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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2025, n. 19035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19035 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NZ FA CA n. a Tortona il 3/12/1963 avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria in data 10/2/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Marco Patarnello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria a firma del difensore, Avv. Mario Almondo RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali rigettava l’appello proposto nell’interesse di NZ FA CA avverso il provvedimento del Tribunale di Alessandria che aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a confisca con la sentenza di applicazione pena emessa nei confronti del coimputato RI FA. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del NZ, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19035 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 09/05/2025 2 2.1 la violazione degli artt. 322ter, comma 3, cod.pen. e 263, comma 3 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata non ha colto la violazione del divieto di solidarietà passiva ai fini della confisca per equivalente che connota la vicenda a giudizio e il conseguente interesse individuale a vedersi riconoscere l’effettiva proprietà di un immobile, ignorando l’attuale squilibrio tra il quantum confiscato ad RI e il residuo confiscabile al ricorrente. I difensori aggiungono che la proprietà dell’immobile di cui si controverte, sito in Tortona, Strada Privata Berruti n. 7, in capo al NZ risulta provata da diversi elementi di portata tranciante, attestanti che l’RI aveva acquistato il bene in veste di fiduciario del ricorrente, quali il rilascio allo stesso, ad otto giorni dal rogito, di una procura irrevocabile a vendere anche a se stessi, a quietanziare e a trattenere il prezzo;
l’immediato possesso del bene acquisito dal NZ stesso, che ha corrisposto tutte le rate di mutuo acceso dall’RI; il riconoscimento di quest’ultimo che effettivo proprietario del bene è il ricorrente. Pertanto, i difensori sostengono che, sussistendo una controversia in ordine alla proprietà del bene confiscato, il Tribunale del riesame a norma dell’art. 263,comma 3, cod.proc.pen. avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della confisca, assegnando un termine al NZ per riassumere la domanda dinanzi al giudice civile. Con memoria trasmessa in data 3 maggio u.s. l’Avv. Almondo, a confutazione delle conclusioni scritte rassegnate dal P.g., ha ribadito la violazione del diritto di difesa dell’impugnante, quale terzo estraneo, in ragione della non rilevata esistenza di un contratto simulato tra le parti nonchè la violazione del divieto di solidarietà passiva in materia di sequestro per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente risponde quale amministratore di fatto della APR Aerospace, in concorso con l’RI, amministratore di diritto che ha patteggiato la pena, di due ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 bis, falso in bilancio ex art. 2621 cod.civ. e autoriciclaggio continuato, reati per cui è stato tratto a giudizio. Secondo la tesi d’accusa APR è una società fittizia creata per poter accedere ai cospicui finanziamenti pubblici europei a favore delle imprese operanti in settori strategici della new economy. Il sequestro anticipatorio della confisca obbligatoria è stato disposto in forma diretta e per equivalente in relazione al profitto dei due reati di truffa aggravata. L’ordinanza impugnata ha sostenuto, con argomenti non puntualmente confutati dal ricorrente, l’irrilevanza dell’accordo simulatorio ai fini della disposta confisca in quanto suscettibile di generare esclusivamente un vincolo di natura 3 obbligatoria azionabile in sede civile, che non incide sulla proprietà effettiva del bene. 1.1 Questa Corte con indirizzo costante ha affermato il principio che l’intestazione fiduciaria dà luogo ad una interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi di intestazione fittizia, escludendo, pertanto, che la mancata restituzione da parte del fiduciario del bene si presti ad integrare il delitto di appropriazione indebita, pur potendo l’interessato agire in sede civile per la restituzione dei beni intestati fiduciariamente (Sez. 2, n. 46102 del 28/10/2015, P.c. in proc. Rizzello, Rv. 265239 – 01; in tema di intestazione fittizia di quote societarie, Sez. 2, n. 36592 del 26/09/2007, Trementozzi, Rv. 237807 – 01; Sez. 2, n. 53373 del 09/10/2018, Z., Rv. 274084 - 01). Risultano, pertanto, destituite di fondamento le censure difensive che assumono la sussistenza di una controversia sulla proprietà del bene immobile come pure i rilievi, del tutto assertivi, in punto di punto di violazione della proporzionalità della confisca, non corredati dalla specifica illustrazione della asserita sperequazione, che non tengono conto della natura concorsuale degli addebiti posti a fondamento dell’ablazione e della conseguente impossibilità di qualificare il ricorrente quale terzo. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI De NT GI NA 4
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Marco Patarnello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria a firma del difensore, Avv. Mario Almondo RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali rigettava l’appello proposto nell’interesse di NZ FA CA avverso il provvedimento del Tribunale di Alessandria che aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a confisca con la sentenza di applicazione pena emessa nei confronti del coimputato RI FA. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del NZ, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19035 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 09/05/2025 2 2.1 la violazione degli artt. 322ter, comma 3, cod.pen. e 263, comma 3 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata non ha colto la violazione del divieto di solidarietà passiva ai fini della confisca per equivalente che connota la vicenda a giudizio e il conseguente interesse individuale a vedersi riconoscere l’effettiva proprietà di un immobile, ignorando l’attuale squilibrio tra il quantum confiscato ad RI e il residuo confiscabile al ricorrente. I difensori aggiungono che la proprietà dell’immobile di cui si controverte, sito in Tortona, Strada Privata Berruti n. 7, in capo al NZ risulta provata da diversi elementi di portata tranciante, attestanti che l’RI aveva acquistato il bene in veste di fiduciario del ricorrente, quali il rilascio allo stesso, ad otto giorni dal rogito, di una procura irrevocabile a vendere anche a se stessi, a quietanziare e a trattenere il prezzo;
l’immediato possesso del bene acquisito dal NZ stesso, che ha corrisposto tutte le rate di mutuo acceso dall’RI; il riconoscimento di quest’ultimo che effettivo proprietario del bene è il ricorrente. Pertanto, i difensori sostengono che, sussistendo una controversia in ordine alla proprietà del bene confiscato, il Tribunale del riesame a norma dell’art. 263,comma 3, cod.proc.pen. avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della confisca, assegnando un termine al NZ per riassumere la domanda dinanzi al giudice civile. Con memoria trasmessa in data 3 maggio u.s. l’Avv. Almondo, a confutazione delle conclusioni scritte rassegnate dal P.g., ha ribadito la violazione del diritto di difesa dell’impugnante, quale terzo estraneo, in ragione della non rilevata esistenza di un contratto simulato tra le parti nonchè la violazione del divieto di solidarietà passiva in materia di sequestro per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente risponde quale amministratore di fatto della APR Aerospace, in concorso con l’RI, amministratore di diritto che ha patteggiato la pena, di due ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 bis, falso in bilancio ex art. 2621 cod.civ. e autoriciclaggio continuato, reati per cui è stato tratto a giudizio. Secondo la tesi d’accusa APR è una società fittizia creata per poter accedere ai cospicui finanziamenti pubblici europei a favore delle imprese operanti in settori strategici della new economy. Il sequestro anticipatorio della confisca obbligatoria è stato disposto in forma diretta e per equivalente in relazione al profitto dei due reati di truffa aggravata. L’ordinanza impugnata ha sostenuto, con argomenti non puntualmente confutati dal ricorrente, l’irrilevanza dell’accordo simulatorio ai fini della disposta confisca in quanto suscettibile di generare esclusivamente un vincolo di natura 3 obbligatoria azionabile in sede civile, che non incide sulla proprietà effettiva del bene. 1.1 Questa Corte con indirizzo costante ha affermato il principio che l’intestazione fiduciaria dà luogo ad una interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi di intestazione fittizia, escludendo, pertanto, che la mancata restituzione da parte del fiduciario del bene si presti ad integrare il delitto di appropriazione indebita, pur potendo l’interessato agire in sede civile per la restituzione dei beni intestati fiduciariamente (Sez. 2, n. 46102 del 28/10/2015, P.c. in proc. Rizzello, Rv. 265239 – 01; in tema di intestazione fittizia di quote societarie, Sez. 2, n. 36592 del 26/09/2007, Trementozzi, Rv. 237807 – 01; Sez. 2, n. 53373 del 09/10/2018, Z., Rv. 274084 - 01). Risultano, pertanto, destituite di fondamento le censure difensive che assumono la sussistenza di una controversia sulla proprietà del bene immobile come pure i rilievi, del tutto assertivi, in punto di punto di violazione della proporzionalità della confisca, non corredati dalla specifica illustrazione della asserita sperequazione, che non tengono conto della natura concorsuale degli addebiti posti a fondamento dell’ablazione e della conseguente impossibilità di qualificare il ricorrente quale terzo. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI De NT GI NA 4