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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250007851034001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presentava ricorso Ricorrente_1 in quanto gli era stata notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione cartella di pagamento per quasi 400.000 € in relazione ad Irpef per l'anno di imposta 2018. Nell'ambito del ricorso evidenziava che l'atto presupposto non era mai stato notificato, si chiedeva di esibire copia della notifica, nonché copia conforme dell'avviso di accertamento.
Si evidenziava anche il difetto di motivazione e lo scadere dei termini di prescrizione.
Si contestava anche il criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale si limitava a stabilire che la signora Ricorrente_1 era stata colpita dall'atto impositivo in ragione di coobbligata con tale Nominativo_2. Si depositava la documentazione relativa alla notifica della cartella, evidenziando anche come quest'ultima fosse correttamente motivata.
Quanto a tutto il resto si evidenziava che si doveva far riferimento all'ente impositore del ruolo, ovvero
Agenzia delle Entrate.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, che confermava la natura di coobbligato della ricorrente Ricorrente_1
.
Evidenziava anche che, considerate le eccezioni di controparte, l'ufficio in autotutela aveva proceduto con l'annullamento della relativa anagrafica, allegando il relativo provvedimento.
Si chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate in quanto la Ricorrente_1 ben poteva informarsi, e mettersi in contatto con gli uffici prima di presentare il ricorso.
La ricorrente presentava memorie nell'ambito delle quali prendeva atto dello sgravio della posizione, ma insisteva alla condanna di entrambi gli enti alla rifusione delle spese, in quanto l'autotutela era stata perfezionata solo dopo la presentazione del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia nonché non può che pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta lo sgravio della posizione della ricorrente.
Quanto alle spese, si deve invece evidenziare che Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle medesime nei confronti della ricorrente. Nella propria costituzione, infatti, non viene neppure indicato il motivo per il quale la stessa ha proceduto ad agire in autotutela, limitandosi ad affermare che la ricorrente ben poteva rivolgersi all'ufficio prima di presentare ricorso. Siffatte affermazioni non danno sufficientemente conto di quali siano state le ragioni dell'agire dell'ufficio, e pertanto anche della possibilità che una richiesta di agire in autotutela avesse potuto ottenere un risultato, rilevato, peraltro, che i motivi di ricorso attengono alla mancata notifica della pretesa impositiva originaria, nonché alla prescrizione dei crediti sottesi.
Le spese possono essere liquidate equitativamente in euro 300.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta autotutela, condanna Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Caserta a pagare le spese legali quantificate in euro 300 oltre accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato (per la riscossione le spese sono compensate).
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250007851034001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presentava ricorso Ricorrente_1 in quanto gli era stata notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione cartella di pagamento per quasi 400.000 € in relazione ad Irpef per l'anno di imposta 2018. Nell'ambito del ricorso evidenziava che l'atto presupposto non era mai stato notificato, si chiedeva di esibire copia della notifica, nonché copia conforme dell'avviso di accertamento.
Si evidenziava anche il difetto di motivazione e lo scadere dei termini di prescrizione.
Si contestava anche il criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale si limitava a stabilire che la signora Ricorrente_1 era stata colpita dall'atto impositivo in ragione di coobbligata con tale Nominativo_2. Si depositava la documentazione relativa alla notifica della cartella, evidenziando anche come quest'ultima fosse correttamente motivata.
Quanto a tutto il resto si evidenziava che si doveva far riferimento all'ente impositore del ruolo, ovvero
Agenzia delle Entrate.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, che confermava la natura di coobbligato della ricorrente Ricorrente_1
.
Evidenziava anche che, considerate le eccezioni di controparte, l'ufficio in autotutela aveva proceduto con l'annullamento della relativa anagrafica, allegando il relativo provvedimento.
Si chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate in quanto la Ricorrente_1 ben poteva informarsi, e mettersi in contatto con gli uffici prima di presentare il ricorso.
La ricorrente presentava memorie nell'ambito delle quali prendeva atto dello sgravio della posizione, ma insisteva alla condanna di entrambi gli enti alla rifusione delle spese, in quanto l'autotutela era stata perfezionata solo dopo la presentazione del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia nonché non può che pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta lo sgravio della posizione della ricorrente.
Quanto alle spese, si deve invece evidenziare che Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle medesime nei confronti della ricorrente. Nella propria costituzione, infatti, non viene neppure indicato il motivo per il quale la stessa ha proceduto ad agire in autotutela, limitandosi ad affermare che la ricorrente ben poteva rivolgersi all'ufficio prima di presentare ricorso. Siffatte affermazioni non danno sufficientemente conto di quali siano state le ragioni dell'agire dell'ufficio, e pertanto anche della possibilità che una richiesta di agire in autotutela avesse potuto ottenere un risultato, rilevato, peraltro, che i motivi di ricorso attengono alla mancata notifica della pretesa impositiva originaria, nonché alla prescrizione dei crediti sottesi.
Le spese possono essere liquidate equitativamente in euro 300.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta autotutela, condanna Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Caserta a pagare le spese legali quantificate in euro 300 oltre accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato (per la riscossione le spese sono compensate).