Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11005
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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In un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 cod. proc. civ. , il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11005
Data del deposito : 26 luglio 2002

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