Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2025, proposto da RI GE IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 579/24, emessa in data 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EM MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 25 novembre 2025 e depositato il successivo 2 dicembre 2025, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 579/2024, emessa in data 31 gennaio 2024.
Con la predetta pronuncia, il Giudice del Lavoro ha:
- accertato il diritto della sig.ra IN GE RI a fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all'attribuzione della suddetta carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- condannato il medesimo Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 906,00 per compensi, oltre accessori, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione in data 12 novembre 2024.
In data 30 giugno 2025, il competente ufficio del Tribunale di Catania ha attestato il passaggio in giudicato della pronuncia (doc. 6).
La ricorrente lamenta che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Ministero intimato non ha dato esecuzione al giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in atti, emerge l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 579/2024 del Tribunale di Catania.
La notifica della decisione in forma esecutiva è avvenuta in data 12 novembre 2024.
Alla data di notifica del presente ricorso per ottemperanza (25 novembre 2025), era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Non risultando l'intervenuto adempimento da parte dell'Amministrazione intimata, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notifica a istanza di parte.
Per l'ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, affinché provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del giudicato, entro l'ulteriore termine di novanta giorni decorrenti dal suo insediamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 579/2024, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica;
- per il caso di persistente inadempimento, nomina Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, con facoltà di delega, provvederà al compimento degli atti necessari a dare esecuzione al giudicato entro l'ulteriore termine di novanta giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ZI, Presidente
EM MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM MI | DA ZI |
IL SEGRETARIO