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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4768/2025 promossa da: vv. GIORDANO ROBERTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: ha evocato in giudizio la chiedendo al tribunale di condannare la Parte_1 CP_1 società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 37.053, 29 oltre CP_ "alla regolarizzazione da parte dell' dei contributi previdenziali nella parte del lavoro svolto non retribuito, se non pagati"; la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
sulla base della documentazione versata in atti (doc. 1, 4,5), risulta provato che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in data 20/6/20 3 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato trasformato in data 11/1/2024 in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il ricorrente è stato inquadrato nel livello 4 del C.C.N.L. edilizia-piccola industria (CONFIMI) con mansioni di "tecnico di cantiere edile", con orario di lavoro a tempo pieno;
che in data 30/4/2025 il ricorrente è stato licenziato senza preavviso per asserito giustificato motivo oggettivo;
il lavoratore sostiene di non avere ricevuto la retribuzione da maggio 2024 ad aprile 2025 , la tredicesima e la quattordicesima mensilità 2024 e 2025, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso;
il conteggio versato in atti appare conforme alla normativa di settore applicabile e ai dati delle buste paga in atti (che prevedono la corresponsione della quattordicesima mensilità) e, in ogni caso, non è stato contestato dalla convenuta;
1 parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto ovverosia l'importo di euro
3900;
l'importo lordo complessivo dovuto al ricorrente, per tutti i titoli dedotti in giudizio, ammonta dunque a complessivi euro 37.053, 29, di cui euro 4587, 52 per TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente g)li accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
deve essere respinta la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva da parte CP_ dell' , in quanto non è stato dedotto il mancato pagamento dei contributi previdenziali e in quanto non è l'ente previdenziale, peraltro neppure evocato in giudizio, ma il datore di lavoro a dover regolarizzare la posizione previdenziale del proprio dipendente;
in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 37.053, 29, di cui euro 4587, 52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsargli le spese di causa liquidate in € 4500 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 16/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: ha evocato in giudizio la chiedendo al tribunale di condannare la Parte_1 CP_1 società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 37.053, 29 oltre CP_ "alla regolarizzazione da parte dell' dei contributi previdenziali nella parte del lavoro svolto non retribuito, se non pagati"; la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
sulla base della documentazione versata in atti (doc. 1, 4,5), risulta provato che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in data 20/6/20 3 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato trasformato in data 11/1/2024 in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il ricorrente è stato inquadrato nel livello 4 del C.C.N.L. edilizia-piccola industria (CONFIMI) con mansioni di "tecnico di cantiere edile", con orario di lavoro a tempo pieno;
che in data 30/4/2025 il ricorrente è stato licenziato senza preavviso per asserito giustificato motivo oggettivo;
il lavoratore sostiene di non avere ricevuto la retribuzione da maggio 2024 ad aprile 2025 , la tredicesima e la quattordicesima mensilità 2024 e 2025, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso;
il conteggio versato in atti appare conforme alla normativa di settore applicabile e ai dati delle buste paga in atti (che prevedono la corresponsione della quattordicesima mensilità) e, in ogni caso, non è stato contestato dalla convenuta;
1 parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto ovverosia l'importo di euro
3900;
l'importo lordo complessivo dovuto al ricorrente, per tutti i titoli dedotti in giudizio, ammonta dunque a complessivi euro 37.053, 29, di cui euro 4587, 52 per TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente g)li accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
deve essere respinta la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva da parte CP_ dell' , in quanto non è stato dedotto il mancato pagamento dei contributi previdenziali e in quanto non è l'ente previdenziale, peraltro neppure evocato in giudizio, ma il datore di lavoro a dover regolarizzare la posizione previdenziale del proprio dipendente;
in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 37.053, 29, di cui euro 4587, 52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsargli le spese di causa liquidate in € 4500 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 16/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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