Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7784 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16254 del 2022, proposto da
Azienda Sociosanitaria Ligure - Asl 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Piero Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio, 5;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ciam Ascensori e Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Roberta Luccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 20 ottobre 2022 con cui ANAC ha disposto l'archiviazione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (fascicolo ANAC 2275/2022/sr); di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguenziale e connesso, e in particolare della nota del 21 ottobre 2022 e della nota del 1° dicembre 2022, con cui ANAC ha confermato l'archiviazione del procedimento, nonché ove occorrer possa della nota del 13 ottobre 2022, nella parte in cui concede ad ASL il termine di 5 giorni di calendario (inclusi sabato e domenica) per presentare la documentazione, laddove interpretata nel senso di non consentire alcuna proroga e di determinare l'archiviazione in caso di mancato rispetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ciam Ascensori e Servizi S.r.l. e di Anac;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. ZO OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del giorno 07.04.2026 con cui la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente, del tipo e contenuto delle rispettive difese nonché prendendo atto che la memoria difensiva dell’Amministrazione resistente è stata depositata dopo che la ricorrente aveva già dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente
Monica Gallo, Referendario
ZO OI, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ZO OI | AN TO |
IL SEGRETARIO