Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 42 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Marcello Bombardiere) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Mansioni superiori.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. , che dal 1.4.1986 lavora alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
appellato, ha adito il tribunale di Crotone con ricorso del 15.10.2020 e ha lamentato: a) di essere stato inquadrato e retribuito come operario di terza fascia funzionale nel periodo dal
1.4.1986 al 24.2.2003, sebbene le mansioni superiori svolte gli dessero diritto all'inquadramento nella quarta fascia funzionale che gli è stato accordato solo a decorrere da quell'ultima data;
b) di essere stato retribuito, nel periodo dal 2008 al 2019, in base al
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132; c) di aver sostituito per un anno, tra il gennaio 2015 e il gennaio 2015, il capo operaio
, assente per malattia, svolgendo i relativi compiti;
d) di essere stato vittima di Controparte_2
condotte discriminatorie e vessatorie da quando, nel maggio 2014, era stato giudicato idoneo alle mansioni con limitazioni e, ciononostante, era stato comunque adibito a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute ed era stato altresì escluso dai turni di reperibilità e di lavoro straordinario e, dunque, dall'accesso ai relativi emolumenti.
2. Ha perciò rivendicato: 1) l'inquadramento, sin dal 1.4.1986, nella fascia superiore che gli è stato accordato solo dal 24.2.2003; 2) il differenziale tra il trattamento retributivo dovutogli in base al parametro 132 e quello inferiore che aveva percepito “per tutto il periodo dal 1.11.2009 ad oggi”; 3) il risarcimento del danno alla salute patito a causa dell'adibizione a mansioni inidonee alle sue condizioni psico-fisiche; 4) il risarcimento della perdita delle indennità economiche conseguente alla sua esclusione dallo straordinario e dai turni di reperibilità; 5) la maggiore retribuzione spettantegli per le mansioni di capo operaio svolte in sostituzione di . Controparte_2
3. Contumace il convenuto, il tribunale ha rigetto il ricorso. Ha Controparte_1
ritenuto che: 1) siano inammissibili le rivendicazioni relative alle mansioni superiori asseritamente svolte dall'1.4.1986 al 24.2.2003, perché il ricorrente (a) non ha indicato quali siano le mansioni proprie della fascia professionale in cui è stato inquadrato e che assume estranee a quelle che concretamente ha svolto, e (b) non ha allegato le declaratorie contrattuali delle due fasce professionali in base alle quali operare il necessario raffronto;
2) sia infondata la rivendicazione del maggior trattamento retributivo che il ricorrente assume aver maturato in ragione del parametro 132, perché i testimoni escussi non hanno confermato che egli abbia svolto mansioni riconducibili a quel parametro;
3) siano generiche e comunque non provate le circostanze relative allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato di salute;
alle condotte vessatorie da parte del;
alla sostituzione di personale con qualifica CP_1
superiore.
4. Il ricorrente interpone appello per i motivi di seguito riassunti ed esaminati, e ripropone le conclusioni già rassegnate in primo grado ad esclusione della domanda di risarcimento danni da adibizione a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute.
Pag. 2 di 6 5. Nella contumacia del appellato, al cui domicilio telematico Controparte_1
l'impugnazione è stata notificata il 7.8.2023, questa Corte ha trattato l'udienza di discussione nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note dell'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Con il primo motivo di appello, formulato con riguardo al mancato riconoscimento delle “differenze retributive per il periodo aprile 1986 - febbraio 2003”, il ricorrente sostiene, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, di aver indicato quali fossero le sue mansioni di inquadramento, ossia quelle di “acquaiolo ripartitore”, e quali siano state invece le mansioni che gli sono state affidate e che dal 24.2.2003 gli sono valse l'inquadramento nella fascia economica superiore.
7.1. Il motivo è inammissibile per due alternativi ordini di ragioni.
7.2. In primo luogo, è inammissibile perché introduce una domanda nuova, di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in quel primo periodo del rapporto di lavoro, che non si rinviene nel ricorso introduttivo del giudizio, ove la rivendicazione retributiva era specificamente limitata al periodo decorrente dal novembre
2009. Per quel primo periodo del rapporto lavorativo, infatti, il ricorrente si era limitato ad una domanda di mero accertamento della riconducibilità nella fascia superiore delle mansioni svolte. Sicché la richiesta di condanna al pagamento del consequenziale trattamento retributivo, proposta per la prima volta solo in appello, viola il divieto di domande nuove che
è previsto dall'art. 437 c.p.c.
7.4. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché non si confronta con una delle due rationes decidendi in base alle quali il tribunale ha disatteso quella domanda di accertamento1, addebitando al ricorrente non solo di non aver descritto quali erano le 1 Cass. 12728/2016: “in caso di pluralità di rationes decidendi tra di loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggere la decisione in questione sul piano logico-giuridico, se l'impugnazione tutte non le investe, è inammissibile per difetto di interesse (S.U. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. sez. 6-1, ord. 3 novembre
2011 n. 22753; Cass. sez. L, 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez.3, 20 novembre 2009 n. 24540; e cfr. da ultimo
Cass. sez. 5, 17 aprile 2015 n. 7838). L'adozione di una ratio decidendi, infatti, non è equiparabile ad una mera argomentazione ad abundantiam, costituendo un vero e proprio esercizio da parte del giudice della potestas judicandi che manifesta una separata ragione del decidere (cfr. Cass. sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2736; l'adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione: v.
p.es. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490)”.
Pag. 3 di 6 mansioni proprie del suo livello formale di inquadramento, ma anche di non aver allegato e prodotto le declaratorie della contrattazione collettiva rationes temporis applicabile che sono necessarie per accertare che le mansioni di fatto svolte appartenessero al livello professionale superiore2. Contro questa seconda constatazione preclusiva il ricorrente ha frapposto alcuna censura.
8. Con il secondo motivo di appello, il ricorrente censura l'interpretazione delle declaratorie professionali, contemplate dal CCNL “2008-2011”, che ha indotto il tribunale a negargli le “spettanze economiche relative al periodo novembre 2009 - dicembre 2019”.
Sostiene che le sue mansioni “di saldatore addetto alla manutenzione e riparazione di impianti”, benché, come ha rilevato il tribunale, non rientrino in nessuno dei “profili” contemplati da quelle declaratorie, devono però essere ricondotte “in via analogica e di equiparazione” a quelle degli “operai che svolgono cumulativamente attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista”, i quali, in base alla “tabella di raffronto di cui all'art. 4 del CCNL su richiamato”, se maturano un'anzianità di servizio in quelle mansioni pari o superiore a due anni, vanno essere inquadrati nel parametro 132 dell'area B che egli rivendica.
8.1. Sennonché l'equiparazione che egli sollecita non ha alcun supporto di ordine letterale o sistematico. Ciò in quanto l'esercizio esclusivo delle mansioni di saldatore, come quelle che lui ha svolto, non presenta, proprio per l'unicità di siffatte mansioni, quella eterogeneità delle competenze a cui la previsione collettiva condiziona, in concomitanza con l'ulteriore requisito dell'anzianità biennale di servizio, l'accesso al parametro 132.
8.2. Se già appare arduo, sul piano descrittivo, trovare elementi di coincidenza tra i compiti dell'escavatorista e quelli del saldatore, è del tutto implausibile sostenere che i compiti di quest'ultimo siano tali da cumulare, seppur in chiave analogica o di equiparazione,
i compiti del meccanico di officina, quelli dell'elettromeccanico impiantista e quelli, per l'appunto, dell'escavatorista.
Pag. 4 di 6 8.3. Né potrebbe opinarsi che basti l'inquadramento biennale nella quarta fascia professionale per accedere al ridetto parametro 132, giacché in senso contrario depone proprio la “tabella di raffronto” invocata dal ricorrente, che – lo si ribadisce – riserva quel parametro solo agli appartenenti alla predetta fascia che da almeno due anni cumulino tutte quelle competenze e non già, disgiuntamente, solo una o alcune di esse.
9. Con il terzo motivo l'appellante censura il rigetto della “domanda di risarcimento danno per l'esclusione dai turni di reperibilità e dagli straordinari”. Lamenta che il tribunale abbia ritenuto generica la sua rivendicazione benché egli avesse offerto allegazioni puntuali, in merito al suo mancato inserimento tra i dipendenti reperibili, che avevano trovato risconto sia nei prospetti dei relativi turni, sia nelle dichiarazioni dei testimoni escussi.
9.1. Sennonché la genericità della domanda stigmatizzata dal tribunale si apprezza in relazione alla mancata deduzione della fonte (legale o contrattuale) del diritto ad essere inserito nei turni di reperibilità e a prestare lavoro straordinario, che il ricorrente lamenta conculcato.
9.2. Né può ravvisarsi il carattere discriminatorio della scelta datoriale: a) sia perché in appello non se ne fa alcuna menzione;
b) sia perché non è stato dedotto, né è stato provato che tutti i dipendenti del , aventi la stessa qualifica e le stesse mansioni del Controparte_1
ricorrente, fossero impegnanti, a differenza sua, nei turni di reperibilità e nel lavoro straordinario.
10. Con il quarto motivo l'appellante ripropone la “domanda relativa alla sostituzione del collega e si duole del mancato riconoscimento delle differenze Controparte_2
retributive che ha maturato svolgendo le mansioni di capo operaio proprie del collega che ha sostituito da gennaio 2014 a gennaio 2015. Sostiene, a differenza di quanto affermato dal tribunale, che le sue puntuali allegazioni in merito abbiano trovato risconto nelle testimonianze escusse.
10.1. Il motivo è infondato in diritto ed in fatto.
10.2. In diritto, è infondato perché non è sufficiente allegare di essere stati applicati su un posto appartenente ad una qualifica superiore per rivendicarne il corrispondente trattamento salariale, se non si dà prova che le mansioni concretamente svolte (siccome specificamente indicate) sono state quelle proprie della qualifica superiore, quali risultano dalle declaratorie contrattuali riprodotte. E nel caso di specie il ricorrente, nell'agire in giudizio, non ha indicato quali sono stati i compiti che ha concretamente svolto durante le
Pag. 5 di 6 assenze del collega sostituito;
non ha chiarito qual era la qualifica in cui quest'ultimo era inquadrato;
non ha, soprattutto, riportato i contenuti della declaratoria di tale qualifica per consentirne il raffronto con le mansioni che, da sostituto, egli ha svolto.
10.3. In fatto, il motivo è infondato perché l'art. 82 del CCNL riserva una maggiorazione stipendiale al capo operaio, individuando come tale colui che, oltre alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, svolge l'incarico di coordinare e controllare gli operai avventizi. Ma nella specie, nessuno dei testimoni escussi (le cui dichiarazioni l'appellante si limita solo genericamente a richiamare, senza riprodurne neanche parzialmente i contenuti) ha riferito dello svolgimento, da parte del ricorrente, di tale attività di coordinamento e di controllo dell'operato di altri lavoratori.
11. Ne consegue il rigetto dell'appello, nulla disponendosi sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 17.1.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 614/22, pubblicata in data 20.7.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 3069/2005: "Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva".