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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7743/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI GRAZIA PAOLO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.6.2024 parte ricorrente esponeva di essere stata assunta in data 19.5.2022 dalla
(P. IV , con sede legale in Castelvetrano (TP) alla Via Domenico Scinà CP_1 P.IVA_1
88, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale orizzontale, con la qualifica di commessa di negozio, inquadrata al livello D2” (ex livello 7) del CCNL Commercio;
2. il rapporto si interrompeva in data 29.2.2024, per scadenza proroga (si cfr. estratto conto previdenziale;
3 che pertanto aveva lavorato per la ininterrottamente dal 19.5.2022 al 29.2.2024, svolgendo CP_1
Cont la propria attività presso una delle sedi operative della , ubicata in Succivo (CE) alla Via Marconi
20 ovvero presso il negozio di vestiario denominato “ e ricevendo le direttive dal sig. Persona_1
, supervisore di zona e dal sig. che nel dedotto periodo ha svolto Persona_2 Persona_3 le seguenti mansioni: assistenza ai clienti, assistenza alla vendita, cassiera, apertura e chiusura negozio, chiusura cassa e deposito contante presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo s.p.a.; che aveva richiesto ed ottenuto la mensilità di febbraio 2024 ed il TFR per un importo complessivo di euro
1.496,90, con decreto ingiuntivo non opposto;
che per tutto il dedotto periodo di lavoro, la ricorrente aveva prestato la propria opera in favore della resistente settimanalmente dal lunedì al sabato, secondo il seguente orario eterodeterminato dalla dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle CP_1
16.00 alle 20.00. Dal 1 al 23 dicembre tali orari erano osservati anche di domenica. Pertanto, nonostante l'inquadramento part time a 30 ore settimanali, la sig.ra ha lavorato per 48 ore Pt_1 settimanali, 56 nel periodo prenatalizio;
che dal 19.5.2022 al 29.2.2024 aveva quindi percepito solo le somme dettagliate nei cedolini paga bonificate, godendo solo di una settimana di ferie nel mese di agosto.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 25.593,18, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio.
Regolarmente evocata in giudizio la resistente non si costituiva.
Disposta ed espletata prova testi, disposta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura del rapporto di lavoro subordinato, come consacrato dal contratto a tempo determinato, part time orizzontale, per 30 ore settimanali ( cfr. Unilav in atti).
Sempre in via preliminare è altresì utile evidenziare che per quanto attiene all'ultima mensilità ed i,
TFR riportato in busta paga la ricorrente ha già richiesto ed ottenuto altro titolo esecutivo;
sempre la stessa ricorrente ha pacificamente ammesso per quanto attiene alle somme riportate nella buste paga di averle ricevute.
Con il ricorso si richiede pertanto il maggior lavoro asseritamente espletato rispetto all'orario di lavoro previsto, nonché le conseguenti differenze su 13, 14esima e tfr, lavoro festivo e indennità per ferie non godute.
gGiova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento
è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti”
In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Nel caso di specie con riferimento al lavoro supplementare e festivo svolto l'istruttoria orale espletata non ha condotto a risultati soddisfacenti, tali da ritenere provata la pretesa.
I stesti escussi, tutti avventori del negozio ove lavorava la ricorrente, hanno sì riferito di averla vista lavorare nel pomeriggio, di domenica o durate le feste natalizie o durante il mese di agosto, ma la loro frequenza comunque saltuaria, unitamente alla circostanza che la ricorrente svolgeva comunque un orario di 30 ore settimanali, rendono le dichiarazioni prive di quel carattere di rigorosità e precisione necessarie alla prova richiesta.
Per quanto quindi attiene le richieste relative alle differenze retributive e alle differenze conseguenti sul TFR 13 e 14esima mensilità , le stesse appaiono sfornite di sufficienti riscontri probatori.
Tenuto conto inoltre che nella documentazione allegata ( cfr buste paga) emerge comunque il pagamento delle somme accessorie (in particolare i ratei di 13 e 14esima mensilità), che la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto, la domanda va rigettata
Nulla è dovuto per spese stante la contumacia della convenuta
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese
Aversa 13.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7743/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI GRAZIA PAOLO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.6.2024 parte ricorrente esponeva di essere stata assunta in data 19.5.2022 dalla
(P. IV , con sede legale in Castelvetrano (TP) alla Via Domenico Scinà CP_1 P.IVA_1
88, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale orizzontale, con la qualifica di commessa di negozio, inquadrata al livello D2” (ex livello 7) del CCNL Commercio;
2. il rapporto si interrompeva in data 29.2.2024, per scadenza proroga (si cfr. estratto conto previdenziale;
3 che pertanto aveva lavorato per la ininterrottamente dal 19.5.2022 al 29.2.2024, svolgendo CP_1
Cont la propria attività presso una delle sedi operative della , ubicata in Succivo (CE) alla Via Marconi
20 ovvero presso il negozio di vestiario denominato “ e ricevendo le direttive dal sig. Persona_1
, supervisore di zona e dal sig. che nel dedotto periodo ha svolto Persona_2 Persona_3 le seguenti mansioni: assistenza ai clienti, assistenza alla vendita, cassiera, apertura e chiusura negozio, chiusura cassa e deposito contante presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo s.p.a.; che aveva richiesto ed ottenuto la mensilità di febbraio 2024 ed il TFR per un importo complessivo di euro
1.496,90, con decreto ingiuntivo non opposto;
che per tutto il dedotto periodo di lavoro, la ricorrente aveva prestato la propria opera in favore della resistente settimanalmente dal lunedì al sabato, secondo il seguente orario eterodeterminato dalla dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle CP_1
16.00 alle 20.00. Dal 1 al 23 dicembre tali orari erano osservati anche di domenica. Pertanto, nonostante l'inquadramento part time a 30 ore settimanali, la sig.ra ha lavorato per 48 ore Pt_1 settimanali, 56 nel periodo prenatalizio;
che dal 19.5.2022 al 29.2.2024 aveva quindi percepito solo le somme dettagliate nei cedolini paga bonificate, godendo solo di una settimana di ferie nel mese di agosto.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 25.593,18, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio.
Regolarmente evocata in giudizio la resistente non si costituiva.
Disposta ed espletata prova testi, disposta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura del rapporto di lavoro subordinato, come consacrato dal contratto a tempo determinato, part time orizzontale, per 30 ore settimanali ( cfr. Unilav in atti).
Sempre in via preliminare è altresì utile evidenziare che per quanto attiene all'ultima mensilità ed i,
TFR riportato in busta paga la ricorrente ha già richiesto ed ottenuto altro titolo esecutivo;
sempre la stessa ricorrente ha pacificamente ammesso per quanto attiene alle somme riportate nella buste paga di averle ricevute.
Con il ricorso si richiede pertanto il maggior lavoro asseritamente espletato rispetto all'orario di lavoro previsto, nonché le conseguenti differenze su 13, 14esima e tfr, lavoro festivo e indennità per ferie non godute.
gGiova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento
è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti”
In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Nel caso di specie con riferimento al lavoro supplementare e festivo svolto l'istruttoria orale espletata non ha condotto a risultati soddisfacenti, tali da ritenere provata la pretesa.
I stesti escussi, tutti avventori del negozio ove lavorava la ricorrente, hanno sì riferito di averla vista lavorare nel pomeriggio, di domenica o durate le feste natalizie o durante il mese di agosto, ma la loro frequenza comunque saltuaria, unitamente alla circostanza che la ricorrente svolgeva comunque un orario di 30 ore settimanali, rendono le dichiarazioni prive di quel carattere di rigorosità e precisione necessarie alla prova richiesta.
Per quanto quindi attiene le richieste relative alle differenze retributive e alle differenze conseguenti sul TFR 13 e 14esima mensilità , le stesse appaiono sfornite di sufficienti riscontri probatori.
Tenuto conto inoltre che nella documentazione allegata ( cfr buste paga) emerge comunque il pagamento delle somme accessorie (in particolare i ratei di 13 e 14esima mensilità), che la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto, la domanda va rigettata
Nulla è dovuto per spese stante la contumacia della convenuta
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese
Aversa 13.10.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo