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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
686/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa tra:
, rappresentata dall'avv. come da Parte_1 Parte_2
mandato allegato telematicamente al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale pro tempore
[...]
rappresentato dall'avv. Sandra Scarrone, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le
pronunce e le declaratorie tutte del caso e ammissione delle istanze
istruttorie richieste e/o ritenute opportune, in ri forma della sentenza del
Tribunale di Savona n. 406/2023 pubblicata il 09.06.2023 accertare il
diritto della sig.ra ad ottenere da Parte_3 P_
l'ampliamento alla figlia del nucleo familiare Parte_1
nell'immobile alla stessa asseg nato in , via Costa, 4/1. Vinte le P_
spese e i compensi di causa".
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
contrariis reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e/o comunque,
poiché contestato tutto quanto ex adverso assunto e dedotto, respingere
l'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Savona n.406 del 9 giugno 2023, pronunciata nel
procedimento n.2729/2022 R.G., perché infondato in fatto e in diritto e,
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Savona n.
406/2023 del 9 giugno 2023 e, comunque, respingere le domande
dell'appellante nei confronti di e/o assolverla da ogni Controparte_1
domanda contro di lei formulata, in ogni caso condannare parte
appellante al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio”.
MO
, in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 Parte_3
ha proposto ricorso ex art. 447bis c.p.c. innanzi al Tribunale
[...]
di Savona, notificato ad ed ha sostenuto: P_
• di essere figlia della defunta già assegnataria Parte_3 dell'appartamento sito in alla via Costa 4/1, di proprietà P_
di ; Controparte_1
• che quest'ultima, con atto del 19.06.2020, aveva richiesto ad
, l'ampliamento del proprio nucleo familiare, in Controparte_1
favore della figlia;
Pt_1
• che, con provvedimento del 5.10.2020, aveva respinto P_
tale richiesta, rilevando la carenza del requisito di cui all'art. 5,
comma 1, lett. d) della L.R. n. 10/2004, che richiede la “assenza
di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non
imputabili al soggetto richiedente”;
• che, secondo A.R.T.E., l'odierna ricorrente aveva già beneficiato di un finanziamento di edilizia agevolata per il recupero dell'alloggio sito in Quiliano, via Chicchezza 7, richiesto ed ottenuto nell'anno 1994 dal compagno di allora, Persona_1
con cui la ricorrente conviveva in quell'epoca;
• che il rigetto si basava su un'erronea interpretazione della disposizione sopra richiamata, dal momento che l'attrice aveva interrotto la relazione con il precedente compagno nel 2003 e la separazione, per cessazione dell'affetto coniugalis, non costituiva causa a lei imputabile.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare “il diritto
della sig.ra ad ottenere da Parte_3 P_
l'ampliamento alla figlia del nucleo familiare Parte_1
nell'immobile alla stessa assegnato in , via Costa 4/1”. P_
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere la P_ domanda.
La causa è stata decisa con la sentenza 406/23, che ha così statuito in dispositivo: “RIGETTA la domanda formulata da , Parte_1
in proprio ed in qualità di erede della madre deceduta
[...]
; Parte_3
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti”.
In estrema sintesi, la sentenza ha sostenuto che requisito per l'ampliamento del nucleo familiare, ex art. 5, comma 1, lett. d) della
L.R. n. 10/2004 era la “assenza di precedenti assegnazioni o contributi
non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente”. Secondo il
Tribunale, la norma andava interpretata, secondo la ratio legis, nel senso che “trattandosi di benefici di aiuto e di sostegno abitativo e/o
economico concessi, una sola volta, in favore di colore che si trovano
sotto una certa soglia di reddito, appare evidente che nella disposizione
in questione coesistano la regola e l'eccezione, e che, quindi, non possa
beneficiare del diritto colui abbia già goduto di precedenti assegnazioni
o contributi, salvo che questi non siano stati fruiti per cause non
imputabili al richiedente (ovvero di forza maggiore)”.
Dal momento che la ricorrente aveva fatto parte del nucleo familiare di
(all'epoca il compagno con cui conviveva) ed aveva Persona_1
fruito, per effetto di tale convivenza, del contributo pubblico a lui erogato nel 1994, fino al 2003, era “provato anche in via presuntiva che
nel decennio in avanti l'odierna ricorrente abbia economicamente
“fruito”, unitamente al proprio partner, del contributo erogato”. Di
conseguenza, la donna non aveva i requisiti per poter ottenere l'ampliamento del nucleo familiare.
