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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/02/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3618/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.2.2024, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
3618/2021
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Le) il 6/09/1961,
Rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Putignano (codice fiscale
)C.F._2
Ricorrente
E
1 (CF , in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Cassano Carmen (C.F.:
) C.F._3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con Orga vittoria di spese di lite. La convenuta non si costituiva in giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dott. , dott. -, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 CP_6 Per_2
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
2 Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Orbene, il ricorrente chiede il riconoscimento e la corresponsione delle differenze retributive a titolo di straordinario per gli anni 2017-
2018-2019 relative al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la con mansioni di autista con CP_1
inquadramento nel livello B7/1 3 del Organizzazione_2
Il ricorrente asserisce di aver lavorato a titolo di straordinario per le ore indicate in ricorso, come risultante dalla documentazione allegata, e chiede la complessiva somma di € 31.411,47, come da conteggi allegati.
Nel costituirsi la pur non contestando le ore di CP_1
straordinario espletate dal ricorrente, nei limiti dei conteggi depositati (doc.n.2 parte resistente), con i relativi giustificativi autorizzatori, sostiene che dette ore, nonostante fossero state autorizzate dagli organi preposti, sono andate oltre il limite massimo individuale annuale di lavoro straordinario ammissibile, superando conseguentemente l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, in violazione all'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001.
Orbene, in virtù di tanto, l'istante ha prodotto in giudizio, conteggi alternativi a quelli indicati in ricorso prendendo come riferimento il documento n. 2 allegato al fascicolo di parte della CP_7
attestante il numero di ore di straordinario - sia diurno che
[...]
notturno/festivo – che l' riconosce svolte dal ricorrente ma non CP_8
retribuite per “esaurimento budget struttura”.
3 Va precisato che la retribuzione oraria è quella indicata in ricorso, non essendo stata oggetto di specifica contestazione da parte avversaria. Infatti, per giurisprudenza ormai costante “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fattopacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (cfr. su tutte
Sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Pertanto, prendendo a base del calcolo le ore riconosciute dalla regione, dal conteggio alternativo, si evince che al ricorrente competono le seguenti somme:
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE 2017 CP_9
Somma ricalcolata € 3.152,52 a titolo di lavoro straordinario “diurno” anno 2017 (238,30 ore x €
13,2292) oltre accessori.
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE PUGLIA ANNO 2018
Somma ricalcolata € 6.917,35 a titolo di lavoro straordinario “diurno” anno 2018 (500 ore x €
13,8347) nonché della somma di € 1.625,96
(107,30 ore x € 15,1534) a titolo di lavoro straordinario “notturno” anno 2019, oltre accessori di legge
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE PUGLIA ANNO 2019
Somma ricalcolata € 3.357,68 a titolo di lavoro
4 straordinario “diurno” anno 2017 (242,70 ore x €
13,8347) oltre accessori.
TOTALE € 15.053,51
Sulla base di questi elementi – ed in assenza di specifica contestazione dei conteggi alternativi depositati sulla base delle ore riconosciute dalla Regione - per la quantificazione delle differenze retributive rivendicate soccorrono i conteggi alternativi sopra riportati allegati alle note conclusive autorizzate del ricorrente, conformi alla qualità e quantità della prestazione, nonché ai parametri contrattuali di riferimento.
Quanto dedotto da parte resistente in ordine al superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può valere ad escludere il diritto al compenso per l'attività già svolta dal ricorrente.
Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.053,51, oltre accessori nei limiti di legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro - senza fase istruttoria, valore della causa).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
5 - condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 15.053,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori nei limiti di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 1.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.2.2024, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
3618/2021
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Le) il 6/09/1961,
Rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Putignano (codice fiscale
)C.F._2
Ricorrente
E
1 (CF , in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Cassano Carmen (C.F.:
) C.F._3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con Orga vittoria di spese di lite. La convenuta non si costituiva in giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dott. , dott. -, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 CP_6 Per_2
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
2 Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Orbene, il ricorrente chiede il riconoscimento e la corresponsione delle differenze retributive a titolo di straordinario per gli anni 2017-
2018-2019 relative al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la con mansioni di autista con CP_1
inquadramento nel livello B7/1 3 del Organizzazione_2
Il ricorrente asserisce di aver lavorato a titolo di straordinario per le ore indicate in ricorso, come risultante dalla documentazione allegata, e chiede la complessiva somma di € 31.411,47, come da conteggi allegati.
Nel costituirsi la pur non contestando le ore di CP_1
straordinario espletate dal ricorrente, nei limiti dei conteggi depositati (doc.n.2 parte resistente), con i relativi giustificativi autorizzatori, sostiene che dette ore, nonostante fossero state autorizzate dagli organi preposti, sono andate oltre il limite massimo individuale annuale di lavoro straordinario ammissibile, superando conseguentemente l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, in violazione all'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001.
Orbene, in virtù di tanto, l'istante ha prodotto in giudizio, conteggi alternativi a quelli indicati in ricorso prendendo come riferimento il documento n. 2 allegato al fascicolo di parte della CP_7
attestante il numero di ore di straordinario - sia diurno che
[...]
notturno/festivo – che l' riconosce svolte dal ricorrente ma non CP_8
retribuite per “esaurimento budget struttura”.
3 Va precisato che la retribuzione oraria è quella indicata in ricorso, non essendo stata oggetto di specifica contestazione da parte avversaria. Infatti, per giurisprudenza ormai costante “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fattopacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (cfr. su tutte
Sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Pertanto, prendendo a base del calcolo le ore riconosciute dalla regione, dal conteggio alternativo, si evince che al ricorrente competono le seguenti somme:
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE 2017 CP_9
Somma ricalcolata € 3.152,52 a titolo di lavoro straordinario “diurno” anno 2017 (238,30 ore x €
13,2292) oltre accessori.
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE PUGLIA ANNO 2018
Somma ricalcolata € 6.917,35 a titolo di lavoro straordinario “diurno” anno 2018 (500 ore x €
13,8347) nonché della somma di € 1.625,96
(107,30 ore x € 15,1534) a titolo di lavoro straordinario “notturno” anno 2019, oltre accessori di legge
CONTEGGI SVILUPPATI SECONDO LE ORE
RICONOSCIUTE REGIONE PUGLIA ANNO 2019
Somma ricalcolata € 3.357,68 a titolo di lavoro
4 straordinario “diurno” anno 2017 (242,70 ore x €
13,8347) oltre accessori.
TOTALE € 15.053,51
Sulla base di questi elementi – ed in assenza di specifica contestazione dei conteggi alternativi depositati sulla base delle ore riconosciute dalla Regione - per la quantificazione delle differenze retributive rivendicate soccorrono i conteggi alternativi sopra riportati allegati alle note conclusive autorizzate del ricorrente, conformi alla qualità e quantità della prestazione, nonché ai parametri contrattuali di riferimento.
Quanto dedotto da parte resistente in ordine al superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può valere ad escludere il diritto al compenso per l'attività già svolta dal ricorrente.
Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.053,51, oltre accessori nei limiti di legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro - senza fase istruttoria, valore della causa).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
5 - condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 15.053,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori nei limiti di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 1.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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