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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1655/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leone Barison e con domicilio digitale
Email_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Levorato e con domicilio digitale
Email_2
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE Parte_1
A) IN VIA PRINCIPALE:
A.1) Revocarsi il decreto ingiunto opposto ed accertato che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed entità del credito e nemmeno la prova circa l'esatto suo adempimento delle prestazioni, dichiarare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e pertanto legittimo il rifiuto del saldo del prezzo riportato nelle fatture azionate.
1 A.2) Senza applicazione di interessi moratori giacché l'opponente non è mai stata costituita in mora, per l'evidente omesso od inesatto adempimento ed incertezza ed illiquidità del credito azionato monitoriamente e sottoposto a plurime contestazioni.
B) IN VIA RICONVENZIONALE:
B.1) Accertato che l'opposto non ha eliminato i vizi ed i difetti riscontrati nelle sue realizzazione nei montaggi di San Zenone e Rubano via Damini e quindi senza aver completato le opere a regola d'arte, condannare l'opposto per inadempimento grave al pagamento della somma di €.9.500,00 per penale sull'inadempimento e maggior danno o maggiore o minor somma che appaia di giustizia per aver rifiutato di eliminare i vizi ed i difetti sui serramenti dapprima realizzati e poi posati e per violazione del dovere di risultato naturalmente connesso al contratto di appalto. Con compensazione giudiziale di ogni e qualsiasi ragione di credito dell'opposta.
B.2) Accertato che l'opposto sul cantiere di Rubano, Via Damini, ha maturato 174 giorni lavorativi di ritardo circa la trasformazione e posa dei serramenti e che, a suo carico, vi
è una penale contrattuale di €.200,00 al giorno, condannare l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di €.34.800,00 con o senza applicazione della penale o la maggiore o minore somma che appaia di giustizia con valutazione anche equitativa del danno.
C) IN OGNI CASO:
C.1) Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposto alle spese del giudizio. Rigettarsi la domanda di responsabilità aggravata ex adverso fondata perché non provato né l'elemento materiale né quello soggettivo.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA QUALE TITOLARE CP_1
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CEOLDO LUCA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via Preliminare
- Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
428 del 22.2.2024, del Tribunale di Padova di efficacia provvisoriamente esecutiva, trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e non di facile e pronta soluzione;
Nel merito
2 Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 428 del
22.2.2024 del Tribunale di Padova, confermandolo e munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in SA (PD) via S. Marco n. 25, al pagamento delle somme tutte indicate nel decreto ingiuntivo n. 428 del 22.2.2024 del Tribunale di Padova oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità al saldo a favore dell'istante.
- Si chiede altresì che il Giudice valuti l'opportunità di condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1
SA (PD) via S. Marco n. 25, al pagamento della sanzione processuale per responsabilità aggravata da determinarsi in via equitativa dal Giudice adito (e/o della diversa somma risultante di giustizia), ex Art. 96 cpc;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese che si produce, rilevando che NON vi è diritto alla maggiorazione ex art. 1 bis del DM37/2018 in quanto, per un errore informatico, i collegamenti ipertestuali non sono stati resi operativi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21.02.2024, quale titolare CP_1 dell'impresa individuale chiedeva che fosse ingiunto alla società CP_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 11.858,00 Parte_1 Parte_1 portato dalle fatture n. 84/E del 18.12.2023 di euro 117,00; n. 85/E del 18.12.2023 di euro 572,00; n. 72/E del 31.10.2023 di euro 2.860,00; n. 73/E del 31.10.2023 di euro
3.720,00; n. 74/E del 31.10.2023 di euro 4.589,00 relative a prestazioni di manodopera eseguite presso i cantieri di via Damini a Rubano;
di via Galilei a SA;
di via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini, oltre alle spese notarili di euro 71,77 e agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 22.02.2024, emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo n.
428/2024.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che l'ingiunzione non doveva essere emessa in quanto il credito era incerto, illiquido e inesigibile e anche perchè non vi era prova dell'avvenuta esecuzione della controprestazione;
e eccependo l'inadempimento dell'opposto ex art. 1460 c.c. in quanto le opere non erano state terminate, non erano
3 state eseguite a regola d'arte e con un ritardo di circa otto mesi. Allegava, inoltre, che in base al contratto sottoscritto tra le parti, era prevista una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo e una penale giornaliera di euro 200,00 per ogni violazione e che per completare le opere non terminate e sistemare i vizi aveva sopperito con maestranze proprie e tramite altre ditte.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna del convenuto-opposto della somma di euro 9.500,00 a titolo di penale con compensazione giudiziale di ogni eventuale credito dell'opposto; nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 34.800,00 a titolo di penale per 174 giorni di ritardo.
Si costituiva il quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con condanna dell'ingiunta ex art. 96
c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
In primo luogo si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
Il giudizio, infatti, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
Ciò detto si rileva che nel caso concreto il decreto ingiuntivo risulta emesso anche sulla scorta degli ordini emessi dalla a consuntivo cioè dopo che le lavorazioni Parte_1 erano state eseguite dal . CP_1
Pertanto, è destituito di fondamento che nel caso concreto il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c..
2.
4 Ciò posto, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
3.
Ciò detto, si rileva che la non ha contestato sotto alcun profilo il credito Parte_1 portato dalla fattura n. 85/E relativa al cantiere di SA, via Galilei, sede dell'ingiunta.
Pertanto, il credito di euro 572,00 portato da detta fattura è pacifico tra le parti.
4.
Si rileva, inoltre, che la non ha contestato di aver commissionato al Parte_1
le opere oggetto delle fatture azionate in via monitoria né il corrispettivo preteso CP_1 dall'opposto.
In particolare l'ingiunta non ha contestato:
a) il numero di ore di manodopera impiegate per la posa dei serramenti (110 ore) nè il corrispettivo orario preteso (euro 26/h) per detti lavori eseguiti presso il cantiere di via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini di cui alla fattura n. 72/E del 31.10.2023 di euro 2.860,00;
b) il numero di ore di manodopera impiegate per la posa dei serramenti (176,5 ore) nè il corrispettivo orario preteso (euro 26/h) per detti lavori eseguiti presso il cantiere di via Damini nrr. 14 e 21 a Rubano di cui alla fattura n. 74/E del
31.10.2023 di euro 4.586,00:
c) il numero di finestre ad 1 anta posate (12 finestre), né il numero di porta finestre ad 1 anta posate (36 portafinestre), né il corrispettivo preteso per la loro posa
(euro 70 per le finestre ed euro 80 per le porta finestre) eseguita presso il cantiere di via Damini nrr. 14 e 21 a Rubano di cui alla fattura n. 73/E del
31.10.2023 di euro 3.720,00.
5.
La ANIN, infatti, si è limitata a contestare genericamente che l'opposto non avrebbe terminato le opere senza precisare quali sarebbero le opere non completate;
5 nonché che le opere sarebbero affette da vizi mai specificati dall'ingiunta né tantomeno dimostrati.
6.
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione, il convenuto era esonerato dal dover fornire prova dei fatti costitutivi dei crediti vantati (art. 115
c.p.c.) i quali devono, quindi, ritenersi pacifici.
7.Domanda riconvenzionale di pagamento di una penale per il ritardo
E' documentale, oltre che incontroversa, la conclusione tra le parti in data 01.09.2023 di due contratti di sub-appalto relativi alla posa di serramenti nei cantieri di Rubano, via
Damini e di San Zenone degli Ezzelini (docc. 1 e 2 att.).
Entrambi i contratti prevedono all'art. 7 che: “Per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo, verrà applicata una penale pari a € 200,00”.
Ciò detto, si rileva che l'ingiunta avrebbe dovuto allegare e provare che le parti avevano pattuito un termine per la conclusione delle opere di posa nei cantieri di Rubano e San
Zenone degli Ezzelini.
Tuttavia, dai contratti non risulta pattuito alcun termine di esecuzione dei lavori di posa
(v. art. 6: “I termini per l'esecuzione dei lavori (…) sono da definirsi di volta in volta. (..). Le date di intervento (di inizio e fine posa) verranno concordate e poi comunicate di volta in volta, commessa per
commessa, dall'Appaltatore al Subappaltatore (..)”; e art. 7: “(..) Programma lavori: Inizio lavori indicativo dal 02.10.2023 e fine lavori secondo indicazioni della D.C./D.L. (…)); ma solo un “indicativo” termine iniziale.
Peraltro dalla pec inviata dall'attrice al convenuto il 10.02.2024 (doc. 3 att.) risulta che la , all'epoca, lamentava un ritardo a) limitatamente ai lavori di posa del Parte_1 cantiere di via Damini a Rubano;
b) oggetto di ordini precedenti alla conclusione del contratto del 01.09.2023 (ordine n. 70 del 10.03.2023 e ordine n. 72 del 13.03.2023); e c) che, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.05.2023 e, quindi, in data antecedente alla conclusione del contratto (cfr. anche docc. 7 e 8 att. rispettivamente ordine n. 71 del 10.03.2023 e n. 72 sopra cit. i cui termini di consegna sono precedenti alla conclusione del contratto).
Si ritiene, pertanto, che la domanda sia del tutto sfornita di prova e vada quindi rigettata.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che nel contratto non è previsto che il subappaltatore sarebbe stato tenuto a pagare la penale per il ritardo anche in relazione
6 ai lavori oggetto degli ordini precedenti alla conclusione del contratto né l'ingiunta ha allegato e provato che le parti avessero pattuito una penale da ritardo prima che quest'ultima fosse formalizzata con il contratto del 01.09.2023.
Il fatto poi che l'ingiunta abbia dedotto nelle note scritte che “in genere la penale negli appalti si inserisce a fronte dei ritardi che si stanno accumulando, durante l'esecuzione delle opere” conferma che originariamente tra le parti non era prevista alcuna penale per il ritardo.
8.Domanda riconvenzionale di pagamento di una penale per l'inadempimento.
Entrambi i contratti prevedono all'art. 9 che: “L'inadempimento da parte del
Subappaltatore degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 8 del presente contratto comporterà
l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 200,00”.
L'ingiunta non ha dedotto che il si sarebbe reso inadempiente agli obblighi CP_1 stabiliti dagli artt. 4, 5 e 8, bensì che le opere non sarebbero state completate e sarebbero affette da vizi, inadempimenti in relazione ai quali non è prevista alcuna penale (cfr. artt. 4, 5 e 8 del contratto).
Si ritiene, pertanto, che la domanda sia del tutto destituita di fondamento.
9.Domanda riconvenzionale risarcitoria.
L'ingiunta non ha fornito alcuna prova né dei vizi né delle opere eseguite per porvi rimedio né dei costi sostenuti.
La domanda è del tutto sfornita di prova e va quindi rigettata.
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
11.
In merito alla domanda di condanna di parte attrice-opponente per lite temeraria ex art. 96 u.c. c.p.c. si rileva che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che la temerarietà della lite ricorre quando sussiste coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 13071 del 08.09.2003).
7 Nel caso concreto, si ritiene che l'opposizione promossa dall'attrice sia temeraria e che ciò si può trarre dalla genericità e dalla manifesta infondatezza delle contestazioni svolte.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice-opponente abbia intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
In ordine all'ammontare del risarcimento, si rileva che esso può essere (anche) calibrato sull'importo delle spese processuali (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del
30.11.2012).
L'opponente va, quindi, condannata a pagare al convenuto-opposto ai sensi dell'art. 96 terzo co c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 1655/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2024 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 22 febbraio 2024;
2) Condanna parte attrice-opponente a rifondere al convenuto-opposto le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Andrea Levorato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
3) Condanna parte attrice-opponente a pagare al convenuto opposto ex art. 96 u.c. c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
Padova, lì 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1655/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leone Barison e con domicilio digitale
Email_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Levorato e con domicilio digitale
Email_2
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE Parte_1
A) IN VIA PRINCIPALE:
A.1) Revocarsi il decreto ingiunto opposto ed accertato che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed entità del credito e nemmeno la prova circa l'esatto suo adempimento delle prestazioni, dichiarare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e pertanto legittimo il rifiuto del saldo del prezzo riportato nelle fatture azionate.
1 A.2) Senza applicazione di interessi moratori giacché l'opponente non è mai stata costituita in mora, per l'evidente omesso od inesatto adempimento ed incertezza ed illiquidità del credito azionato monitoriamente e sottoposto a plurime contestazioni.
B) IN VIA RICONVENZIONALE:
B.1) Accertato che l'opposto non ha eliminato i vizi ed i difetti riscontrati nelle sue realizzazione nei montaggi di San Zenone e Rubano via Damini e quindi senza aver completato le opere a regola d'arte, condannare l'opposto per inadempimento grave al pagamento della somma di €.9.500,00 per penale sull'inadempimento e maggior danno o maggiore o minor somma che appaia di giustizia per aver rifiutato di eliminare i vizi ed i difetti sui serramenti dapprima realizzati e poi posati e per violazione del dovere di risultato naturalmente connesso al contratto di appalto. Con compensazione giudiziale di ogni e qualsiasi ragione di credito dell'opposta.
B.2) Accertato che l'opposto sul cantiere di Rubano, Via Damini, ha maturato 174 giorni lavorativi di ritardo circa la trasformazione e posa dei serramenti e che, a suo carico, vi
è una penale contrattuale di €.200,00 al giorno, condannare l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di €.34.800,00 con o senza applicazione della penale o la maggiore o minore somma che appaia di giustizia con valutazione anche equitativa del danno.
C) IN OGNI CASO:
C.1) Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposto alle spese del giudizio. Rigettarsi la domanda di responsabilità aggravata ex adverso fondata perché non provato né l'elemento materiale né quello soggettivo.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA QUALE TITOLARE CP_1
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CEOLDO LUCA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via Preliminare
- Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
428 del 22.2.2024, del Tribunale di Padova di efficacia provvisoriamente esecutiva, trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e non di facile e pronta soluzione;
Nel merito
2 Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 428 del
22.2.2024 del Tribunale di Padova, confermandolo e munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in SA (PD) via S. Marco n. 25, al pagamento delle somme tutte indicate nel decreto ingiuntivo n. 428 del 22.2.2024 del Tribunale di Padova oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità al saldo a favore dell'istante.
- Si chiede altresì che il Giudice valuti l'opportunità di condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1
SA (PD) via S. Marco n. 25, al pagamento della sanzione processuale per responsabilità aggravata da determinarsi in via equitativa dal Giudice adito (e/o della diversa somma risultante di giustizia), ex Art. 96 cpc;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese che si produce, rilevando che NON vi è diritto alla maggiorazione ex art. 1 bis del DM37/2018 in quanto, per un errore informatico, i collegamenti ipertestuali non sono stati resi operativi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21.02.2024, quale titolare CP_1 dell'impresa individuale chiedeva che fosse ingiunto alla società CP_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 11.858,00 Parte_1 Parte_1 portato dalle fatture n. 84/E del 18.12.2023 di euro 117,00; n. 85/E del 18.12.2023 di euro 572,00; n. 72/E del 31.10.2023 di euro 2.860,00; n. 73/E del 31.10.2023 di euro
3.720,00; n. 74/E del 31.10.2023 di euro 4.589,00 relative a prestazioni di manodopera eseguite presso i cantieri di via Damini a Rubano;
di via Galilei a SA;
di via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini, oltre alle spese notarili di euro 71,77 e agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 22.02.2024, emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo n.
428/2024.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che l'ingiunzione non doveva essere emessa in quanto il credito era incerto, illiquido e inesigibile e anche perchè non vi era prova dell'avvenuta esecuzione della controprestazione;
e eccependo l'inadempimento dell'opposto ex art. 1460 c.c. in quanto le opere non erano state terminate, non erano
3 state eseguite a regola d'arte e con un ritardo di circa otto mesi. Allegava, inoltre, che in base al contratto sottoscritto tra le parti, era prevista una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo e una penale giornaliera di euro 200,00 per ogni violazione e che per completare le opere non terminate e sistemare i vizi aveva sopperito con maestranze proprie e tramite altre ditte.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna del convenuto-opposto della somma di euro 9.500,00 a titolo di penale con compensazione giudiziale di ogni eventuale credito dell'opposto; nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 34.800,00 a titolo di penale per 174 giorni di ritardo.
Si costituiva il quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con condanna dell'ingiunta ex art. 96
c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
In primo luogo si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
Il giudizio, infatti, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
Ciò detto si rileva che nel caso concreto il decreto ingiuntivo risulta emesso anche sulla scorta degli ordini emessi dalla a consuntivo cioè dopo che le lavorazioni Parte_1 erano state eseguite dal . CP_1
Pertanto, è destituito di fondamento che nel caso concreto il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c..
2.
4 Ciò posto, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
3.
Ciò detto, si rileva che la non ha contestato sotto alcun profilo il credito Parte_1 portato dalla fattura n. 85/E relativa al cantiere di SA, via Galilei, sede dell'ingiunta.
Pertanto, il credito di euro 572,00 portato da detta fattura è pacifico tra le parti.
4.
Si rileva, inoltre, che la non ha contestato di aver commissionato al Parte_1
le opere oggetto delle fatture azionate in via monitoria né il corrispettivo preteso CP_1 dall'opposto.
In particolare l'ingiunta non ha contestato:
a) il numero di ore di manodopera impiegate per la posa dei serramenti (110 ore) nè il corrispettivo orario preteso (euro 26/h) per detti lavori eseguiti presso il cantiere di via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini di cui alla fattura n. 72/E del 31.10.2023 di euro 2.860,00;
b) il numero di ore di manodopera impiegate per la posa dei serramenti (176,5 ore) nè il corrispettivo orario preteso (euro 26/h) per detti lavori eseguiti presso il cantiere di via Damini nrr. 14 e 21 a Rubano di cui alla fattura n. 74/E del
31.10.2023 di euro 4.586,00:
c) il numero di finestre ad 1 anta posate (12 finestre), né il numero di porta finestre ad 1 anta posate (36 portafinestre), né il corrispettivo preteso per la loro posa
(euro 70 per le finestre ed euro 80 per le porta finestre) eseguita presso il cantiere di via Damini nrr. 14 e 21 a Rubano di cui alla fattura n. 73/E del
31.10.2023 di euro 3.720,00.
5.
La ANIN, infatti, si è limitata a contestare genericamente che l'opposto non avrebbe terminato le opere senza precisare quali sarebbero le opere non completate;
5 nonché che le opere sarebbero affette da vizi mai specificati dall'ingiunta né tantomeno dimostrati.
6.
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione, il convenuto era esonerato dal dover fornire prova dei fatti costitutivi dei crediti vantati (art. 115
c.p.c.) i quali devono, quindi, ritenersi pacifici.
7.Domanda riconvenzionale di pagamento di una penale per il ritardo
E' documentale, oltre che incontroversa, la conclusione tra le parti in data 01.09.2023 di due contratti di sub-appalto relativi alla posa di serramenti nei cantieri di Rubano, via
Damini e di San Zenone degli Ezzelini (docc. 1 e 2 att.).
Entrambi i contratti prevedono all'art. 7 che: “Per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo, verrà applicata una penale pari a € 200,00”.
Ciò detto, si rileva che l'ingiunta avrebbe dovuto allegare e provare che le parti avevano pattuito un termine per la conclusione delle opere di posa nei cantieri di Rubano e San
Zenone degli Ezzelini.
Tuttavia, dai contratti non risulta pattuito alcun termine di esecuzione dei lavori di posa
(v. art. 6: “I termini per l'esecuzione dei lavori (…) sono da definirsi di volta in volta. (..). Le date di intervento (di inizio e fine posa) verranno concordate e poi comunicate di volta in volta, commessa per
commessa, dall'Appaltatore al Subappaltatore (..)”; e art. 7: “(..) Programma lavori: Inizio lavori indicativo dal 02.10.2023 e fine lavori secondo indicazioni della D.C./D.L. (…)); ma solo un “indicativo” termine iniziale.
Peraltro dalla pec inviata dall'attrice al convenuto il 10.02.2024 (doc. 3 att.) risulta che la , all'epoca, lamentava un ritardo a) limitatamente ai lavori di posa del Parte_1 cantiere di via Damini a Rubano;
b) oggetto di ordini precedenti alla conclusione del contratto del 01.09.2023 (ordine n. 70 del 10.03.2023 e ordine n. 72 del 13.03.2023); e c) che, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.05.2023 e, quindi, in data antecedente alla conclusione del contratto (cfr. anche docc. 7 e 8 att. rispettivamente ordine n. 71 del 10.03.2023 e n. 72 sopra cit. i cui termini di consegna sono precedenti alla conclusione del contratto).
Si ritiene, pertanto, che la domanda sia del tutto sfornita di prova e vada quindi rigettata.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che nel contratto non è previsto che il subappaltatore sarebbe stato tenuto a pagare la penale per il ritardo anche in relazione
6 ai lavori oggetto degli ordini precedenti alla conclusione del contratto né l'ingiunta ha allegato e provato che le parti avessero pattuito una penale da ritardo prima che quest'ultima fosse formalizzata con il contratto del 01.09.2023.
Il fatto poi che l'ingiunta abbia dedotto nelle note scritte che “in genere la penale negli appalti si inserisce a fronte dei ritardi che si stanno accumulando, durante l'esecuzione delle opere” conferma che originariamente tra le parti non era prevista alcuna penale per il ritardo.
8.Domanda riconvenzionale di pagamento di una penale per l'inadempimento.
Entrambi i contratti prevedono all'art. 9 che: “L'inadempimento da parte del
Subappaltatore degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 8 del presente contratto comporterà
l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 200,00”.
L'ingiunta non ha dedotto che il si sarebbe reso inadempiente agli obblighi CP_1 stabiliti dagli artt. 4, 5 e 8, bensì che le opere non sarebbero state completate e sarebbero affette da vizi, inadempimenti in relazione ai quali non è prevista alcuna penale (cfr. artt. 4, 5 e 8 del contratto).
Si ritiene, pertanto, che la domanda sia del tutto destituita di fondamento.
9.Domanda riconvenzionale risarcitoria.
L'ingiunta non ha fornito alcuna prova né dei vizi né delle opere eseguite per porvi rimedio né dei costi sostenuti.
La domanda è del tutto sfornita di prova e va quindi rigettata.
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
11.
In merito alla domanda di condanna di parte attrice-opponente per lite temeraria ex art. 96 u.c. c.p.c. si rileva che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che la temerarietà della lite ricorre quando sussiste coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 13071 del 08.09.2003).
7 Nel caso concreto, si ritiene che l'opposizione promossa dall'attrice sia temeraria e che ciò si può trarre dalla genericità e dalla manifesta infondatezza delle contestazioni svolte.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice-opponente abbia intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
In ordine all'ammontare del risarcimento, si rileva che esso può essere (anche) calibrato sull'importo delle spese processuali (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del
30.11.2012).
L'opponente va, quindi, condannata a pagare al convenuto-opposto ai sensi dell'art. 96 terzo co c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 1655/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2024 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 22 febbraio 2024;
2) Condanna parte attrice-opponente a rifondere al convenuto-opposto le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Andrea Levorato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
3) Condanna parte attrice-opponente a pagare al convenuto opposto ex art. 96 u.c. c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
Padova, lì 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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