Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……... Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1909 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con provvedimento del 5.6.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 23.5.2024 e vertente
TRA
(da nubile Parte_1 Parte_2 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.98 presso lo studio dell'avv.to Parte_3 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
[...]
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Imperia, Piazza Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Katia La Corte che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1) la separazione sarà addebitata al Sig. per CP_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) i coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, eventualmente anche all'estero, per il ché si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o d'altro documento valido per l'espatrio sia tra loro che per i figli minori;
3) i figli minori verranno affidati dr. Andrea CANCIANI 1
esclusivamente alla madre, con collocazione esclusiva presso la stessa;
questo almeno fin quando è in atto il percorso del padre (anche volto a controllare la sua aggressività attraverso strutture specialistiche -non solo private- Sert, SSN, indagine psico sociale) ed all'esito della prosecuzione dei colloqui con i minori finalizzati a garantire uno spazio di ascolto e di rielaborazione ed a preparare i minori agli incontri (protetti) con il loro padre e comunque tenuto conto delle loro libere volontà. 4) il Sig. CP_1 si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, per il mantenimento dei figli, ad oggi minorenni, la somma omnicomprensiva di euro 3.000,00, da suddividersi in euro 1.000,00 per ciascun figlio (da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a far data gennaio 2022); o quella minore diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, tenuto conto anche del periodo agosto -dicembre 2021 in cui nulla è stato versato dal padre per i tre figli. 5) si pongono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per il figlio e, nella specie, spese che non richiedono il preventivo accordo: mediche: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari;
scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico d'inizio; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese che richiedono il preventivo accordo: mediche a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione: c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
c) alloggio presso la sede universitaria;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6) il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore entro un mese dall'esborso, tramite email. Il rimborso dovrà avvenire entro un mese dall'esibizione della suddetta documentazione. Il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i genitori, senza averlo in anticipo ottenuto per iscritto dall'altro coniuge, dovrà accollarsi personalmente l'intero esborso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre c.p.a. come per legge”;
per parte resistente: “...pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e accogliere le deduzioni già indicate nella memoria difensiva depositata nella fase presidenziale, che si intendono qui integralmente riportate;
respingere in toto le conclusioni formulate da controparte;
affidare i figli minori , e in modo condiviso a Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, rimanendo collocati presso la madre, senza permesso per la stessa di portare i figli fuori dal Territorio Nazionale senza il consenso scritto del padre;
disporre che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli minori a fine settimana alternati, con prelievo degli stessi il sabato alle ore 10.00 e riaccompagnandoli a casa dalla madre la domenica successiva alle ore 19.00; nel week end di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli nella giornata del venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e il mercoledì con i medesimi orari;
Natale e Capodanno ad anni alterni;
così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo a turni annuali;
porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento de figli, la somma di € 150,00 mensili per ciascun figlio oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie documentate. Vinte le spese”;
per il pubblico Ministero: “…pronunciare la separazione tra i coniugi T_
. Con ogni altro provvedimento consequenziale”.
[...] Controparte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso presentato in data 21.9.2021 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Tirana (Albania) con in data 13.1.2006 e che dall'unione CP_1 sono nati figli (15 anni, essendo nata il [...]), (13 anni, essendo Per_4 Per_2 Per_ nato il [...]) e (4 anni, essendo nato il [...]), tutti ancora minorenni;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti di vessazione e violenza dallo stesso posti in essere in suo pregiudizio in costanza di matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero a lei affidati in via esclusiva e che a carico del padre, a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 3.000,00 mensili (omnicomprensivo). Chiedeva, infine, riconoscersi in proprio favore, al medesimo titolo, un contributo di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla sentenza di separazione, dall'altro chiedeva rigettarsi la domanda di addebito avanzata da controparte, Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 450,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 12.1.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 19.1.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori al Comune di Imperia con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e subordinando un regime paterno di visite all'esito degli interventi dei Servizi. Poneva, inoltre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno di importo pari ad € 600,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente riconoscendo in favore della ricorrente un contributo pari ad € 100,00 mensili. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche dei Servizi del
[...]
, dei Servizi Sociali dell' di Diano Marina, dei Servizi Controparte_2 CP_3 Sociali del dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia e del Controparte_4
dell'ASL di ) e l'escussione di testi ( . Controparte_5 CP_2 Testimone_1
Successivamente, con provvedimento del 5.6.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
23.5.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dagli stessi riferito nei rispettivi atti di costituzione e ribadito in sede di udienza presidenziale. La ricorrente, del resto, ha coltivato anche in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito al marito della separazione.
Ciò premesso in punto status, deve in primo luogo essere esaminata la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente e fondata sulla pretesa violazione del dovere di assistenza materiale e morale di cui all'art. 143, c.2 c.c. avendo il marito posto in essere in suo pregiudizio comportamenti vessatori e violenti sia nel corso della vita matrimoniale che successivamente alla separazione di fatto (vds. quanto allegato con ricorso introduttivo: “…che è inoltre pendente nei confronti del Sig. CP_1 procedimento penale presso il Tribunale di Imperia ancora in fase di indagine per il reato di cui all'art. 572 c.p.; che il Sig. continua a manifestare tutt'oggi CP_1 la propria gelosia nei confronti della moglie, esercitando le proprie manie di controllo su quest'ultima anche attraverso l'inoltro di mail minacciose ed offensive;
che pertanto la situazione è giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da recare un grave pregiudizio all'educazione della prole e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da costringere la Sig.ra ad abbandonare la casa Parte_1 coniugale ed essere attualmente sotto protezione dei Servizi Sociali…”) ed in memoria integrativa (vds. “…risulta attualmente pendente procedimento penale a carico del Sig. ai danni della Sig.ra dapprima qualificato come maltrattamenti CP_1 Parte_1 in famiglia ex art. 572 e poi derubricato dal PM, Dott. in minaccia (grave) ex Per_5 art. 612 c.p. co. 2 e 337 c.p.”).
Orbene, premesso che ai fini della prova dell'addebito della separazione, la parte che la contesti al coniuge è gravata dell'onere di provare, oltre che la relativa condotta, anche la sua efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (vds. da ultimo Cass. sez.1, ord. 30.4.2024, n. 11631: “…La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza…”), deve osservarsi come l'obbligo di solidarietà tra i coniugi che connota il vincolo matrimoniale imponga, ai fini de quo, di attribuire speciale rilevanza a tutte quelle condotte che, ancorché isolate ovvero occasionali, si pongano tuttavia con esso in assoluto ed insanabile contrasto. La Suprema Corte, infatti, con orientamento costante ha attribuito alle condotte “violente” poste in essere da un coniuge in pregiudizio dell'altro specifica rilevanza causale rispetto alla separazione;
quanto precede risultando esse oggettivamente idonee a minare radicalmente il necessario rapporto di fiducia i coniugi (vds. Cass. sez.1, ord. 27.2.2024, n. 5171: “…In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e anche quando siano concretizzate in un unico episodio, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione dell'addebito…”).
Ed è proprio sulla scorta di tali principi che devono essere valutate le dinamiche che hanno determinato la crisi matrimoniale delle parti, che hanno connotato quantomeno la parte finale della convivenza tra le parti e sono culminate in coincidenza con uno specifico episodio di violenza posto in essere dal coniuge in suo pregiudizio (in data
1.7.2021); episodio che ha indotto la ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente ai figli al fine di salvaguardare l'incolumità fisica propria e della prole.
Maggiormente in dettaglio - per come ricostruito attraverso il contenuto del provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova, in data 28.7.2021 ed a dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
seguito dei fati verificatisi in data 1.7.2021, ha disposto la sospensione di CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed il contestuale affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali del Comune di Imperia (non avendo la ricorrente versato in atti copia delle denunzie) – deve essere precisato come il marito già avesse posto in essere precedenti comportamenti di vessazione e violenza nei confronti della moglie che, tuttavia, dopo averli ripetutamente denunziati, li aveva nella sostanza “ritrattati”, così determinando il venir meno non solo dei relativi procedimenti penali, ma anche dell'intervento di supporto dei Servizi territorialmente competenti (vds. quanto riportato nel decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 28.7.2021: “…Xharri T_ dichiarava… che non si trattava del primo episodio, chiarendo sia di aver denunciato già due volte il marito aduso a condotte quali quelle descritte, sia che in due differenti occasioni aveva anche picchiato il figlio In sede di denuncia/querela sporta il Per_2
2.7.21 la madre in esame riferiva le continue vessazioni psicologiche patite dal marito, specificando che già nell'aprile 2017 aveva denunciato il predetto per agiti violenti, poi tornando sui propri passi, convinta che il coniuge si fosse ravveduto, sì da interrompere anche l'attività già avviata dal Servizio Sociale di Imperia;
in detto contesto emergeva, da un lato che lo peraltro all'epoca eludeva i controlli mediante artifici circa CP_1 l'abuso di alcool, dall'altro che, a dire della denunciante, il predetto non aveva mai fatto mancare nulla ai figli, non avendo mai posto in essere azioni violente verso la prole, ciò diversamente da quanto affermato di fronte alla P.G… La ancora, CP_1 chiariva la gelosia ossessiva dell'uomo, che lo aveva portato anche qualche mese prima a rivolgerle aggressioni verbali.
Ritenuto che:
il padre dei minori oggetto di tutela sia manifestamente dedito ad azioni violente, di gravissimo pregiudizio per i figli, anche in termini di violenza assistita, a fronte di una grave dipendenza da alcool, dipendenza risalente nel tempo e resistente ad ogni richiamo…”); comportamento materno che, dimostrativo di evidente fragilità e di incapacità a tutelare adeguatamente la prole e sottrarla a situazioni di grave pregiudizio, aveva indotto quello stesso Giudice a disporre l'affidamento all'Ente dei figli minori (vds. “…la madre in esame, per parte sua, presenti profili di fragilità, rispetto alle funzioni genitoriali, avendo tollerato anni di vessazioni, nell'aspettativa vana di un cambiamento, esponendo comunque la prole a gravi rischi, prole costretta a vivere in un clima familiare teso, improntato alla sopraffazione ed alla paura, come tale pregiudizievole per un corretto sviluppo psico- fisico dei figli…”).
E quanto riportato nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova veniva nella sostanza confermato dal contenuto della deposizione resa nella fase istruttoria di questo giudizio dalla vicina di casa che, in quanto priva di ragioni di Testimone_1 amicizia o rancore nei confronti di alcuna delle parti, è da ritenersi del tutto attendibile.
In particolare, escussa all'udienza del 26.9.2023, se da un lato la confermava, Tes_1 seppure in termini non del tutto puntuali e talora solo de relato, i comportamenti aggressivi e violenti tenuti dal marito nei confronti della moglie in epoca antecedente i fatti del 1.7.2021 (vds. “…spesse volte sentivamo il marito alzare molto la voce;
alcune volte in estate probabilmente perché parlava al telefono al balcone e noi avevamo le finestre aperte, altre volte, invece, in un contesto domestico …(omissis)… Posso solo aggiungere che una mia vicina, che aveva un piccolo appartamento tra il nostro e quello delle parti, era molto spaventata per tali grida;
lei diceva di aver sentito i coniugi litigare e spesso anche la moglie piangere;
ripeto, tuttavia, che questo è solo CP_1 quanto lei mi ha riferito, ma io non ne ho conoscenza diretta …(omissis)… Voglio ancora aggiungere che in alcune occasioni abbiamo visto il marito rincasare in stato di alterazione alcolica;
lo posso affermare per come lo si vedeva camminare con passo incerto e per l'odore di alcol che lasciava nell'ascensore. Aggiungo anche che dopo che lo vedevamo rientrare in queste condizioni, lo sentivamo in casa alzare la voce così come ho prima riferito …(omissis)… Nel corso delle confidenze di quellas era la signora dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
mi ha detto che non era la prima volta che subiva dal marito aggressioni di T_ questo genere, ma non è entrata più in dettaglio ed io non gliel'ho chiesto…”), dall'altro riferiva, invece, con precisione quanto verificatosi in tale occasione, avendo percepito le grida che avevano preceduto l'arrivo dei Carabinieri così come assistito all'epilogo del loro intervento, esitato nell'arresto di (vds. “…confermo che CP_1 effettivamente, il 1.7.2021 come mi si chiede… sono intervenuti i Carabinieri. Ricordo di avere sentito una sirena e di essere allora uscita, ma i Carabinieri che mi sono trovata davanti mi hanno detto di rientrare in casa;
dopo un pò di tempo ho visto i Carabinieri che portavano via il marito in manette. Preciso anche che quella sera, prima di sentire la sirena, avevamo sentito il marito gridare ad alta voce per una decina di minuti
…(omissis)… Dopo essere stati sentiti dai Carabinieri la signora ed i figli sono T_ rientrati a casa e si sono chiusi dentro perché erano ancora terrorizzati;
i Carabinieri hanno detto loro di chiamarli immediatamente in caso di bisogno…”).
Riferiva, altresì, la testimone di aver potuto apprendere nell'immediatezza, sia dalla ricorrente che dal figlio (all'epoca aveva 10 anni) la dinamica dell'aggressione da Per_2 parte del resistente che, rientrato a casa in stato di ubriachezza, aveva usato violenza nei confronti della moglie e dello stesso minore (vds. “…Dopo che il marito era stato portato via sono uscita sul pianerottolo ed ho visto il figlio più piccolo della coppia sulla porta, io mi sono affacciata e la moglie mi è venuta incontro e mi è praticamente svenuta tra le braccia;
per tale ragione ho subito chiamato mio marito per prestare soccorso. I bambini piangevano in un angolo disperati e mi hanno detto che il padre voleva buttare la mamma dalla finestra. ADR. Dopo questi fatti e mentre i Carabinieri svolgevano le loro indagini sentendo i presenti, la signora mi ha raccontato, così come poi ha T_ detto ai Carabinieri, che quella sera il marito era rientrato a casa ubriaco e dopo essere andato in bagno era ritornato nudo urlando che voleva buttarla dalla finestra ed aveva spinto di lato il figlio che era intervenuto per difenderla. La signora mi ha detto Per_2 che spaventata per quello che il marito minacciava di fare era riuscita con il touch screen del telefono a chiamare i Carabinieri che erano immediatamente arrivati...”); quanto precede altresì testimoniando come, alcuni giorni dopo i fatti di cui sopra, T_
ed i figli fossero stati costretti ad abbandonare la casa coniugale ed, assistiti dai
[...] Servizi, trasferiti in una residenza protetta (vds. “…dopo qualche giorno ho visto la signora con gli assistenti sociali che andava via per trasferirsi in una residenza protetta. Il marito, invece, è rimasto lì da solo…”).
Da ultimo, ma non per importanza, deve essere segnalato come il clima di timore in seno alla famiglia in ragione dei comportamenti vessatori e violenti tenuti dal resistente siano stato riferito agli operatori dei Servizi – a conferma del superiore quadro probatorio – anche dai figli minori e nel corso dei colloqui funzionali, attraverso il Per_4 Per_2 supporto psicologico, ad affrancarli dalle criticità famigliari;
minori che, in ragione delle stesse ed almeno in una prima fase dell'odierno giudizio, avevano essi stessi rifiutato la possibilità di avere con il padre qualsiasi tipo di contatto (vds. quanto riferito dai Servizi
Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 27.6.2022 avuto riguardo a quanto riportato dalla figlia “…Per quanto riguarda la narrazione degli eventi del Per_4 passato riporta flash e immagini di momenti specifici a forte impatto emotivo;
Per_4
l'espressione dei vissuti rimanda a connesse a sensazioni e a vissuti di impotenza, rabbia e tensione, seguenti alle scene di violenza assistita, intercalati da meccanismi di difesa di allontanamento e di evitamento …(omissis)… La minore attribuisce le responsabilità dei cambiamenti alla figura paterna, connotata negativamente, per tratti di carattere e comportamento, tenuto in famiglia, sia nei confronti dei figli, che della moglie;
î primi sarebbero stati poco investiti di interesse e condivisione paterna, la moglie sarebbe stata oggetto di controllo e attacco, delineandosi agli occhi della minore come vittima della situazione e della reattività paterna. Nello specifico, al padre sono attribuiti un comportamento assente in famiglia, caratterizzato appunto da scarso interesse nei dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
confronti dei figli, a partecipare alla loro vita e da un atteggiamento imprevedibile, reattivo, in particolare, verso la madre, a causa di un discontrollo emotivo, comportamentale paterni, seguenti all'abuso alcolico. non riesce ad individuare Per_4 momenti di positività nel rapporto con il padre, alimentato, a suo avviso, oltre che da imprevedibilità comportamentale, da una mentalità maschilista… Nel descrivere il contesto familiare e le relazioni in esso presenti, la minore ricorda solo il clima di timore e di allerta respirato in famiglia, al momento del rientro a casa del padre…” e dal fratello minore “…Dionis, infatti, ha ricostruito degli episodi di vita Per_2 familiare in cui l'assenza costante della figura paterna ha caratterizzato la quotidianità familiare, alternati a rari momenti di condivisione con il genitore… Spesso i momenti di serenità si trasformavano in stati dì tensione e disagio, fino a provare spavento e paura per l'atteggiamento del padre che tendeva ad indagare le abitudini e gli spostamenti della moglie attraverso continue e pressanti domande a scatenate ed alimentate Per_2 dalla gelosia dell'uomo nei confronti della moglie, in particolar modo se elicitati dall'abuso alcolico dell'uomo. spesso spaventato, rinunciava a rispondere, Per_2 sperando di esaurire la morbosità dell'uomo… Pertanto i rari momenti ludico- ricreativi con il padre lasciavano spazio alla reattività e all'aggressività dell'uomo rivolta verso la moglie, ma ripercuotendosi sulla strutturazione del rapporto con il figlio
…(omissis)… sembra essersi rilassato in seguito a periodi traumatici i cui vissuti Per_2 sono ancora presenti e sono approfonditi in seduta, portati spontaneamente dal minore…”).
Tutto ciò premesso appare evidente come, a giudizio del Collegio ed in ragione delle inequivoche e concordanti risultanze di causa, sussistano nella fattispecie i presupposti necessari a ritenere fondata la domanda spiegata da di addebito della Parte_1 separazione, essendo stata essa con ogni evidenza determinata – sulla scorta di ineludibile rapporto causale – dai comportamenti minacciosi e violenti ascrivibili al marito;
quanto precede anche solo volesse ritenersi oggettivamente provato l'episodio verificatosi in data 1.7.2021 (vds. in tal senso la già citata Cass. sez.1, ord. 27.2.2024, n.
5171).
Passando a questo punto ad esaminare la domanda relativa all'affidamento dei figli Per_ minori e deve in primo luogo essere evidenziato come, non avendo Per_4 Per_2 alcuna delle parti riferito di medio tempore intervenute modifiche, risulti ancora attuale il provvedimento del 28.7.2021 con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova ha
“sospeso” dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
provvedimento CP_1 con il quale era stato disposto che gli incontri padre/figli – in attesa di valutarne l'andamento a seguito degli interventi dei Servizi – dovessero avvenire esclusivamente in forma “protetta”.
Ciò premesso, deve essere a questo punto sottolineato come - punto nodale delle criticità del resistente, oggettivamente incidenti sulla disponibilità di adeguate risorse allo svolgimento del ruolo e della funzione - come lo stesso, a fronte di disfunzionali comportamenti tenuti verso la moglie e di fronte ai figli nel corso della convivenza (e tali
– per come si dirà infra – da aver determinato nei minori una situazione di grave pregiudizio e la loro ancora attuale indisponibilità ad una libera frequentazione), mai abbia saputo fare ammenda degli stessi ed individuarli quale effettiva ragione della separazione, continuando a minimizzarne portata ed effetti nonostante l'evidenza allo stesso restituita attraverso l'atteggiamento di e quanto precede Per_4 Per_2 interamente addebitando alla moglie ogni responsabilità non solo per la fine della relazione, ma anche per l'allontanamento dei figli (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL Imperia con relazione in data 24.3.2022 a seguito della valutazione delle competenze genitoriali: “…Rispetto all'episodio citato nel provvedimento a cui è conseguito l'intervento delle Forze dell'Ordine, egli afferma di dr. Andrea CANCIANI 7 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
ricordare molto poco. Si rende conto di aver bevuto più del solito quella sera, e poi di aver reagito nei confronti degli agenti in quanto percepito un attacco da parte loro. Non fa cenno alla presenza dei figli durante l'avvenimento. Quando gli viene chiesto esplicitamente, spiega che la moglie quella sera lo aveva provocato, che si era allontanata da lui da tempo e questo era causa di conflitti …(omissis)… Non emergono aspetti di consapevolezza rispetto ai comportamenti tenuti nei confronti della moglie, ma la tendenza a dirigere "le colpe" alla donna come responsabile della fine del loro rapporto e della “fuga” con i figli in seguito alla denuncia …(omissis)… Si ritiene che il sig. abbia affrontato la valutazione in maniera in qualche modo difensiva, dando CP_1 una rappresentazione “sbilanciata” dei propri problemi e delle proprie risorse ed enfatizzando in una certa misura le proprie risorse di coping, sottovalutando probabilmente la portata dei suoi aspetti disfunzionali… L'uomo tenderebbe ad avere una valutazione irrealistica delle proprie capacità e del proprio valore …(omissis)… Il pensiero appare per lo più auto-riferito e difensivo, non emergono dubbi in relazione alla presa di responsabilità di quanto accaduto. A fronte di questo, si osservano modalità difensive a tratti passivo/aggressive che emergono sia dai risultati del test che dai colloqui, durante i quali si alternano stati di calma e stati di elevata attivazione fisiologica… Si ritiene fondamentale sottolineare gli aspetti di valenza culturale nella gestione del colloquio con le scriventi, che hanno reso i colloqui più complessi e maggiormente soggetti a interpretazioni linguistiche soggettive. Tali aspetti sarebbero anche da considerare nella percezione che il sig. ha di sé stesso e dei figli e nella CP_1 sua rappresentazione mentale di papà…” così come nella successiva in data 10.1.2023:
“…Il “focus di interesse” appare definito sui figli, a cui egli è profondamente affezionato e di cui sente una grande mancanza… Appare convinto che se i suoi figli non vogliono vederlo non è a causa dei suoi comportamenti a casa con la moglie, ma “a causa del sistema”. Il signor si mostra convinto di essere stato (così come i suoi CP_1 figli) in qualche modo, “vittima del sistema”: minimizza, banalizzandoli, gli scontri fisici e verbali intercorsi tra lui e la moglie riferendo che solo in un paio di occasioni avrebbe “perso il controllo” (“se mi provocano, rispondo e perdo il controllo”)… Ipotizza che la moglie abbia fatto attivare il “codice rosso” per potersi separare da lui senza essere etichettata come puttana” dalla propria famiglia …(omissis)… La scrivente ha più volte tentato di aiutare lo a mettersi in discussione nella relazione con la CP_1 sua ex moglie come ripercussione nel rapporto con i suoi figli (che adesso non vogliono avere alcun contatto con lui), ma lo nega fortemente di aver mai maltrattato la CP_1 signora davanti ai ragazzi o agito comportamenti nei confronti della figura materna, tali da giustificare questa profonda rabbia dei suoi figli nei suoi confronti. Teme, infine, che la reticenza della figlia ad incontrarlo possa essere dovuta a collera connessa a Per_4 gelosia nei confronti del suo papà che non vede da tempo. Durante l'ultimo incontro effettuato, è parso che il signor abbia iniziato a confrontarsi in maniera più CP_1 aperta e sincera con gli operatori, tentando un movimento maggiormente introspettivo e meno difensivo che potrebbe condurlo a riflettere più profondamente sul proprio ruolo genitoriale e su un percorso di riparazione nei confronti dei suoi figli…”).
Né tale approccio del resistente risulta essere significativamente mutato nonostante gli interventi di supporto attivati in suo favore attraverso i Servizi ovvero privatamente, sì da far maturare negli operatori l'intima convinzione dell'impossibilità di una positiva evoluzione dei suoi atteggiamenti tale da consentire di ipotizzare, se non la possibilità del padre di condividere con la madre ruolo e funzione, quantomeno di pervenire – attraverso la ricostruzione di un franco rapporto di fiducia – ad una libera frequentazione Per_ con i figli;
non solo con (molto piccolo ed apparentemente senza ricordo di criticità famigliari), ma soprattutto con e che tale clima di violenza domestica Per_4 Per_2 hanno vissuto e respirato ed il cui ricordo ancora oggi li intimorisce al punto da richiedere la necessaria presenza agli incontri dell'educatore (vds. “…vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia con relazione in data 10.1.2023: “…dai dr. Andrea CANCIANI 8 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
riferiti della Assistente Sociale e delle psicologhe che seguono i minori, è emerso come gli stessi si attendessero delle scuse e dei chiarimenti circa i comportamenti del padre quando vivevano tutti assieme, ma tali aspetti più profondi, di riflessione ed elaborazione, non sono emersi durante questi primi tre contatti …(omissis)... Lo CP_1 mostra un affetto realmente intenso nei confronti dei tre figli ma nega che possano essere arrabbiati con lui per i comportamenti tenuti in passato verso la madre. Riduce il conflitto con la moglie ad un paio di episodi “eccezionali” più volte raccontati in seduta ma minimizzati, senza avere percezione di sé come persona che abbia mai vessato o maltrattato la moglie. Pensa che i figli possano incolparlo di non essere stato fisicamente presente per loro in questo ultimo anno e mezzo e che possano sentirsi abbandonati da lui;
questi sono gli unici elementi per cui si aspetta di dover chiedere scusa. La rigidità caratteriale dello Xharri, la scotomizzazione parziale delle proprie responsabilità e l'uso di meccanismi proiettivi paiono componenti sfavorevoli ad un concreto e fattivo cambiamento…”).
Del resto, la cristallizzazione delle superiori criticità - dimostrative di risorse ancora non adeguate allo scopo – risulta attestata anche in epoca recente dalle relazioni degli educatori incaricati dell'espletamento degli “incontri protetti”, che più volte hanno riferito - pur a fronte di una sostanzialmente positiva qualità della relazione del padre con i minori (vds. i resoconti allegati alle relazioni del 15.6.2023, 20.9.2023, 11.1.2024 e
17.5.2024) - di inadeguati comportamenti tenuti verso di loro, sintomo di insofferenza rispetto ad interventi di cui egli dimostra, nonostante le superiori evidenze, di non comprendere ragione ed utilità (vds. quanto riferito dagli educatori nelle relazioni in data 8.2.2024: “…Con il sig. è stato affrontato il tema tik tok e si è arrabbiato CP_1 affermando che i vincoli riguardano il vecchio procedimento del Tribunale e che ora lui è libero di poter controllare i figli, anche perché “se non è lui a farlo, non lo fa nessuno”… Comunicandolo si è molto alterato, rivolgendosi ai Servizi con toni inadeguati. Crede che i figli siano vittima della situazione…”, in data 2.3.2024: “…Il sig. si lamenta della situazione e della impossibilità di stare con i figli a causa CP_1 della distanza… Inizia a polemizzare e nonostante l'educatrice dicesse di godere del momento con i figli, ha continuato a dire di non essere d'accordo su queste questioni…” ed in data 27.4.2024: “…Il sig. è giunto infastidito rispondendo “mi sono rotto il CP_1 cazzo di questa situazione” borbottando cose poco chiare e dicendo di non aver fatto nulla di grave per sopportare questa situazione. L'educatrice lo ha invitato a calmarsi e a non utilizzare certi termini alla presenza dei figli e ha risposto “io parlo come voglio perché mi sono rotto i coglioni”…” nonché dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 11.1.2024: “…In data 11 ottobre c.a., a seguito di un colloquio telefonico intercorso con il Signor per riflettere su quanto avvenuto durante il CP_1 ricovero di , il padre del minore ha inviato alla scrivente n.11 email contenenti Per_3 accuse e minacce…”).
Pertanto, pur preso atto di una positiva qualità della relazione padre/figli (seppure nel contesto di incontri necessariamente “protetti”) così come di un sincero attaccamento del resistente nei confronti della prole ed anche prescindendo dall'attuale vigenza del provvedimento di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale pronunziato dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.7.2021, ritiene il Collegio - pur Per_ potendosi revocare l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Per_4 Per_2 Sociali - di doverlo disporre in favore della madre in forma “esclusiva rafforzata”; quanto precede non solo in ragione della persistenza delle gravi criticità paterne, ma anche della sostanziale impossibilità – almeno allo stato ed in ragione di quanto avvenuto in passato – di ipotizzare un'effettiva interlocuzione, collaborazione e confronto tra i due genitori, talché una diversa forma di affidamento, anche solo avuto riguardo alle scelte di maggiore importanza per la prole, altro non potrebbe determinare che situazioni di impasse ovvero di esasperazione del loro conflitto.
dr. Andrea CANCIANI 9 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
A quanto sopra, per completezza ed al fine di giustificare, invece, la decisione di restituire quantomeno alla madre l'affidamento dei figli, devono essere riportate le positive valutazioni dei Servizi che, sottolineandone la positiva e convinta adesione agli interventi di supporto, ne ha attestato attuale adeguatezza delle risorse e piena capacità di svolgere ruolo e funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 27.6.2022: “…La madre si dimostra aperta e collaborante a ripercorrere la propria storia e a ripensare al proprio ruolo genitoriale, riuscendo a calarsi nel contesto e a evidenziare le proprie difficoltà e necessità di Supporto e accompagnamento… La donna dimostra buone capacità critiche e riflessive su di sé, sul proprio ruolo di mamma, riuscendo, da un lato, a esprimere le proprie difficoltà personali e fragilità, connesse alla storia di vita, dall'altro a soffermarsi sui bisogni dei figli…” ed in data 17.5.2024: “…In considerazione del discreto equilibrio raggiunto dal nucleo madre/minori e dell'impegno dimostrato dalla Signora nel garantire ai T_ figli una vita decorosa e rispondente ai bisogni degli stessi e nel rafforzare le proprie competenze genitoriali, valuti codesta Autorità Giudiziaria l'opportunità di: - revocare l'affidamento al Comune di Imperia;
… - affidare i minori in via esclusiva alla madre…”); decisione che, del resto, appare del tutto coerente con gli orientamenti della Suprema Corte, che ammette il ricorso a tale forma di affidamento - derogatoria rispetto a quella “ordinaria” - laddove rispondente al superiore interesse della prole (vds. Cass., sez.1, ord. 24.4.2024, n. 11122: “…in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore…”).
In definitiva, deve così disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre dei figli Per_ minori e , così attribuendo alla stessa – in ossequio a quanto Per_4 Per_2 consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - il potere di assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggiore importanza per la prole, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale.
Alla superiore decisione in punto affidamento, deve necessariamente conseguire la collocazione dei figli minori presso la madre, con la quale gli stessi hanno sempre vissuto successivamente alla separazione tra i genitori (sia in contesti di “protezione” che nell'abitazione attualmente occupata in ). CP_2
Quanto alla possibilità di stabilire un regime di visite padre/figli, appare opportuno brevemente ripercorrere l'evoluzione del rapporto de quo successivamente ai fatti verificatisi in data 1.7.2021 ed a seguito dei quali i minori, unitamente alla madre, risultano essere stati a lungo posti in un regime di protezione.
In proposito, merita osservare come a fronte di un'iniziale assoluta indisponibilità degli stessi – in ragione di quanto vissuto in costanza di convivenza tra i genitori e sopra ampiamente riportato - a riprendere un qualsiasi relazione con il padre (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 30.3.2022:
“…Sia sia hanno espresso, durante il colloquio individuale, molta Per_2 Per_4
dr. Andrea CANCIANI 10 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
rabbia nei confronti della figura paterna, ritenendo il padre responsabile del disagio familiare e della loro sofferenza, e hanno ribadito di non volerlo incontrare. In tale sede, ha affermato di “essere molto arrabbiato e deluso di come il padre abbia trattato Per_2 la famiglia” e ha dichiarato, ripensando ai trascorsi familiari, di “essere molto Per_4 arrabbiata anche per gli atteggiamenti svalutanti che il padre assumeva abitualmente nei suoi confronti e nei confronti della madre in quanto figure femminili”. Ad avviso delle Psicologhe, i tre minori hanno vissuto eventi altamente traumatici e necessitano di un “tempo consono di rielaborazione”. Per tale ragione, ritengono che vada accolta la richiesta di non incontrare il padre in quanto eventuali “forzature” potrebbero compromettere il percorso di rielaborazione del trauma…”), si sia registrata una positiva, ancorché lenta, evoluzione che, anche al fine di consentire agli operatori le valutazioni necessarie ad elaborare progettualità necessaria a soddisfare esigenze e diritti dei minori, portava in una prima fase al ripristino di contatti “in videochiamata” (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 30.9.2022: “…Rispetto agli incontri protetti, entrambi hanno ribadito di non sentirsi pronti ad affrontare il padre neanche alla presenza degli Operatori, Alla richiesta di chiarimenti, sia sia hanno detto di non volerlo vedere perché sono Per_2 Per_4 arrabbiati con lui stante i diversi episodi di violenza a cui hanno assistito. Sono convinti che il padre non sia cambiato né che cambierà e per questo motivo chiedono di non vederlo. In merito a questo, infatti, sono apparsi critici rispetto al fatto che il padre si sia recato ad Alessandria… La CR ha percepito molta sofferenza nei ragazzi e crede che una forzatura eccessiva possa essere di pregiudizio per i minori ...(omissis)… Gli operatori referenti del caso sebbene ritengano che le dichiarazioni dei minori debbano essere accolte, comprese e rispettate, tuttavia valutano che non si debba continuare a demandare a e la responsabilità della decisione relativa Per_2 Per_4 alla ripresa dei contatti con il padre e che gli incontri padre/figli possano essere molto utili per comprendere le dinamiche relazionali ed intervenire sulle criticità. Fermo restando la necessità di avviare i contatti in maniera molto graduale e in un setting altamente protettivo, si è valutato che la video chiamata possa essere la modalità iniziale più opportuna...”); contatti che, in ragione della buona qualità registrata, consentivano poi di pervenire, nel corso del tempo, all'organizzazione di incontri in forma “protetta” (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL Imperia con relazione in data 10.1.2023: “…Le videochiamate si sono rese necessarie per poter ripristinare un contatto genitore/figli, interrotto da tempo, ma non agevolano né lo né i ragazzi a confrontarsi in modo profondo per chiarire vissuti ed esperienze, CP_1 poiché non sono strumento idoneo a tale finalità. Appare dunque necessario, e non ulteriormente procrastinabile, predisporre uno spazio maggiormente tutelante, gestibile e adatto a facilitare il dialogo e il confronto aperto tra i figli ed il padre…” e dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 11.1.2023: “…In data 9 gennaio u.s. è stato effettuato un colloquio di aggiornamento con il padre dei minori. In tale sede si è anche ragionato sull'opportunità di iniziare a trasformare le video chiamate in incontri di presenza. A tal proposito si precisa che, in accordo con i referenti della
Cooperativa e con il signor gli incontri si svolgeranno al sabato e dureranno CP_1 circa un'ora e trenta minuti…”).
Orbene, nonostante quanto già sopra riferito in ordine al positivo andamento degli stessi
– a dimostrazione di una relazione comunque conservata così come dell'oggettiva necessità di recuperare nella loro vita la figura paterna – i minori, evidentemente memori delle disfunzionali intemperanze del genitore di cui erano stati testimoni in costanza di convivenza, non si rendevano però disponibili ad una “libera” frequentazione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di con relazione in data CP_2 29.11.2023: “…Entrambi i minori riferiscono di essere arrivati a vivere ormai serenamente il momento dell'incontro con il padre, riconoscendo che, lo stesso, in presenza dell'educatrice, si conterrebbe e manterrebbe un atteggiamento abbastanza dr. Andrea CANCIANI 11 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
tranquillo, arrivando, solo in alcuni momenti, ad alzare la voce e a criticare l'operato dei servizi e del Tribunale, in particolare, per le tempistiche e le procedure burocratiche. In questi momenti, i figli riferiscono di mantenersi in una posizione di ascolto, senza interagire con il padre, assecondandolo nelle sue esposizioni, temendo, che una loro dichiarazione possa alimentare, in lui, una ulteriore reattività
…(omissis)… Rispetto alia possibilità di svolgere gli incontri in modo libero, come prospettato dal padre, che riferirebbe che “basta che i ragazzi lo chiedano e si può fare così”, entrambi i minori riportano il peso delle dichiarazioni paterne, prospettandosi, invece, la prosecuzione dello svolgimento dei luoghi neutri con il padre alla presenza tutelante dell'educatrice, che ne conterrebbe le manifestazioni recriminatorie e di stampo maschilista, rappresentate dall'esempio “la regina deve sottostare al re”, di cui sembra il principale destinatario...”, mantenendo ancora oggi inalterata, a Per_2 distanza di due anni dalla ripresa degli incontri de visu, la loro posizione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 17.5.2024:
“…Per quanto riguarda gli incontri con il padre, e hanno riferito che le Per_4 Per_2 visite a volte trascorrono piacevolmente a volte sono fonte di disagio e fastidio a causa dei comportamenti e delle affermazioni del genitore. Hanno, altresì, ammesso di aver desiderato di non partecipare ad alcuni incontri ma di non aver avuto il coraggio di assumere una decisione netta per senso di colpa e per paura delle reazioni del padre. I minori hanno chiesto di continuare a vedere il padre in forma protetta perché la presenza dell'Educatrice serve, in qualche modo, a contenere i comportamenti e gli atteggiamenti del Signor ”); posizione che, al fine di non arrecare loro Pt_4 pregiudizio, deve a giudizio del Collegio essere rispettata nell'auspicio che essi, attraverso la prosecuzione degli interventi di supporto dei Servizi – sia in loro favore che nei confronti del genitore – possano lentamente recuperare fiducia nell'adeguatezza delle sue risorse e dei suoi comportamenti.
Per tale ragione, se da un lato risulta necessario prevedere continuità negli incontri padre/figli (funzionali a garantirne il diritto alla bigenitorialità), appare attualmente ancora indispensabile prevederne lo svolgimento in forma “protetta”, demandando ai Servizi – sulla scorta delle valutazioni di competenza - ogni decisione sia in ordine alla frequenza che alla possibilità, quantomeno in prospettiva a medio/lungo termine, di rispristinarli in forma maggiormente libera.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche del giudizio di separazione e limitate al contributo paterno per i figli minori, deve in ogni caso premettersi come né le difficoltà economiche in cui eventualmente versi un genitore né un'eventuale pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale possano determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento della prole (vds. Cass., sez.1, ord. 8.11.2010, n. 22678: “…L'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla potestà genitoriale - che rappresenta non un diritto soggettivo ma un munus di diritto privato che si sostanzia nel potere-dovere di curare determinati interessi privati e pubblici del minore - e riguarda tanto i figli naturali, quanto quelli adottivi, tra loro perfettamente equiparati. I genitori (naturali e adottivi) sono tenuti a mantenere i figli prestando loro l'assistenza economica e quella morale;
il suddetto obbligo non cessa per il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma perdura fino a quando questi non vengano avviati ad una professione, ad un'arte o a un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia…”).
Ciò premesso, esaminata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti sulla scorta dell'autocertificazione in atti e della documentazione da esse depositata, deve essere rilevato come risulti svolgere, in forma di impresa individuale, attività nel CP_1 settore edilizio, avendo dichiarato redditi in costante crescita nel corso del tempo, pari ad dr. Andrea CANCIANI 12 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
€ 15.344,41 nel 2018, € 16.129,00 nel 2019, € 46.949,00 nel 2020, € 44.032,00 nel 2021 ed € 59.170,00 nel 2022, da ultimo pari ad una liquidità calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta) di circa € 3.560,00; quanto precede essendo gravato da un canone di locazione dell'importo di € 600,00 mensili.
In aggiunta a quanto sopra deve darsi atto di come lo stesso, nella propria autocertificazione del 15.4.2024, abbia riferito drastico crollo delle proprie entrate, indicandole in circa € 18.000,00 per il 2023 ed in € 4.000,00 per il periodo gennaio/aprile 2024; quanto precede senza tuttavia produrre alcuna documentazione in proposito né, in realtà, anche solo allegando una giustificazione di tale asserita modifica in peius, talché ai fini de quo appare legittimo fare riferimento – anche in considerazione della sua immutata potenziale capacità di produzione di reddito (come dimostrato per il periodo 2018-2022) – alla capacità contributiva fondata su tali precedenti dati.
Del resto, le significative disponibilità liquide del resistente risultano attestate, oltre che da quanto sopra, anche dalla fotografia ritraente il figlio AR “sommerso tra i contanti” (vds. all.1 alla memoria del 1.6.2022); fotografie che, non contestata dal resistente e seppure riferita a periodo di convivenza tra i coniugi (quindi antecedente al luglio 2021), plasticamente testimonia le rilevanti entrate paterne.
Quanto a la stessa risulta, per come dalla stessa autocertificato, impiegata Parte_1 con contratto di lavoro a tempo pieno presso la “Gioielleria Bulgari” e percepire retribuzione compresa tra € 1.290,00/1.600,00 mensili;
quanto precede senza sostenere oneri di locazione, abitando in casa di proprietà acquistata attraverso importanti aiuti economici ricevuti dalla propria famiglia di origine.
È pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che, altresì valorizzata la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente - da ritenersi del tutto integra per età (46 anni), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative -, appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze dei figli minori Per_
e porre a carico dello stesso, a titolo di contributo al loro Per_4 Per_2 mantenimento e con decorrenza dalla data della presente sentenza, un assegno mensile dell'importo di € 1.200,00; importo significativamente aumentato rispetto a quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 19.1.2022 sulla scorta dei maggiori redditi successivamente conseguiti (€ 44.032,00 nel 2021 passati ad € 59.170,00 nell'anno 2022) così come delle esigenze di mantenimento della prole fisiologicamente accresciute con l'età.
Tale somma appare adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del resistente ed in ogni caso idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta (positivamente apprezzabile in ragione della modifica in melius della sua situazione reddituale) - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Ancora, attesa la sostanziale assenza di frequentazione tra il padre ed i minori, deve disporsi che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore Per_ contributo, l'assegno unico universale per i figli e . Per_4 Per_2
dr. Andrea CANCIANI 13 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
Nulla deve essere disposto dal Collegio avuto riguardo ad un eventuale contributo al mantenimento in favore della ricorrente e che, nella fase presidenziale, era stato alla stessa riconosciuto in misura pari ad € 100,00 mensili;
quanto precede sia in ragione del successivo miglioramento della sua situazione reddituale (che ne ha determinato il venir meno dei presupposti a far data dal 1.1.2024), sia non essendo stata tale domanda
(avanzata nel ricorso introduttivo) riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di
– sia avuto riguardo a quella di addebito della separazione che a quelle Parte_1 necessarie al fine di ottenere riconoscimento e tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico le spese di lite da essa sostenute. CP_1
In proposito deve essere sottolineato come, sulla scorta della documentazione in atti così come di quanto dalla ricorrente autocertificato in data 13.1.2025 come la stessa, dopo essere stata ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia del 22.9.2021 (n.358/21), abbia mantenuto i requisiti a ciò necessari fino alla data del 31.12.2024, perdendoli successivamente in ragione del superamento dei limiti di reddito.
Per tale ragione, se da un lato – ai sensi di quanto disposto dall'art. 136, c.1 e 3 d.p.r. 115/02 - deve essere revocata l'ammissione di al beneficio de quo a far Parte_1 data dal 1.1.2024, dall'altro deve stabilirsi che relativamente alle spese di lite il pagamento debba avvenire in favore dello Stato relativamente all'attività difensiva spiegata in favore della ricorrente fino al 31.12.2023 (ex art. 133 (L) d.p.r. 115/02) ed in favore di per quella successiva a tale data. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...]_1
(Albania) il 24.4.1978 e (da nubile , nata a [...]_2
Tirana (Albania) il 15.7.1987, unitisi in matrimonio in Tirana (Albania) in data
13.1.2006;
2) addebita al marito la separazione;
3) affida i figli minori , e in via esclusiva alla madre Per_4 Per_2 Per_3 disponendo, ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi;
4) colloca i figli minori , e presso l'abitazione della madre Per_4 Per_2 Per_3 dove assumeranno stabile residenza;
5) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e i figli minori , e a verifica della disponibilità da Per_4 Per_2 Per_3 parte degli stessi ed a rigoroso accertamento delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze dei minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori , e mediante versamento alla madre – con Per_4 Per_2 Per_3 decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza - di un assegno mensile di € 1.200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
dr. Andrea CANCIANI 14 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
- ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 6), l'assegno unico universale per i figli minori
, e;
Per_4 Per_2 Per_3
8) dispone che i Servizi del , i Controparte_2 CP_2 Servizi Sociali dell' di Diano Marina, i Servizi Sociali del CP_3 CP_4 Imperia, i Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia ed il Servizio di Psicologia dell'ASL di proseguano, in stretta collaborazione tra loro e fino a CP_2 cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
9) revoca a far data dal 1.1.2024 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta in favore di;
Parte_1
10) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite fino al 31.12.2023 che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 (L) d.p.r. 115/02;
11) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite successive al 31.12.2023 che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per quanto di rispettiva competenza, ai Servizi del , ai Controparte_2
dr. Andrea CANCIANI 15 n. 1909/2021 R.G.A.C.C.
Servizi Sociali dell' di Diano Marina, ai Servizi Sociali del , ai CP_3 CP_4 CP_4 Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia ed al Servizio di Psicologia dell'ASL di Alessandria.
Così deciso in Imperia, 17.1.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 16