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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2786/2024 avente ad oggetto: “Opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARISTO UGO ), studio in VIA C.F._2
FRANCESCO SOLIMENA 113 80129 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. DAMA CARLO ), studio in C.SO EUROPA 372 80010 C.F._4
VILLARICCA, come da mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati alle domande di merito formulate nei rispettivi atti di appello e di costituzione in giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10 luglio 2020, chiedeva al g.u. del tribunale di Napoli di ingiungere Parte_1
a il pagamento della complessiva somma di € 5.256,20, oltre rivalutazione monetaria Controparte_1 ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, oltre spese del procedimento monitorio con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento dell'istanza il ricorrente deduceva che, dal mese di settembre del 2019 egli aveva vissuto nella casa coniugale unitamente alla moglie, ed alle due figlie minori, e Controparte_1 Per_1 pur essendosi ormai disgregato il nucleo familiare, tanto che, con accordo di negoziazione Per_2 assistita del 13 gennaio 2021, erano addivenuti alla separazione personale. Tuttavia, la si CP_1 allontanava dalla casa coniugale, sita alla via Quagliariello 9, in Napoli, assegnata al marito, solo il successivo 28 febbraio, per trasferirsi nella nuova abitazione. In relazione al suindicato periodo il aveva sostenuto numerosi esborsi, quali spese ordinarie e straordinarie, per il mantenimento Pt_1 dei familiari, le utenze nonché la collaboratrice domestica per il complessivo importo di € 10.512,40, e, in particolare, a titolo di spese alimentari € 1.512,89 per i mesi da settembre a dicembre 2019, e € 975,42 per le mensilità gennaio-febbraio 2020, a titolo di utenze € 1.090,93 per i mesi ottobre-dicembre 2019 e
€ 726,66 per le mensilità gennaio-febbraio 2020, a titolo di retribuzione della collaboratrice domestica, €
5.473,10, a titolo di spese per la refezione di per i mesi ottobre-novembre 2019 € 193,60, a Per_2 titolo di spese sportive della minori, € 560,00 per i mesi settembre-ottobre 2019.
Il giudice designato, con decreto del 28 dicembre 2020, ingiunse alla di corrispondere al CP_1 creditore la minor somma di € 1.350,00, e, cioè, la metà di quanto corrisposto dal ricorrente in relazione al periodo intercorso tra l'accordo di negoziazione assistita, gennaio 2020, e la fine della convivenza, febbraio 2020, per il mantenimento del nucleo familiare, oltre € 540,00 per compensi ed € 49,00 per spese vive, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2021, propose opposizione avverso il Controparte_1 suindicato provvedimento monitorio, chiedendone la revoca. Rilevava che, in sede di accordo di negoziazione assistita i coniugi avevano concordato che nel lasso temporale, successivo alla separazione, in cui la moglie fosse rimasta nell'abitazione familiare, il non sarebbe stato Pt_1 obbligato al versamento, in favore dell'opponente, del contributo al mantenimento per le figlie, con l'evidente finalità di evitare un ingiustificato arricchimento per la Aggiungeva che nel periodo CP_1
13 gennaio-28 febbraio 2020 i coniugi avevano coabitato alle medesime condizioni delle convivenze di fatto, per cui le attribuzioni patrimoniali verificatesi costituivano l'adempimento di un'obbligazione naturale, ossia l'attuazione di un dovere morale e sociale, dal quale dovevano ritenersi escluse unicamente quelle in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell'opposizione e che venisse dichiarato Parte_1 che la era tenuta al pagamento del maggior importo dovuto pari a € 3.906,20, con condanna CP_1 ex art. 96 cod. proc. civ. e vittoria di spese ed attribuzione.
Depositate da entrambe le parti memorie ex art. 183, VI comma cod. proc. civ., l'istruttore, precisate le conclusioni, riservò la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civile.
Con sentenza depositata il 30 aprile 2024, il Tribunale così provvide: a) accolse l'opposizione e per l'effetto revocò l'opposto decreto ingiuntivo;
b) condannò il al pagamento delle spese Pt_1 processuali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel motivare, rilevò quanto segue. 1.Costituiva principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le spese sostenute dai coniugi durante l'unione matrimoniale dovevano reputarsi quali obbligazioni naturali e, in quanto tali, non potevano essere oggetto di restituzioni. Esulavano unicamente gli esborsi che eccedevano i limiti della proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto andava comparato alle condizioni sociali e patrimoniali del nucleo familiare. Peraltro, la locupletazione ingiustificata che dà luogo all'azione ex art. 2041 cod. civ. non sussisteva allorché lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra era giustificato dal consenso della parte che assumeva di essere stata danneggiata.
2.Gli esborsi sostenuti dal non potevano reputarsi sproporzionati ed inadeguati sì da integrare Pt_1 la fattispecie disciplinata dall'art. 2041 cod. civile.
3.In relazione al periodo anteriore la separazione personale, cioè dal settembre 2019 al gennaio 2020, i coniugi non avevano ancora formalizzato la cessazione della convivenza trasformandola in coabitazione, per cui non era dovuto alcun rimborso al Per il lasso temporale successivo le Pt_1 spese ordinarie, quali quelle relative alla collaboratrice domestica, alle utenze e per la refezione scolastica, e quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento. Gli esborsi richiesti per la sussistenza del nucleo non apparivano riconducibili, sulla base delle prove fornite, ad acquisti destinati al sostentamento dello stesso. Per quanto, infine, concerneva le attività ludiche, le stesse erano riferite al periodo antecedente la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita.
4.Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente Pt_1
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il con atto del 12 giugno 2024, il quale, Pt_1 per i motivi che di seguito si indicheranno, ha chiesto che venga rigettata l'opposizione proposta dalla e che, in ogni caso, quest'ultima venisse condannata al pagamento della somma di € 1.350,00 a CP_1 titolo di indennità ex art. 2041 cod. civ., ovvero alla diversa imputazione accertata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28 febbraio 2020 alla data del deposito del ricorso;
in subordine ammettersi la prova testimoniale articolata nelle memoria depositata il 2.12.2021, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, si è costituita la e ha chiesto rigettarsi l'appello, con vittoria di CP_1 spese.
Depositata le note di trattazione scritta, con ordinanza del 13 giugno 2025 il Collegio riservava la decisione.
Con l'unico complesso motivo di impugnazione il si duole della ritenuta equiparazione, da Pt_1 parte del primo giudice, tra la mera coabitazione, quale ipotizzabile successivamente all'avvenuta separazione dei coniugi, alla convivenza more uxorio, dalla quale, invece, derivano obbligazioni naturali proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del debitore.
Invero, nella specie i rapporti patrimoniali tra le parti erano stati regolati in sede di negoziazione assistita, con la conseguenza che qualsiasi ulteriore prestazione, di cui uno dei coniugi si fosse avvantaggiato in danno dell'altro a causa della provvisoria coabitazione, doveva reputarsi priva di causa e, quindi, fonte dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 2041 cod. civile. In relazione, poi, agli esborsi sostenuti per la prestazione dell'attività lavorativa da parte della collaboratrice domestica, di cui si era giovata anche la non era pertinente il riferimento del primo giudice alla <quotidianità CP_1 familiare>>, non essendo perdurante l'unione matrimoniale.
L'appellante rilevava, infine, che, nella specie, l'obbligazione indennitaria prevista dall'art. 2041 cod. civ. costituiva un debito di valore, per cui doveva essere liquidata alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della decisione, dovendosi tener conto della svalutazione medio tempore sopravvenuta, e dalla proposizione della domanda gli interessi erano dovuti al tasso previsto dal comma quattro dell'art. 1284 cod. civile.
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Osserva la Corte che l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo quando non esiste un titolo giustificativo valido per l'arricchimento, per cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 cod. civ., la domanda in questione, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra principale, è proponibile ove la diversa azione, sia essa fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato, per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., Sez. Un., 33954/2023; Cass., 6735/2024; Cass., 27008/2024; Cass., 7006/2025).
Tanto premesso, gli esborsi di cui il chiede il pagamento, e posti a fondamento dell'opposto Pt_1 provvedimento monitorio, ineriscono la retribuzione della collaboratrice domestica per il bimestre gennaio-febbraio 2020, e, per il medesimo periodo, i costi delle utenze, le spese per la refezione scolastica delle minori e quelle di vitto, per il ritenuto complessivo importo di € 1.350,00.
Occorre rilevare che, quanto alle uscite relative alle figlie, appare evidente che sussiste una espressa azione, allorché si disgreghi il nucleo familiare, finalizzata a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ed i figli, nella specie esperita dalle parti con l'accordo di negoziazione assistita volto a conseguire una soluzione consensuale nella separazione personale, sottoscritto il 16 gennaio
2020. Ed è proprio tale convenzione che disciplina i rapporti economici tra i genitori ed i figli, e, in particolare il contributo al mantenimento dovuto a questi ultimi e la ripartizione delle spese straordinarie, il rimborso delle quali, in caso di anticipazione, può essere ottenuto attraverso apposita domanda avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica riguardanti la prole, nella specie peraltro pur regolate in relazione al periodo di permanenza del nucleo presso l'abitazione paterna. In ordine, invece, agli importi richiesti dal alla moglie ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., deve Pt_1 rilevarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Peraltro, in sede di accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 16 gennaio
2020, al punto 17 le parti stabilirono che il avrebbe versato alla moglie l'assegno in favore Pt_1 delle figlie solo <in seguito al cambio di residenza della sig.ra ed al suo trasferimento nel nuovo CP_1 immobile>>, per cui l'eventuale arricchimento dell'appellata, oltre a fondarsi su un titolo, è, comunque, riconducibile alla libera volontà del marito che concordò con il coniuge la permanenza nella ex casa familiare, per un breve periodo, in evidente attuazione del perdurante dovere di assistenza, con ciò stesso dovendosi escludere che quest'ultima si sia ingiustamente locupletata a sue spese e che, quindi, questi sia legittimato a chiedere, per ristabilire l'equilibrio patrimoniale tra le parti, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., il pagamento di un corrispondente indennizzo.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico del soccombente Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2024, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00, Parte_1 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2786/2024 avente ad oggetto: “Opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARISTO UGO ), studio in VIA C.F._2
FRANCESCO SOLIMENA 113 80129 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. DAMA CARLO ), studio in C.SO EUROPA 372 80010 C.F._4
VILLARICCA, come da mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati alle domande di merito formulate nei rispettivi atti di appello e di costituzione in giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10 luglio 2020, chiedeva al g.u. del tribunale di Napoli di ingiungere Parte_1
a il pagamento della complessiva somma di € 5.256,20, oltre rivalutazione monetaria Controparte_1 ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, oltre spese del procedimento monitorio con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento dell'istanza il ricorrente deduceva che, dal mese di settembre del 2019 egli aveva vissuto nella casa coniugale unitamente alla moglie, ed alle due figlie minori, e Controparte_1 Per_1 pur essendosi ormai disgregato il nucleo familiare, tanto che, con accordo di negoziazione Per_2 assistita del 13 gennaio 2021, erano addivenuti alla separazione personale. Tuttavia, la si CP_1 allontanava dalla casa coniugale, sita alla via Quagliariello 9, in Napoli, assegnata al marito, solo il successivo 28 febbraio, per trasferirsi nella nuova abitazione. In relazione al suindicato periodo il aveva sostenuto numerosi esborsi, quali spese ordinarie e straordinarie, per il mantenimento Pt_1 dei familiari, le utenze nonché la collaboratrice domestica per il complessivo importo di € 10.512,40, e, in particolare, a titolo di spese alimentari € 1.512,89 per i mesi da settembre a dicembre 2019, e € 975,42 per le mensilità gennaio-febbraio 2020, a titolo di utenze € 1.090,93 per i mesi ottobre-dicembre 2019 e
€ 726,66 per le mensilità gennaio-febbraio 2020, a titolo di retribuzione della collaboratrice domestica, €
5.473,10, a titolo di spese per la refezione di per i mesi ottobre-novembre 2019 € 193,60, a Per_2 titolo di spese sportive della minori, € 560,00 per i mesi settembre-ottobre 2019.
