Articolo 8 della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077
Articolo 7
Versione
1 gennaio 1967
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1967