Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8554 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05320/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2022, proposto da
AN GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto n. 6432 del 18.07.2022, con il quale il Dirigente Scolastico, ha rigettato la domanda 30-05- 2022 presentata dal Sig. GL EF per l'inserimento/aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale di Napoli e disposto l'esclusione del ricorrente dalla I Fascia GPS e dalla II Fascia delle G.I., per la classe di concorso A046.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UI AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto n. 6432 del 18.07.2022, con il quale è stata disposta la sua esclusione dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (cd. GPS) di I e II Fascia, per la mancata produzione della certificazione di cui all’art. 7, co. 12 dell’O.M. n. 112/2022.
In particolare, il ricorrente ha assunto di avere conseguito l’abilitazione all’estero e che, tuttavia, egli è stato escluso dall’inserimento nelle predette graduatorie, perché il titolo non è stato ancora riconosciuto in Italia.
2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa circa le questioni rilevabili d’ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e della possibile improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la scadenza della graduatoria impugnata.
4. Ritiene il Collegio che vada esaminata con priorità la questione attinente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 276, comma 2, cpc, come richiamato dall’art. 76, comma 2, cpa ( cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 5/2015).
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5.1 In detta prospettiva, il Collegio intende prestare adesione all’orientamento espresso in subiecta materia della giurisprudenza amministrativa, che ha affermato che: “ Sul punto, occorre richiamare l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con la decisione n. 22693 del 20 luglio 2022, nella quale hanno affermato che, allorché oggetto della domanda giudiziale sia l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Viceversa, se la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento nella graduatoria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Ancor più di recente, le stesse Sezioni Unite, con ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023, hanno stabilito che in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.
Recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 122 del 2024, ha espresso il seguente principio in materia di riparto di giurisdizione: “In materia di controversie relative all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando oggetto di contestazione sono gli atti di macro organizzazione che stabiliscono i criteri e i requisiti per l'accesso alle graduatorie, in quanto espressione di un potere amministrativo pubblicistico rientrante nell'autoorganizzazione degli enti pubblici. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo si fonda non sul petitum formale ma sulla causa petendi o petitum sostanziale, ovvero sulla consistenza obiettiva della posizione giuridica soggettiva azionata. Mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie riguardanti atti di mera gestione delle graduatorie attinenti alla posizione soggettiva dell'interessato, appartiene alla giurisdizione amministrativa l'accertamento della legittimità della regolamentazione generale delle graduatorie adottata con atto ministeriale, anche quando l'interesse mediato del ricorrente sia quello di ottenere una posizione utile in graduatoria”. ” (Tar Roma, Sezione IV Bis, sentenza del 11 novembre 2025, n. 20021).
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
UI AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AB | AO NI |
IL SEGRETARIO