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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 2139/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1
APRUZZESE ed elett.te domiciliata in Vico del Gargano (FG) - Corso Umberto n. 48 - presso lo studio dell'Avv. GIULIANO APRUZZESE
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO TROCINO ed elett.te domiciliato in Bari - Via Beata
Elia di San Clemente n. 204 - presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO TROCINO
APPELLATO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rodi Garganico, il in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le lesioni pagina 1 di 6 subite e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni pari ad € 4.950,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese legali.
In particolare, l'attrice rappresentava che, in data 23.09.2019, percorrendo a piedi Via Solferino, in giunta all'intersezione con Via Magenta, scendendo dal marciapiede poggiava un piede su CP_1
una griglia per il deflusso delle acque meteoriche che si presentava deformata, così rimanendo col piede incastrato e, di conseguenza, cadendo rovinosamente a terra. Rialzatasi, la accusava Pt_1 forti dolori alla gamba sinistra, all'altezza della caviglia e della zona lombo sacrale, motivo per cui si recava, accompagnata con mezzo privato, in Vieste per effettuare esami radiologici, che riscontravano spondolioartrosi con deviazione sinistrorsa del rachide lombare, frattura spiroide scomposta terzo distale perone, note di gonartrosi a sinistra, e successivamente in San Severo per la gessazione della frattura. In data 30.10.2019, a seguito della rimozione del gesso, l'attrice iniziava percorso di riabilitazione con applicazione di calza elastica e sedute di magneti terapia e fisioterapia. Dopo la diagnosi di lesione del menisco mediale ginocchio sinistro, veniva dichiarata Parte_1 clinicamente guarita, con postumi da accertare, ed in data 25.01.2020 veniva inviata all'Ente richiesta di risarcimento con invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, senza però ottenere esito positivo.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per valore Controparte_1 del Giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda sia in ordine all'an che al quantum.
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione di testi nonché in attività di CTU medica, il GdP di
Rodi Garganico, in persona dell'Avv. V. Russo, con sentenza n. 15/2023 del 15.02.2023, depositata il
20.02.2023, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite. Tale sentenza veniva notificata dal convenuto all'attrice in data 24.02.2023.
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.03.2023, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza, citando in giudizio il e chiedendo, in riforma della decisione, Controparte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, previa dichiarazione dell'esclusiva colpa e responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'appellato, con condanna dello stesso alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il ha chiesto in via preliminare e principale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e, in ogni caso, l'accertamento dell'incompetenza per valore del Giudice di prime cure, mentre nel merito, il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini, dal momento che la causa era stata precedentemente rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed erano state già espletate tutte le prerogative difensive.
******
2. In rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dall'appellato.
2.1. In primis, sulla questione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., si rileva che l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato, in ottemperanza alla predetta norma, le parti della decisione di primo grado che intendeva contestare esplicitandone le ragioni, non lasciando dubbi in ordine alle censure che ha inteso muovere alla sentenza gravata ed alle violazioni di legge denunciate, così ponendo l'appellato in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e di prendere posizione e consentendo a questo Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Conseguentemente, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal e assorbita l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c., non essendo intervenuta in sede Controparte_1 di udienza cd. filtro la pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità prevista dalla norma in questione.
2.2. Sull'eccezione di incompetenza per valore, giova ricordare che la formulazione della richiesta di condanna alla “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione dello stesso, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi dell'art. 14 co. 3 c.p.c., in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 23434/2021; Cass. n. 15698/2006). Nel caso di specie, non sono stati superati i limiti di competenza fissati per legge, avendo l'attrice chiesto a titolo di risarcimento danni una somma pari ad € 4.950,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia (così rientrando in teoria nell'allora limite di € 5.000,00) e avendo il Giudice rigettato la domanda senza, naturalmente, liquidare il danno. In conclusione, l'eccezione d'incompetenza per valore è infondata e non può trovare accoglimento.
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia illegittima e, conseguentemente, da riformarsi nella parte in cui è ritenuta insussistente la prova relativamente al nesso causale tra fatto, responsabilità del convenuto e lesioni subite poiché incompatibile con l'attività istruttoria e le prove legittimamente assunte in giudizio, avendo il giudice di prime cure fornito un'interpretazione personale dei documenti presenti in atti.
pagina 3 di 6 Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non è una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini della ipotesi speciale di cui all'art. 2051
c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova di questi due elementi (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente e logicamente rigettato la domanda attorea sulla base della genericità dell'atto di citazione nonché dell'incertezza circa la capacità eziologica della res, ossia la strada, a cagionare lesioni ad e, di conseguenza, l'inidoneità ad ascrivere una Parte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode, il L'attrice deduceva nell'atto di Controparte_1
citazione di esser caduta a causa di una griglia deformata in cui si era incastrato il piede ma sia nella relazione di pronto soccorso del 24.09.2019 sia nella relazione della polizia locale del 20.11.2019 sono descritte dinamiche diverse: infatti, mentre nella prima si parla di “caduta accidentale a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia”, nella seconda si legge che, stando a quanto riferito dalla stessa ella, verso le 8:30 di mattina, “poggiava il piede su tratto sconnesso della Pt_1 pavimentazione stradale, peraltro ricoperta da vegetazione spontanea e …. cadeva a terra rovinosamente” ma “dagli accertamenti operati in data odierna, lo stati dei luoghi interessati dall'evento […] non si nota alcuna sconnessione della pavimentazione stradale” e “la vegetazione spontanea […] altro non è che una piccola pianta di ER […] che fuoriesce sulla porzione di marciapiede dal filo del fabbricato esistente di appena mt.
0.10 circa”. Vi è pertanto un'incompatibilità tra quanto dichiarato dall'attrice anteriormente all'instaurarsi del procedimento
(nella relazione di pronto soccorso trattasi di asfalto reso scivoloso a causa della pioggia;
in quella della polizia locale di pavimentazione sconnessa, tra l'altro non sussistente, come si legge nel medesimo documento) e quanto invece dedotto in giudizio (grata deformata), un contrasto degno di nota che non consente a questo Giudice di accertare e dichiarare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
Controparte_1
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, a nulla rilevano le dichiarazioni dei testi Tes_1
escusso in data 21.03.2022, e , sentito in data 06.06.2022, essendo
[...] Testimone_2
stati entrambi legittimamente ritenuti inattendibili dal giudice di prime cure in quanto, oltre a riferire un pagina 4 di 6 orario dell'incidente diverso e distante da quello indicato dalla prospettavano altresì una Pt_1
dinamica differente rispetto a quella riportata nella relazione del pronto soccorso e nella lettera di denuncia al citata nella relazione della polizia locale (quest'ultima confermata in Controparte_1 pieno dal Comandante , escusso all'udienza del 21.03.2022). Testimone_3
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata rappresentata una dinamica dell'incidente chiara, specifica e coerente con le dichiarazioni dell'attrice antecedenti al giudizio, così come riscontrate nelle documentazioni allegate, emerge una forte incertezza in ordine alla circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso che impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra res e danno, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado
[...]
impugnata.
4. Giova dare rilievo che, non essendo stato proposto appello incidentale avverso il capo delle spese di lite, compensate tra le parti, il Giudice non può procedere, confermata la decisione di primo grado, ad una regolamentazione delle stesse in senso sfavorevole all'appellante, non potendo l'appellato beneficiare di effetti che solo l'impugnazione incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass n.
5906/2022; Cass n. 21504/2020; Cass n. 27606/2019). Pertanto, pur rigettando l'appello, non si può accogliere la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare il la somma di € 1.701,00 per compenso Parte_1 Controparte_1
professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 5 di 6 • dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 07.03.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 2139/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1
APRUZZESE ed elett.te domiciliata in Vico del Gargano (FG) - Corso Umberto n. 48 - presso lo studio dell'Avv. GIULIANO APRUZZESE
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO TROCINO ed elett.te domiciliato in Bari - Via Beata
Elia di San Clemente n. 204 - presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO TROCINO
APPELLATO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rodi Garganico, il in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le lesioni pagina 1 di 6 subite e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni pari ad € 4.950,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese legali.
In particolare, l'attrice rappresentava che, in data 23.09.2019, percorrendo a piedi Via Solferino, in giunta all'intersezione con Via Magenta, scendendo dal marciapiede poggiava un piede su CP_1
una griglia per il deflusso delle acque meteoriche che si presentava deformata, così rimanendo col piede incastrato e, di conseguenza, cadendo rovinosamente a terra. Rialzatasi, la accusava Pt_1 forti dolori alla gamba sinistra, all'altezza della caviglia e della zona lombo sacrale, motivo per cui si recava, accompagnata con mezzo privato, in Vieste per effettuare esami radiologici, che riscontravano spondolioartrosi con deviazione sinistrorsa del rachide lombare, frattura spiroide scomposta terzo distale perone, note di gonartrosi a sinistra, e successivamente in San Severo per la gessazione della frattura. In data 30.10.2019, a seguito della rimozione del gesso, l'attrice iniziava percorso di riabilitazione con applicazione di calza elastica e sedute di magneti terapia e fisioterapia. Dopo la diagnosi di lesione del menisco mediale ginocchio sinistro, veniva dichiarata Parte_1 clinicamente guarita, con postumi da accertare, ed in data 25.01.2020 veniva inviata all'Ente richiesta di risarcimento con invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, senza però ottenere esito positivo.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per valore Controparte_1 del Giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda sia in ordine all'an che al quantum.
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione di testi nonché in attività di CTU medica, il GdP di
Rodi Garganico, in persona dell'Avv. V. Russo, con sentenza n. 15/2023 del 15.02.2023, depositata il
20.02.2023, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite. Tale sentenza veniva notificata dal convenuto all'attrice in data 24.02.2023.
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.03.2023, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza, citando in giudizio il e chiedendo, in riforma della decisione, Controparte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, previa dichiarazione dell'esclusiva colpa e responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'appellato, con condanna dello stesso alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il ha chiesto in via preliminare e principale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e, in ogni caso, l'accertamento dell'incompetenza per valore del Giudice di prime cure, mentre nel merito, il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini, dal momento che la causa era stata precedentemente rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed erano state già espletate tutte le prerogative difensive.
******
2. In rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dall'appellato.
2.1. In primis, sulla questione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., si rileva che l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato, in ottemperanza alla predetta norma, le parti della decisione di primo grado che intendeva contestare esplicitandone le ragioni, non lasciando dubbi in ordine alle censure che ha inteso muovere alla sentenza gravata ed alle violazioni di legge denunciate, così ponendo l'appellato in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e di prendere posizione e consentendo a questo Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Conseguentemente, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal e assorbita l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c., non essendo intervenuta in sede Controparte_1 di udienza cd. filtro la pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità prevista dalla norma in questione.
2.2. Sull'eccezione di incompetenza per valore, giova ricordare che la formulazione della richiesta di condanna alla “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione dello stesso, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi dell'art. 14 co. 3 c.p.c., in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 23434/2021; Cass. n. 15698/2006). Nel caso di specie, non sono stati superati i limiti di competenza fissati per legge, avendo l'attrice chiesto a titolo di risarcimento danni una somma pari ad € 4.950,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia (così rientrando in teoria nell'allora limite di € 5.000,00) e avendo il Giudice rigettato la domanda senza, naturalmente, liquidare il danno. In conclusione, l'eccezione d'incompetenza per valore è infondata e non può trovare accoglimento.
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia illegittima e, conseguentemente, da riformarsi nella parte in cui è ritenuta insussistente la prova relativamente al nesso causale tra fatto, responsabilità del convenuto e lesioni subite poiché incompatibile con l'attività istruttoria e le prove legittimamente assunte in giudizio, avendo il giudice di prime cure fornito un'interpretazione personale dei documenti presenti in atti.
pagina 3 di 6 Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non è una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini della ipotesi speciale di cui all'art. 2051
c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova di questi due elementi (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente e logicamente rigettato la domanda attorea sulla base della genericità dell'atto di citazione nonché dell'incertezza circa la capacità eziologica della res, ossia la strada, a cagionare lesioni ad e, di conseguenza, l'inidoneità ad ascrivere una Parte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode, il L'attrice deduceva nell'atto di Controparte_1
citazione di esser caduta a causa di una griglia deformata in cui si era incastrato il piede ma sia nella relazione di pronto soccorso del 24.09.2019 sia nella relazione della polizia locale del 20.11.2019 sono descritte dinamiche diverse: infatti, mentre nella prima si parla di “caduta accidentale a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia”, nella seconda si legge che, stando a quanto riferito dalla stessa ella, verso le 8:30 di mattina, “poggiava il piede su tratto sconnesso della Pt_1 pavimentazione stradale, peraltro ricoperta da vegetazione spontanea e …. cadeva a terra rovinosamente” ma “dagli accertamenti operati in data odierna, lo stati dei luoghi interessati dall'evento […] non si nota alcuna sconnessione della pavimentazione stradale” e “la vegetazione spontanea […] altro non è che una piccola pianta di ER […] che fuoriesce sulla porzione di marciapiede dal filo del fabbricato esistente di appena mt.
0.10 circa”. Vi è pertanto un'incompatibilità tra quanto dichiarato dall'attrice anteriormente all'instaurarsi del procedimento
(nella relazione di pronto soccorso trattasi di asfalto reso scivoloso a causa della pioggia;
in quella della polizia locale di pavimentazione sconnessa, tra l'altro non sussistente, come si legge nel medesimo documento) e quanto invece dedotto in giudizio (grata deformata), un contrasto degno di nota che non consente a questo Giudice di accertare e dichiarare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
Controparte_1
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, a nulla rilevano le dichiarazioni dei testi Tes_1
escusso in data 21.03.2022, e , sentito in data 06.06.2022, essendo
[...] Testimone_2
stati entrambi legittimamente ritenuti inattendibili dal giudice di prime cure in quanto, oltre a riferire un pagina 4 di 6 orario dell'incidente diverso e distante da quello indicato dalla prospettavano altresì una Pt_1
dinamica differente rispetto a quella riportata nella relazione del pronto soccorso e nella lettera di denuncia al citata nella relazione della polizia locale (quest'ultima confermata in Controparte_1 pieno dal Comandante , escusso all'udienza del 21.03.2022). Testimone_3
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata rappresentata una dinamica dell'incidente chiara, specifica e coerente con le dichiarazioni dell'attrice antecedenti al giudizio, così come riscontrate nelle documentazioni allegate, emerge una forte incertezza in ordine alla circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso che impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra res e danno, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado
[...]
impugnata.
4. Giova dare rilievo che, non essendo stato proposto appello incidentale avverso il capo delle spese di lite, compensate tra le parti, il Giudice non può procedere, confermata la decisione di primo grado, ad una regolamentazione delle stesse in senso sfavorevole all'appellante, non potendo l'appellato beneficiare di effetti che solo l'impugnazione incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass n.
5906/2022; Cass n. 21504/2020; Cass n. 27606/2019). Pertanto, pur rigettando l'appello, non si può accogliere la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare il la somma di € 1.701,00 per compenso Parte_1 Controparte_1
professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 5 di 6 • dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 07.03.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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