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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/09/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con ricorso da
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
dimessa in atti, dall'Avv. Roberto CASUCCI;
appellante c o n t r o
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- in persona del Presidente in carica Controparte_2
appellata contumace
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei due motivi di appello dichiarare nulla o revocare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1 1. , già liquidatore di una Ecosol Italia Srl, propose avanti il tribunale di Parte_1
Pordenone opposizione a sanzione amministrativa comminatagli dalla
[...]
- con la Controparte_3
quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € 3.500,00 per la violazione dell'art. 3 c. 3 del D. Lgs.
209/99, punita ai sensi dell'art. 10 c.1 dello stesso D.Lgs 209/99, per avere omesso l'invio alla sezione regionale del Catasto rifiuti della comunicazione dovuta con cadenza biennale dai detentori di apparecchi contenenti PCB (policlorobifenili) per un valore superiore a 5 dm3.
A sostegno dell'opposizione il deduceva: -) la nullità dell'ordinanza per la diversità tra i Pt_1
fatti accertati nel verbale d'accertamento e quelli per cui era stata emessa l'ingiunzione; -) l'assenza di colpa, anche lieve;
-) in subordine, instava per la determinazione della sanzione nei minimi edittali.
Nella costituzione e resistenza dell' , con sentenza pronunciata in data 1.3.2024 il CP_4
tribunale, rigettate le domande principali dell'opponente intese a sentir dichiarare nulla od annullare o revocare l'ordinanza-ingiunzione, in accoglimento della domanda subordinata rideterminava la sanzione in euro 2.582,00 e, compensate le spese di lite per metà, condannava il a rifondere Pt_1
alla il restante mezzo. CP_5
Il tribunale, per quanto importa ai fini del gravame, escludeva che il fatto per cui era stata emessa l'ingiunzione fosse diverso da quello accertato. In particolare, il primo giudicante rilevava che nel verbale d'accertamento era stato rilevato e contestato che la società non aveva inviato le comunicazioni previste con obbligatoria cadenza biennale tra la data del 10.08.2015 e quella del
31.12.2021, periodo che ricomprendeva anche le omissioni alle scadenze intermedie, tra cui le due specificate nel provvedimento impugnato;
riteneva che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova di agito senza colpa, considerati la particolare diligenza richiesta nella materia della gestione dei rifiuti, la qualifica di esperto del settore del Tapetto, il dovere da parte sua di accertarsi dell'esistenza in azienda delle apparecchiature inquinanti, la protrazione dell'inadempimento per
2 anni e senza che valesse a far venir meno gli obblighi gravanti sull'amministratore la natura liquidatoria del mandato ricevuto.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello , affidato a due motivi, a mezzo dei Parte_1
quali chiede dichiararsi nulla o revocarsi l'ordinanza ingiunzione.
Con il primo motivo denuncia violazione degli art. 24 Costituzione e 521, II comma cpp., nullità
dell'ordinanza ingiunzione ex art. 24 Costituzione e nullità della sentenza ex art 161 cpc per violazione dell'art. 112 cpc. L'appellante sostiene che l'ordinanza viola il principio di diritto,
applicabile anche alle sanzioni amministrative, dell'immutabilità della contestazione;
rileva che nel verbale di accertamento dell'Ente Regione del 17/02/2022 l'intervallo temporale 10/08/2015-
31/12/2021 indicato dal primo giudicante non era individuato, né come periodo di riferimento né
come capo di contestazione, facendosi riferimento esclusivamente all'omissione di comunicazione alla data del 31/12/2021; che la contestazione doveva essere precisa in modo particolare perché
rivolta a soggetto che non era mai stato, né socio, né amministratore, né dipendente e neppure professionista di Ecosol;
che l'ordinanza ingiunzione non aveva indicato con precisione gli apparecchi contenenti PCB, il che impediva ogni verifica e controllo, segnatamente quanto alla loro esistenza all'epoca (aprile 2017) in cui l'appellante aveva assunto la carica di liquidatore di Ecosol
Italia, esistenza che non era comunque provata, dal che ulteriore ragione di nullità dell'ordinanza;
che il tribunale non si era pronunciato relativamente alla fondatezza o meno di questa censura, in violazione art. 112 cpc.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia violazione dell'art. 3 legge 689/1981, per avere il tribunale respinto l'opposizione pur in assenza di sua colpa, anche lieve, ed averlo dunque condannato a titolo di responsabilità oggettiva, e dell'art. 2697 cc, per avere egli positivamente dimostrato la sua assenza di colpa. Rileva di essere subentrato all'originario titolare dell'impresa in conseguenza del suo decesso, con la finalità di tenere sotto controllo e avviare a trattamento l'ingente quantità di rifiuti presenti a magazzino e consentire la migliore valutazione economica possibile dell'immobile in funzione liquidatoria;
che non gli era stata trasmessa alcuna
3 informazione circa l'esercizio dell'immobile quale “stabilimento o impianto operativo finalizzato all'esercizio dell'originaria impresa” né vi erano soggetti da cui in concreto egli avrebbe potuto attingere informazioni ed acquisire documenti;
che la perizia dei beni aziendali disposta nella procedura concordataria, non indicava l'esistenza di PCB in alcuno dei beni aziendali;
che l'Autorità Regionale non aveva mai indicato quali fossero, dei beni aziendali, gli apparecchi contenenti PCB, né egli aveva rinvenuto la precedente comunicazione 10 agosto 2015 in cui si dava conto dell'esistenza di beni contenenti PCB;
che, in tali circostanze non era ravvisabile una propria responsabilità, trattandosi di violazione commessa per errore sul fatto non determinato da colpa, né
era configurabile una “responsabilità professionale”, dal momento che gli erano stati attribuiti compiti liquidatori, con incarico particolare di smaltire, con urgenza, ingente quantità di quantità di rifiuti presente in loco.
3. Il primo motivo non è fondato.
Il processo verbale di contestazione ha constatato che 'alla data del 31 dicembre 2021 non era stata inviata la comunicazione obbligatoria prevista con cadenza biennale'. In tal modo ha,
implicitamente ma inequivocabilmente accertato la mancanza per il periodo in accertamento e fino a tale data, delle comunicazioni di legge. Non vi è perciò modifica del fatto storico contestato, che consiste appunto nella mancanza, prima di tale data, delle comunicazioni, per tutti i bienni ante
31.12.2021, in cui esse avrebbero dovuto essere effettuate, né violazione del diritto di difesa,
essendo consentito al legale rappresentante della società di comprendere la fattispecie obiettiva contestatagli ed eventualmente di dimostrarne l'infondatezza, o l'insussistenza di colpa.
Quanto alla prova dell'esistenza dei macchinari in azienda alla data rilevante per l'insorgenza dell'obbligo di contestazione, si desume, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla circostanza che l'obbligo di comunicazione è stato pacificamente assolto per il biennio precedente (scadenza al
31.12.2015), che non risultano, né sono stati evidenziati dall'appellante, fatti comprovanti la dismissione dei macchinari contenenti PCB in epoca successiva, che il pvc accerta la mancanza di
4 comunicazioni successive a quella al 31.12.2015, il cui presupposto fattuale è appunto l'esistenza dei macchinari.
4. Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Condivisibilmente ha rilevato il tribunale come il ricorrente fosse stato nominato liquidatore della società per la sua specifica competenza in materia di rifiuti tossico-nocivi e come la violazione addebitatagli non sia consistita in un singolo fatto puntuale ma in un inadempimento ad obblighi di comunicazione reiterato per alcuni anni.
Nella veste di liquidatore, specificamente incaricato, come egli stesso rappresenta, di provvedere allo smaltimento delle consistenti quantità di rifiuti presenti in azienda, costituiva suo compito, ed attività pretensibile tenuto conto della specifica competenza nel settore e del tempo a disposizione,
di procedere ad una accurata verifica delle condizioni degli impianti e macchinari, al fine di verificare la eventuale presenza di sostanze tossico-nocive. La mancanza di pregressa conoscenza della situazione aziendale e di fonti d'informazione interne alla società non costituisce valida esimente, ben potendo essere superata attraverso verifiche dirette – anche mediante redazione di un inventario fisico dei cespiti e macchinari aziendali - e l'eventuale richiesta di informazioni agli uffici pubblici competenti. Né la doverosa attività di verifica può ritenersi idoneamente assolta mediante l'effettuazione di una perizia di stima del compendio aziendale, preordinata ad attribuire ai beni un valore in vista del realizzo liquidatorio, sicchè la mancata rilevazione di apparecchi contenenti PCB da parte degli incaricati della stima non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in capo al ricorrente, né tantomeno indurlo in errore sul fatto della loro presenza in azienda.
5. Per le ragioni esposte, deve ritenersi che il ricorrente non abbia dimostrato la propria assenza di colpa in relazione alla mancata verifica ed alla conseguente omessa comunicazione della presenza degli apparecchi in questione.
L'appello va perciò rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
5 1) rigetta l'appello.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con ricorso da
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
dimessa in atti, dall'Avv. Roberto CASUCCI;
appellante c o n t r o
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- in persona del Presidente in carica Controparte_2
appellata contumace
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei due motivi di appello dichiarare nulla o revocare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1 1. , già liquidatore di una Ecosol Italia Srl, propose avanti il tribunale di Parte_1
Pordenone opposizione a sanzione amministrativa comminatagli dalla
[...]
- con la Controparte_3
quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € 3.500,00 per la violazione dell'art. 3 c. 3 del D. Lgs.
209/99, punita ai sensi dell'art. 10 c.1 dello stesso D.Lgs 209/99, per avere omesso l'invio alla sezione regionale del Catasto rifiuti della comunicazione dovuta con cadenza biennale dai detentori di apparecchi contenenti PCB (policlorobifenili) per un valore superiore a 5 dm3.
A sostegno dell'opposizione il deduceva: -) la nullità dell'ordinanza per la diversità tra i Pt_1
fatti accertati nel verbale d'accertamento e quelli per cui era stata emessa l'ingiunzione; -) l'assenza di colpa, anche lieve;
-) in subordine, instava per la determinazione della sanzione nei minimi edittali.
Nella costituzione e resistenza dell' , con sentenza pronunciata in data 1.3.2024 il CP_4
tribunale, rigettate le domande principali dell'opponente intese a sentir dichiarare nulla od annullare o revocare l'ordinanza-ingiunzione, in accoglimento della domanda subordinata rideterminava la sanzione in euro 2.582,00 e, compensate le spese di lite per metà, condannava il a rifondere Pt_1
alla il restante mezzo. CP_5
Il tribunale, per quanto importa ai fini del gravame, escludeva che il fatto per cui era stata emessa l'ingiunzione fosse diverso da quello accertato. In particolare, il primo giudicante rilevava che nel verbale d'accertamento era stato rilevato e contestato che la società non aveva inviato le comunicazioni previste con obbligatoria cadenza biennale tra la data del 10.08.2015 e quella del
31.12.2021, periodo che ricomprendeva anche le omissioni alle scadenze intermedie, tra cui le due specificate nel provvedimento impugnato;
riteneva che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova di agito senza colpa, considerati la particolare diligenza richiesta nella materia della gestione dei rifiuti, la qualifica di esperto del settore del Tapetto, il dovere da parte sua di accertarsi dell'esistenza in azienda delle apparecchiature inquinanti, la protrazione dell'inadempimento per
2 anni e senza che valesse a far venir meno gli obblighi gravanti sull'amministratore la natura liquidatoria del mandato ricevuto.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello , affidato a due motivi, a mezzo dei Parte_1
quali chiede dichiararsi nulla o revocarsi l'ordinanza ingiunzione.
Con il primo motivo denuncia violazione degli art. 24 Costituzione e 521, II comma cpp., nullità
dell'ordinanza ingiunzione ex art. 24 Costituzione e nullità della sentenza ex art 161 cpc per violazione dell'art. 112 cpc. L'appellante sostiene che l'ordinanza viola il principio di diritto,
applicabile anche alle sanzioni amministrative, dell'immutabilità della contestazione;
rileva che nel verbale di accertamento dell'Ente Regione del 17/02/2022 l'intervallo temporale 10/08/2015-
31/12/2021 indicato dal primo giudicante non era individuato, né come periodo di riferimento né
come capo di contestazione, facendosi riferimento esclusivamente all'omissione di comunicazione alla data del 31/12/2021; che la contestazione doveva essere precisa in modo particolare perché
rivolta a soggetto che non era mai stato, né socio, né amministratore, né dipendente e neppure professionista di Ecosol;
che l'ordinanza ingiunzione non aveva indicato con precisione gli apparecchi contenenti PCB, il che impediva ogni verifica e controllo, segnatamente quanto alla loro esistenza all'epoca (aprile 2017) in cui l'appellante aveva assunto la carica di liquidatore di Ecosol
Italia, esistenza che non era comunque provata, dal che ulteriore ragione di nullità dell'ordinanza;
che il tribunale non si era pronunciato relativamente alla fondatezza o meno di questa censura, in violazione art. 112 cpc.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia violazione dell'art. 3 legge 689/1981, per avere il tribunale respinto l'opposizione pur in assenza di sua colpa, anche lieve, ed averlo dunque condannato a titolo di responsabilità oggettiva, e dell'art. 2697 cc, per avere egli positivamente dimostrato la sua assenza di colpa. Rileva di essere subentrato all'originario titolare dell'impresa in conseguenza del suo decesso, con la finalità di tenere sotto controllo e avviare a trattamento l'ingente quantità di rifiuti presenti a magazzino e consentire la migliore valutazione economica possibile dell'immobile in funzione liquidatoria;
che non gli era stata trasmessa alcuna
3 informazione circa l'esercizio dell'immobile quale “stabilimento o impianto operativo finalizzato all'esercizio dell'originaria impresa” né vi erano soggetti da cui in concreto egli avrebbe potuto attingere informazioni ed acquisire documenti;
che la perizia dei beni aziendali disposta nella procedura concordataria, non indicava l'esistenza di PCB in alcuno dei beni aziendali;
che l'Autorità Regionale non aveva mai indicato quali fossero, dei beni aziendali, gli apparecchi contenenti PCB, né egli aveva rinvenuto la precedente comunicazione 10 agosto 2015 in cui si dava conto dell'esistenza di beni contenenti PCB;
che, in tali circostanze non era ravvisabile una propria responsabilità, trattandosi di violazione commessa per errore sul fatto non determinato da colpa, né
era configurabile una “responsabilità professionale”, dal momento che gli erano stati attribuiti compiti liquidatori, con incarico particolare di smaltire, con urgenza, ingente quantità di quantità di rifiuti presente in loco.
3. Il primo motivo non è fondato.
Il processo verbale di contestazione ha constatato che 'alla data del 31 dicembre 2021 non era stata inviata la comunicazione obbligatoria prevista con cadenza biennale'. In tal modo ha,
implicitamente ma inequivocabilmente accertato la mancanza per il periodo in accertamento e fino a tale data, delle comunicazioni di legge. Non vi è perciò modifica del fatto storico contestato, che consiste appunto nella mancanza, prima di tale data, delle comunicazioni, per tutti i bienni ante
31.12.2021, in cui esse avrebbero dovuto essere effettuate, né violazione del diritto di difesa,
essendo consentito al legale rappresentante della società di comprendere la fattispecie obiettiva contestatagli ed eventualmente di dimostrarne l'infondatezza, o l'insussistenza di colpa.
Quanto alla prova dell'esistenza dei macchinari in azienda alla data rilevante per l'insorgenza dell'obbligo di contestazione, si desume, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla circostanza che l'obbligo di comunicazione è stato pacificamente assolto per il biennio precedente (scadenza al
31.12.2015), che non risultano, né sono stati evidenziati dall'appellante, fatti comprovanti la dismissione dei macchinari contenenti PCB in epoca successiva, che il pvc accerta la mancanza di
4 comunicazioni successive a quella al 31.12.2015, il cui presupposto fattuale è appunto l'esistenza dei macchinari.
4. Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Condivisibilmente ha rilevato il tribunale come il ricorrente fosse stato nominato liquidatore della società per la sua specifica competenza in materia di rifiuti tossico-nocivi e come la violazione addebitatagli non sia consistita in un singolo fatto puntuale ma in un inadempimento ad obblighi di comunicazione reiterato per alcuni anni.
Nella veste di liquidatore, specificamente incaricato, come egli stesso rappresenta, di provvedere allo smaltimento delle consistenti quantità di rifiuti presenti in azienda, costituiva suo compito, ed attività pretensibile tenuto conto della specifica competenza nel settore e del tempo a disposizione,
di procedere ad una accurata verifica delle condizioni degli impianti e macchinari, al fine di verificare la eventuale presenza di sostanze tossico-nocive. La mancanza di pregressa conoscenza della situazione aziendale e di fonti d'informazione interne alla società non costituisce valida esimente, ben potendo essere superata attraverso verifiche dirette – anche mediante redazione di un inventario fisico dei cespiti e macchinari aziendali - e l'eventuale richiesta di informazioni agli uffici pubblici competenti. Né la doverosa attività di verifica può ritenersi idoneamente assolta mediante l'effettuazione di una perizia di stima del compendio aziendale, preordinata ad attribuire ai beni un valore in vista del realizzo liquidatorio, sicchè la mancata rilevazione di apparecchi contenenti PCB da parte degli incaricati della stima non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in capo al ricorrente, né tantomeno indurlo in errore sul fatto della loro presenza in azienda.
5. Per le ragioni esposte, deve ritenersi che il ricorrente non abbia dimostrato la propria assenza di colpa in relazione alla mancata verifica ed alla conseguente omessa comunicazione della presenza degli apparecchi in questione.
L'appello va perciò rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
5 1) rigetta l'appello.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle
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