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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 579/2024, estensore Dott.ssa
Federica Ferrari promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Gabriele Fava, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA DEMAESTRI e ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in
MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso i difensori CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
Nel merito:
pagina 1 di 7 Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024.
PER L'APPELLATO
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- in subordine respingere il ricorso in appello proposto da con conferma Controparte_2
della sentenza appellata Tribunale di Pavia n. 579/24;
In ogni caso:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.;
- nel merito respingere il ricorso e le domande formulate dall'appellante in quanto infondate;
- in subordine condannare l'appellante al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento elencati dal ricorrente a pag. 1 del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo denominato “opposizione avverso diniego e diritti sottesi” l'odierno appellante ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia l' , deducendo di Controparte_3 avere consultato gli estratti di ruolo a proprio carico e di avere ravvisato l'esistenza di 15 atti (12 avvisi di addebito e 3 cartelle di pagamento) per crediti contributivi dell' , a suo dire mai notificati e per CP_1
cui era intervenuta la prescrizione. Aveva chiesto lo sgravio al concessionario della riscossione che aveva respinto l'istanza.
Si costituiva l chiedendo di integrare il contraddittorio con Agenzia delle Entrate o comunque di CP_1
acquisire da gli atti interruttivi della prescrizione. CP_4
Il giudice, con ordinanza 17.11.2023, disponeva che depositasse gli atti interruttivi e la prova CP_4
della notifica delle cartelle esattoriali ed acquisiva quindi la relativa documentazione versata in atti.
pagina 2 di 7 Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso per due delle cartelle di pagamento (nn.
07920100037029055000 e 07920110003175220000), dichiarando la prescrizione dei crediti in esse portati ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per 6 AVA (nn. 37920130000369607000,
37920130001645323000, 37920140000307015000, 37920140001478108000, 37920140002744726000,
37920150000843461000) per cui era intervenuto lo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022 come da documentazione depositata da (doc 19). Ha respinto il ricorso per i rimanenti atti. CP_1
In motivazione, il Tribunale ha enumerato singolarmente gli atti con le relative notifiche, ritenute valide per essere state effettuate tramite raccomandata a/r alla residenza del ricorrente in via
Mangiarotti 1 a Bressana Bottarone (PV); la quasi totalità delle raccomandate non erano state ritirate per compiuta giacenza. Il primo Giudice ha precisato che le notifiche erano state eseguite a mezzo raccomandata a/r come previsto dalla normativa, applicandosi le norme sul servizio postale universale.
In particolare, per quanto riguarda la compiuta giacenza, il D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza di trenta giorni negli uffici di destinazione, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Così, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Il Tribunale ha, comunque, rilevato che il ricorrente nulla aveva contestato in merito alla documentazione prodotta da . CP_1
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, il Tribunale ha rilevato che sono stati depositati da i CP_4
seguenti atti:
1. intimazione di pagamento n. 07920149001361049000, notificata il 05.02.2014 che è relativa al solo avviso di addebito 37920120001978221000 (doc 4 e 5 ; CP_4
2. comunicazione preventiva iscrizione ipoteca n. 07976201500002878000 notificata il 14.03.2016 relativa a tutte le cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito notificati sino al 30.5.2014 (doc 6 e 7
; CP_4
3. intimazione di pagamento n. 7920179000028565000, notificato il 29.01.2017 relativo al solo avviso di addebito 37920120001978221000 (doc 7 e 8);
4. intimazione di pagamento n. 07920189002266414000, notificata il 05.10.2018 relativo ai seguenti avvisi di addebito: 37920120000275816000 7920120001978221000 37920160000583852000
37920160002518959000 37920160003753738000 (doc 10 e 11 ; CP_4
pagina 3 di 7 5. intimazione di pagamento n. 07920199003468824000, notificata il 11.09.2019 (doc 12 e 13 CP_4
relativa ai seguenti avvisi di addebito: 37920120000275816000 37920120001978221000
37920160000583852000 37920160002518959000 37920160003753738000;
6. intimazione di pagamento n. 07920219001702085000, notificata il 19.01.2022 (doc 14 e 15) relativo alle seguenti cartelle e avvisi di addebito 07920100037029055000 07920110003175220000
07920110008053571000 37920120001978221000 37920160000583852000 37920160002518959000
37920160003753738000 37920180000719068000;
7. comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca n. 07976201900001054000, notificata il 22.10.2019
(doc 16 e 17 relativo ai seguenti avvisi di addebito: 37920160000583852000, CP_4
37920160002518959000, 37920160003753738000, 37920180000719068000;
8. intimazione di pagamento n. 07920239003270721000, notificata il 12.10.2023;
9. pignoramento presso terzi notificato il 10.03.2020 relativo alla seguente cartella e avvisi di addebito
07920110008053571000 37920120000275816000 37920120001978221000 -37920160000583852000
-37920160002518959000 37920160003753738000.
Il Tribunale, quindi, ha concluso: “Da quanto esposto la prescrizione quinquennale è maturata per i crediti portati dalle cartelle 07920100037029055000 e 07920110003175220000 notificate rispettivamente l'11.10.2010 e l'11.2.2011. Per la residua cartella e per i residui avvisi di addebito è sempre stata validamente interrotta anche richiamando ai fini del calcolo della prescrizione le previsioni normative di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione (per cui il termine di decorrenza della prescrizione si “blocca” per un dato periodo) a causa della pandemia, negli anni
2020- 2021. Come è noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni.
Come da circolare n.126/2021, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a CP_1
partire dal 31 dicembre 2020 il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni)."
Con atto del 25.10.2024 l'originario ricorrente ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza e formulando le conclusioni in epigrafe riportate.
CP_ Si è costituito l' con memoria del 30.12.2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e chiedendone comunque il rigetto.
pagina 4 di 7 All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene l'appello inammissibile.
Al gravame si applica l'art. 434 c.p.c. nel testo risultante dalla riforma del 2022, che ha ulteriormente irrigidito la norma, sanzionando di inammissibilità l'appello che manchi di motivazione o che non indichi chiaramente e sinteticamente, per ogni capo della sentenza, le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice, precisando le violazioni di legge e la loro rilevanza per la decisione.
Pure nel testo recentemente modificato, questa Corte non ritiene che l'atto di appello debba essere rigidamente strutturato, ricalcando la sentenza di primo grado con diverso contenuto e confutando una per una le affermazioni del giudice di primo grado;
occorre, però, che l'atto di gravame esponga, senza formalismi ma in modo chiaro per ogni statuizione e passaggio motivazionale che si intende censurare, le violazioni di legge o le errate ricostruzioni del fatto evidenziando la rilevanza del vizio ai fini della decisione finale ed enunciando quale avrebbe dovuto essere la decisione del primo Giudice.
Ebbene, a fronte della articolata motivazione della sentenza del Tribunale, il ricorso in appello appare una congerie disordinata di affermazioni, da un lato assolutamente generiche, dall'altro per la maggior parte del tutto inconferenti poiché fanno riferimento a specifiche normative tributarie con relativa citazione di giurisprudenza di legittimità, anche con richiamo a questioni non sollevate in primo grado e palesemente estranee all'oggetto del processo.
Il ricorso in appello appare diviso in due capitoli. Il primo, rubricato “difetto di motivazione e omessa pronuncia” afferma “La sentenza è illogica e degna di essere riformata, con espresso richiamo a tutti i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”.
Tali punti sarebbero “
1. sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione interessi.”
A proposito, l'appellante: “eccepisce l'inesistenza delle pretese ivi opposti e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi”; “Si eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte dell'Amministrazione resistente”.
Segue una serie di citazioni giurisprudenziali e di norme, esplicitamente riferite ad imposte sui redditi,
Iva Irap e tributi locali;
viene trattata in termini teorici la questione della validità della delega al funzionario nonché viene eccepita la mancanza del calcolo degli interessi, questioni non sollevate nel giudizio di primo grado e quindi inammissibili.
Il secondo punto è titolato: “
2. sul rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale”. Viene trattato genericamente il principio secondo cui il Giudice deve verificare anche di ufficio l'esistenza dei titoli azionati e rilevare la prescrizione dei relativi crediti contributi.
pagina 5 di 7 Viene citata giurisprudenza in materia di incompetenza territoriale, senza alcun legame con il caso concreto.
La seconda parte dell'appello, rubricata “Oggetto di gravame” esordisce “La sentenza è illogica e degna di essere riformata nelle parti in cui il Giudicante di primo grado ha irragionevolmente affermato:…” segue la parte della sentenza sulla sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza sanitaria, che l'appellante contesta in tal modo: “E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022”; è palese che si tratti di un periodo non riferibile alla controversia in esame.
Segue una serie di richiami a pronunce di Cassazione sulla prescrizione senza alcun collegamento concreto con il presente giudizio.
Altro punto della sentenza contrastato è l'affermazione del primo Giudice circa la ritenuta mancata contestazione da parte del ricorrente delle notifiche degli atti come documentate da CP_1
Sotto tale motivo l'appellante, tuttavia, si limita a ripetere quanto dedotto in primo grado, eccependo l'inesistenza delle notifiche, non affermando, però, di avere contestato in primo grado le prove delle notifiche degli atti avversari, quindi non contrastando validamente quanto posto dal Giudice a fondamento della decisione, dopo che il medesimo Giudice aveva, per ogni atto, elencato i documenti che ne provavano la notifica e motivato esplicitamente in merito alla applicabilità delle norme sul servizio postale e non quelle sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, nonché esaminando uno per uno gli atti interruttivi della prescrizione. Ma su tali rilievi l'appellante tace del tutto, dilungandosi con citazioni giurisprudenziali in merito all'onere della prova della notifica degli atti e all'obbligo del giudice di verificare la regolarità del procedimento notificatorio (che è proprio quello che il Tribunale ha fatto).
Ultimo punto è quello sulle spese di lite, ma anche qui l'appellante non chiarisce se intenda formulare un motivo di appello autonomo (che però sarebbe del tutto immotivato) oppure se chieda la condanna alle spese in conseguenza della invocata riforma della sentenza. Non solleva, comunque alcuna specifica censura verso la pronuncia di compensazione delle spese, motivata dal Giudice con l'esito della lite, e quindi con la soccombenza reciproca, limitandosi anche qui ad enumerare alcune pronunce di legittimità.
pagina 6 di 7 In definitiva, l'atto di gravame appare (anche graficamente) frutto di un frettoloso riadattamento - tramite “copia e incolla”- di un format in materia tributaria, senza che si possano enucleare censure specifiche alla approfondita ed analitica motivazione della sentenza del Tribunale di Pavia.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della controversia e l'attività processuale svolta. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 379/2024.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello, liquidate in euro
3.500,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 579/2024, estensore Dott.ssa
Federica Ferrari promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Gabriele Fava, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA DEMAESTRI e ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in
MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso i difensori CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
Nel merito:
pagina 1 di 7 Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024.
PER L'APPELLATO
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- in subordine respingere il ricorso in appello proposto da con conferma Controparte_2
della sentenza appellata Tribunale di Pavia n. 579/24;
In ogni caso:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.;
- nel merito respingere il ricorso e le domande formulate dall'appellante in quanto infondate;
- in subordine condannare l'appellante al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento elencati dal ricorrente a pag. 1 del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo denominato “opposizione avverso diniego e diritti sottesi” l'odierno appellante ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia l' , deducendo di Controparte_3 avere consultato gli estratti di ruolo a proprio carico e di avere ravvisato l'esistenza di 15 atti (12 avvisi di addebito e 3 cartelle di pagamento) per crediti contributivi dell' , a suo dire mai notificati e per CP_1
cui era intervenuta la prescrizione. Aveva chiesto lo sgravio al concessionario della riscossione che aveva respinto l'istanza.
Si costituiva l chiedendo di integrare il contraddittorio con Agenzia delle Entrate o comunque di CP_1
acquisire da gli atti interruttivi della prescrizione. CP_4
Il giudice, con ordinanza 17.11.2023, disponeva che depositasse gli atti interruttivi e la prova CP_4
della notifica delle cartelle esattoriali ed acquisiva quindi la relativa documentazione versata in atti.
pagina 2 di 7 Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso per due delle cartelle di pagamento (nn.
07920100037029055000 e 07920110003175220000), dichiarando la prescrizione dei crediti in esse portati ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per 6 AVA (nn. 37920130000369607000,
37920130001645323000, 37920140000307015000, 37920140001478108000, 37920140002744726000,
37920150000843461000) per cui era intervenuto lo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022 come da documentazione depositata da (doc 19). Ha respinto il ricorso per i rimanenti atti. CP_1
In motivazione, il Tribunale ha enumerato singolarmente gli atti con le relative notifiche, ritenute valide per essere state effettuate tramite raccomandata a/r alla residenza del ricorrente in via
Mangiarotti 1 a Bressana Bottarone (PV); la quasi totalità delle raccomandate non erano state ritirate per compiuta giacenza. Il primo Giudice ha precisato che le notifiche erano state eseguite a mezzo raccomandata a/r come previsto dalla normativa, applicandosi le norme sul servizio postale universale.
In particolare, per quanto riguarda la compiuta giacenza, il D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza di trenta giorni negli uffici di destinazione, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Così, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Il Tribunale ha, comunque, rilevato che il ricorrente nulla aveva contestato in merito alla documentazione prodotta da . CP_1
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, il Tribunale ha rilevato che sono stati depositati da i CP_4
seguenti atti:
1. intimazione di pagamento n. 07920149001361049000, notificata il 05.02.2014 che è relativa al solo avviso di addebito 37920120001978221000 (doc 4 e 5 ; CP_4
2. comunicazione preventiva iscrizione ipoteca n. 07976201500002878000 notificata il 14.03.2016 relativa a tutte le cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito notificati sino al 30.5.2014 (doc 6 e 7
; CP_4
3. intimazione di pagamento n. 7920179000028565000, notificato il 29.01.2017 relativo al solo avviso di addebito 37920120001978221000 (doc 7 e 8);
4. intimazione di pagamento n. 07920189002266414000, notificata il 05.10.2018 relativo ai seguenti avvisi di addebito: 37920120000275816000 7920120001978221000 37920160000583852000
37920160002518959000 37920160003753738000 (doc 10 e 11 ; CP_4
pagina 3 di 7 5. intimazione di pagamento n. 07920199003468824000, notificata il 11.09.2019 (doc 12 e 13 CP_4
relativa ai seguenti avvisi di addebito: 37920120000275816000 37920120001978221000
37920160000583852000 37920160002518959000 37920160003753738000;
6. intimazione di pagamento n. 07920219001702085000, notificata il 19.01.2022 (doc 14 e 15) relativo alle seguenti cartelle e avvisi di addebito 07920100037029055000 07920110003175220000
07920110008053571000 37920120001978221000 37920160000583852000 37920160002518959000
37920160003753738000 37920180000719068000;
7. comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca n. 07976201900001054000, notificata il 22.10.2019
(doc 16 e 17 relativo ai seguenti avvisi di addebito: 37920160000583852000, CP_4
37920160002518959000, 37920160003753738000, 37920180000719068000;
8. intimazione di pagamento n. 07920239003270721000, notificata il 12.10.2023;
9. pignoramento presso terzi notificato il 10.03.2020 relativo alla seguente cartella e avvisi di addebito
07920110008053571000 37920120000275816000 37920120001978221000 -37920160000583852000
-37920160002518959000 37920160003753738000.
Il Tribunale, quindi, ha concluso: “Da quanto esposto la prescrizione quinquennale è maturata per i crediti portati dalle cartelle 07920100037029055000 e 07920110003175220000 notificate rispettivamente l'11.10.2010 e l'11.2.2011. Per la residua cartella e per i residui avvisi di addebito è sempre stata validamente interrotta anche richiamando ai fini del calcolo della prescrizione le previsioni normative di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione (per cui il termine di decorrenza della prescrizione si “blocca” per un dato periodo) a causa della pandemia, negli anni
2020- 2021. Come è noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni.
Come da circolare n.126/2021, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a CP_1
partire dal 31 dicembre 2020 il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni)."
Con atto del 25.10.2024 l'originario ricorrente ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza e formulando le conclusioni in epigrafe riportate.
CP_ Si è costituito l' con memoria del 30.12.2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e chiedendone comunque il rigetto.
pagina 4 di 7 All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene l'appello inammissibile.
Al gravame si applica l'art. 434 c.p.c. nel testo risultante dalla riforma del 2022, che ha ulteriormente irrigidito la norma, sanzionando di inammissibilità l'appello che manchi di motivazione o che non indichi chiaramente e sinteticamente, per ogni capo della sentenza, le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice, precisando le violazioni di legge e la loro rilevanza per la decisione.
Pure nel testo recentemente modificato, questa Corte non ritiene che l'atto di appello debba essere rigidamente strutturato, ricalcando la sentenza di primo grado con diverso contenuto e confutando una per una le affermazioni del giudice di primo grado;
occorre, però, che l'atto di gravame esponga, senza formalismi ma in modo chiaro per ogni statuizione e passaggio motivazionale che si intende censurare, le violazioni di legge o le errate ricostruzioni del fatto evidenziando la rilevanza del vizio ai fini della decisione finale ed enunciando quale avrebbe dovuto essere la decisione del primo Giudice.
Ebbene, a fronte della articolata motivazione della sentenza del Tribunale, il ricorso in appello appare una congerie disordinata di affermazioni, da un lato assolutamente generiche, dall'altro per la maggior parte del tutto inconferenti poiché fanno riferimento a specifiche normative tributarie con relativa citazione di giurisprudenza di legittimità, anche con richiamo a questioni non sollevate in primo grado e palesemente estranee all'oggetto del processo.
Il ricorso in appello appare diviso in due capitoli. Il primo, rubricato “difetto di motivazione e omessa pronuncia” afferma “La sentenza è illogica e degna di essere riformata, con espresso richiamo a tutti i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”.
Tali punti sarebbero “
1. sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione interessi.”
A proposito, l'appellante: “eccepisce l'inesistenza delle pretese ivi opposti e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi”; “Si eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte dell'Amministrazione resistente”.
Segue una serie di citazioni giurisprudenziali e di norme, esplicitamente riferite ad imposte sui redditi,
Iva Irap e tributi locali;
viene trattata in termini teorici la questione della validità della delega al funzionario nonché viene eccepita la mancanza del calcolo degli interessi, questioni non sollevate nel giudizio di primo grado e quindi inammissibili.
Il secondo punto è titolato: “
2. sul rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale”. Viene trattato genericamente il principio secondo cui il Giudice deve verificare anche di ufficio l'esistenza dei titoli azionati e rilevare la prescrizione dei relativi crediti contributi.
pagina 5 di 7 Viene citata giurisprudenza in materia di incompetenza territoriale, senza alcun legame con il caso concreto.
La seconda parte dell'appello, rubricata “Oggetto di gravame” esordisce “La sentenza è illogica e degna di essere riformata nelle parti in cui il Giudicante di primo grado ha irragionevolmente affermato:…” segue la parte della sentenza sulla sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza sanitaria, che l'appellante contesta in tal modo: “E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022”; è palese che si tratti di un periodo non riferibile alla controversia in esame.
Segue una serie di richiami a pronunce di Cassazione sulla prescrizione senza alcun collegamento concreto con il presente giudizio.
Altro punto della sentenza contrastato è l'affermazione del primo Giudice circa la ritenuta mancata contestazione da parte del ricorrente delle notifiche degli atti come documentate da CP_1
Sotto tale motivo l'appellante, tuttavia, si limita a ripetere quanto dedotto in primo grado, eccependo l'inesistenza delle notifiche, non affermando, però, di avere contestato in primo grado le prove delle notifiche degli atti avversari, quindi non contrastando validamente quanto posto dal Giudice a fondamento della decisione, dopo che il medesimo Giudice aveva, per ogni atto, elencato i documenti che ne provavano la notifica e motivato esplicitamente in merito alla applicabilità delle norme sul servizio postale e non quelle sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, nonché esaminando uno per uno gli atti interruttivi della prescrizione. Ma su tali rilievi l'appellante tace del tutto, dilungandosi con citazioni giurisprudenziali in merito all'onere della prova della notifica degli atti e all'obbligo del giudice di verificare la regolarità del procedimento notificatorio (che è proprio quello che il Tribunale ha fatto).
Ultimo punto è quello sulle spese di lite, ma anche qui l'appellante non chiarisce se intenda formulare un motivo di appello autonomo (che però sarebbe del tutto immotivato) oppure se chieda la condanna alle spese in conseguenza della invocata riforma della sentenza. Non solleva, comunque alcuna specifica censura verso la pronuncia di compensazione delle spese, motivata dal Giudice con l'esito della lite, e quindi con la soccombenza reciproca, limitandosi anche qui ad enumerare alcune pronunce di legittimità.
pagina 6 di 7 In definitiva, l'atto di gravame appare (anche graficamente) frutto di un frettoloso riadattamento - tramite “copia e incolla”- di un format in materia tributaria, senza che si possano enucleare censure specifiche alla approfondita ed analitica motivazione della sentenza del Tribunale di Pavia.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della controversia e l'attività processuale svolta. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 379/2024.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello, liquidate in euro
3.500,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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