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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 L'Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1098/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Associazione_2, ricorre contro la Direzione Provinciale di Latina avverso l'avviso di accertamento in premessa, scaturito dai rilievi mossi col processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Fondi che ha accertato, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, ai fini IRES, IVA IRAP, per un valore di Euro 23.963,00. La ricorrente società ha contestato principalmente, l'operato della Guardia di Finanza relativamente ai costi riconosciuti in sede di verifica e per quanto concerne i prelievi di contanti che ritiene effettuati per far fronte a tutte le spese sostenute e che al riguardo nulla sia stato dimostrato.
Si costituisce, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina , con le proprie controdeduzioni, che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto. L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che nel contratto di sponsorizzazione con la Nominativo_2 Società_1 Srl, per euro 40.00,00 più IVA non si evinceva un'attività corrispondente alle prestazioni fatturate. La Parte ricorrente in sostanza lamentava che la GdF si era limitata a presumere la restituzione di denaro alla Società_2 e che la mancanza di prove che disattendono tali presunzioni era anche il motivo per cui non si configurasse l'inesistenza delle operazioni poi contestate.
Orbene, alle idonee ragioni esposte in ricorso dalla Parte ricorrente se ne aggiungono quelle derivanti dalla mancanza di alcun giudizio di natura penale abbia avuto esito. Infatti risulta ben evidente ed oggettiva la circostanza che l'operazione contestata non possa essere assolutamente inquadrata come riferita a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le prove della reale prestazione svolta nei confronti della odierna ricorrente appaiono veritiere e di cui è stata data prova contraria della infondatezza delle contestazioni mosse circa la inesistenza della sponsorizzazione.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, si è limitato a criticare, la cifra spesa per le sponsorizzazioni considerandola sproporzionata, senza, confortare con le prove.
Il mero prelievo di contanti da parte di soggetti formalmente estranei all'Associazione (amministratori di fatto) non consente all'Agenzia delle Entrate, in modo semplicistico, di presumere che le somme prelevate dalla Associazione Sportiva (dopo aver ricevuto diversi bonifici) siano state retrocesse alle diverse Società, in assenza di qualsivoglia indizio in tal senso. In particolare, non sono stati trovati brogliacci, foglietti, documenti extracontabili, incongruenze di magazzino, tali da far presumere (o quantomeno ipotizzare) la restituzione di somme in favore dell'odierna ricorrente e/o l'utilizzo di “fondi in nero” da parte della stessa. Infatti anche dal verbale della Guardia di Finanza e da quanto evidenziato dalla ricorrente risulta che ci si trovi davanti ad una società i cui relativi costi da sostenere giustificano le entrate derivanti dalla sponsorizzazioni: le prestazioni sono state regolarmente eseguite;
sono state regolarmente pagate tramite bonifici bancari la cui tracciabilità è inequivocabile;
l'importo è inferiore al limite stabilito dalla legge di Euro 200.000,00. Inoltre appare dimostrato che la cifra pagata per le sponsorizzazioni e relativa pubblicità risulta del tutto coerente con i volumi d'affari conseguiti dalla
Società. Quindi richiamando la Suprema Corte, che con l'ordinanza n.8981 del 06/04/2017 ha statuito che in tema di sponsorizzazioni alle Associazioni Associazione_3 le spese non possono considerarsi antieconomiche;
tali spese, anzi, non possono essere contestabili se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi. In pratica, la Suprema Corte riconosce una “presunzione legale di inerenza/deducibilità” di tali spese. Il contribuente pertanto è tenuto soltanto a verificare che: • il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva;
dilettantistica; • sia rispettato il limite quantitativo di 200 mila euro;
• la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
• il soggetto sponsorizzante abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, quale ad esempio l'apposizione del marchio sulle divise,l'esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo di gioco. Nel caso in esame tali requisiti sono stati tutti osservati con la conseguenza che l'Ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle spese sostenute dalla Società che ha anche rispettato i criteri stabiliti dall'art.90, comma 8 della
L.289/2002. L'operato della
Compagnia di Fondi e di conseguenza quello dell'Agenzia delle Entrate risulta illegittimo anche per violazione e falsa applicazione delle disposizioni che regolano l'assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c. Onere dell'Ufficio era quello di dimostrare, che le somme corrisposte dalla Nominativo_2 alle ASD erano state restituite alla Società e che le somme date come sponsorizzazione, erano da ritenere eccessivamente rilevante, senza però alcuna indicazione su quale dovesse essere l'importo congruo, ovvero senza dimostrare, mediante il richiamo ad idonei comparables, quale dovrebbe – in via presuntiva – essere il corretto importo di siffatte sponsorizzazioni. Trattasi quindi di una mera asserzione, inidonea a giustificare la contestazione, ancor più ove si consideri come risulti per tabulas
(in quanto rilevato anche dalla G.d.F.) che il costo è stato effettivamente sostenuto dalla Società. Molto di recente la Corte di Cassazione– Sentenza n. 4274 depositata il 10 febbraio 2023 – ha confermato che le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una
“presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.Nel caso di specie tutto ciò è rilevabile ed è stato rilevato. Pertanto, assorbiti altri motivi di causa, si accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite, in considerazione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 L'Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201523-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1098/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Associazione_2, ricorre contro la Direzione Provinciale di Latina avverso l'avviso di accertamento in premessa, scaturito dai rilievi mossi col processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Fondi che ha accertato, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, ai fini IRES, IVA IRAP, per un valore di Euro 23.963,00. La ricorrente società ha contestato principalmente, l'operato della Guardia di Finanza relativamente ai costi riconosciuti in sede di verifica e per quanto concerne i prelievi di contanti che ritiene effettuati per far fronte a tutte le spese sostenute e che al riguardo nulla sia stato dimostrato.
Si costituisce, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina , con le proprie controdeduzioni, che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto. L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che nel contratto di sponsorizzazione con la Nominativo_2 Società_1 Srl, per euro 40.00,00 più IVA non si evinceva un'attività corrispondente alle prestazioni fatturate. La Parte ricorrente in sostanza lamentava che la GdF si era limitata a presumere la restituzione di denaro alla Società_2 e che la mancanza di prove che disattendono tali presunzioni era anche il motivo per cui non si configurasse l'inesistenza delle operazioni poi contestate.
Orbene, alle idonee ragioni esposte in ricorso dalla Parte ricorrente se ne aggiungono quelle derivanti dalla mancanza di alcun giudizio di natura penale abbia avuto esito. Infatti risulta ben evidente ed oggettiva la circostanza che l'operazione contestata non possa essere assolutamente inquadrata come riferita a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le prove della reale prestazione svolta nei confronti della odierna ricorrente appaiono veritiere e di cui è stata data prova contraria della infondatezza delle contestazioni mosse circa la inesistenza della sponsorizzazione.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, si è limitato a criticare, la cifra spesa per le sponsorizzazioni considerandola sproporzionata, senza, confortare con le prove.
Il mero prelievo di contanti da parte di soggetti formalmente estranei all'Associazione (amministratori di fatto) non consente all'Agenzia delle Entrate, in modo semplicistico, di presumere che le somme prelevate dalla Associazione Sportiva (dopo aver ricevuto diversi bonifici) siano state retrocesse alle diverse Società, in assenza di qualsivoglia indizio in tal senso. In particolare, non sono stati trovati brogliacci, foglietti, documenti extracontabili, incongruenze di magazzino, tali da far presumere (o quantomeno ipotizzare) la restituzione di somme in favore dell'odierna ricorrente e/o l'utilizzo di “fondi in nero” da parte della stessa. Infatti anche dal verbale della Guardia di Finanza e da quanto evidenziato dalla ricorrente risulta che ci si trovi davanti ad una società i cui relativi costi da sostenere giustificano le entrate derivanti dalla sponsorizzazioni: le prestazioni sono state regolarmente eseguite;
sono state regolarmente pagate tramite bonifici bancari la cui tracciabilità è inequivocabile;
l'importo è inferiore al limite stabilito dalla legge di Euro 200.000,00. Inoltre appare dimostrato che la cifra pagata per le sponsorizzazioni e relativa pubblicità risulta del tutto coerente con i volumi d'affari conseguiti dalla
Società. Quindi richiamando la Suprema Corte, che con l'ordinanza n.8981 del 06/04/2017 ha statuito che in tema di sponsorizzazioni alle Associazioni Associazione_3 le spese non possono considerarsi antieconomiche;
tali spese, anzi, non possono essere contestabili se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi. In pratica, la Suprema Corte riconosce una “presunzione legale di inerenza/deducibilità” di tali spese. Il contribuente pertanto è tenuto soltanto a verificare che: • il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva;
dilettantistica; • sia rispettato il limite quantitativo di 200 mila euro;
• la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
• il soggetto sponsorizzante abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, quale ad esempio l'apposizione del marchio sulle divise,l'esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo di gioco. Nel caso in esame tali requisiti sono stati tutti osservati con la conseguenza che l'Ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle spese sostenute dalla Società che ha anche rispettato i criteri stabiliti dall'art.90, comma 8 della
L.289/2002. L'operato della
Compagnia di Fondi e di conseguenza quello dell'Agenzia delle Entrate risulta illegittimo anche per violazione e falsa applicazione delle disposizioni che regolano l'assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c. Onere dell'Ufficio era quello di dimostrare, che le somme corrisposte dalla Nominativo_2 alle ASD erano state restituite alla Società e che le somme date come sponsorizzazione, erano da ritenere eccessivamente rilevante, senza però alcuna indicazione su quale dovesse essere l'importo congruo, ovvero senza dimostrare, mediante il richiamo ad idonei comparables, quale dovrebbe – in via presuntiva – essere il corretto importo di siffatte sponsorizzazioni. Trattasi quindi di una mera asserzione, inidonea a giustificare la contestazione, ancor più ove si consideri come risulti per tabulas
(in quanto rilevato anche dalla G.d.F.) che il costo è stato effettivamente sostenuto dalla Società. Molto di recente la Corte di Cassazione– Sentenza n. 4274 depositata il 10 febbraio 2023 – ha confermato che le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una
“presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.Nel caso di specie tutto ciò è rilevabile ed è stato rilevato. Pertanto, assorbiti altri motivi di causa, si accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite, in considerazione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.