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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1968/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1968 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 16.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
_1 elett.te dom.to in Imperia, Via Garessio n.63/3 presso lo studio dell'avv.to Valeria Gorlero che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1968/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 21.12.2024 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in Taggia il 28.9.1985 con e che dall'unione sono nati i figli _1 (33 anni, essendo nato il [...]) e (30 anni, essendo nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, la restituzione di somme di danaro da parte del marito così come il riconoscimento della disponibilità in capo a sé della casa coniugale già posta in vendita.
Si costituiva ritualmente in giudizio – a mezzo del proprio Amministratore di sostegno – il resistente che, con propria comparsa di costituzione, se da un lato CP_2 aderiva alla domanda in punto status, dall'altro rassegnava conclusioni conformi ad un accordo medio tempore raggiunto con la controparte.
Ciò premesso, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 16.7.2025, dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo (per quanto riguarda il resistente autorizzato dal Giudice Tutelare in data 12.6.2025), rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate. Parte ricorrente, del resto, ha rinunziato alla domanda di addebito della separazione solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] _1 Lombardia il 25.5.1962 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Taggia il 28.9.1985;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1968/2024 R.G.A.C.C.
2) con reciproca autorizzazione tra le parti a fissare la residenza ove meglio riterranno nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio;
3) con obbligo assunto da di restituzione a della _1 Parte_1 somma complessiva di € 10.288,80 da essa anticipata per spese relative alla casa di cura “Villa Speranza” di Sanremo e spese vive;
4) con obbligo assunto da entrambi i coniugi di restituzione al figlio Parte_2 della somma di € 2.750,00 ciascuno a titolo di rimborso del prestito in precedenza ricevuto per spese sostenute per la vendita degli immobili;
5) con accordo a che la casa coniugale sita in Imperia, Via Ludovico Giordano n.6 (in comproprietà tra i coniugi) resti nella disponibilità di fino Parte_1 alla vendita della stessa;
quanto precede senza nulla dovere a . _1 Dandosi atto di come provveda al versamento mensile della Parte_1 somma di € 500,00 su conto corrente comune al fine di provvedere al pagamento delle spese mutuo ancora acceso e di come da detto conto corrente comune verranno pagate le rate semestrali del mutuo fino alla sua estinzione o intervenuta vendita dell'immobile. Con accordo a che vengano divisi al 50% tra le parti i proventi della vendita degli immobili in comproprietà (compresi gli arredi ivi contenuti) così come le relative spese;
6) dandosi atto di come le parti abbiano regolato in autonomia gli altri loro rapporti economici-patrimoniali;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1968 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 16.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
_1 elett.te dom.to in Imperia, Via Garessio n.63/3 presso lo studio dell'avv.to Valeria Gorlero che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1968/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 21.12.2024 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in Taggia il 28.9.1985 con e che dall'unione sono nati i figli _1 (33 anni, essendo nato il [...]) e (30 anni, essendo nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, la restituzione di somme di danaro da parte del marito così come il riconoscimento della disponibilità in capo a sé della casa coniugale già posta in vendita.
Si costituiva ritualmente in giudizio – a mezzo del proprio Amministratore di sostegno – il resistente che, con propria comparsa di costituzione, se da un lato CP_2 aderiva alla domanda in punto status, dall'altro rassegnava conclusioni conformi ad un accordo medio tempore raggiunto con la controparte.
Ciò premesso, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 16.7.2025, dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo (per quanto riguarda il resistente autorizzato dal Giudice Tutelare in data 12.6.2025), rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
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Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate. Parte ricorrente, del resto, ha rinunziato alla domanda di addebito della separazione solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] _1 Lombardia il 25.5.1962 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Taggia il 28.9.1985;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1968/2024 R.G.A.C.C.
2) con reciproca autorizzazione tra le parti a fissare la residenza ove meglio riterranno nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio;
3) con obbligo assunto da di restituzione a della _1 Parte_1 somma complessiva di € 10.288,80 da essa anticipata per spese relative alla casa di cura “Villa Speranza” di Sanremo e spese vive;
4) con obbligo assunto da entrambi i coniugi di restituzione al figlio Parte_2 della somma di € 2.750,00 ciascuno a titolo di rimborso del prestito in precedenza ricevuto per spese sostenute per la vendita degli immobili;
5) con accordo a che la casa coniugale sita in Imperia, Via Ludovico Giordano n.6 (in comproprietà tra i coniugi) resti nella disponibilità di fino Parte_1 alla vendita della stessa;
quanto precede senza nulla dovere a . _1 Dandosi atto di come provveda al versamento mensile della Parte_1 somma di € 500,00 su conto corrente comune al fine di provvedere al pagamento delle spese mutuo ancora acceso e di come da detto conto corrente comune verranno pagate le rate semestrali del mutuo fino alla sua estinzione o intervenuta vendita dell'immobile. Con accordo a che vengano divisi al 50% tra le parti i proventi della vendita degli immobili in comproprietà (compresi gli arredi ivi contenuti) così come le relative spese;
6) dandosi atto di come le parti abbiano regolato in autonomia gli altri loro rapporti economici-patrimoniali;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3