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in € 7.795 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge 3. pone integralmente a carico di parte attrice le spese di CTU”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 svolgendo le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in primo grado, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, così pronunciare: in via istruttoria, rinnovare la CTU medico legale ex art. 196 c.p.c. ovvero, in subordine, chiamare a chiarimenti il CTU alla luce delle note critiche depositate dai
CCTTPP di parte attrice;
nel merito, acclarare quindi dichiarare la responsabilità della [...]
•
Controparte_4 nella causazione di danni patrimoniali e non patrimoniali alla Sig.ra a seguito del fatto lesivo dell'08.11.2014; per l'effetto, condannare l' [...] Parte 1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore Controparte_4 della Sig.ra Parte 1 di tutti i danni".
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: "...voler Controparte_1
rigettare la richiesta ex adverso avanzata circa la sospensione ex art. 351 cpc dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 22513/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 19 novembre 2019, con vittoria delle spese legali per il presente procedimento”.
A scioglimento della riserva assunta in data 30/07/2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta da parte appellante.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/09/2021, la Corte ha infine rigettato le istanze istruttorie formulate da parte appellante ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “1. Sulla responsabilità sanitaria dell' [...]
Controparte_1 per effetto della condotta del suo personale paramedico di turno nella notte tra il 07.11.2014 ed il 08.11.2014. Mancata valutazione delle prove testimoniali addotte da parte attrice", l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice non ha riconosciuto la responsabilità dell' in merito al sinistro occorso allaControparte_5
Pt 1 Nello specifico, quest'ultima si duole della mancata considerazione di quanto emerso dall'espletamento delle prove testimoniali addotte dalla stessa. Rappresenta inoltre l'inattendibilità delle testimonianze del personale in servizio nel reparto, poiché detto personale sarebbe responsabile dell'evento lesivo oggetto di causa. Si duole altresì del fatto che la CTU medico legale, sulle cui valutazioni si fonda la sentenza impugnata, non avrebbe risposto in maniera esaustiva ai quesiti formulati dal giudice, non evidenziando le divergenze emerse in relazione ai fatti accaduti come riportati nella cartella clinica.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato "Sul quantum debeatur", l'appellante chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Pt 1 a causa del fatto lesivo per cui è causa.
La sentenza impugnata è così motivata: "Occorre evidenziare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della "accettazione" del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle
"lato sensu" alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale".
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale" ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno a seguito neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043
c.c. al solo "esercente la professione sanitaria". Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Occorre, infine, evidenziare che anche la recente Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c. mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". Di recente si è, peraltro chiarito che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n.
18392 del 26/07/2017, ribadita sia con Cass. n. 26700 del 23/10/2018 che con le recentissime Cass.
28991 e 28992 del 2019) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (così la recente Cass. n.
3704 del 15/02/2018). Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare:
a) l'esistenza del contratto b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica circa la effettiva efficacia
-
impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali e provare il nesso causale tra la condotta ed il danno restando, invece, a carico della convenuta la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno è stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tutto ciò premesso va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la Pt 1 dopo l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea in data 4.11.2014 venne ricoverata presso la Divisione di Medicina d'Urgenza dello stesso nosocomio ove rimase degente sino al 24.1.2015. Sicché può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità.
E', inoltre, provato in atti, oltre che non contestato, che in data 8.11.2014 durante il ricovero la dopo aver effettuato la raccolta delle urine per urinocoltura cadde a terra riportando la Pt 1
frattura periprotesica femorale sinistra. Per quanto attiene alla verifica della sussistenza del nesso causale va evidenziato che in base all'istruttoria svolta ed alle risultanze della CTU anche all'esito dei chiarimenti resi non può affermarsi con un ragionevole grado di probabilità che il sinistro occorso alla Pt 1 sia causalmente riconducibile ad una condotta omissiva colposa della struttura sanitaria convenuta. Dalla CTU disposta nel presente giudizio è emerso in primo luogo che non è possibile risalire alla causa concreta della caduta a terra della Pt 1 Non è stato infatti possibile accertare se si sia trattato di un episodio sincopale dovuto alla sindrome di RU dalla quale la Pt 1 risultava affetta, ovvero di una caduta accidentale ed in questo secondo caso se la caduta sia stata cagionata dalla presenza di urina per terra o altro. Dal punto di vista del profilo soggettivo della colpa va, peraltro, evidenziato che il CTU ha chiarito che in base alla documentazione clinica versata in atti "al momento del ricovero la Paziente fosse autosufficiente, quanto meno per la deambulazione su brevi tratti: non è riportata in cartella alcuna annotazione circa una qualche limitazione motoria, al contrario una certificazione medica del 15/12 afferma il contrario, e il ricorrere in anamnesi di diversi episodi di caduta a terra (collegati verosimilmente alla sindrome di RU di cui è affetta) testimonia indirettamente di una qualche autonomia motoria. In queste condizioni la procedura di raccolta del campione di urina che sembra sia stata seguita (minzione spontanea dopo assunzione della posizione seduta a letto) può essere ritenuta corretta. E' da considerare infatti che una diversa procedura possibile, cioè quella che prevedeva una cateterizzazione vescicale, sarebbe stata sicuramente più indaginosa (si legge negli atti di causa
- la già citata dichiarazione resa dall'infermiere Persona 1 che tale manovra sarebbe stata comunque espressamente rifiutata dalla Paziente); inoltre, ogni cateterizzazione vescicale comporta sempre un rischio di infezione delle vie urinarie, per cui evitare una tale manovra in una Paziente che in anamnesi denunciava una serie di infezioni urinarie ricorrenti poteva certamente essere una scelta convincente". Atteso, dunque, che la Pt 1 all'atto del ricovero era una paziente autosufficiente non poteva dirsi necessario che la stessa venisse assistita durante gli spostamenti né che non fosse in grado di deambulare autonomamente. Allo stesso modo il CTU chiarisce che la circostanza che la Pt 1 fosse affetta da sindrome di RU non determinava la necessità di una particolare assistenza durante la raccolta delle urine per le analisi. Non può dunque dirsi che fosse necessaria ed opportuna una sorveglianza continuativa in ragione delle condizioni cliniche nelle quali si trovava la Condizioni che non apparivano tali da indurre la convenuta a Pt 1
ragionevolmente presumere e dunque prevedere il verificarsi di un evento quale quello in concreto verificatosi (caduta della Pt 1 nell'atto di risalire sul letto dopo la raccolta delle urine). Va, inoltre, sottolineato che dall'istruttoria testimoniale è risultato provato che l'infermiere di turno fosse presente al momento della raccolta delle urine e che non appena accortosi della fuoriuscita di urine dalla provetta e della presenza di liquido sul pavimento fosse intervenuto per asciugare invitando la Pt 1 ad attendere. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la caduta della Pt 1 era imprevedibile da parte della struttura convenuta, in ragione delle condizioni psico fisiche, con conseguente impossibilità di rimproverarle comportamenti di natura colposa. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda attorea va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice".
Il primo motivo di appello non merita di essere condiviso e va pertanto rigettato.
In iure e nel caso di specie va rilevato che il rapporto tra il paziente e la struttura (in concreto dell'ospedale CP_1 va senza dubbio nel nostro caso inquadrato come contrattuale ex art. 1218
c.c. da contatto sociale, come da giurisprudenza costante di legittimità, ratione temporis, perché perdurata sino alla legge Parte_2 del 2017 (di tre anni successiva ai fatti), che ha innovato la qualificazione in extracontrattuale quanto all'operatore sanitario, ma senza effetto retroattivo
(Cassazione civile unanime sul punto a partire dalla Sentenza n. 28994/2019).
La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie di diagnostica, ricovero e cura verso i pazienti
(nel nostro caso l' Pt 3 è da sempre contrattuale.
Sotto i profili qui di interesse, anzitutto va detto che l'onere della prova del nesso causale materiale ricade sul danneggiato. Una volta accertato tale nesso, è onere del danneggiante, per andare esente da responsabilità, la prova del corretto adempimento sotto il profilo della condotta conforme a diligenza, perizia, prudenza, mentre il nesso eziologico tra la condotta della convenuta e l'evento (causalità materiale) ed il nesso eziologico tra l'errore o il dolo commesso ed il danno all'attrice (causalità giuridica) grava sull'attrice medesima.
Ciò premesso, è incontestato tra le parti, ed è pure documentalmente provato che la Pt 1 dopo
l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea, in data 4.11.2014 veiva ricoverata presso la divisione di medicina d'urgenza dello stesso nosocomio ove rimaneva degente sino al 24.1.2015.
Sicché, può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità. È inoltre provato in Pt 1atti oltre che non contestato che, in data 8.11.2014, durante il suo ricovero la dopo aver effettuato la raccolta delle urine per urinocoltura, cadeva a terra riportando la frattura periprotesica femorale sinistra.
In prima battuta va rilevato che non è risultata affatto provata la dinamica della caduta come descritta dall'attrice in citazione ma contestata dalla convenuta, secondo cui: nella prima mattina dell'8 novembre 2014 la Pt 1 sarebbe stata svegliata dal personale del nosocomio al fine di effettuare la raccolta di urina necessaria per le analisi di urinocoltura ma, nonostante le richieste di ausilio, la paziente sarebbe stata lasciata priva di aiuto allorquando le sarebbe stato chiesto di alzarsi dal letto e di raccogliere l'urina proprio accanto al letto, con una piccola provetta;
la Pt 1 non correttamente deambulante, sarebbe poi scivolata a causa del pavimento bagnato dall'urina che non era riuscita ad introdurre nella provetta e che si era sparsa a terra;
la paziente, soccorsa solo a seguito delle urla, sarebbe stata sottoposta ad accertamenti e le sarebbe stata diagnosticata la frattura del femore sinistro, con prescrizione di intervento chirurgico di osteosintesi.
Ed in vero, dalla cartella clinica e dalla scheda infermieristica in atti risulta soltanto che la paziente cadeva mentre era intenta ad eseguire l'esame di urinocoltura;
in particolare, dai detti documenti non risulta che la caduta sia stata dovuta alla presenza di urina a terra, così come non risulta provato che il personale infermieristico abbia indicato alla Pt 1 di prelevare il campione di urina ponendosi vicino al letto e non già in bagno;
in ogni caso, l'istruttoria ha confermato che il personale infermieristico ivi presente, accortosi della presenza dell'urina fuoriuscita durante il prelievo, immediatamente ebbe ad asciugare il liquido presente sul pavimento e che, subito dopo la Pt 1 mentre tornava verso il suo letto, cadde a terra.
Tale versione risulta essere stata confermata dal teste Per 1 la cui incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non risulta essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte del procuratore di parte attrice. All'udienza del 19.11.2019, invero, alcuna riproposizione dell'eccezione
è stata formulata da parte attrice, per cui deve darsi ingresso all'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui: "La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione." (cfr Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9456).
Posto dunque che non può essere qui fatta valere alcuna incapacità a testimoniare del Per 1 neppure può ravvisarsi l'inattendibilità della sua deposizione atteso che quanto da lui dichiarato risulta del tutto in linea con la scheda infermieristica dell'8.11.2014, di cui al rapporto di consegna del turno notte in cui viene riportato “la pz. dopo aver eseguito esame urinocoltura, nel tentativo di risalire al letto, cade a terra”. Vero è che la cartella clinica riporta una dinamica parzialmente diversa in cui la caduta della Pt 1 viene riportata come avvenuta da seduta sul letto mentre la paziente era intenta ad urinare, tuttavia le discrepanze non risultano essere rilevanti essendo in ogni caso descritta la caduta della Pt 1 come verificatasi nei pressi del letto mentre ella era intenta al prelievo della propria urina. In ogni caso, la scheda infermieristica, a differenza della cartella che affronta il decorso clinico della paziente, riporta più nello specifico le operazioni del personale paramedico del turno e dunque deve ritenersi che questa possa dirsi maggiormente attendibile in ordine ai fatti accaduti alla presenza di detto personale. Ed il teste Per 1 ha riferito: "ero addetto al reparto di medicina d'urgenza dalle ore 21 del 7 novembre 2014 sino alle ore 7 dell'8.11.2014. È vero la Pt 1 era
ricoverata lì. Si è vero le prescrizioni del medico prevedevano l'effettuazione di analisi di laboratorio in particolare era raccolta di urine per urinocoltura, forse aveva fatto anche le analisi del sangue ma non ricordo. Si è vero io stesso la svegliai per effettuare le analisi verso le 5 del mattino. Si è vero io dissi alla Pt 1 che poteva o utilizzare il catetere per raccogliere le urine o provvedere alla raccolta lei stessa e le spiegai la procedura che prevedeva anche una igiene intima prima della raccolta. Si è vero lei disse che il catetere non lo voleva e che avrebbe raccolto lei il campione andando in bagno. Si è vero consegnai alla Pt 1 il contenitore per la raccolta delle urine. Non
è vero non si recò in bagno. La Pt 1 scese dal letto, si appoggiò al letto affianco e cominciò a raccogliere li le urine ed io le dissi che non era questo che doveva fare. Nel letto affianco c'era un altro paziente ma dormiva ed era di spalle. Si è vero una modica quantità di urina finì per terra ma soprattutto si bagnò le gambe. Quando io ho detto alla Pt 1 di non fare così lei non mi ha ascoltato allora visto che mi ero accorto che cadeva dell'urina per terra sono andato fuori a prendere un lenzuolo dal carrello della biancheria. Sono tornato ed ho tamponato. Avevo finito di asciugare quando la Pt 1 andò vero il suo letto che era a 3 passi da dove si trovava. Appoggiò le mani sul letto e dopo un istante è caduta a terra sul fianco sinistro. Prima chiamai la dottoressa ed i colleghi per fare una valutazione del trauma e dissi alla non muoversi. Quando tornai la Pt 1 Pt 1
era ancora per terra. La dottoressa Per 2 la visitò e poi posizionammo un telo per evitare la mobilizzazione sotto la paziente e in 4 sollevammo la paziente senza mobilizzazione visto che la dottoressa sospettava un trauma all'arto inferiore. ADR quella notte era la prima volta che vedevo la paziente. Nelle consegne mediche infermieristiche non vi era alcuna indicazione di limitazione motoria o neurologica".
Tale deposizione precisa, circostanziata e scevra da contraddizioni, risulta coerente con l'altra deposizione resa dalla dott.ssa Per_2 medico di turno al momento dei fatti di causa e per la quale valgono le medesime considerazioni in punto di mancata reiterata eccezione di incapacità a testimoniare, la quale ha riferito, anch'ella in modo preciso e circostanziato, di essere stata: "....chiamata dall'infermiere Persona 1 intorno alle 6 visto che alle 5 cominciano a fare i prelievi ematici ed a quell'ora saranno arrivati al letto della paziente. Io ero in reparto perché era deceduto un paziente. Sono stata chiamata dal Per 1 con il telefono perché abbiamo un mezzo di comunicazione interna. Quando sono arrivata la Pt 1 era seduta a terra vicino a letto, vigile, cosciente orientata ed inveiva contro di noi. Appena l'ho vista con un esame visivo ho sospettato una frattura perché ho visto l'arto inferiore sinistro lievemente extra ruotato. Con cautela abbiamo organizzato lo spostamento a letto con un lenzuolo sotto la paziente la abbiamo fatta stendere supina ed in 4 la abbiamo messa sul letto. Dopo la ho visitata.
Pt 1 prima perché io avevo preso servizio alle 20 del 7 novembre, ADR non avevo mai visitato la mi pare la fosse stata ricoverata il 7 o forse il 6. Di solito la routine degli esami ematici la Pt 1
richiediamo il giorno dopo il ricovero. Nelle consegne scritte passate alle 20 non vi era alcuna indicazione particolare riguardo alla paziente. Lei era entrata per una patologia orticarioide generalizzata, che poi abbiamo verificato essere dovuto ad un farmaco che prendeva a casa, ed una sintomatologia febbrile. Il collega aveva sospettato una infezione delle vie urinarie che infatti poi le fu diagnosticata".
Dunque a seguito dell'istruttoria svolta non risulta affatto provato che la Pt 1 avesse necessità di sostegno per piccoli spostamenti né che questa volle essere aiutata per ergersi dal letto e per rimanere lì in piedi al fine di prendere il campione di urina;
né risulta che il personale paramedico le avesse detto di prelevare il campione di urina rimanendo accanto al letto e non già in bagno, anche perché sembra a questa Corte del tutto inverosimile che si prescriva ad una paziente di prelevare la propria urina nella stanza di degenza dove vi sono altri malati e non già nel locale adibito ai servizi igienici.
Risulta invece che la Pt 1 decise spontaneamente di non avvalersi del catetere e di prendere autonomamente la propria urina da esaminare e ciò fece ponendosi affianco al letto di degenza contro le prescrizioni del personale paramedico presente, così provocando la fuoriuscita di urina che fu immediatamente asciugata dall'infermiere ma cadendo poi accidentalmente subito dopo mentre si accingeva a tornare a letto.
Di nessun rilievo sono le testimonianze rese dai testi di parte attrice che hanno solo confermato di avere visto la Pt 1 a letto con le sbarre alzate e che la paziente non si era mai alzata durate la loro visita. Da ciò invero non può ricavarsi che ella fosse non autosufficiente nella deambulazione.