Inoltre, secondo il Tribunale, “anche volendo intendere il presupposto
normativo come requisito ininterrotto e ancora attuale – cosa che, per la
verità, non emerge neanche implicitamente dal testo della legge e dalla
intenzione del legislatore”, non essendo stato dimostrato lo specifico fatto che aveva determinato la separazione con il compagno di allora,
non c'era prova del fatto che questa non fosse avvenuto per fatto a lei imputabile.
Infine, il Giudice di primo grado ha ulteriormente rimarcato che la domanda di ampliamento del nucleo familiare era funzionale a consentire alla ricorrente il subentro nell'appartamento di Via Costa
4/1. Ma, “in concreto, mancherebbero i presupposti richiesti
espressamente dalla legge per fruire del diritto di subentro”.
“Se tale fosse l'interesse esclusivo posto alla base della domanda,
quest'ultima sarebbe stata inammissibile, prima ancora che infondata
nel merito, per carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c.”
ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto, in Parte_1
riforma integrale del provvedimento, di accogliere la domanda proposta.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto di confermare la P_
sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni depositate dalle parti, in data 6 febbraio 2024.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza in esame per avere sostenuto che non c'era prova che la convivenza fosse venuta meno con per causa ad ella non imputabile e per porre fine ad Per_1
una convivenza intollerabile. Secondo l'appellante, che esistesse una famiglia di fatto era provato dal semplice inserimento di una persona nello stato di famiglia, per cui la cancellazi one della stessa persona dallo stato di famiglia doveva ritenersi sufficiente a dimostrare il venir meno del legame familiare. Inoltre, la richiesta, contenuta nella sentenza, di dar prova dell'assenza di responsabilità di uno dei conviventi per lo sciogl imento di una famiglia di fatto urtava con i principi posti a fondamento del diritto di famiglia. La separazione costituisce, di per sé un fatto giuridicamente non imputabile a uno dei coniugi in particolare;
conseguentemente, il Tribunale di Savona aveva errato nel ritenere rilevante, al fine di dimostrare che la mancata fruizione del contributo ricevuto dipendeva da un fatto non imputabile all'assegnatario, la prova che la separazione tra la sig.ra e Parte_1
il sig. era avvenuta “per porre fine ad una convivenza divenuta Per_1
ormai intollerabile”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata violava l'art. 100 c.p.c., in quanto la verifica della sussistenza o meno del diritto ad ottenere il subentro potrà e dovrà
essere eventualmente oggetto di diverso e successivo giud izio. L'art. 12
bis LR 10/04, al comma 4, prevede che si prescinde dal requisito della convivenza continuativa di 36 mesi “nei casi in cui sia dimostrata
l'impossibilità di risiedere in tale periodo nell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà”.
Pertanto, per verificare il diritto della sig.ra ad ottenere il Parte_1 subentro non è sufficiente, come afferma il giudice di primo grado, una semplice verifica anagrafica, ma è necessaria un'indagine di merito che non poteva essere effettuata nel presente giudizio di primo grado per verificare la sussistenza dell'interesse a d agire della ricorrente.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Il Tribunale ha sostenuto che, tra i requisiti per subentrare nel diritto della madre ad ottenere l'ampliamento del nucleo familiare ai fini della
L 10/04, vi era quello previsto dall'art. 5 co. 1 lett. d) della L.R. n.
10/2004, richiamato dall'art. 12, co. 2, della medesima legge, e, cioè,
la “assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause
non imputabili al soggetto richiedente”. Secondo il Tribunale, la norma andava interpretata nel senso che “non possa beneficiare del diritto
colui abbia già goduto di precedenti assegnazioni o contributi, salvo che
questi non siano stati fruiti per cause non imputabili al richiedente
(ovvero di forza maggiore)”. Nella specie, secondo quanto si legge in sentenza, “è provato anche in via presuntiva che nel decennio in avanti
(cioè, nel periodo 1994-2003, come specificato in precedenza nella sentenza;
ndr) l'odierna ricorrente abbia economicamente “fruito”,
unitamente al proprio partner, del contributo erogato”.
In sintesi il Tribunale ha sostenuto a) che non può usufruire dell'allargamento del nucleo familiare chi ha già usufruito di finanziamenti di A.R.T.E.; b) che, per effetto del finanziamento ricevuto dal compagno convivente, la sig.ra si trovava in questa Parte_1
condizione.
Tali affermazioni non sono state censurate. La sentenza afferma, poi, che “quanto all'interruzione della predetta
fruizione (ci si riferisce alla fruizione di contributi economici di cui all'art. 5; ndr), anche volendo intendere il presupposto normativo come
requisito ininterrotto e ancora attuale – cosa che, per la verità, non
emerge neanche implicitamente dal testo della legge e dalla intenzione
del legislatore”, comunque non c'era prova dell'insussistenza dell'altro requisito e, cioè, della non imputabilità dell'interruzione alla fruizione.
Le affermazioni sull'imputabilità o meno della separazione sono,
quindi, formulate ad abundantiam, in quanto la ratio della decisione si fonda sulla negazione del diritto invocato per avere la ricorrente già
usufruito di contributi economici.
Parte appellante ha, quindi, impugnato solo una parte delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto della domanda (quelle,
appunto svolte ad abundantiam).
Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella sp ecie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto,
discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame.
“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed
autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di
esse rende inammissibile, per difetto di in teresse, la censura relativa
alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione
non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento
della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli
relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita
familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando
sia l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti
erano stati equamente compensati per l'attivi tà prestata nell'ambito
dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva dichiarato
inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima
"ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla
massima, ha dichiarato inammis sibile il ricorso). (Cass. 3386/11;
principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis, Cass. 22753/11;
Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass. 11493/18; Cass. 18119/20).
Inoltre, come sostenuto dalla sentenza impugnata, non c'è prova dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Infatti, secondo la giurisprudenza, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass. 22/19; Cass. 9013/16). N ella specie, è evidente che l'interesse ad ottenere l'accertamento del diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere da l'ampliamento alla figlia Parte_3 P_
del nucleo familiare nell'immobile alla stessa Parte_1
assegnato in via Costa 4 /1, non era di per sé sufficiente a P_
giustificare l'azione promossa, in quanto parte appellante voleva intendeva ottenere tale accertamento in via propedeutica all'accertamento del diritto al subentro.
Di conseguenza, già in questo giudizio, l'appellante avrebbe dovuto dar prova del possesso di tutti i requisiti per esercitare tale ultimo diritto,
non potendo certo differire l'azione ad un secondo eventuale giudizio,
alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, valore indeterminato, parametri minimi, per l'estrema semplicità della controversia.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Savona n. 406/23;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1
quater dpr 115/02.
Genova 6 febbraio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa tra:
, rappresentata dall'avv. come da Parte_1 Parte_2
mandato allegato telematicamente al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale pro tempore
[...]
rappresentato dall'avv. Sandra Scarrone, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le
pronunce e le declaratorie tutte del caso e ammissione delle istanze
istruttorie richieste e/o ritenute opportune, in ri forma della sentenza del
Tribunale di Savona n. 406/2023 pubblicata il 09.06.2023 accertare il
diritto della sig.ra ad ottenere da Parte_3 P_
l'ampliamento alla figlia del nucleo familiare Parte_1
nell'immobile alla stessa asseg nato in , via Costa, 4/1. Vinte le P_
spese e i compensi di causa".
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
contrariis reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e/o comunque,
poiché contestato tutto quanto ex adverso assunto e dedotto, respingere
l'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Savona n.406 del 9 giugno 2023, pronunciata nel
procedimento n.2729/2022 R.G., perché infondato in fatto e in diritto e,
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Savona n.
406/2023 del 9 giugno 2023 e, comunque, respingere le domande
dell'appellante nei confronti di e/o assolverla da ogni Controparte_1
domanda contro di lei formulata, in ogni caso condannare parte
appellante al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio”.
MO
, in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 Parte_3
ha proposto ricorso ex art. 447bis c.p.c. innanzi al Tribunale
[...]
di Savona, notificato ad ed ha sostenuto: P_
• di essere figlia della defunta già assegnataria Parte_3 dell'appartamento sito in alla via Costa 4/1, di proprietà P_
di ; Controparte_1
• che quest'ultima, con atto del 19.06.2020, aveva richiesto ad
, l'ampliamento del proprio nucleo familiare, in Controparte_1
favore della figlia;
Pt_1
• che, con provvedimento del 5.10.2020, aveva respinto P_
tale richiesta, rilevando la carenza del requisito di cui all'art. 5,
comma 1, lett. d) della L.R. n. 10/2004, che richiede la “assenza
di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non
imputabili al soggetto richiedente”;
• che, secondo A.R.T.E., l'odierna ricorrente aveva già beneficiato di un finanziamento di edilizia agevolata per il recupero dell'alloggio sito in Quiliano, via Chicchezza 7, richiesto ed ottenuto nell'anno 1994 dal compagno di allora, Persona_1
con cui la ricorrente conviveva in quell'epoca;
• che il rigetto si basava su un'erronea interpretazione della disposizione sopra richiamata, dal momento che l'attrice aveva interrotto la relazione con il precedente compagno nel 2003 e la separazione, per cessazione dell'affetto coniugalis, non costituiva causa a lei imputabile.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare “il diritto
della sig.ra ad ottenere da Parte_3 P_
l'ampliamento alla figlia del nucleo familiare Parte_1
nell'immobile alla stessa assegnato in , via Costa 4/1”. P_
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere la P_ domanda.
La causa è stata decisa con la sentenza 406/23, che ha così statuito in dispositivo: “RIGETTA la domanda formulata da , Parte_1
in proprio ed in qualità di erede della madre deceduta
[...]
; Parte_3
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti”.
In estrema sintesi, la sentenza ha sostenuto che requisito per l'ampliamento del nucleo familiare, ex art. 5, comma 1, lett. d) della
L.R. n. 10/2004 era la “assenza di precedenti assegnazioni o contributi
non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente”. Secondo il
Tribunale, la norma andava interpretata, secondo la ratio legis, nel senso che “trattandosi di benefici di aiuto e di sostegno abitativo e/o
economico concessi, una sola volta, in favore di colore che si trovano
sotto una certa soglia di reddito, appare evidente che nella disposizione
in questione coesistano la regola e l'eccezione, e che, quindi, non possa
beneficiare del diritto colui abbia già goduto di precedenti assegnazioni
o contributi, salvo che questi non siano stati fruiti per cause non
imputabili al richiedente (ovvero di forza maggiore)”.
Dal momento che la ricorrente aveva fatto parte del nucleo familiare di
(all'epoca il compagno con cui conviveva) ed aveva Persona_1
fruito, per effetto di tale convivenza, del contributo pubblico a lui erogato nel 1994, fino al 2003, era “provato anche in via presuntiva che
nel decennio in avanti l'odierna ricorrente abbia economicamente
“fruito”, unitamente al proprio partner, del contributo erogato”. Di
conseguenza, la donna non aveva i requisiti per poter ottenere l'ampliamento del nucleo familiare.
Inoltre, secondo il Tribunale, “anche volendo intendere il presupposto
normativo come requisito ininterrotto e ancora attuale – cosa che, per la
verità, non emerge neanche implicitamente dal testo della legge e dalla
intenzione del legislatore”, non essendo stato dimostrato lo specifico fatto che aveva determinato la separazione con il compagno di allora,
non c'era prova del fatto che questa non fosse avvenuto per fatto a lei imputabile.
Infine, il Giudice di primo grado ha ulteriormente rimarcato che la domanda di ampliamento del nucleo familiare era funzionale a consentire alla ricorrente il subentro nell'appartamento di Via Costa
4/1. Ma, “in concreto, mancherebbero i presupposti richiesti
espressamente dalla legge per fruire del diritto di subentro”.
“Se tale fosse l'interesse esclusivo posto alla base della domanda,
quest'ultima sarebbe stata inammissibile, prima ancora che infondata
nel merito, per carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c.”
ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto, in Parte_1
riforma integrale del provvedimento, di accogliere la domanda proposta.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto di confermare la P_
sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni depositate dalle parti, in data 6 febbraio 2024.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza in esame per avere sostenuto che non c'era prova che la convivenza fosse venuta meno con per causa ad ella non imputabile e per porre fine ad Per_1
una convivenza intollerabile. Secondo l'appellante, che esistesse una famiglia di fatto era provato dal semplice inserimento di una persona nello stato di famiglia, per cui la cancellazi one della stessa persona dallo stato di famiglia doveva ritenersi sufficiente a dimostrare il venir meno del legame familiare. Inoltre, la richiesta, contenuta nella sentenza, di dar prova dell'assenza di responsabilità di uno dei conviventi per lo sciogl imento di una famiglia di fatto urtava con i principi posti a fondamento del diritto di famiglia. La separazione costituisce, di per sé un fatto giuridicamente non imputabile a uno dei coniugi in particolare;
conseguentemente, il Tribunale di Savona aveva errato nel ritenere rilevante, al fine di dimostrare che la mancata fruizione del contributo ricevuto dipendeva da un fatto non imputabile all'assegnatario, la prova che la separazione tra la sig.ra e Parte_1
il sig. era avvenuta “per porre fine ad una convivenza divenuta Per_1
ormai intollerabile”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata violava l'art. 100 c.p.c., in quanto la verifica della sussistenza o meno del diritto ad ottenere il subentro potrà e dovrà
essere eventualmente oggetto di diverso e successivo giud izio. L'art. 12
bis LR 10/04, al comma 4, prevede che si prescinde dal requisito della convivenza continuativa di 36 mesi “nei casi in cui sia dimostrata
l'impossibilità di risiedere in tale periodo nell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà”.
Pertanto, per verificare il diritto della sig.ra ad ottenere il Parte_1 subentro non è sufficiente, come afferma il giudice di primo grado, una semplice verifica anagrafica, ma è necessaria un'indagine di merito che non poteva essere effettuata nel presente giudizio di primo grado per verificare la sussistenza dell'interesse a d agire della ricorrente.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Il Tribunale ha sostenuto che, tra i requisiti per subentrare nel diritto della madre ad ottenere l'ampliamento del nucleo familiare ai fini della
L 10/04, vi era quello previsto dall'art. 5 co. 1 lett. d) della L.R. n.
10/2004, richiamato dall'art. 12, co. 2, della medesima legge, e, cioè,
la “assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause
non imputabili al soggetto richiedente”. Secondo il Tribunale, la norma andava interpretata nel senso che “non possa beneficiare del diritto
colui abbia già goduto di precedenti assegnazioni o contributi, salvo che
questi non siano stati fruiti per cause non imputabili al richiedente
(ovvero di forza maggiore)”. Nella specie, secondo quanto si legge in sentenza, “è provato anche in via presuntiva che nel decennio in avanti
(cioè, nel periodo 1994-2003, come specificato in precedenza nella sentenza;
ndr) l'odierna ricorrente abbia economicamente “fruito”,
unitamente al proprio partner, del contributo erogato”.
In sintesi il Tribunale ha sostenuto a) che non può usufruire dell'allargamento del nucleo familiare chi ha già usufruito di finanziamenti di A.R.T.E.; b) che, per effetto del finanziamento ricevuto dal compagno convivente, la sig.ra si trovava in questa Parte_1
condizione.
Tali affermazioni non sono state censurate. La sentenza afferma, poi, che “quanto all'interruzione della predetta
fruizione (ci si riferisce alla fruizione di contributi economici di cui all'art. 5; ndr), anche volendo intendere il presupposto normativo come
requisito ininterrotto e ancora attuale – cosa che, per la verità, non
emerge neanche implicitamente dal testo della legge e dalla intenzione
del legislatore”, comunque non c'era prova dell'insussistenza dell'altro requisito e, cioè, della non imputabilità dell'interruzione alla fruizione.
Le affermazioni sull'imputabilità o meno della separazione sono,
quindi, formulate ad abundantiam, in quanto la ratio della decisione si fonda sulla negazione del diritto invocato per avere la ricorrente già
usufruito di contributi economici.
Parte appellante ha, quindi, impugnato solo una parte delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto della domanda (quelle,
appunto svolte ad abundantiam).
Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella sp ecie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto,
discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame.
“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed
autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di
esse rende inammissibile, per difetto di in teresse, la censura relativa
alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione
non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento
della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli
relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita
familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando
sia l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti
erano stati equamente compensati per l'attivi tà prestata nell'ambito
dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva dichiarato
inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima
"ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla
massima, ha dichiarato inammis sibile il ricorso). (Cass. 3386/11;
principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis, Cass. 22753/11;
Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass. 11493/18; Cass. 18119/20).
Inoltre, come sostenuto dalla sentenza impugnata, non c'è prova dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Infatti, secondo la giurisprudenza, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass. 22/19; Cass. 9013/16). N ella specie, è evidente che l'interesse ad ottenere l'accertamento del diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere da l'ampliamento alla figlia Parte_3 P_
del nucleo familiare nell'immobile alla stessa Parte_1
assegnato in via Costa 4 /1, non era di per sé sufficiente a P_
giustificare l'azione promossa, in quanto parte appellante voleva intendeva ottenere tale accertamento in via propedeutica all'accertamento del diritto al subentro.
Di conseguenza, già in questo giudizio, l'appellante avrebbe dovuto dar prova del possesso di tutti i requisiti per esercitare tale ultimo diritto,
non potendo certo differire l'azione ad un secondo eventuale giudizio,
alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, valore indeterminato, parametri minimi, per l'estrema semplicità della controversia.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Savona n. 406/23;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1
quater dpr 115/02.
Genova 6 febbraio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno