CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di TA, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 160/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 247/2021 emessa dal Tribunale di TA in data 1.05.2021
PROPOSTO DA
(già Parte_1 Parte_2
) in persona del suo legale rappresentante p.t. (p.iva ),
[...] P.IVA_1 corrente in Torino, via Giuseppe Cirasa n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Ripa di Meana presso il cui studio, in Roma, Piazza Santi
Apostoli n. 81, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
), , nata a C.F._2 Controparte_3
Palermo l'8.12.1982 (c.f. ), tutti in qualità di eredi CodiceFiscale_3 di (deceduto a TA in data 15.01.22) Persona_1 nonché, la seconda, quale Amministratore unico e legale rappresentante della (p.iva ) e la terza quale Controparte_4 P.IVA_2
1 Amministratore e legale rappresentante della (c.f. CP_5
) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Lupo e P.IVA_3
Bettina Bartoli, presso il cui studio, in TA, Viale Sicilia n. 176, sono elettivamente domiciliati;
Appellati ed appellanti incidentali
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello adita in via preliminare istruttoria disporre, anche inaudita altera parte, la revoca e/o la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 247/2021 dell'1.05.2021 del
Tribunale civile di TA nella parte che ha disposto la condanna del ad aggiornare l'archivio on-line del Parte_2 quotidiano La Repubblica inserendo nella medesima pagina internet nella quale figurano gli articoli indicati in atto di citazione, un link di rinvio ad un articolo contenente una sintetica esposizione degli esiti della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto per come indicato in Persona_1 motivazione. Nel merito accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, riformare in parte qua dell'impugnata sentenza
n. 247/21 del Tribunale civile di TA e rigettare le domande tutte avanzate dal signor nel primo grado di giudizio in quanto Parte_3 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate. Nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e per l'effetto ridurre la somma di €.11.000,00 liquidata dal Giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del signor in una somma nettamente inferiore ritenuta di Persona_1 giustizia. In ogni caso, in raccoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 247/21 condannare l' appellato al pagamento, in restituzione, della somma eventualmente corrisposta ovvero di quella minor somma che risulterà non dovuta da in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado maggiorato degli interessi di legge dalla data del pagamento sino alla data della restituzione. Sempre in ogni caso condannare l'appellato al pagamento di spese anche generali,
2 competenze ed onorari oltre accessori di legge relative al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di appello”.
Conclusioni degli appellati ed appellanti incidentali
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di TA adversis rejectis rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di TA n. 247/21 del 1 maggio 2021 in quanto infondato in fatto e in diritto. Accogliere i motivi di appello incidentale di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare il dottor legittimato ad agire anche nella Per_1 qualità di legale rappresentante delle Società e CP_5 [...]
In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale Controparte_4 ritenere e dichiarare che gli articoli pubblicati sull'archivio storico de
[...] sono espressamente diffamatori e comunque gravemente Parte_4 lesivi dell'onore e/o del decoro e/o dell'identità personale del dottor
e, conseguentemente, ordinare alla 'immediata rimozione Per_1 Pt_1 dalla rete dei rispettivi link o, in tutto subordine, di oscurare i dati del dottor
dai medesimi articoli. Ancora in via subordinata e gradata Per_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado in tutte le statuizioni.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Persona_1 giudizio, avanti al Tribunale di TA, il Parte_2
(oggi chiedendo accertarsi il
[...] Parte_1 contenuto diffamatorio e lesivo della propria identità personale con riferimento a quattro articoli pubblicati nel periodo compreso tra il 1988
e il 2000 sul quotidiano “La Repubblica” ed ancora presenti nel relativo archivio storico.
3 Chiedeva, inoltre, la condanna di parte convenuta all'immediata rimozione dalla rete dei quattro link riportanti gli articoli indicati o, in via subordinata, di oscurare i propri dati personali dagli articoli in questione nonché, in via ulteriormente gradata, di riportare, con una nota a margine degli articoli, l'esatto sviluppo delle vicende giudiziarie che lo avevano interessato atteso che egli era stato definitivamente assolto dai reati a suo tempo a lui ascritti “per non aver commesso il fatto”.
Chiedeva, ancora, che il convenuto forse condannato Parte_2
a corrispondergli un risarcimento quantificato in €. 30.000,00 per effetto della citata condotta diffamatoria e per violazione del proprio diritto all'oblio.
Avanzava, infine, richiesta di condanna di parte convenuta alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano “La Repubblica” e nel sito internet “La Repubblica.it”.
A sostegno della domanda esponeva che gli articoli citati erano stati pubblicati in seguito ad una imponente indagine di polizia conclusasi, tuttavia, con la propria assoluzione e di avere appreso dell'esistenza delle predette pubblicazioni solo nel 2012 in seguito ad alcune segnalazioni che gli erano pervenute da potenziali clienti delle imprese da lui amministrate i quali, prima di concludere con lui operazioni commerciali, avevano preso informazioni sulla sua persona.
Rappresentava come, nonostante in data 7.09.2014, su sua richiesta, il avesse, di fatto, “deindicizzato” e gli articoli in Parte_2 questione questi risultavano ancora consultabili nell'archivio storico de
La Repubblica immettendo nel motore di ricerca del sito del giornale il nome e il cognome del dottor . Persona_1
Si costituiva in giudizio il il quale, in via Parte_2 preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del dottor Per_1 quale legale rappresentante delle società e CP_5 Controparte_6
e, nel merito, avversava la domanda attorea chiedendone
[...]
l'integrale rigetto.
4 Il giudizio veniva istruito attraverso produzione documentale e prove testimoniali e, all'udienza dell'11.11.2020, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di TA ha accolto la domanda attorea condannando il convenuto ad Parte_2 aggiornare l'archivio on-line del quotidiano La Repubblica inserendo nella medesima pagina internet nella quale figurano gli articoli indicati in citazione un link di rinvio ad un articolo contenente una sintetica esposizione degli esiti della vicenda giudiziale che aveva visto coinvolto il dottor poi assolto;
Ha condannato il Per_1 Parte_2
a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale, la somma di €.11.000,00 oltre rivalutazione ed interessi;
Ha, infine, ordinato, ai sensi dell'articolo 120 c.p.c., la pubblicazione, a cure e spese della parte convenuta, della sentenza per estratto nella testata giornalistica de “La Repubblica” e nel relativo sito internet;
Ha integralmente compensato, tra le parti, le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure ha, in via preliminare, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale attiva delle Società e CP_5 [...] così come formulate dalla Controparte_6 Parte_2 convenuto avendo l'attore documentato, mediante idonea produzione
(estratto del registro delle imprese della CCIIAA di TA) la propria qualità di amministratore unico delle due Società.
Con riferimento al merito della vicenda il Tribunale ha, sempre in via preliminare, rilevato come gli articoli in questione difettino di ogni contenuto diffamatorio riportando notizie di un'indagine in materia di criminalità organizzata che aveva oggettivamente visto coinvolto anche l'attore e come le pubblicazioni avessero rivestito, per l'oggetto trattato, un sicuro interesse pubblico e come, in ogni caso, fossero comunque connotate da una veridicità storica oggettiva (ovvero quella delle indagine di mafia che aveva visto coinvolto l'attore).
5 Il Tribunale ha poi evidenziato come anche le espressioni usate non siano tali da arrecare alcuna alcun nocumento alla dignità dell'attore il cui nome viene richiamato nei limiti strettamente necessari rispetto alla esposizione dei fatti.
Quanto all'esame dell'ulteriore questione relativa alla dedotta violazione del diritto all'oblio il primo Giudice, richiamata l'evoluzione storica in materia, ha rilevato come – ferma ed impregiudicata la decisione di un quotidiano o comunque di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti trattandosi di scelte editoriali che costituiscono espressione della libertà di stampa e di informazione - sussista comunque un interesse qualificato a che la notizia venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista.
Quanto detto, continua il primo Giudice, deve integrarsi con la incondizionata copertura costituzionale alla attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale, attesa l'assoluta finalità documentaristica dell'archivio stesso e dei suoi contenuti escludendo quindi ogni diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati dagli archivi on-line dei giornali.
Così ricondotta la vicenda il Tribunale ha rilevato che gli articoli in questione erano rimasti accessibili attraverso il web tramite la relativa indicizzazione sino al settembre 2014 e considerato che gli stessi non contenevano alcun riferimento alla sopravvenuta assoluzione dell'attore ha ritenuto integrata la prospettata lesione del diritto all'immagine intesa come violazione del diritto dell'attore a veder rappresentata, in misura corretta e completa, la propria vicenda giudiziaria così ritenendo fondata la domanda risarcitoria avendo l' fornito la prova di avere subito, Per_1
a partire dal 2012, conseguenze, anche di natura personale quali un intervenuto mutamento dell'umore e delle abitudini di vita.
In considerazione che lo stesso attore aveva documentato di avere richiesto l'oscuramento dei propri dati personali solo del marzo del 2014
(ovvero dopo circa due anni dalla scoperta dell'esistenza degli articoli
6 nell'archivio on line del gruppo editoriale), il Giudice ha ritenuto - richiamati i parametri elaborati dall' Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano in tema di diffamazione e mezzo stampa (ovvero diffusione della notizia, mezzo divulgativo utilizzato, importanza del quotidiano, intervenuta deindicizzazione degli articoli dal motore di ricerca, la non particolare notorietà dell'attore al di là del territorio
Nisseno) - equo liquidare la somma di €. 11.000,00 oltre interessi dal 6 marzo 2014 sino alla pubblicazione della sentenza.
Ha, invece, rigettato, perché sfornita di prova ogni istanza risarcitoria formulata dall'attore in qualità di legale rappresentante e amministratore unico delle società e Ha, inoltre, ritenuto, CP_5 Controparte_6 ai sensi dell'articolo 120 c.p.c., al fine di contribuire alla riparazione del danno personalmente subito dal dottor , disporre la Per_1 pubblicazione, a cura e spese di parte convenuta, della sentenza (in estratto) sul giornale “La Repubblica”.
*****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il Parte_1
(già per i motivi in detto atto
[...] Parte_2 meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la omessa e/o erronea valutazione, da parte del Tribunale, della eccepita carenza di Cont legittimazione attiva in capo alle Società e CP_5
[...]
Controparte_4
Si osserva come, nonostante il Tribunale avesse respinto la domanda risarcitoria spiegata dall' nella qualità di legale rappresentante Per_1 delle due Società, la sentenza è erronea nella parte in cui è stata rigettata
7 l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle due persone giuridiche.
Si deduce come, nel caso in specie, difetti “un adeguato rapporto di utilità” tra la lesione del diritto e provvedimento giurisdizionale richiesto tale da legittimare parte attrice ad ottenere la tutela invocata in quanto le due
Società non avevano alcun titolo a richiedere tutela risarcitoria non essendo mai stata pubblicata alcuna notizia che potesse essere loro riferita né mai erano stati trattati i dati delle indicate Società così da non potersi dire perfezionata alcuna fattispecie dannosa.
******
Con il secondo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di condannare il gruppo ad Pt_1 aggiornare l'archivio storico on line del quotidiano “La Repubblica” con violazione e/o falsa applicazione dei principi giurisdizionali regolatori della materia.
Si argomenta, a sostegno del motivo, che, nonostante il primo Giudice, richiamata giurisprudenza in materia, avesse ricordato che l'archivio di un giornale (sia esso cartaceo o on line) costituisca la “memoria storica” del quotidiano, ha poi concluso con la condanna del Parte_2 all'aggiornamento dell'archivio medesimo mediante la pubblicazione di un link contenente un articolo che rappresenti gli esiti della vicenda, ovvero l'intervenuta assoluzione dell' . Per_1
Si osserva in proposito come l'archivio, contenendo la memoria storica del giornale, non possa essere modificato o manipolato “a posteriori” avendo finalità documentaristica e conservativa, né, tantomeno soggetto a revisioni o modifiche atteso che, così operando, si perderebbe la finalità
“storica” ossia quella di “fotografare” un dato accadimento così come avvenuto a suo tempo.
In definitiva, continua l'appellante, la funzione e la natura di un archivio storico non è quella di fornire all'utente una informazione “attendibile e
8 completa”, quanto quella di offrire una memoria statica di quegli eventi a prescindere da successivi mutamenti.
Si osserva, ancora, come all'interno dell'archivio web gli articoli che interessano il dottor sono consultabili soltanto all'esito di una Per_1 ricerca ad hoc, ovvero inserendo una parola chiave nel senso che detti articoli non sono accessibili ad utenti che non conoscono le trascorse vicende giudiziarie che videro implicato l'attore i quali non potrebbero imbattersi, navigando su internet, in quei documenti che sono rintracciabili esclusivamente all'esito di una ricerca specifica.
L'errore in cui è incorso il Tribunale, secondo l'appellante risiede nel non avere colto la differenza tra archivio storico di una testata editoriale e la memoria della rete internet nel senso di avere equiparato le due realtà distinte.
Vi è, ancora da ricordare, continua l'appellante, che gli archivi telematici dei quotidiani, per come strutturati, consentono al lettore/ricercatore di accedere alle notizie più risalenti, essendo esse ordinate temporalmente, sicché chi effettua una ricerca nell'archivio telematico de “La Repubblica” ha una visione completa ed attuale della notizia (dalla più vecchia a quella più recente) sicché, seguendo il ragionamento fatto proprio dal Tribunale, si avrebbero due verità, una “storica” (fissata nell'archivio cartaceo e, quindi immodificabile) ed una “vivente” (ovvero del solo archivio telematico) modificata ed aggiustata in base agli eventi successivi e sulla base delle richieste dell'interessato.
A tal proposito si evidenzia come il Tribunale avrebbe dovuto tenere in debita considerazione l'avvenuta deindicizzazione degli articoli in questione operata da ià nel mese di settembre 2014, ritenendola Pt_1 esaustiva, osservando come i principi argomentati dal Giudice di prime cure (sulla base della giurisprudenza citata) non colgano nel segno atteso che – valutata la differenza tra “il mare di internet” e gli archivi on line di una testata giornalistica – essi non sono applicabili al caso concreto.
9 In buona sostanza, conclude l'appellante, il solo rimedio idoneo a garantire la tutela del soggetto e contemporaneamente soddisfare il diritto dell' a mantenere integro il proprio archivio digitale, è quello della CP_7 deindicizzazione della notizia ed al “blocco” della stessa dal motore di ricerca generalista attraverso internet, rimedio operato da ll'esito Pt_1 della richiesta della parte.
Tali principi sono riconosciuti anche dal garante per l'Editoria che ha ribadito - in via uniforme e consolidata – come l'archivio storico on line di un quotidiano debba considerarsi alla stregua di quello cartaceo e che, nel bilanciamento tra il diritto all'oblio del soggetto interessato ed il diritto alla conservazione della notizia, lo strumento della deindicizzazione costituisca il giusto compromesso.
******
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce violazione degli artt.li
2697, 2059, 2056, 2050 e 1226 c.c. nonchè degli artt.li 115 e 116 c.p.c..
Si osserva che il Tribunale, dopo aver ritenuto di rigettare la domanda di cancellazione del nome dell'attore dagli articoli indicati ha stabilito che,
“in considerazione del fatto che gli articoli in questione siano rimasti accessibili attraverso il web nei motori di ricerca sino al 2014 e considerato che gli stessi non contengono alcun riferimento alla sopravvenuta assoluzione dell'attore deve ritenersi integrata la prospettata lesione del diritto all'immagine”.
Sulla scorta di tale decisione, il Giudice di prime cure, richiamando i parametri stilati dall' Osservatorio sulla giustizia elaborate dal Tribunale di Milano in tema di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa ha liquidato, a titolo risarcitorio in favore dell' , l'importo di Per_1
€.11.000,00
Si evidenzia come l'errore in cui è incorso il Tribunale risieda nel non avere valutato come il gruppo avesse immediatamente Parte_2 provveduto a bloccare l'indicizzazione degli articoli dai motori di ricerca
10 già a far data dal 7 settembre 2014, ovvero dopo aver ricevuto la richiesta del signor , pervenuta nel marzo del 2014. Per_1
In particolare, osserva l'appellante, non vi è modo di ritenere che l'adozione di detta misura sia avvenuta in ritardo rispetto alla richiesta tenuto conto che lo stesso , per sua ammissione, si era avvenuto Per_1 della presenza on line degli articoli nel 2012 domandandone però la deindicizzazione solo nel marzo del 2014.
Se così è, evidenzia l'appellante, non si comprendono i motivi per cui il
Giudice di prime cure abbia ritenuto illecito il trattamento di quei dati sino a quel momento effettuato da isto che mai, prima del marzo Pt_1
2014, vi era stata contestazione sul punto né era mai intervenuta istanza dal titolare dei dati personali, unico strumento che poteva consentire la deindicizzazione degli articoli di stampa.
Ciò implica che non è nemmeno possibile ancorare la responsabilità risarcitoria al periodo successivo alla richiesta rivolta dall'attore poiché aveva tempestivamente adempiuto a quando richiesto con la Pt_1 conseguenza che nessun nocumento può essere imputato alla Società appellante.
A prescindere da ciò l'appellante evidenzia come la richiesta risarcitoria avanzata dell'attore fosse rimasta sfornita di prova atteso che i testi indicati avevano semplicemente affermato di avere notato, dopo il 2012, un mutamento nel comportamento dell'attore e nelle sue abitudini di vita, restando del tutto indimostrato la esistenza di un nesso causale tra la condotta della Società e i lamentati danni.
Anche perché, continua l'appellante, non va taciuto che lo stesso
Tribunale ha, in ogni caso, escluso il contenuto diffamatorio degli articoli in parola, circostanza da cui poteva discendere la richiesta risarcitoria che deve, pertanto, rigettarsi.
In via subordinata l'appellante deduce come la somma valutata equa dal
Tribunale, pari ad €. 11.000,00 appaia eccessiva dovendosi eventualmente riconoscere un ristoro di molto inferiore in quanto quel
11 che va tenuto in considerazione ai fini della quantificazione del danno – ed in assenza di contenuto diffamatorio della notizia pubblicata - non è lo strumento divulgativo utilizzato e l'importanza del quotidiano (e dei relativi parametri di calcolo) quanto l'asserito illecito protrarsi del predetto trattamento dei dati personali di articoli risalenti nel tempo per un lasso temporale minimo e comunque ricompreso tra il marzo ed il settembre del 2014.
Così inquadrata la questione non può non rilevarsi come l'intervento del gruppo ia stato tempestivo sulla base della richiesta dell'attore con Pt_1 la conseguenza che anche l'importo risarcitorio dovrà essere rideterminato al ribasso.
*****
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, si deduce la erroneità della sentenza per violazione dell'art. 120 c.p.c..
Si osserva come la condanna alla pubblicazione della sentenza “per estratto” nella testata giornalistica del “La Repubblica” contrasti con la asserita volontà dell'appellante di vedere “dimenticata” la propria vicenda personale avendo egli manifestato il diritto all'oblio, sicché non si comprende come, la pubblicazione della sentenza, possa contribuire alla riparazione del danno.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi che con Ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte, preso atto che i procuratori di parte appellata ed appellante incidentale, avevano dichiarato e documentato, mediante produzione di certificato di morte, l'avvenuto decesso del Dott. , avvenuto Persona_1 in TA in data 15 gennaio 2022, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso del 4 luglio 2024 la ha chiesto Parte_1 fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio e la Corte, con provvedimento del 4 luglio 2024 ha disposto in conformità fissando l'udienza del 31 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
12 ****
L'eccezione, rigettata dal Tribunale, di carenza di legittimazione attiva in capo alle Società e CP_5 Controparte_4 nuovamente sollevata dalla col primo motivo di gravame, è mal Pt_1 posta in quanto concerne, semmai, la titolarità in capo all' del Per_1 potere di rappresentanza delle anzidette persone giuridiche.
Peraltro, essendo stata la domanda presentata dalle anzidette società rigettata nel merito, il motivo di appello di per sé sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad impugnare perché non si vede quale risultato concretamente utile e giuridicamente apprezzabile potrebbe derivare alla dall'accoglimento del motivo. Ecco perché, nonostante si tratti di Pt_1 questione pregiudiziale di rito, l'esame del primo motivo di appello principale presupporrebbe l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale con cui l'originario appellato aveva, a sua volta, censurato il rigetto della richiesta risarcitoria formulata in qualità di legale rappresentante delle due Società e CP_5 Controparte_6
L'appellante incidentale argomenta, in proposito, come non sia possibile scindere la posizione “personale” da quella di legale rappresentante delle
Società in questione soprattutto in un contesto, quale quello Nisseno, in cui lo stesso era da sempre conosciuto come costruttore ed imprenditore.
Il motivo di appello incidentale non può accogliersi in quanto, per come correttamente statuito in sentenza (pag. 12), non è dato rinvenire, tra gli atti di causa, alcun elemento da cui possa ritenersi dimostrato il danno all'onore ed alla reputazione dipendenti dalle notizie di stampa con specifico e particolare riferimento al ruolo delle due Società delle quali l'attore era rappresentante legale, posizione, quest'ultima, dimostrata attraverso la produzione di idonea documentazione (visure della CC.II.AA. di TA).
Nel danno all'immagine ed alla reputazione la valutazione di lesività diffamatoria deve essere formulata in maniera specifica così da potersi valutare nel loro complesso ed il il danno non può però essere in re ipsa,
13 identificandosi tale tipologia di danno “…non con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima.”
(Cass. Civ. sez. III, 26 aprile 2022, n. 12985, Cass. 8861/21 e Cass.
19551/23; Cass. Civ. Sez. III^ 26339 del 9.10.2024).
Dal rigetto del primo motivo di appello incidentale discende, come anticipato, la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello principale per carenza di interesse ad impugnare.
****
Quanto agli altri motivi di gravame che, sostanzialmente investono il merito della vicenda, essi stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
L'appello è parzialmente fondato.
Con riferimento alla lamentata erroneità della sentenza de quo, nella parte in cui, il Tribunale, ha condannato ad Parte_1 aggiornare l'archivio storico è opportuno osservare che la concreta applicabilità di tale rimedio (a tutela del diritto all'oblio) continua ad essere resa complessa dai delicati rapporti con altri diritti di pari rango
(quali la libertà di stampa e diritto all'informazione) e da una certa dose di impermeabilità delle nuove tecnologie alle regole del diritto.
Per cercare di dirimere la questione sono, di recente, intervenute due pronunce della Suprema Corte con le quali gli confermano un Parte_5 impianto ormai consolidato e un meccanismo di bilanciamento tra diritto d'informazione e diritto alla cancellazione.
L'Ordinanza n. 7559 del 27.03.2020 recita che: “È lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora
14 un interesse pubblico di tipo storico o socio - economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale”.
L'ulteriore conferma a questo orientamento è giunta con una recente pronuncia della Cassazione che, con Ordinanza n. 9147/20, ha ritenuto la “deindicizzazione” una misura sufficiente a bilanciare il diritto all'oblio con quello all'informazione (in senso conforme Cass. Civ. 31.05.2021
n.15160).
Ancor più recentemente la Cassazione con l'Ordinanza n. 34658/22, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all'oblio”, consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al
Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano”.
In buona sostanza in materia di diritto all'oblio, laddove il titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi e la sua riemersione attraverso la consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del medesimo diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, del diritto di cronaca e di
15 conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica,
e può essere soddisfatta non attraverso la “cancellazione” da parte dell'Editore del quotidiano online, bensì attraverso la “deindicizzazione” dell'articolo da parte dei motori di ricerca generali.
Peraltro, deve essere qui ricordato che le richiamate pronunce di legittimità riprendono i principi espressi dalla Sentenza 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia Europea, che ha affermato l'esistenza di un diritto all'oblio nell'ordinamento europeo, sulla base della direttiva del 1995 sulla protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE), intendendo per “diritto all'oblio” non la cancellazione dei dati da parte dell' del quotidiano CP_7 online, bensì solo la loro “deindicizzazione” da parte dei motori di ricerca, quando i dati sono pubblicati su internet.
In definitiva è necessario consentire l'accesso ai provvedimenti solo mediante una ricerca all´ interno del sito inibendone invece la reperibilità mediante generici motori di ricerca e, in questo senso, la deindicizzazione consente un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione/cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.
*****
Nel caso in specie risulta pacificamente ammesso dallo stesso originario attore che egli, in data 5 marzo 2014 (vedasi atto di citazione pag. 4) a mezzo del proprio difensore, chiese a “ l'oscuramento dei Parte_4 propri dati identificativi dagli articoli incriminati e che già in data 7 settembre 2014 il provvide alla relativa Parte_1 deindicizzazione impedendo, così ai motori di ricerca, di renderli fruibili agli utenti in via generale.
Da quanto sino ad ora argomentato ritiene la Corte che il secondo motivo di gravame debba essere accolto nel senso di doversi revocare la decisione volta ad imporre l'aggiornamento dell'archivio on line del quotidiano “La
Repubblica” mediante l'inserimento di un link contenente una sintetica
16 esposizione degli esiti della vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto
. Persona_1
Il motivo deve, pertanto, accogliersi nei termini che precedono
******
Parzialmente fondato appare essere il terzo motivo di censura con il quale deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Parte_1
Tribunale, ha riconosciuto un risarcimento, per danni non patrimoniali quantificato in €. 11.000,00 in favore dell'attore.
In proposito è bene osservare che, concordemente a quanto affermato nel motivo di gravame, i testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2
(sentiti all'udienza del 25 febbraio 2016) nulla hanno potuto riferire in ordine alla dedotta riconducibilità del “mutamento delle condizioni di vita dello ” rispetto alla conoscenza dell'esistenza degli articoli di Per_1 stampa che lo riguardavano ancora leggibili su internet.
I due testi, infatti, hanno semplicemente confermato “ un mutamento di comportamento dell'attore nel 2012 … ritengo dovuto alla preoccupazione ed alla vergogna” (teste , nonché (teste “mi accorgevo Tes_1 Tes_2 che era diverso, ma non facevo domande per discrezione”.
Ciò detto, occorre però rilevare che – se è pur vero che solo nel 2012 lo
apprese dell'esistenza e della possibilità di consultazione on line Per_1 degli articoli di stampa che lo riguardavano - egli, nel mese di marzo del
2014, con nota raccomandata a.r. a firma del proprio legale – rifiutata dal destinatario – chiese la cancellazione dei propri dati personali dagli articoli che lo riguardavano e che tale diffida venne reiterata con altra raccomandata del 28 aprile 2014.
Solo dopo aver notificato l'invito alla mediazione con incontro fissato per il 10 settembre 2014, il provvide, in data 7 settembre Parte_2
2014, alla deindicizzazione degli articoli, oscurandoli dal web, operazione, in definitiva, compiuta ad oltre sei mesi dalla prima richiesta.
Così ricondotti i termini della vicenda appaiono condivisibili le argomentazioni di cui in sentenza (pag. 10) che hanno indotto, il
17 Tribunale, - atteso l'illecito protrarsi del trattamento dei dati personali –
a ritenere fondata la richiesta risarcitoria poi liquidata, in via equitativa, secondo i parametri di cui all'Osservatorio sulla giustizia civile elaborati dal Tribunale di Milano.
Occorre però evidenziare che, esclusa la natura diffamatoria degli articoli incriminati, non appare percorribile la strada fatta propria dal Giudice di prime cure che ha, nel liquidare l'importo di €. 11.000,00, richiamato i criteri di cui alle predette tabelle, (ossia la diffusione dello strumento divulgativo, l'importanza del quotidiano, la continenza delle espressioni usate, la non particolare notorietà del soggetto interessato a livello nazionale ecc.) dovendosi, invece, ritenere che il risarcimento debba essere ancorato esclusivamente al lasso di tempo trascorso tra la richiesta
(5 marzo 2014) e la avvenuta deindicizzazione (7 marzo 2014) nonché al fatto che la stessa sia stata effettuata anche al fine di evitare l'incontro di mediazione già fissato.
In definitiva, a parere della Corte, l'importo dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, in quanto disancorato dai criteri tabellari richiamati, può essere rideterminato, sempre in via equitativa, in €.
8.000,00 con conseguente condanna degli eredi dello alla Parte_6 restituzione, in uno agli interessi legali, di quanto eventualmente ricevuto dal gruppo in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_2
In proposito risulta documentato che il ha provveduto, Parte_1 tramite bonifico, a corrispondere agli eredi la complessiva Per_1 somma di €. 11.669,91 in data 24.05.2022.
Questi ultimi, pertanto, saranno tenuti alla restituzione della differenza
(pari ad €. 3.669,91) oltre interessi, al tasso legale, decorrenti dal
24.05.2022 sino al soddisfo.
*****
Infondato appare essere il quarto ed ultimo motivo di gravame con il quale si lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha
18 disposto la pubblicazione, per estratto, della sentenza su “La Repubblica”
e nel relativo sito internet.
In proposito si osserva che la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., consegue ad un provvedimento, oggetto di potere discrezionale del Giudice, che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria, in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro;
ciò a differenza del risarcimento del danno per equivalente, che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi. (Cass. Civ. sentenza n. 1091/2016, del 21.01.2016).
Corretta, pertanto, la decisione del Tribunale atteso che, in ogni caso, un danno era comunque stato subito dall'attore.
******
Con appello incidentale ritualmente proposto l'originario appellato ha, a sua volta, dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui, il
Tribunale, ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, in qualità di legale rappresentante delle due Società e CP_5 [...]
Controparte_6
Si argomenta, in proposito che non è possibile scindere la posizione
“personale” da quella di legale rappresentante delle Società in questione soprattutto in un contesto, quale quello Nisseno, in cui lo stesso era da sempre conosciuto come costruttore ed imprenditore.
*****
Con il secondo motivo di appello incidentale si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto non diffamatorie le espressioni usate negli articoli in contestazione.
Si evidenzia come difettino i requisiti di verità e di correttezza in considerazione che i fatti contenuti negli articoli incriminati risalgono al
1988 e non riportano la sentenza di assoluzione pronunciata in data 26
19 maggio 201 dalla Corte di Cassazione che ha annullato, senza rinvio, la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di TA.
*****
I motivi di appello incidentale non possono accogliersi.
Quanto al primo motivo, si rinvia a quanto già sopra illustrato
Quanto al secondo, occorre rilevare che lo stesso attore ha richiamato i contenuti degli articoli di stampa apparsi, per la prima volta, sul giornale
“La Repubblica” dell'11 marzo 1988 il cui titolo recitava: “Un pentito fa tremare la Sicilia” e nel cui testo veniva riportata la frase:“e poi tanti mafiosi emergenti … il costruttore ”. Persona_1
Il giorno successivo (ovvero il 12 marzo 1988) altro articolo di stampa riportava: “la nuova mappa della mafia e, al suo interno, la frase: si scopre che, secondo il pentito, un rispettabile imprenditore di TA,
[...]
, incensurato sino ad ieri, è anche lui un uomo d'onore”. Per_1
Infine, in data 18 novembre 1992, un ulteriore articolo di stampa riportava la frase: “ … i soliti capi corleonesi, nella retata sono finiti tanti illustri uomini d'onore, i costruttori di TA ” Controparte_8
Così richiamate le notizie in questione occorre ricordare come i fatti narrati dal quotidiano abbiano la loro genesi nelle dichiarazioni di un pentito di mafia da cui ebbero origine la c.d. “Operazione del Per_2
1998 e “l' Operazione Leopardo” del 1992 che interessarono tutta la provincia Nissena ed oltre.
In materia di diffamazione a mezzo stampa costituisce orientamento consolidato quello per cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca è la sussistenza di una serie di requisiti sinteticamente indicati nella a) sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica;
b) la corretta esposizione dei fatti medesimi;
l corrispondenza dei fatti narrati con la verità storica;
Si chiede, in buona sostanza che i fatti narrati debbono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva e che l'esposizione degli stessi
20 debba avvenire in modo misurato, e che vengano riportati in modo veritiero. [In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può poi essere escluso «sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione» (Cass. civ. 18769/2013; Cass. civ. 25157/2008; cfr. anche
Cass. civ. 12012/2017; Cass. civ. 29646/2017).].
Nel caso in specie è agevole osservare, così come fatto dal Tribunale (pag.
4 della sentenza), che gli articoli in parola difettano di contenuto diffamatorio riportando notizie scaturite da due importanti indagini di mafia (con chiaro interesse alla notizia da parte dell'opinione pubblica) avviate in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e connotate, pertanto, da una veridicità storica assodata, poi smentita, con riferimento alla posizione dello , dalle emergenze processuali che Per_1 lo hanno lasciato indenne dalle accuse che lo avevano interessato.
Sul punto, pertanto, la sentenza deve confermarsi.
***********
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza deve parzialmente riformarsi.
Le spese del presente giudizio di appello, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti, dovendosi confermare la statuizione del Tribunale, con riferimento a quelle del primo grado.
*****
P. Q. M.
21 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 247/2021 resa dal Tribunale di TA in data 1 maggio 2021 ed appellata in via principale da Parte_1
(già ed in via incidentale da
[...] Parte_2
e per esso dagli eredi Persona_1 Parte_7
Cont
(figlia e legale rappresentante della
[...] Controparte_2
e (figlia e Controparte_9 Controparte_3 legale rappresentante della così provvede: CP_5
Revoca la condanna per il gruppo ad aggiornare l'archivio Parte_1 online del quotidiano La Repubblica mediante inserimento nella medesima pagina internet nella quale figurano gli articoli indicati in citazione di un link di rinvio ad un articolo contenente una sintetica esposizione degli esiti della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il defunto;
Persona_1
Ridetermina il risarcimento per danni non patrimoniali dallo stesso subiti in €. 8.000,00 (ottomila) oltre interessi, al tasso legale, dal 5 marzo 2014 all'effettivo soddisfo, fatta salva la restituzione all'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in uno agli interessi, al tasso legale, dalla data di pagamento al rimborso, per come indicato in parte motiva;
Compensa, integralmente, le spese del presente grado del giudizio.
Conferma nel resto.
TA, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
22