Il giudice designato, con decreto del 28 dicembre 2020, ingiunse alla di corrispondere al CP_1 creditore la minor somma di € 1.350,00, e, cioè, la metà di quanto corrisposto dal ricorrente in relazione al periodo intercorso tra l'accordo di negoziazione assistita, gennaio 2020, e la fine della convivenza, febbraio 2020, per il mantenimento del nucleo familiare, oltre € 540,00 per compensi ed € 49,00 per spese vive, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2021, propose opposizione avverso il Controparte_1 suindicato provvedimento monitorio, chiedendone la revoca. Rilevava che, in sede di accordo di negoziazione assistita i coniugi avevano concordato che nel lasso temporale, successivo alla separazione, in cui la moglie fosse rimasta nell'abitazione familiare, il non sarebbe stato Pt_1 obbligato al versamento, in favore dell'opponente, del contributo al mantenimento per le figlie, con l'evidente finalità di evitare un ingiustificato arricchimento per la Aggiungeva che nel periodo CP_1
13 gennaio-28 febbraio 2020 i coniugi avevano coabitato alle medesime condizioni delle convivenze di fatto, per cui le attribuzioni patrimoniali verificatesi costituivano l'adempimento di un'obbligazione naturale, ossia l'attuazione di un dovere morale e sociale, dal quale dovevano ritenersi escluse unicamente quelle in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell'opposizione e che venisse dichiarato Parte_1 che la era tenuta al pagamento del maggior importo dovuto pari a € 3.906,20, con condanna CP_1 ex art. 96 cod. proc. civ. e vittoria di spese ed attribuzione.
Depositate da entrambe le parti memorie ex art. 183, VI comma cod. proc. civ., l'istruttore, precisate le conclusioni, riservò la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civile.
Con sentenza depositata il 30 aprile 2024, il Tribunale così provvide: a) accolse l'opposizione e per l'effetto revocò l'opposto decreto ingiuntivo;
b) condannò il al pagamento delle spese Pt_1 processuali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel motivare, rilevò quanto segue. 1.Costituiva principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le spese sostenute dai coniugi durante l'unione matrimoniale dovevano reputarsi quali obbligazioni naturali e, in quanto tali, non potevano essere oggetto di restituzioni. Esulavano unicamente gli esborsi che eccedevano i limiti della proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto andava comparato alle condizioni sociali e patrimoniali del nucleo familiare. Peraltro, la locupletazione ingiustificata che dà luogo all'azione ex art. 2041 cod. civ. non sussisteva allorché lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra era giustificato dal consenso della parte che assumeva di essere stata danneggiata.
2.Gli esborsi sostenuti dal non potevano reputarsi sproporzionati ed inadeguati sì da integrare Pt_1 la fattispecie disciplinata dall'art. 2041 cod. civile.
3.In relazione al periodo anteriore la separazione personale, cioè dal settembre 2019 al gennaio 2020, i coniugi non avevano ancora formalizzato la cessazione della convivenza trasformandola in coabitazione, per cui non era dovuto alcun rimborso al Per il lasso temporale successivo le Pt_1 spese ordinarie, quali quelle relative alla collaboratrice domestica, alle utenze e per la refezione scolastica, e quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento. Gli esborsi richiesti per la sussistenza del nucleo non apparivano riconducibili, sulla base delle prove fornite, ad acquisti destinati al sostentamento dello stesso. Per quanto, infine, concerneva le attività ludiche, le stesse erano riferite al periodo antecedente la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita.
4.Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente Pt_1
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il con atto del 12 giugno 2024, il quale, Pt_1 per i motivi che di seguito si indicheranno, ha chiesto che venga rigettata l'opposizione proposta dalla e che, in ogni caso, quest'ultima venisse condannata al pagamento della somma di € 1.350,00 a CP_1 titolo di indennità ex art. 2041 cod. civ., ovvero alla diversa imputazione accertata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28 febbraio 2020 alla data del deposito del ricorso;
in subordine ammettersi la prova testimoniale articolata nelle memoria depositata il 2.12.2021, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, si è costituita la e ha chiesto rigettarsi l'appello, con vittoria di CP_1 spese.
