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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado n. 24230 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2021,
avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare e vertente
T R A
1) c.f. ; Parte_1 C.F._1
2) c.f.: ; Parte_2 C.F._2
3) c.f.: ; Parte_3 C.F._3
4) , c.f.: ; Parte_4 C.F._4
5) c.f.: ; Parte_5 C.F._5
6) , c.f.: ; Parte_6 C.F._6
7) c.f.: , Parte_7 C.F._7
Tutti rapp.ti e difesi, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Alfredo Franco e Francesco Franco, come da procura in atti e presso i quali hanno eletto domicilio in Portici alla via
Cardano, 30,
Attori
CONTRO
1
4, C.F. , in persona dell'Amm.re p.t., rapp.to e difeso, giusta P.IVA_1 procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Luigi Damiano ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla via F. Imparato n. 190 – Compl. Napoli
Est, is. F4, int. 423. convenuto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione relative all'udienza del 29.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnativa proposta dagli attori, in veste di condòmini assenti, avverso la delibera assembleare del 30.6.2021 in relazione ai primi tre punti all'ordine del giorno (rendiconto consuntivo e relativi piano di riparto anni 2017-2019, anno
2020 e rendiconto preventivo 2020/2021) è in primo luogo procedibile in quanto nel corso del giudizio gli attori hanno comprovato di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, che tuttavia ha avuto esito negativo (verbale negativo di mediazione del allegato in data 27.5.2022).
Nel merito l'opposizione è certamente fondata avuto riguardo al secondo motivo di doglianza che in base al principio della ragione più liquida esonera per evidenti ragioni di economia processuale l'esame delle altre questioni pur argomentate da entrambe le parti.
E' pacifico tra le parti che il criterio di ripartizione delle spese condominiali adottato in relazione ai rendiconti approvati nei tre punti all'ordine del giorno sia dissonante e diverso rispetto a quello indicato nelle tabelle contrattuali allegate al regolamento (cfr doc 6 di parte attrice).
Pacificamente il condominio assume che le tabelle millesimali allegate dagli attori, risalenti al 1957, non sarebbero mai state nella disponibilità dell'amministratore attuale ed, in ogni caso, sarebbero state superate da una prassi di riparto delle spese consolidata nel tempo.
2 Assume in sostanza il che le tabelle allegate al regolamento sono CP_1 state negli anni superate da una tacita convenzione avente ad oggetto una differente tabella-
Sempre in argomento, il convenuto ha evidenziato l'esistenza di altro CP_1 giudizio pendente da oltre 10 anni tra le medesime parti volto alla revisione delle tabelle millesimali (quelle indicate dagli attori) in fase ad oggi di decisione.
Per tale ragione è stata chiesta la sospensione del presente giudizio per ragioni di pregiudizialità.
Orbene, la complessiva posizione del sul punto non può essere CP_1 condivisa in quanto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità menzionato a sostegno della possibilità che le tabelle millesimali possano essere modificate anche per fatti concludenti, cioè mediante la reiterata e concorde disapplicazione nel tempo, è oramai mutato essendosi affermato il contrario principio, che questo
Tribunale condivide, secondo cui l'atto di approvazione e di revisione delle tabelle, essendo una deliberazione assembleare, deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam Si richiamano a sostegno le argomentazioni espresse nella sentenza n. 26042/2019 come richiamate e riaffermate dalla recente ordinanza della Cassazione n. 30305/2022 (cfr anche conforme Tribunale di Torino n. 2877/2023)
La pronuncia di legittimità più recente (Cass. 30305/2022) esplicita in modo chiaro il principio secondo il quale
“Il più recente orientamento di questa Corte, al quale non si è uniformata la Corte
d'appello di Roma e che va invece qui riaffermato, ha precisato che, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia" (Cass. Sez. 2, 15/10/2019, n.
26042).
D'altro canto, l'art. 68 disp. att. c.c. prevede che la tabella millesimale sia “allegata al regolamento di condominio”, e già Cass. Sez. Unite 30 dicembre 1999, n. 943, aveva precisato che la formazione del regolamento condominiale è sempre soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", desumendosi la prescrizione di tale requisito formale dall'art. 1138 c.c. (che prescrive la trascrizione del
3 regolamento approvato dall'assemblea in apposito registro), dall'art. 1136 c.c. (che prescrive la verbalizzazione e la trascrizione nel registro tenuto dall'amministratore delle delibere assembleari), nonché, ove si tratti di clausole di natura contrattuale, dalla loro incidenza sull'estensione dei diritti immobiliari dei condomini”.
Del resto a sostegno di tale orientamento interpretativo milita l'attuale formulazione dell'art. 69 disp att. c.c. che consente la rettifica o la revisione delle tabelle millesimali a determinate condizioni previa apposita deliberazione ovvero mediante il ricorso all'AG e questo è indice inequivocabile della volontà legislativa di non consentire modifiche alle tabelle scritte in essere mediante comportamenti concludenti sia pure reiterati da prassi consolidatesi negli anni.
Inoltre l'impostazione ermeneutica proposta dal convenuto creerebbe CP_1 un chiaro contrasto sistematico con il principio affermato dalla Cass. Sez. Unite
14 aprile 2021, n. 9839, secondo cui sono annullabili le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati anche per il futuro i medesimi criteri di riparto ex lege o ex contractu.
Sarebbe del tutto incoerente ritenere a fronte di tali principi che diverse deliberazioni invalide che disattendono la vigente tabella millesimale, possano nel contempo assurgere a comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l'approvazione, a maggioranza o all'unanimità, di una nuova tabella dei millesimi.
La sospensione del giudizio più volte richiesta dal ai sensi dell'art. CP_1
295 c.p.c. , alla luce di quanto sino ad ora puntualizzato a valutato, non poteva e non può trovare accoglimento in quanto anche ove all'esito del giudizio collegato risultassero riviste le tabelle millesimali allegate al regolamento (con evidente effetto solo per il futuro, potendosi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva delle nuove tabelle agire eventualmente mediante l'azione di indebito arricchimento) ciò non inciderebbe sulla validità del criterio di riparto adottato nella delibera impugnata.
I criteri impiegati per l'approvazione dei rendiconti indicati ai punti 1, 2, 3, della citata delibera proprio in quanto difformi da quelli indicati nella tabella
4 contrattuale al momento vigente rendono invalida (annullabile) la suddetta delibera.
In ordine al regime delle spese di lite , il Tribunale ritiene che esistano gravi ragioni per disporne la integrale compensazione tra le parti in quanto la decisione
è stata assunta sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale che si è assestato solo con la recente pronuncia del 2022 successiva al deposito della comparsa di risposta.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto , annulla la decisione dell'assemblea del di Portici del 30.06.2021 in Controparte_1 relazione ai capi 1, 2 e 3 all'odg. ;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio per le ragioni indicate in parte motiva,
Napoli, 25.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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