CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 360/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 360 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Vasta del Foro di CodiceFiscale_1
Locri), nei confronti di (C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Vincenzo Romeo del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con la domanda originaria aveva citato in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo a) la risoluzione del contratto di compravendita del 2006, b) l'esecuzione CP_1
1 in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota immobiliare in favore di , e Parte_1
c) il risarcimento danni.
2.1. Il Tribunale di Locri aveva rigettato tutte le domande, dichiarando nulli a) il contratto di compravendita (per impossibilità dell'oggetto), e il b) contratto preliminare di donazione.
2.2. Esso – inoltre – aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da , così come quella volta alla condanna CP_1 dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché tardive.
2.3. impugna la relativa sentenza (n. 404/2021) del predetto Tribunale di Locri. Parte_1
2.4. L'appellante deduce – innanzitutto – come la scrittura privata del 6 maggio 2006, con la quale la convenuta si sarebbe obbligata a corrispondergli la somma di quindicimila euro per l'acquisto di una quota di proprietà di un immobile (storicamente appartenuto al padre di entrambi), costituirebbe valido titolo negoziale, e conterrebbe un riconoscimento espresso del diritto di proprietà di lui.
2.5. Egli contesta – poi – la declaratoria di nullità (del contratto di compravendita) per impossibilità dell'oggetto, sostenendo come la vendita di cosa altrui sia ammessa dall'ordinamento, e come – in ogni caso – la scrittura intercorsa rappresenti una promessa di pagamento, idonea a fondare la domanda (subordinata) di condanna al pagamento del saldo residuo (di 10.000,00 euro).
2.6. Parte appellante censura – inoltre – la qualificazione della scrittura priva di data come contratto preliminare di donazione nullo, ritenendola – piuttosto – un negozio fiduciario o un contratto a favore di terzo, volto a dare attuazione alla volontà del padre naturale.
2.7. Egli chiede – infine – la riforma della statuizione sulle spese di lite, ritenute eccessive e non giustificate, anche in considerazione della propria ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, e del comportamento processuale tenuto dalla controparte, e ritenuto lesivo e infondatamente accusatorio.
3. si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la piena CP_1
correttezza della sentenza di primo grado.
3.1. Ella – in particolare – ribadisce la nullità della scrittura privata del 6 maggio 2006, in quanto avente a oggetto un bene già esclusivamente proprio, e contesta come tale scrittura possa avere un qualche valore confessorio, o costitutivo d'obbligazioni.
3.2. La medesima aggiunge – poi – come la scrittura priva di data sia stata formalmente disconosciuta e risulti (secondo una perizia calligrafica, prodotta da ) contraffatta. Parte_2
3.3. L'appellata eccepisce – inoltre – l'inammissibilità delle nuove allegazioni dell'appellante in tema di negozio fiduciario, ritenendole tardive e in contrasto con il divieto di nova in appello.
2 3.4. – infine – contesta la domanda subordinata di pagamento e quella di CP_1
risarcimento danni, ritenendole infondate e prive di prova, e chiede la conferma della condanna alle spese, con ulteriore condanna per il grado d'appello.
4. All'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla esistenza e storicità del fatto fiduciario, e sulla sua spendibilità nella causa.
7. La convenuta e appellata ne contesta l'effettività, adducendo la falsità del documento
(senza data) contenente la formalizzazione di tale pattuizione, e conseguentemente asserendo la mancata dimostrazione avversaria dell'oggettività del patto e la correlata possibilità della sua eseguibilità.
8. La deduzione – tuttavia – prova troppo.
9. Diversi elementi depongono nel senso dell'oggettività del patto (presupposto logicamente e cronologicamente dall'appellante), e a sostegno delle domande di risoluzione per inadempimento (della vendita del 6 maggio 2006), e di trasferimento coattivo della quota immobiliare controversa.
10. Occorre – invero – premettere come l'andamento dei rapporti tra le parti debba valutarsi in accordo al principio di razionalità, in forza del quale attribuire – ai comportamenti (anche negoziali) dei soggetti di diritto – significati coerenti, plausibili e sensati.
11. Nella specie, a fronte dell'azionamento attoreo d'una scrittura del 2006 (non disconosciuta, nella sua materialità e riferibilità anche alla convenuta), l'appellata ha sostenuto essere stata (la medesima scrittura) stipulata per rivestire di apparente formalità
l'iniziativa caritatevole di , intesa a giustificare un'attribuzione patrimoniale in CP_1
favore del fratello (afflitto da ristrettezze economiche), senza ferirne la sensibilità. Pt_1
12. Sennonché, l'atto in questione si caratterizza per tutti gli elementi d'una compravendita immobiliare (la quale ben può essere stipulata direttamente fra le parti e senza il concomitante ministero di un notaio), in quanto identificativa del bene, del prezzo, della volontà d'alienare e acquisire, e (aggiuntivamente) del programma dei pagamenti.
13. Alla luce di una tale compiutezza e precisione (del contratto), è – dunque – preferibile
(anche alla luce del canone probatorio del «più probabile che non») accedere a un'interpretazione (dell'atto) in forza della quale possa ascriversi a quest'ultimo un senso logico e giuridicamente impegnativo.
3 14. La scrittura del 6 maggio 2006 – infatti – le parti si sono vincolate a un trasferimento immobiliare oneroso, e le clausole della relativa pattuizione legittimano la convinzione circa la serietà e consapevolezza delle parti (nella stesura del contratto suddetto).
15. In virtù di tale approdo interpretativo – perciò – la tesi avversaria (dell'improduttività
d'effetti e vincoli, provenienti da tale pattuizione) non è credibile.
16. Una volta attribuito – dunque – all'atto del maggio 2006 un significato razionale e opponibile, deve conseguentemente pervenirsi alla conclusione per la quale all'atto notarile
(del 1978) intercorso fra e le sue figlie non matrimoniali (tra le quali Persona_1 [...]
) sia effettivamente acceduto un patto fiduciario di parziale trasferimento del bene CP_1 ad altri (ossia – per quanto qui d'interesse – a ): patto di cui è possibile occuparsi Parte_1 in questa sede, la qualificazione della fattispecie essendo consentita al giudice d'appello, fermo il perimetro delle allegazioni delle parti.
17. Un'opinione differente (circa l'esistenza storica del patto fiduciario) colliderebbe – infatti – non soltanto con il regolamento negoziale divisato (fra e ) innanzi al Per_1 CP_1
notaio (nel 1978) ma anche con la compravendita stipulata (tra e ) Parte_1 CP_1
nel 2006.
18. Nell'atto notarile – invero – il padre (di e ) ha rimesso a Parte_1 CP_1 [...]
i ¾ d'un immobile, attribuito – per il quarto rimanente – alla restante figlia, CP_1 [...]
CP_2
19. Tale programma negoziale – letto alla luce del contenuto del contratto del 2006
(preordinato alla vendita – da a – di un quarto dell'immobile) – Parte_1 CP_1 autorizza a ritenere come avesse intenzione d'attribuire ai propri figli un quarto Per_1
(ciascuno) del manufatto (oggetto del contratto notarile), e – a questo riguardo – di voler conseguire un siffatto proposito in parte mediante alienazione diretta (a e CP_1 [...]
, partecipanti all'atto pubblico) e in parte – quanto a – per via d'un CP_2 Parte_1
pedissequo trasferimento, da compiersi a iniziativa di (risultata destinataria del CP_1
maggior numero di quote), verso il fratello qui appellante.
20. Non si spiegherebbe – se così non fosse – la ragione per la quale, alcuni decenni dopo,
si sia reso venditore esattamente d'un quarto dell'immobile (venduto dal proprio Parte_1
padre nel 1978) nei confronti della sorella . CP_1
21. A questo punto – però – è bene precisare (con Cass., SS. UU. Civ., sent. n. 6459/2002), come «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di
4 interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario».
21.1. La sottolineatura giurisprudenziale appena riportata consente di chiarire come – nella specie – l'efficacia del patto fiduciario richiamato da possa essere invocata Parte_1 indipendentemente dall'autenticità della scrittura non datata prodotta dall'attore (e disconosciuta da ), essendo l'azionabilità e la coercibilità del pactum fiduciae CP_1
prescindenti dalla trasposizione in forma scritta della pattuizione fiduciaria stessa (purché altrimenti accertata nella sua realtà).
22. Orbene, la prova della storicità del patto fiduciario è desumibile dalle considerazioni formulate ai paragrafi precedenti, avendo essa ottenuto riscontri estrinseci chiari, precisi e concordanti, appunto rappresentati (congiuntamente) dalla concreta conformazione impressa a) sia al trasferimento delle quote immobiliari (per contratto notarile del 1978) e b) sia al contenuto del contratto del 6 maggio 2006.
23. Ciò detto – allora – in riferimento al pactum fiduciae (accessorio all'atto pubblico del 1978), di cui va ribadita l'effettività e avvenuta dimostrazione in questo processo, non può condividersi l'impostazione del primo giudice, conducente alla declaratoria di nullità del contratto del 2006.
24. L'accordo del 2006 – fra e – ha, invero, superato (e Parte_2 CP_1
presupposto) il sotteso patto fiduciario, regolando (con precisione e specificità) i rapporti patrimoniali fra gli odierni contendenti, nel senso di un (successivo e inverso) trasferimento
(a titolo oneroso) della quota (spettante fiduciariamente a ) di un quarto Parte_1 dell'immobile, in favore di (resasi acquirente dal fratello). CP_1
25. Così ricostruiti i fatti intercorsi fra le parti, il negozio di trasferimento – da a Parte_1
– formalizzato nel 2006 non può dirsi privo né di causa né di oggetto, inerendo CP_1
esso a un bene sussistente e commerciabile (una quota immobiliare), e mirando a realizzare un (lecito, tutelabile e tipico) spostamento di ricchezza (immobiliare), contro il versamento di un prezzo.
26. La circostanza dell'omesso versamento – da parte di , a (e CP_1 Parte_1 in esecuzione del vigente e valido contratto del 6 maggio 2006) – dei restanti diecimila euro pattuiti (e pari ai due terzi del prezzo di vendita) non è stata contestata dalla convenuta: di talché il contratto in questione è rimasto inadempiuto, e l'entità delle somme non corrisposte
(al venditore ) ben giustifica l'accoglimento della domanda risolutoria di lui, Parte_1
5 acclarata la non scarsa importanza della controprestazione frustrata dal contegno della
(acquirente e) debitrice.
27. Al contempo, l'appurata veridicità del patto fiduciario (ancillare alla stipulazione notarile del 1978) conduce – altresì – all'accoglimento dell'ulteriore domanda attorea (non graduata in citazione, e – anzi – presentata da come pariordinata rispetto a quella di Parte_1 risoluzione), protesa all'ottenimento d'una sentenza costitutiva, in grado di tenere luogo del trasferimento fiduciae causa, non spontaneamente procurato dalla fiduciaria ) CP_1
al beneficiario ( ). Parte_1
28. Non può trovare accoglimento – però – la domanda attorea finalizzata al risarcimento del danno asseritamente cagionato a dall'inadempimento di , poiché Parte_1 CP_1 generica ed esplorativa, tanto in ordine ai presupposti d'insorgenza della relativa responsabilità risarcitoria quanto in relazione alla determinazione dell'ammontare reclamato a titolo di ristoro del pregiudizio ventilato.
29. Per tutto quanto esposto sopra – quindi – l'appello e le domande originarie vanno accolti nei termini di cui al dispositivo, con compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze processuali per ambo i gradi giudiziali, attesa l'assoluta novità, singolarità e complessità della vicenda scrutinata.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di quota immobiliare stipulato fra e il 6 maggio 2006, per inadempimento Parte_1 CP_1 dell'appellata al pagamento della maggioritaria parte del prezzo di vendita;
- sempre per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone attribuirsi a la proprietà Parte_1 dell'immobile controverso in misura pari a un quarto, unitamente a tutti i connessi diritti e accessori;
- compensa integralmente fra le parti le competenze di ambo i gradi giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
6 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 360 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Vasta del Foro di CodiceFiscale_1
Locri), nei confronti di (C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Vincenzo Romeo del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con la domanda originaria aveva citato in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo a) la risoluzione del contratto di compravendita del 2006, b) l'esecuzione CP_1
1 in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota immobiliare in favore di , e Parte_1
c) il risarcimento danni.
2.1. Il Tribunale di Locri aveva rigettato tutte le domande, dichiarando nulli a) il contratto di compravendita (per impossibilità dell'oggetto), e il b) contratto preliminare di donazione.
2.2. Esso – inoltre – aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da , così come quella volta alla condanna CP_1 dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché tardive.
2.3. impugna la relativa sentenza (n. 404/2021) del predetto Tribunale di Locri. Parte_1
2.4. L'appellante deduce – innanzitutto – come la scrittura privata del 6 maggio 2006, con la quale la convenuta si sarebbe obbligata a corrispondergli la somma di quindicimila euro per l'acquisto di una quota di proprietà di un immobile (storicamente appartenuto al padre di entrambi), costituirebbe valido titolo negoziale, e conterrebbe un riconoscimento espresso del diritto di proprietà di lui.
2.5. Egli contesta – poi – la declaratoria di nullità (del contratto di compravendita) per impossibilità dell'oggetto, sostenendo come la vendita di cosa altrui sia ammessa dall'ordinamento, e come – in ogni caso – la scrittura intercorsa rappresenti una promessa di pagamento, idonea a fondare la domanda (subordinata) di condanna al pagamento del saldo residuo (di 10.000,00 euro).
2.6. Parte appellante censura – inoltre – la qualificazione della scrittura priva di data come contratto preliminare di donazione nullo, ritenendola – piuttosto – un negozio fiduciario o un contratto a favore di terzo, volto a dare attuazione alla volontà del padre naturale.
2.7. Egli chiede – infine – la riforma della statuizione sulle spese di lite, ritenute eccessive e non giustificate, anche in considerazione della propria ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, e del comportamento processuale tenuto dalla controparte, e ritenuto lesivo e infondatamente accusatorio.
3. si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la piena CP_1
correttezza della sentenza di primo grado.
3.1. Ella – in particolare – ribadisce la nullità della scrittura privata del 6 maggio 2006, in quanto avente a oggetto un bene già esclusivamente proprio, e contesta come tale scrittura possa avere un qualche valore confessorio, o costitutivo d'obbligazioni.
3.2. La medesima aggiunge – poi – come la scrittura priva di data sia stata formalmente disconosciuta e risulti (secondo una perizia calligrafica, prodotta da ) contraffatta. Parte_2
3.3. L'appellata eccepisce – inoltre – l'inammissibilità delle nuove allegazioni dell'appellante in tema di negozio fiduciario, ritenendole tardive e in contrasto con il divieto di nova in appello.
2 3.4. – infine – contesta la domanda subordinata di pagamento e quella di CP_1
risarcimento danni, ritenendole infondate e prive di prova, e chiede la conferma della condanna alle spese, con ulteriore condanna per il grado d'appello.
4. All'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla esistenza e storicità del fatto fiduciario, e sulla sua spendibilità nella causa.
7. La convenuta e appellata ne contesta l'effettività, adducendo la falsità del documento
(senza data) contenente la formalizzazione di tale pattuizione, e conseguentemente asserendo la mancata dimostrazione avversaria dell'oggettività del patto e la correlata possibilità della sua eseguibilità.
8. La deduzione – tuttavia – prova troppo.
9. Diversi elementi depongono nel senso dell'oggettività del patto (presupposto logicamente e cronologicamente dall'appellante), e a sostegno delle domande di risoluzione per inadempimento (della vendita del 6 maggio 2006), e di trasferimento coattivo della quota immobiliare controversa.
10. Occorre – invero – premettere come l'andamento dei rapporti tra le parti debba valutarsi in accordo al principio di razionalità, in forza del quale attribuire – ai comportamenti (anche negoziali) dei soggetti di diritto – significati coerenti, plausibili e sensati.
11. Nella specie, a fronte dell'azionamento attoreo d'una scrittura del 2006 (non disconosciuta, nella sua materialità e riferibilità anche alla convenuta), l'appellata ha sostenuto essere stata (la medesima scrittura) stipulata per rivestire di apparente formalità
l'iniziativa caritatevole di , intesa a giustificare un'attribuzione patrimoniale in CP_1
favore del fratello (afflitto da ristrettezze economiche), senza ferirne la sensibilità. Pt_1
12. Sennonché, l'atto in questione si caratterizza per tutti gli elementi d'una compravendita immobiliare (la quale ben può essere stipulata direttamente fra le parti e senza il concomitante ministero di un notaio), in quanto identificativa del bene, del prezzo, della volontà d'alienare e acquisire, e (aggiuntivamente) del programma dei pagamenti.
13. Alla luce di una tale compiutezza e precisione (del contratto), è – dunque – preferibile
(anche alla luce del canone probatorio del «più probabile che non») accedere a un'interpretazione (dell'atto) in forza della quale possa ascriversi a quest'ultimo un senso logico e giuridicamente impegnativo.
3 14. La scrittura del 6 maggio 2006 – infatti – le parti si sono vincolate a un trasferimento immobiliare oneroso, e le clausole della relativa pattuizione legittimano la convinzione circa la serietà e consapevolezza delle parti (nella stesura del contratto suddetto).
15. In virtù di tale approdo interpretativo – perciò – la tesi avversaria (dell'improduttività
d'effetti e vincoli, provenienti da tale pattuizione) non è credibile.
16. Una volta attribuito – dunque – all'atto del maggio 2006 un significato razionale e opponibile, deve conseguentemente pervenirsi alla conclusione per la quale all'atto notarile
(del 1978) intercorso fra e le sue figlie non matrimoniali (tra le quali Persona_1 [...]
) sia effettivamente acceduto un patto fiduciario di parziale trasferimento del bene CP_1 ad altri (ossia – per quanto qui d'interesse – a ): patto di cui è possibile occuparsi Parte_1 in questa sede, la qualificazione della fattispecie essendo consentita al giudice d'appello, fermo il perimetro delle allegazioni delle parti.
17. Un'opinione differente (circa l'esistenza storica del patto fiduciario) colliderebbe – infatti – non soltanto con il regolamento negoziale divisato (fra e ) innanzi al Per_1 CP_1
notaio (nel 1978) ma anche con la compravendita stipulata (tra e ) Parte_1 CP_1
nel 2006.
18. Nell'atto notarile – invero – il padre (di e ) ha rimesso a Parte_1 CP_1 [...]
i ¾ d'un immobile, attribuito – per il quarto rimanente – alla restante figlia, CP_1 [...]
CP_2
19. Tale programma negoziale – letto alla luce del contenuto del contratto del 2006
(preordinato alla vendita – da a – di un quarto dell'immobile) – Parte_1 CP_1 autorizza a ritenere come avesse intenzione d'attribuire ai propri figli un quarto Per_1
(ciascuno) del manufatto (oggetto del contratto notarile), e – a questo riguardo – di voler conseguire un siffatto proposito in parte mediante alienazione diretta (a e CP_1 [...]
, partecipanti all'atto pubblico) e in parte – quanto a – per via d'un CP_2 Parte_1
pedissequo trasferimento, da compiersi a iniziativa di (risultata destinataria del CP_1
maggior numero di quote), verso il fratello qui appellante.
20. Non si spiegherebbe – se così non fosse – la ragione per la quale, alcuni decenni dopo,
si sia reso venditore esattamente d'un quarto dell'immobile (venduto dal proprio Parte_1
padre nel 1978) nei confronti della sorella . CP_1
21. A questo punto – però – è bene precisare (con Cass., SS. UU. Civ., sent. n. 6459/2002), come «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di
4 interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario».
21.1. La sottolineatura giurisprudenziale appena riportata consente di chiarire come – nella specie – l'efficacia del patto fiduciario richiamato da possa essere invocata Parte_1 indipendentemente dall'autenticità della scrittura non datata prodotta dall'attore (e disconosciuta da ), essendo l'azionabilità e la coercibilità del pactum fiduciae CP_1
prescindenti dalla trasposizione in forma scritta della pattuizione fiduciaria stessa (purché altrimenti accertata nella sua realtà).
22. Orbene, la prova della storicità del patto fiduciario è desumibile dalle considerazioni formulate ai paragrafi precedenti, avendo essa ottenuto riscontri estrinseci chiari, precisi e concordanti, appunto rappresentati (congiuntamente) dalla concreta conformazione impressa a) sia al trasferimento delle quote immobiliari (per contratto notarile del 1978) e b) sia al contenuto del contratto del 6 maggio 2006.
23. Ciò detto – allora – in riferimento al pactum fiduciae (accessorio all'atto pubblico del 1978), di cui va ribadita l'effettività e avvenuta dimostrazione in questo processo, non può condividersi l'impostazione del primo giudice, conducente alla declaratoria di nullità del contratto del 2006.
24. L'accordo del 2006 – fra e – ha, invero, superato (e Parte_2 CP_1
presupposto) il sotteso patto fiduciario, regolando (con precisione e specificità) i rapporti patrimoniali fra gli odierni contendenti, nel senso di un (successivo e inverso) trasferimento
(a titolo oneroso) della quota (spettante fiduciariamente a ) di un quarto Parte_1 dell'immobile, in favore di (resasi acquirente dal fratello). CP_1
25. Così ricostruiti i fatti intercorsi fra le parti, il negozio di trasferimento – da a Parte_1
– formalizzato nel 2006 non può dirsi privo né di causa né di oggetto, inerendo CP_1
esso a un bene sussistente e commerciabile (una quota immobiliare), e mirando a realizzare un (lecito, tutelabile e tipico) spostamento di ricchezza (immobiliare), contro il versamento di un prezzo.
26. La circostanza dell'omesso versamento – da parte di , a (e CP_1 Parte_1 in esecuzione del vigente e valido contratto del 6 maggio 2006) – dei restanti diecimila euro pattuiti (e pari ai due terzi del prezzo di vendita) non è stata contestata dalla convenuta: di talché il contratto in questione è rimasto inadempiuto, e l'entità delle somme non corrisposte
(al venditore ) ben giustifica l'accoglimento della domanda risolutoria di lui, Parte_1
5 acclarata la non scarsa importanza della controprestazione frustrata dal contegno della
(acquirente e) debitrice.
27. Al contempo, l'appurata veridicità del patto fiduciario (ancillare alla stipulazione notarile del 1978) conduce – altresì – all'accoglimento dell'ulteriore domanda attorea (non graduata in citazione, e – anzi – presentata da come pariordinata rispetto a quella di Parte_1 risoluzione), protesa all'ottenimento d'una sentenza costitutiva, in grado di tenere luogo del trasferimento fiduciae causa, non spontaneamente procurato dalla fiduciaria ) CP_1
al beneficiario ( ). Parte_1
28. Non può trovare accoglimento – però – la domanda attorea finalizzata al risarcimento del danno asseritamente cagionato a dall'inadempimento di , poiché Parte_1 CP_1 generica ed esplorativa, tanto in ordine ai presupposti d'insorgenza della relativa responsabilità risarcitoria quanto in relazione alla determinazione dell'ammontare reclamato a titolo di ristoro del pregiudizio ventilato.
29. Per tutto quanto esposto sopra – quindi – l'appello e le domande originarie vanno accolti nei termini di cui al dispositivo, con compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze processuali per ambo i gradi giudiziali, attesa l'assoluta novità, singolarità e complessità della vicenda scrutinata.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di quota immobiliare stipulato fra e il 6 maggio 2006, per inadempimento Parte_1 CP_1 dell'appellata al pagamento della maggioritaria parte del prezzo di vendita;
- sempre per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone attribuirsi a la proprietà Parte_1 dell'immobile controverso in misura pari a un quarto, unitamente a tutti i connessi diritti e accessori;
- compensa integralmente fra le parti le competenze di ambo i gradi giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
6 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7