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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2300 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra: C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Sammartano e NUNZIATA GABRIELE, CF/p.iva , C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Grimaudo.
definisce il giudizio pronunciando la seguente.
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 363/23, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 31.429,57 lordi nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e “arretrati contrattuali 2016-2018 su indennità di risultato degli anni di riferimento non ancora corrisposti” (€ 1.290,81). Avverso tale provvedimento la parte opponente:
- Ha contestato l'importo dell'indennità di risultato per l'anno 2021, riconoscendo il debito per soli € 20.907,67;
- Ha riconosciuto il debito per arretrati 2016-2018 per € 1.290,81;
- Ha opposto in compensazione un credito per € 11.635,84 (“somma indebitamente percepita in relazione allo sforamento del limite della retribuzione minima complessiva dei Dirigenti Generali”) e un altro credito per € 3.467,06 (“somma dovuta a seguito di giusta compensazione degli emolumenti indicati nella determina dirigenziale nr. 1236 del 20.12.2023”). Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente evidenziato che, in opposizione, non viene contestata la genesi dell'obbligazione avente a oggetto l'indennità di risultato per l'anno 2021, ma solo la quantificazione del detto emolumento.
1 Al fine di verificare la correttezza di tale deduzione è stata disposta CTU contabile e, all'esito, il consulente ha evidenziato che la detta indennità vada quantificata in € 33.605,82 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Alle osservazioni presentate dal CTP, il consulente d'ufficio ha risposto in modo pertinente e completo (cfr. relazione pag. 10), quindi, le sue argomentazioni possono essere qui richiamate per relationem.
In ordine al debito per arretrati 2016-2018 (€ 1.290,81) non vi è stata contestazione ma, anzi, pieno riconoscimento, da parte dell'opponente.
In ultimo, per quanto concerne la sussistenza del preteso credito dedotto in compensazione (che l'opponente quantifica in € 11.635,84), il CTU ha spiegato che, contrariamente a quanto allegato dalla parte opponente, “non sussiste in capo all'I.A.C.P. un credito per sforamento del limite della retribuzione minima complessiva dei Dirigenti della Regione Siciliana”. Risulta piuttosto l'esistenza di un credito dell'opponente nei confronti della opposta, che il CTU quantifica in € 3.467,06, derivante dalla determina n. 1120/2021 (avente ad oggetto «fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. Liquidazione indennità di risultato anno 2020 e ripetizione indebiti retributivi 2016/2019»). Tuttavia, il CTU ha verificato che, di tale debito, già si era tenuto conto in sede monitoria;
infatti, l'importo del decreto ingiuntivo era proprio pari alla somma risultante dalla seguente operazione: 33.605,82 (indennità di risultato per l'anno 2021) + 1.290,81 (arretrati non contestati) - 3.467,06 (debito della opposta nei confronti dell'opponente) = 31.429,57. L'opposizione va quindi rigettata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 26.000 ed € 52.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Anche le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'opponente per la regola della soccombenza.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.630,00, oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Trapani, 28.10.2025 Il giudice
MA US
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra: C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Sammartano e NUNZIATA GABRIELE, CF/p.iva , C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Grimaudo.
definisce il giudizio pronunciando la seguente.
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 363/23, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 31.429,57 lordi nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e “arretrati contrattuali 2016-2018 su indennità di risultato degli anni di riferimento non ancora corrisposti” (€ 1.290,81). Avverso tale provvedimento la parte opponente:
- Ha contestato l'importo dell'indennità di risultato per l'anno 2021, riconoscendo il debito per soli € 20.907,67;
- Ha riconosciuto il debito per arretrati 2016-2018 per € 1.290,81;
- Ha opposto in compensazione un credito per € 11.635,84 (“somma indebitamente percepita in relazione allo sforamento del limite della retribuzione minima complessiva dei Dirigenti Generali”) e un altro credito per € 3.467,06 (“somma dovuta a seguito di giusta compensazione degli emolumenti indicati nella determina dirigenziale nr. 1236 del 20.12.2023”). Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente evidenziato che, in opposizione, non viene contestata la genesi dell'obbligazione avente a oggetto l'indennità di risultato per l'anno 2021, ma solo la quantificazione del detto emolumento.
1 Al fine di verificare la correttezza di tale deduzione è stata disposta CTU contabile e, all'esito, il consulente ha evidenziato che la detta indennità vada quantificata in € 33.605,82 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Alle osservazioni presentate dal CTP, il consulente d'ufficio ha risposto in modo pertinente e completo (cfr. relazione pag. 10), quindi, le sue argomentazioni possono essere qui richiamate per relationem.
In ordine al debito per arretrati 2016-2018 (€ 1.290,81) non vi è stata contestazione ma, anzi, pieno riconoscimento, da parte dell'opponente.
In ultimo, per quanto concerne la sussistenza del preteso credito dedotto in compensazione (che l'opponente quantifica in € 11.635,84), il CTU ha spiegato che, contrariamente a quanto allegato dalla parte opponente, “non sussiste in capo all'I.A.C.P. un credito per sforamento del limite della retribuzione minima complessiva dei Dirigenti della Regione Siciliana”. Risulta piuttosto l'esistenza di un credito dell'opponente nei confronti della opposta, che il CTU quantifica in € 3.467,06, derivante dalla determina n. 1120/2021 (avente ad oggetto «fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. Liquidazione indennità di risultato anno 2020 e ripetizione indebiti retributivi 2016/2019»). Tuttavia, il CTU ha verificato che, di tale debito, già si era tenuto conto in sede monitoria;
infatti, l'importo del decreto ingiuntivo era proprio pari alla somma risultante dalla seguente operazione: 33.605,82 (indennità di risultato per l'anno 2021) + 1.290,81 (arretrati non contestati) - 3.467,06 (debito della opposta nei confronti dell'opponente) = 31.429,57. L'opposizione va quindi rigettata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra
€ 26.000 ed € 52.000) nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Anche le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'opponente per la regola della soccombenza.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.630,00, oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Trapani, 28.10.2025 Il giudice
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