Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 10.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28165/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Sabrina Sifo.
opponente
E
, nonché per la Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Alfonso Maria Papa Malatesta.
opposti
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 371 2024 00164098 44 000 emesso dall e notificato a mezzo PEC, in CP_1 data 15.11.2024 per la somma complessiva di € 42.606,51 e relativa ai contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti riguardanti il periodo dal 10/2016 al 12/2023; che egli risulta essere amministratore e socio al 95% della società con sede legale in Pozzuoli, costituita in CP_4 data 06.09.2010, con codice ATECO 56.10.11. esercente prevalentemente la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
che in tale società egli non ha mai svolto alcuna attività lavorativa
1
che la CP_1 CP_4
[... nel proprio organico ha sempre avuto figure professionali che le consentissero di svolgere la propria attività, nello specifico, facevano parte dell'organico la sig.ra cod. fisc. Controparte_5
assunta con contratto a tempo indeterminato, livello inquadramento 3, a CodiceFiscale_1 tempo pieno, con la qualifica professionale, di cuoco di ristorante codice: 5.2.2.1.0.14, facevano parte dell'organico anche i sigg. cod. fisc. e Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 cod. fisc. entrambe assunte con contratto a tempo indeterminato, livello CodiceFiscale_3 inquadramento 6, con tempo parziale orizzontale, con le qualifiche di cameriere di ristorante codice:
5.2.2.3.2.5.; di avere inoltrato all in data 06.12.2024 istanza di annullamento in autotutela CP_1 dell'avviso de quo, respinta per il seguente motivo che si riporta testualmente: “non risulta tra i dipendenti personale di profilo professionale atto a surrogare l'imprenditore nelle sue funzioni di organizzazione e conduzione d'impresa…. Si conferma iscrizione. Egli ha rappresentato i seguenti vizi: decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99; errori procedurali della notifica telematica dell'avviso di addebito per mancanza dell'oggetto, per assenza della relata di notifica, per il mancato inserimento della PEC del mittente in un pubblico registro;
per assenza della firma digitale del file pdf inviato;
la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato in questa sede e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/95:; nel merito ha dedotto il mancato svolgimento con carattere di abitualità e prevalenza dell'attività di lavoro manuale nonché' di organizzazione e conduzione d'impresa per il periodo dal 10/2016 al 12/2023 avendo avuto alle sue dipendenze, almeno per il periodo dal 10.2017 al 12/2023 tra i dipendenti, personale di profilo professionale, un cuoco e almeno un cameriere, atto a surrogare il ricorrente nella sua qualità di amministratore “finanziario”
e socio al 95% nelle sue funzioni di organizzazione e conduzione d'impresa. Ha quindi concluso chiedendo di “1. In via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2024 00164098 44 000 onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. In via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non CP_ conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2024 00164098 44 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza;
4. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace anche parzialmente, l'opposto avviso di addebito n. 371 2024
00164098 44 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta prescrizione;
5. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 371 2024
00164098 44 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo
2 nullo e/o inefficace;
6. Accertare e dichiarare che la societ amministrata dal ricorrente, almeno CP_4 per il periodo dal 10.2017 al 12/2023 ha avuto tra i dipendenti, personale di profilo professionale, atto a surrogare il ricorrente nella sua qualità di amministratore “finanziario” e socio al 95% nelle sue funzioni di organizzazione e conduzione d'impresa;
6. Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
7. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
L' costituitosi anche per la , ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_1 CP_2
la nullità del ricorso, ha chiesto la revoca del provvedimento di sospensione CP_2 dell'esecutorietà dell'atto opposto stante l'assenza dei presupposti di legge;
ha contestato i vizi della notifica telematica dell'avviso di addebito opposto;
la mancata consumazione della prescrizione considerando i seguenti atti interruttivi : Notifica lettera iscrizione Gestione ART COM del 21.11.22 notificata per compiuta giacenza il 14.1.23 e Notifica avviso di addebito n. 371 2024 00164098 44
000 a mezzo Pec in data 15.11.2024; il difetto di legittimazione passiva dell in relazione alla CP_1 eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza;
ha dedotto la fondatezza dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti;
di avere effettuato l'annullamento parziale dell'avviso d'addebito opposto, come da allegato provvedimento di sgravio e ha concluso chiedendo“ in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività come dedotto e documentato in atti;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell' atto opposto e del relativo credito intimato tenuto conto dell'intervenuto provvedimento di sgravio parziale come documentato. il tutto con vittoria delle spese di lite”.
si è costituitosi in giudizio per i soli effetti della vocatio in ius provocata dal ricorrente a CP_6 fini di litis denuntiatio, chiedendo che “previo accertamento che nessuna censura riguarda attività o atti imputabili all'Agente della Riscossione, decidere la controversia tra le altre parti in causa escludendo, in ogni caso, la condanna della scrivente al pagamento delle spese di lite”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
In via preliminare, il ricorso non soggiace agli eccepiti vizi di nullità in considerazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto esposte.
Quanto alla qualificazione dell'azione proposta, l'opponente ha agito avverso un avviso di addebito a lui notificato in data 15.11.2024 sollevando una serie di vizi formali (eccezione di decadenza, irregolarità della notifica) e vizi di merito (prescrizione quantomeno parziale del credito e infondatezza della pretesa contributiva).
I vizi formali risultano tardivamente proposti dal momento che il ricorso risulta depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'AVA. Si applica infatti il combinato disposto degli artt. 29
3 dlgs 46/99 e 617, 1° comma c.p.c. trattandosi di censure che non attengono all'an bensì al quodomo dell'azione intrapresa dall con la cartolarizzazione dei crediti contributivi. CP_1
Quanto al merito, esaminabile in conseguenza della proposizione dell'opposizione nel termine di 40 gg dalla notifica dell'AVA, Orbene, non sussiste litisconsorzio con la . La l. 23.12.1998 CP_2
n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma CP_1
42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,
n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti CP_ contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dal , già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto....Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. ...Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in CP_ tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, CP_ sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra ed il cessionario». Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa è esclusivamente l e, per i soli contributi dovuti sino al 2008, anche il cessionario, CP_1 CP_2
Ciò posto, va dato atto che l in data 7-02. /14.02.2025 ha annullato parzialmente l'atto, CP_1 provvedendo in autotutela allo sgravio della contribuzione richiesta per gli anni 2016 e 2017 di talché in ordine a tali annualità, è cessata la materia del contendere.
Quanto al periodo successivo, dal 2018 al dicembre 2023, è controversa tra le parti la debenza dei contributi.
In ordine ad essi, non risulta consumata la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della legge 335/95. Ed invero, va considerato che a decorrere dal 2018, il termine quinquennale -a cui aggiungere ulteriori 311 gg (per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182) non risulta consumato alla data del
14.01.2023 in cui l ha dedotto e comprovato di avere inviato all'opponente la lettera di iscrizione CP_1
d'ufficio nella gestione commercianti (cfr. raccomandata spedita all'indirizzo del e Parte_1 perfezionatasi per compiuta giacenza). Di fronte alla prova documentale offerta dall , CP_1
4 l'opponente all'odierna udienza, successiva alla produzione documentale, nulla di specifico ha dedotto, come sarebbe stato suo onere.
La questione controversa dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, quale amministratore e socio al 95 % della società rende opportuna una premessa di CP_4 carattere generale.
Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, alla stregua dei criteri definitori forniti dall'art. 2195 cc.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, va tenuto conto che l'art. 2, L. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, L. n.
45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, per cui
“risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass.
S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Vi civ., ord. 8.10.2019, n. 25192).
5 Ciò posto, il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale;
occorre altresì la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17328 del 25.08 e n. 17370 del 26.08.2016 ha ancora evidenziato che il requisito imprescindibile per l'iscrizione consiste nella prestazione da parte del socio di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò perché
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma accomunare i commercianti (così anche i coltivatori e artigiani) ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 3240/2010).
In base ai principi richiamati anche nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010, nella ordinanza n. 845/2010 e nella successiva sentenza n. 2138/2014, è possibile evincere che l'onere della prova dei caratteri di abitualità e prevalenza nel senso sopra chiarito, è a carico dell in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., 20 CP_1 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600).
Va condiviso al riguardo il percorso motivazionale della Corte di Cassazione nella sentenza n.14389 del 05.06.2018 in relazione alla srl, ove rileva che “sotto il profilo soggettivo, questa Corte - con riferimento alle società a responsabilità limitata (Cass. ord. n. 2151 del 2017) - ha affermato il principio secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della
L. n. 45 del 1986, art. 3 la qualità di socio unico e amministratore di una s.r.l. non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto (v., pure, Cass. ord. n. 3145 del 2013, richiamata da Cass. 17643 del 2016 cit.)”.
A tanto va aggiunto che, sempre e solo in relazione alla particolare ipotesi della srl unipersonale, la Corte di Cassazione nella sentenza n.26655 del 22.10.2018, nel respingere il ricorso dell , ha condiviso “la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che è basata sulla constatazione della CP_1 CP_ mancata dimostrazione da parte del che vi era onerato, dei presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa;
invero, come rilevato in punto di fatto dalla Corte d'appello, con CP_ motivazione adeguata che sfugge ai rilievi di legittimità, non aveva minimamente assolto l'onere di Co provare l'apporto personale dell ell'attività commerciale della società da lei amministrata, apporto, questo, che avrebbe potuto giustificare l'iscrizione della medesima alla gestione commercianti, ai fini della relativa imposizione contributiva;
inoltre, nell'impugnata sentenza è posto ben in evidenza che si era rivelato CP_ Co insufficiente il tentativo del di far discendere la prova dell'espletamento dell'attività commerciale dell dalla produzione del reddito, consistente negli aggi dei prodotti di monopolio, non essendo stato dimostrato se un tale reddito fosse stato o meno percepito attraverso l'espletamento dell'attività personale della medesima in considerazione del fatto specifico che la documentazione prodotta da quest'ultima era relativa alla cessione
6 da tempo dell'indicata attività; tra l'altro, nella sentenza è anche spiegato che non risultava alcuna attività Co personale della oiché l'azienda era stata ceduta in affitto e poi venduta, avvenendo tutto ciò dal 1999 in avanti, mentre le cartelle opposte si riferivano a pretese concernenti il periodo 2008-2009, dunque successivo alla cessione per vendita del complesso delle attività; ne conseguiva, come accertato dalla Corte di merito, che dal 2007 in poi l'appellata non aveva alcun titolo per esercitare personalmente un'attività commerciale;
nè può CP_ Co essere condiviso il tentativo del di far discendere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della alla gestione commercianti da un elemento meramente presuntivo, quale il fatto che quest'ultima era socio unico di società di capitali a responsabilità limitata, in mancanza di elementi positivi di riscontro circa lo svolgimento personale effettivo da parte sua di attività commerciale, o dalla mancata dimostrazione da parte dell'opponente dello svolgimento di attività diversa non riconducibile a quella commerciale, atteso che in tal CP_ modo finisce sostanzialmente per invertire l'onere della prova posto a suo carico, che è proprio quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa contributiva oggetto di causa;
… che non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) (partecipazione personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società; in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
In definitiva, la prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, può desumersi da circostanze di fatto purché tempestivamente dedotte e può essere anche presuntiva e propongono di utilizzare elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni per cui possono costituire elementi presuntivi la presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (cfr. per un'ipotesi di questo tipo,
Cass. 11 luglio 2012, n. 11685; conf. sentenza numero 26026 del 17 Ottobre 2018). È evidente che anche in tale evenienza, la valutazione va fatta caso per caso tenendo presente che, in base al riparto dell'onere probatorio, incombe sull dimostrare la sussistenza delle ragioni per le quali CP_1
l'amministratore debba essere iscritto nella Gestione commercianti.