Depositata le note di trattazione scritta, con ordinanza del 13 giugno 2025 il Collegio riservava la decisione.
Con l'unico complesso motivo di impugnazione il si duole della ritenuta equiparazione, da Pt_1 parte del primo giudice, tra la mera coabitazione, quale ipotizzabile successivamente all'avvenuta separazione dei coniugi, alla convivenza more uxorio, dalla quale, invece, derivano obbligazioni naturali proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del debitore.
Invero, nella specie i rapporti patrimoniali tra le parti erano stati regolati in sede di negoziazione assistita, con la conseguenza che qualsiasi ulteriore prestazione, di cui uno dei coniugi si fosse avvantaggiato in danno dell'altro a causa della provvisoria coabitazione, doveva reputarsi priva di causa e, quindi, fonte dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 2041 cod. civile. In relazione, poi, agli esborsi sostenuti per la prestazione dell'attività lavorativa da parte della collaboratrice domestica, di cui si era giovata anche la non era pertinente il riferimento del primo giudice alla <quotidianità CP_1 familiare>>, non essendo perdurante l'unione matrimoniale.
L'appellante rilevava, infine, che, nella specie, l'obbligazione indennitaria prevista dall'art. 2041 cod. civ. costituiva un debito di valore, per cui doveva essere liquidata alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della decisione, dovendosi tener conto della svalutazione medio tempore sopravvenuta, e dalla proposizione della domanda gli interessi erano dovuti al tasso previsto dal comma quattro dell'art. 1284 cod. civile.
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Osserva la Corte che l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo quando non esiste un titolo giustificativo valido per l'arricchimento, per cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 cod. civ., la domanda in questione, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra principale, è proponibile ove la diversa azione, sia essa fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato, per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., Sez. Un., 33954/2023; Cass., 6735/2024; Cass., 27008/2024; Cass., 7006/2025).
Tanto premesso, gli esborsi di cui il chiede il pagamento, e posti a fondamento dell'opposto Pt_1 provvedimento monitorio, ineriscono la retribuzione della collaboratrice domestica per il bimestre gennaio-febbraio 2020, e, per il medesimo periodo, i costi delle utenze, le spese per la refezione scolastica delle minori e quelle di vitto, per il ritenuto complessivo importo di € 1.350,00.
Occorre rilevare che, quanto alle uscite relative alle figlie, appare evidente che sussiste una espressa azione, allorché si disgreghi il nucleo familiare, finalizzata a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ed i figli, nella specie esperita dalle parti con l'accordo di negoziazione assistita volto a conseguire una soluzione consensuale nella separazione personale, sottoscritto il 16 gennaio
2020. Ed è proprio tale convenzione che disciplina i rapporti economici tra i genitori ed i figli, e, in particolare il contributo al mantenimento dovuto a questi ultimi e la ripartizione delle spese straordinarie, il rimborso delle quali, in caso di anticipazione, può essere ottenuto attraverso apposita domanda avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica riguardanti la prole, nella specie peraltro pur regolate in relazione al periodo di permanenza del nucleo presso l'abitazione paterna. In ordine, invece, agli importi richiesti dal alla moglie ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., deve Pt_1 rilevarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Peraltro, in sede di accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 16 gennaio
2020, al punto 17 le parti stabilirono che il avrebbe versato alla moglie l'assegno in favore Pt_1 delle figlie solo <in seguito al cambio di residenza della sig.ra ed al suo trasferimento nel nuovo CP_1 immobile>>, per cui l'eventuale arricchimento dell'appellata, oltre a fondarsi su un titolo, è, comunque, riconducibile alla libera volontà del marito che concordò con il coniuge la permanenza nella ex casa familiare, per un breve periodo, in evidente attuazione del perdurante dovere di assistenza, con ciò stesso dovendosi escludere che quest'ultima si sia ingiustamente locupletata a sue spese e che, quindi, questi sia legittimato a chiedere, per ristabilire l'equilibrio patrimoniale tra le parti, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., il pagamento di un corrispondente indennizzo.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico del soccombente Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2024, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00, Parte_1 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente