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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6138/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6138/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
13.06.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PERILLO FELICINO, come da mandato Parte_2 in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
L'assegnazione della casa familiare, di proprietà dei genitori della signora Parte_2
, sita in Polverara (PD) alla Via San marco n. 6, con tutti i mobili, gli arredi, i
[...]
servizi e le pertinenze della stessa sarà effettuata in favore della signora;
Pt_2
INOLTRE:
1. il figlio minore , in conformità alle vigenti disposizioni di legge, Persona_1
sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà prevalentemente con la madre,
, in Poleverara (PD) alla Via San Marco n. 6, int. 2; Parte_2 2
2. al fine di assicurare un ottimale sviluppo fisico, morale e psicologico del minore, ed essendo nel preminente interesse dei genitori garantire agli stessi di continuare a vivere e crescere in modo stabile, si riconosce al padre il diritto di vederli e frequentarli ogni volta che questi lo riterrà opportuno, e comunque almeno due giorni a settimana,
compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con le esigenze del minore;
si riconosce al padre il diritto di andare a prendere e/o portare il figlio all'asilo e successivamente a scuola almeno una volta a settimana previo accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi sin d'ora acconsentono di valutare la possibilità che,
laddove sia ritenuto utile e necessario, il minore possa pernottare presso l'uno o l'altro genitore anche durante la settimana previo accordo tra i genitori. Il minore trascorrerà
con il padre e con la madre, alternativamente, e durante il periodo estivo, n. 02 settimane continuative tra luglio e settembre, periodo che verrà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori e salvo diverso accordo. Il
minore trascorrerà esclusivamente con il padre e con la madre, alternativamente, una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente. I giorni di
Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori,
ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con uno e la vigilia del Capodanno ed il 01 gennaio con l'altro. Lo stesso dicasi per la Pasqua, in relazione alla quale si stabilisce che la Domenica di Pasqua verrà trascorsa con l'uno ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore. Resta inteso che, laddove dovesse essere raggiunto un accordo diverso tra i Genitori, dette statuizioni ben potranno essere derogate anche in relazione alle esigenze contingenti del minore. Il padre ovvero la madre in caso di permanenza dei minori presso la casa dell'altro genitore, potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita previo accordi telefonici nel 3
rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
potranno altresì fare delle videochiamate tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra i figli ed i nonni paterni e i nonni materni.
3. Il sig. continuerà a corrispondere un assegno di mantenimento per Parte_1
il figlio dell'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 18 di ogni mese, da versarsi direttamente sul conto corrente bancario/postale intestato alla signora Parte_2
, di cui già conosce l'IBAN. L'assegno de quo sarà rivalutato nel mese di
[...]
dicembre di ogni anno (e a valere solo per i mesi successivi da gennaio in poi) in proporzione dell'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici ISTAT;
4. con riferimento alla prole ed in particolare per le spese straordinarie per il figlio, i coniugi dichiarano di accettare integralmente il “protocollo di intesa per le spese straordinarie del 17.01.2017”, ( all. 5) che forma parte integrante del presente atto, nella misura del 50% per ogni coniuge;
l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le parti.
5. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno congiuntamente a garantire una perfetta istruzione, educazione e crescita sia fisica che psichica dei figli, avendo ciascun
Genitore il diritto ed il dovere di vigilare e di partecipare fattivamente alla loro crescita e soprattutto alle decisioni di maggior interesse.
6. I coniugi istanti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
7. In caso di disaccordo, qualora uno dei due genitori, per esigenze personali, familiari,
lavorative, ecc avesse la necessità di doversi trasferire, insieme al minore, in un luogo diverso dall'attuale residenza, ricorrerà al Tribunale competente il quale adotterà i dovuti ed eventuali provvedimenti.
8. con la sottoscrizione del presente accordo le parti 4
dichiarano di essere stati soddisfatti in ogni parte del presente atto, di avere risolto tra loro ogni altra questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10. con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì di non essere proprietari di beni immobili e né di altri beni mobili registrati ad eccezione di una moto;
in merito a quest'ultima i coniugi, così come già fatto in sede di separazione, stabiliscono e accettano che resterà di proprietà del sig. . Parte_1
10. Le spese legali per il presente giudizio sono a carico della sig.ra . Parte_2
Entrambi i coniugi inoltre congiuntamente, chiedono emettersi ogn'altro provvedimento di legge, ritenuto necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.07.2019, a Polverara (PD)
e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 2,
anno 2019. Dall'unione coniugale è nato un figlio: , nato ad [...]_1
Terme in data 10.10.2021.
All'udienza di comparizione delle parti del 27.03.2024, innanzi al giudice delegato,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 99/2024, pubblicata in data 02.04.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
27.03.2024, dinnanzi al giudice delegato. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall' 1) all'8) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, al punto 10) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto,
non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale,
nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 13.07.2019 a Polverara (PD) e trascritto Parte_2
nel relativo registro, parte II, atto n. 2, serie A, anno 2019 del Comune di Polverara;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) all'8) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25.09.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6138/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
13.06.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PERILLO FELICINO, come da mandato Parte_2 in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
L'assegnazione della casa familiare, di proprietà dei genitori della signora Parte_2
, sita in Polverara (PD) alla Via San marco n. 6, con tutti i mobili, gli arredi, i
[...]
servizi e le pertinenze della stessa sarà effettuata in favore della signora;
Pt_2
INOLTRE:
1. il figlio minore , in conformità alle vigenti disposizioni di legge, Persona_1
sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà prevalentemente con la madre,
, in Poleverara (PD) alla Via San Marco n. 6, int. 2; Parte_2 2
2. al fine di assicurare un ottimale sviluppo fisico, morale e psicologico del minore, ed essendo nel preminente interesse dei genitori garantire agli stessi di continuare a vivere e crescere in modo stabile, si riconosce al padre il diritto di vederli e frequentarli ogni volta che questi lo riterrà opportuno, e comunque almeno due giorni a settimana,
compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con le esigenze del minore;
si riconosce al padre il diritto di andare a prendere e/o portare il figlio all'asilo e successivamente a scuola almeno una volta a settimana previo accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi sin d'ora acconsentono di valutare la possibilità che,
laddove sia ritenuto utile e necessario, il minore possa pernottare presso l'uno o l'altro genitore anche durante la settimana previo accordo tra i genitori. Il minore trascorrerà
con il padre e con la madre, alternativamente, e durante il periodo estivo, n. 02 settimane continuative tra luglio e settembre, periodo che verrà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori e salvo diverso accordo. Il
minore trascorrerà esclusivamente con il padre e con la madre, alternativamente, una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente. I giorni di
Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori,
ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con uno e la vigilia del Capodanno ed il 01 gennaio con l'altro. Lo stesso dicasi per la Pasqua, in relazione alla quale si stabilisce che la Domenica di Pasqua verrà trascorsa con l'uno ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore. Resta inteso che, laddove dovesse essere raggiunto un accordo diverso tra i Genitori, dette statuizioni ben potranno essere derogate anche in relazione alle esigenze contingenti del minore. Il padre ovvero la madre in caso di permanenza dei minori presso la casa dell'altro genitore, potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita previo accordi telefonici nel 3
rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
potranno altresì fare delle videochiamate tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra i figli ed i nonni paterni e i nonni materni.
3. Il sig. continuerà a corrispondere un assegno di mantenimento per Parte_1
il figlio dell'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 18 di ogni mese, da versarsi direttamente sul conto corrente bancario/postale intestato alla signora Parte_2
, di cui già conosce l'IBAN. L'assegno de quo sarà rivalutato nel mese di
[...]
dicembre di ogni anno (e a valere solo per i mesi successivi da gennaio in poi) in proporzione dell'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici ISTAT;
4. con riferimento alla prole ed in particolare per le spese straordinarie per il figlio, i coniugi dichiarano di accettare integralmente il “protocollo di intesa per le spese straordinarie del 17.01.2017”, ( all. 5) che forma parte integrante del presente atto, nella misura del 50% per ogni coniuge;
l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le parti.
5. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno congiuntamente a garantire una perfetta istruzione, educazione e crescita sia fisica che psichica dei figli, avendo ciascun
Genitore il diritto ed il dovere di vigilare e di partecipare fattivamente alla loro crescita e soprattutto alle decisioni di maggior interesse.
6. I coniugi istanti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
7. In caso di disaccordo, qualora uno dei due genitori, per esigenze personali, familiari,
lavorative, ecc avesse la necessità di doversi trasferire, insieme al minore, in un luogo diverso dall'attuale residenza, ricorrerà al Tribunale competente il quale adotterà i dovuti ed eventuali provvedimenti.
8. con la sottoscrizione del presente accordo le parti 4
dichiarano di essere stati soddisfatti in ogni parte del presente atto, di avere risolto tra loro ogni altra questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10. con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì di non essere proprietari di beni immobili e né di altri beni mobili registrati ad eccezione di una moto;
in merito a quest'ultima i coniugi, così come già fatto in sede di separazione, stabiliscono e accettano che resterà di proprietà del sig. . Parte_1
10. Le spese legali per il presente giudizio sono a carico della sig.ra . Parte_2
Entrambi i coniugi inoltre congiuntamente, chiedono emettersi ogn'altro provvedimento di legge, ritenuto necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.07.2019, a Polverara (PD)
e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 2,
anno 2019. Dall'unione coniugale è nato un figlio: , nato ad [...]_1
Terme in data 10.10.2021.
All'udienza di comparizione delle parti del 27.03.2024, innanzi al giudice delegato,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 99/2024, pubblicata in data 02.04.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
27.03.2024, dinnanzi al giudice delegato. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall' 1) all'8) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, al punto 10) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto,
non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale,
nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 13.07.2019 a Polverara (PD) e trascritto Parte_2
nel relativo registro, parte II, atto n. 2, serie A, anno 2019 del Comune di Polverara;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) all'8) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25.09.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari