Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio della posizione della ricorrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio della posizione della ricorrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio della posizione della ricorrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

  • Altro
    Criterio di calcolo degli interessi

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio della posizione della ricorrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente, ritenendo che l'autotutela non sia stata sufficientemente motivata e che i motivi di ricorso fossero fondati.

  • Accolto
    Intervenuta autotutela

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio della posizione della ricorrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 67
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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