Nel caso in esame, dalla visura camerale in atti (all. inps) risulta che l'attività di impresa della riguarda prevalentemente la “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche CP_4
e superalcooliche, la gestione di fast food, tavola calda, pub, pizzerie, paninoteche, rosticcerie" e la società si avvale 7 di un numero esiguo di dipendenti (uno/due). A tale riguardo, l'opponente riferisce che la CP_4
[... nel proprio organico ha sempre avuto figure professionali che le consentissero di svolgere la propria attività, nello specifico, facevano parte dell'organico la sig.ra cod. fisc. Controparte_5
assunta con contratto a tempo indeterminato, livello inquadramento 3, a CodiceFiscale_1 tempo pieno, con la qualifica professionale, di cuoco di ristorante codice: 5.2.2.1.0.14, facevano parte dell'organico anche i sigg. cod. fisc. e Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 cod. fisc. entrambe assunte con contratto a tempo indeterminato, livello CodiceFiscale_3 inquadramento 6, con tempo parziale orizzontale, con le qualifiche di cameriere di ristorante codice:
5.2.2.3.2.5..
La prospettazione attorea volta ad introdurre un fatto impeditivo della pretesa azionata dall non giova alla tesi propugnata. In primo luogo, risulta dalla stessa visura camerale in atti CP_1
(all. inps) che la società si avvale di un numero esiguo di dipendenti (uno/due) e l'attività di impresa della riguarda prevalentemente La “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande CP_4 anche alcoliche e superalcooliche, la gestione di fast food, tavola calda, pub, pizzerie, paninoteche, rosticcerie" ; inoltre, va posto l'accento sulla circostanza che tale attività richiede -in termini di conduzione dell'azienda- l'esercizio di compiti gestori di organizzazione dell'attività, in relazione ad es. all'approvvigionamento delle materie prima, ai rapporti con i fornitori, al coordinamento del personale per una proficua valorizzazione dei fattori produttivi, che non può essere affidata a dipendenti con mansioni di carattere esecutivo quali un cuoco e un cameriere di ristorante, verosimilmente privi della qualifica necessaria, bensì richiede l'affidamento a dipendenti di concetto.
e/o la collaborazione esterna di professionisti (commercialisti, fiscalisti, mediatori) per la gestione della stessa, circostanza affatto allegata. A tale riguardo, anche la prova testimoniale, così come articolata, non è rilevante ai fini di causa, in quanto incentrata su circostanze inconferenti rispetto al tema d'indagine.
Va quindi condiviso quanto sostenuto dall ossia che nessuno dei dipendenti della società CP_1 rivestiva all'epoca dei fatti un livello di inquadramento professionale tale da fare ritenere che fosse uno di loro a gestire l'impresa, consentendo di accreditare la tesi che l'amministrazione e gestione dell'attività -rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale- fosse in realtà svolta dallo stesso
Pertanto, per la contribuzione decorrente dal 2018 al 2023, il ricorso in opposizione va Parte_1 rigettato.
Le spese si compensano per la metà dal momento che lo sgravio dei contributi degli anni
2016 e 2017 risulta avvenuto solo dopo la notifica del ricorso, senza una valida motivazione da parte dell idonea a giustificare il ritardo;
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
8 Nulla per le spese nei confronti di la cui costituzione è avvenuta senza alcuna domanda CP_6 nei suoi confronti bensì volontariamente, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'AVA.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai contributi richiesti nell'AVA impugnato, per gli anni 2016 e 2017; rigetta per il resto il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti i contributi pretesi dall nell'AVA CP_1 impugnato riferiti alle restanti annualità; liquida le spese in € 3.101,55 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell della restante metà, oltre IVA e CPA se CP_1 dovute.
Nulla per le spese nei confronti di . CP_6
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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