Secondo la ctu invece al momento del ricovero la paziente era autosufficiente, quanto meno per la deambulazione su brevi tratti;
il ctu afferma che “non è riportata in cartella alcuna annotazione circa una qualche limitazione motoria, al contrario una certificazione medica del 15/12 afferma il contrario, e il ricorrere in anamnesi di diversi episodi di caduta a terra (collegati verosimilmente alla sindrome di RU di cui è affetta) testimonia indirettamente di una qualche autonomia motoria. In queste condizioni la procedura di raccolta del campione di urina che sembra sia stata seguita (minzione spontanea dopo assunzione della posizione seduta a letto) può essere ritenuta corretta. E' da considerare infatti che una diversa procedura possibile, cioè quella che prevedeva una cateterizzazione vescicale, sarebbe stata sicuramente più indaginosa (si legge negli atti di causa
- la già citata dichiarazione resa dall'infermiere Persona_1 - che tale manovra sarebbe stata comunque espressamente rifiutata dalla Paziente); inoltre, ogni cateterizzazione vescicale comporta sempre un rischio di infezione delle vie urinarie, per cui evitare una tale manovra in una Paziente che in anamnesi denunciava una serie di infezioni urinarie ricorrenti poteva certamente essere una scelta convincente".
Dall'istruttoria espletata, dunque, è emerso come la Pt 1 all'atto del ricovero, fosse una paziente autosufficiente per cui non poteva dirsi necessario che la stessa venisse assistita durante i brevi spostamenti, né che ella non fosse in grado di deambulare autonomamente. Allo stesso modo il CTU, nella richiesta di chiarimenti, all'esito della rimessione della causa sul ruolo da parte del giudicante, ha pure chiarito la circostanza che il fatto che la Pt 1 fosse affetta da sindrome di RU non determinava per ciò solo la necessità di una particolare assistenza durante la raccolta delle urine per le analisi.
Non può dunque dirsi che fossero necessari o anche solo opportuni né il prelievo mediante cateterizzazione, pratica anzi sconsigliata nella specie essendo la Pt 1 un soggetto a rischio di infezioni urinarie, né una sorveglianza continuativa in ragione delle condizioni cliniche nelle quali si trovava la Pt 1 condizioni psicofisiche che non apparivano tali da indurre il personale sanitario presente a ragionevolmente presumere e dunque prevedere il verificarsi di un evento quale quello in concreto verificatosi ossia la caduta della Pt 1 nell'atto di risalire sul letto dopo la raccolta delle urine avvenuta accanto al proprio letto e con modalità contrarie alle indicazione del personale sanitario;
e posto, oltretutto, che l'esame testimoniale svolto ha accertato che l'infermiere di turno, presente al momento della raccolta, non appena accortosi della fuoriuscita di urina dalla provetta e della presenza del liquido sul pavimento, ebbe ad intervenire immediatamente per asciugare, invitando la Pt 1 ad attendere. Sicché, neppure può ritenersi che il personale paramedico, accortosi dell'urina a terra, non si sia attivato per scongiurare il pericolo presente. Da ciò deriva che non ha alcuna influenza la circostanza che la Pt 1 non prelevò l'urina in bagno, atteso che, da un lato non era necessario che ella fosse costantemente assistita ed accompagnata in quanto autonoma e deambulante, dall'altro perché la caduta non si è verificata in bagno ma mentre la paziente stava tornando a letto;
neppure l'assunto svolto dall'appellante secondo cui sarebbero state improvvidamente abbassate le sbarre del letto rappresenta per ciò solo una omissione colposa del personale, atteso che tale procedura venne eseguita proprio per consentire alla paziente, del tutto autonoma e vigile, di prelevare il campione della propria urina autonomamente. La caduta della Pt 1 in sintesi si è rivelata evento imprevedibile da parte della struttura sanitaria in ragione delle condizioni psico fisiche della stessa, con conseguente impossibilità di rimproverarle comportamenti di natura colposa.
Il rigetto del motivo afferente l'an della responsabilità determina, per ciò solo, l'assorbimento delle ulteriori questioni prospettate ed il rigetto delle istanze avanzate.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Parte 1La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 22513/2019, pubblicata il 19/11/2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna Parte 1 a rifondere in favore dell' Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Giulia Spadaro-
-Domenica Capezzera-