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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/09/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Marco Rossi
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 71/2024 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: ) elettivamente domiciliata presso il difensore Parte_1 P.IVA_1 in VIA GALILEO GALILEI, 118/A 64100 TERAMO - SAN NICOLO' A TORDINO rappresentata e difesa dall'Avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA reclamante nei confronti di
(COD. FISC. nato in ERITREA il 22/10/1984 CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA SABOTINO,125 63074 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ARGIERI SARA e
ROMANI FABIO;
resistente
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (COD. FISC. Parte_1 P.IVA_2 2
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA VITTORIO VENETO 11 19100 LA
SPEZIA - rappresentata e difesa dall'Avv. AMODEO MARIA PIA resistente
CONCLUSIONI
Per la recalamante : “Chiede che codesta On.le Corte di Appello di Parte_1
Genova, previo decreto di fissazione di udienza e notifica d'ufficio alla curatela ed al ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale voglia CP_1
accogliere le seguenti domande:
a) Dichiarare nulla e/o revocare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 12/2024 del
16.2.2024 – Rep. N. 12/2024 emessa nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e rubricato al n. 88-1/2023 PU, depositata in cancelleria il 21.02.2024;
b) condannare il creditore ricorrente al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari del giudizio, oltre maggiorazione spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Per il resistente : “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia: CP_1
- Rigettare il reclamo proposto dalla Società poiché infondato in fatto e Parte_1
diritto;
- Condannare la Società al pagamento delle spese legali relative al Parte_1
presente procedimento da insinuare al passivo;
- Pronunciarsi ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII in ordine alla eventuale colpa grave e mala fede processuale.”
Per la resistenete LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, respingere il reclamo ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza n°12/24 del Tribunale della Spezia pubblicata il 21/2/24 con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale di Con vittoria di spese, compenso, spese forfettarie, Parte_1
Iva e Cpa da pagarsi all'Erario ex art. 133 Dpr 115/02.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/3/2024, proponeva reclamo avverso la Parte_1
sentenza n. 12/24 emessa inter partes in data 21/02/2024 dal Tribunale della Spezia in 3
composizione collegiale con la quale il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Con separate comparse si costituivano e la CP_1 [...]
chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_2
Con nota del 30/5/2024, il Procuratore Generale apponeva il proprio visto.
All'udienza del 27/06/2024, svoltasi con la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note insistendo come nei rispettivi atti.
Ad avviso della Corte il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO “Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 5° comma D.Lgs. 14/2019
– Insussistenza della soglia debiti per € 30.000,00 - Nullità e/o illegittimità della sentenza”
– La reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
“…premesso che il creditore istante vanta un credito consacrato nella sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n° 198/2023 e nella sentenza n.72/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, dell'importo complessivo di € 22.688,03; rilevato che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione depositata il 10 gennaio 2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per € 274.740,56; ….rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI”, sostenendo che tali ultimi ritenuti debiti (Erario), siccome non oggetto di specifica istanza di liquidazione giudiziale e comunque di intervento nella procedura bensì di mera “comunicazione” a seguito di specifica richiesta del Tribunale ai predetti Enti, mai avrebbero potuto essere considerati ai fini del superamento della “soglia di fallibilità”, bensì esclusivamente ai fini della sussistenza dei “requisiti” di liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. 14/2019 e succ. mod. ed integrazioni. In altre parole, la società reclamante eccepisce il mancato superamento della soglia oggettiva della avuto riguardo all'ammontare del debito per cui si è agito in Parte_1 fase concorsuale, debito, questo, inferiore al valore della cosiddetta “soglia oggettiva” prevista dall'art. 49 comma 5° D.Lgs. 14/2019 e succ. mod. ed integrazioni, in quanto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Sig. è fondata CP_1 su un presunto debito di circa € 22.000,00. In ogni caso, secondo la reclamante, il limite soglia va sempre letto in maniera assai prudenziale e garantista quale mero indizio prodromico ad una eventuale sentenza di fallimento, che deve essere ponderato con altri indizi quali, procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, contingenti esecuzioni individuali già intervenute sui beni del debitore e comunque, sulla scorta della realtà economico- 4
sociale dell'impresa soggetto fallendo, tutte assolutamente insussistenti nella fattispecie oggetto di causa e ciò anche alla luce della circostanza secondo la quale il Sig. CP_1
aveva proposto un solo pignoramento presso terzi ai danni della
[...] Parte_1
omettendo peraltro di richiedere un pignoramento mobiliare presso le sedi operative della
Parte_1
2) SECONDO MOTIVO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 14/2019–
Insussistenza dello stato di insolvenza - Nullità e/o illegittimità della sentenza – La reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “rilevato che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione depositata il 10 gennaio 2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per€ 274.740,56; rilevato che dal bilancio depositato del 2021 risulta un totale dell'attivo pari ad€ 566.706,00, un passivo di €
566.706,00, crediti per € 346.267 e debiti per € 284.433,00; rilevato che dalla dichiarazione dei redditi 2021 (per l'anno 2020) risultano componenti positivi annotati nelle scritture contabili pari ad€ 515.751,00;”, sostenendo che: i) il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società in considerazione dei ridetti dati di bilancio ed in considerazione dell'esito della esecuzione mobiliare instaurata dal ricorrente ii) che i dati di bilancio anno 2021 così come analizzati dal Tribunale di La CP_1
Spezia e pure richiamati nella sentenza oggi reclamata e quanto emerge dalle scritture contabili non evidenziano in alcun modo una condizione di “insolvenza” secondo quanto sovra ampiamente descritto ed argomentato;
iii) che alcun valido elemento è stato fornito dal Sig. in ordine allo stato di insolvenza;
iv) che l'unico presunto debito – CP_1
che, a detta del ricorrente, avrebbe condotto la allo stato di insolvenza Parte_1 necessario ai fini della liquidazione giudiziale – risulterebbe proprio e solo quello asseritamente vantato dal Sig. ma totalmente inesistente in quanto da CP_1
sempre contestato;
iv) che la non risulta avere protesti di assegni e/o Parte_1
cambiali e/o procedure esecutive pendenti;
v) che inoltre, per come si evince in maniera dal Bilancio dell'anno 2021, il patrimonio della ammontava ad oltre € Parte_1
500.000,00; vi) che la società esponente è tuttora attiva e sta facendo fronte ai propri impegni finanziari.
3) La Corte rileva: i) che, come argomentato dalla difesa della procedura, la previsione dell'art. 49 ult. comma CCII coincide con il tenore dell'art. 15 ult. co. L.F:; ii) che, contrariamente a ciò che sostiene la reclamante, tale norma è stata interpretata dalla
Giurisprudenza nel senso che: “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al 5
solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017, Rv. 646768 - 01); iii) che l'art. 49 ult. co. CCII, come già l'art. 15 ult. co., stabilisce che il limite di € 30.000,00 riguarda “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria”, per cui non si deve considerare soltanto il credito dell'istante, in conformità a quanto affermato dalla Giurisprudenza citata con riferimento all'art. 15 ult. comma L.F.; iv) che, sempre in riferimento a tale norma, è stato affermato dalla Giurisprudenza che “Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020, Rv. 659883 - 01); v) che non risponde pertanto al vero che dei crediti tributari considerati dal Tribunale ai fini del superamento del limite si potesse tenere conto solo per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII (già “soglie di fallibilità”), perché rilevano per il superamento della “soglia” anche i debiti non scaduti, mentre in questa sede rilevano solo i debiti scaduti e quindi si tratta di requisiti aventi contenuti del tutto diversi;
v) che la valutazione circa lo stato di insolvenza è stata correttamente eseguita dal Tribunale, tenendo conto dei consistenti debiti verso Erario emersi in sede di istruttoria;
vi) che l'insolvenza non può essere certo esclusa solo perché il creditore istante aveva eseguito pignoramenti presso terzi e non anche presso le sedi operative, tanto più che una società commerciale, a fronte dell'esecuzione di un pignoramento presso un istituto di credito, come nel presente caso, ha tutto l'interesse ad attivarsi per il pagamento se in possesso di risorse;
vii) che, in ogni caso, la valutazione del Tribunale è confermata dalle risultanze dello stato passivo, dal quale emergono debiti per oltre € 950.000,00, dei quali €
830.000,00 circa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in una situazione in cui la società risulta priva di beni produttivi e non più operativa, non disponendo più di esercizi in cui svolgere l'attività, come emerge dalla documentazione prodotta con la memoria di costituzione della procedura e puntualmente ivi illustrato a pag. 3, laddove viene allegato che la società : «non svolgeva più alcuna attività. Come risulta dalle annotazioni Pt_1
a pag. 9 e 10 della visura CCIAA che si produce (doc. 5), infatti, la società svolgeva la sua attività (gestione di bar, ristoranti, pizzerie ecc.) in quattro esercizi (BAR GIUDICI a San 6
Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi 87, a San Benedetto del Parte_2
Tronto - Via Chienti 33, LABORATORIO a San Benedetto del Tronto – Via G. Di Vittorio 7
e BAR in Martinsicuro – Via Roma 311 e Via Roma 343, tutti affittati da GI SR con contratto 19/12/18 che si produce – doc. 6) avvalendosi di n°2 uffici amministrativi a
NT (AP) e ad Aulla (MS). All'atto dell'apertura della liquidazione, peraltro,
l'affitto del ramo di azienda relativo al era stato risolto con Parte_3
conseguente retrocessione dell'azienda all'affittante GI SR (come da atto not.
3/1/22 che si produce – doc. 6 bis), mentre i tre esercizi in San Benedetto del Per_1
Tronto (BAR GIUDICI, e relativo LABORATORIO) non erano più nella Parte_2
disponibilità di (come da accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di San Parte_1
Benedetto del Tronto di cui si producono le risultanze – doc. 7)», circostanze rispetto alle quali, tra l'altro, l'appellante non svolge alcuna contestazione e devono pertanto ritenersi del tutto pacifiche;
viii) che, dato il livello di esposizione debitoria e la cessazione di qualsiasi attività, l'insolvenza non può essere esclusa neppure dal dato di bilancio relativo ai beni patrimoniali per un ammontare di € 500.000,00, sul quale insiste la reclamante, fermo restando che tale dato è esposto nel bilancio 2021, mentre il bilancio 2022 non è stato depositato;
ix) che pertanto la condizione di insolvenza è stata correttamente accertata e ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta.
4) Non sono ravvisabili i presupposti per la pronuncia ex art. 51, comma 15 CCII richiesta dal resistente . CP_1
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito, in favore di ciascuna delle parti resistenti, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione per il primo grado, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 7
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 12/24 pronunciata Parte_1
inter partes in data 21/02/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Condanna la parte reclamante a rifondere, in favore di ciascuna delle parti resistenti, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso). Pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02, per quanto attiene alla procedura.
3) Dà atto dell'integrale rigetto del reclamo, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR
115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.
Genova, 25/07/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Marco Rossi
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 71/2024 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: ) elettivamente domiciliata presso il difensore Parte_1 P.IVA_1 in VIA GALILEO GALILEI, 118/A 64100 TERAMO - SAN NICOLO' A TORDINO rappresentata e difesa dall'Avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA reclamante nei confronti di
(COD. FISC. nato in ERITREA il 22/10/1984 CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA SABOTINO,125 63074 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ARGIERI SARA e
ROMANI FABIO;
resistente
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (COD. FISC. Parte_1 P.IVA_2 2
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA VITTORIO VENETO 11 19100 LA
SPEZIA - rappresentata e difesa dall'Avv. AMODEO MARIA PIA resistente
CONCLUSIONI
Per la recalamante : “Chiede che codesta On.le Corte di Appello di Parte_1
Genova, previo decreto di fissazione di udienza e notifica d'ufficio alla curatela ed al ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale voglia CP_1
accogliere le seguenti domande:
a) Dichiarare nulla e/o revocare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 12/2024 del
16.2.2024 – Rep. N. 12/2024 emessa nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e rubricato al n. 88-1/2023 PU, depositata in cancelleria il 21.02.2024;
b) condannare il creditore ricorrente al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari del giudizio, oltre maggiorazione spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Per il resistente : “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia: CP_1
- Rigettare il reclamo proposto dalla Società poiché infondato in fatto e Parte_1
diritto;
- Condannare la Società al pagamento delle spese legali relative al Parte_1
presente procedimento da insinuare al passivo;
- Pronunciarsi ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII in ordine alla eventuale colpa grave e mala fede processuale.”
Per la resistenete LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, respingere il reclamo ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza n°12/24 del Tribunale della Spezia pubblicata il 21/2/24 con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale di Con vittoria di spese, compenso, spese forfettarie, Parte_1
Iva e Cpa da pagarsi all'Erario ex art. 133 Dpr 115/02.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/3/2024, proponeva reclamo avverso la Parte_1
sentenza n. 12/24 emessa inter partes in data 21/02/2024 dal Tribunale della Spezia in 3
composizione collegiale con la quale il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Con separate comparse si costituivano e la CP_1 [...]
chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_2
Con nota del 30/5/2024, il Procuratore Generale apponeva il proprio visto.
All'udienza del 27/06/2024, svoltasi con la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note insistendo come nei rispettivi atti.
Ad avviso della Corte il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO “Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 5° comma D.Lgs. 14/2019
– Insussistenza della soglia debiti per € 30.000,00 - Nullità e/o illegittimità della sentenza”
– La reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
“…premesso che il creditore istante vanta un credito consacrato nella sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n° 198/2023 e nella sentenza n.72/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno, dell'importo complessivo di € 22.688,03; rilevato che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione depositata il 10 gennaio 2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per € 274.740,56; ….rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI”, sostenendo che tali ultimi ritenuti debiti (Erario), siccome non oggetto di specifica istanza di liquidazione giudiziale e comunque di intervento nella procedura bensì di mera “comunicazione” a seguito di specifica richiesta del Tribunale ai predetti Enti, mai avrebbero potuto essere considerati ai fini del superamento della “soglia di fallibilità”, bensì esclusivamente ai fini della sussistenza dei “requisiti” di liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. 14/2019 e succ. mod. ed integrazioni. In altre parole, la società reclamante eccepisce il mancato superamento della soglia oggettiva della avuto riguardo all'ammontare del debito per cui si è agito in Parte_1 fase concorsuale, debito, questo, inferiore al valore della cosiddetta “soglia oggettiva” prevista dall'art. 49 comma 5° D.Lgs. 14/2019 e succ. mod. ed integrazioni, in quanto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Sig. è fondata CP_1 su un presunto debito di circa € 22.000,00. In ogni caso, secondo la reclamante, il limite soglia va sempre letto in maniera assai prudenziale e garantista quale mero indizio prodromico ad una eventuale sentenza di fallimento, che deve essere ponderato con altri indizi quali, procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, contingenti esecuzioni individuali già intervenute sui beni del debitore e comunque, sulla scorta della realtà economico- 4
sociale dell'impresa soggetto fallendo, tutte assolutamente insussistenti nella fattispecie oggetto di causa e ciò anche alla luce della circostanza secondo la quale il Sig. CP_1
aveva proposto un solo pignoramento presso terzi ai danni della
[...] Parte_1
omettendo peraltro di richiedere un pignoramento mobiliare presso le sedi operative della
Parte_1
2) SECONDO MOTIVO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 14/2019–
Insussistenza dello stato di insolvenza - Nullità e/o illegittimità della sentenza – La reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “rilevato che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione depositata il 10 gennaio 2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per€ 274.740,56; rilevato che dal bilancio depositato del 2021 risulta un totale dell'attivo pari ad€ 566.706,00, un passivo di €
566.706,00, crediti per € 346.267 e debiti per € 284.433,00; rilevato che dalla dichiarazione dei redditi 2021 (per l'anno 2020) risultano componenti positivi annotati nelle scritture contabili pari ad€ 515.751,00;”, sostenendo che: i) il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società in considerazione dei ridetti dati di bilancio ed in considerazione dell'esito della esecuzione mobiliare instaurata dal ricorrente ii) che i dati di bilancio anno 2021 così come analizzati dal Tribunale di La CP_1
Spezia e pure richiamati nella sentenza oggi reclamata e quanto emerge dalle scritture contabili non evidenziano in alcun modo una condizione di “insolvenza” secondo quanto sovra ampiamente descritto ed argomentato;
iii) che alcun valido elemento è stato fornito dal Sig. in ordine allo stato di insolvenza;
iv) che l'unico presunto debito – CP_1
che, a detta del ricorrente, avrebbe condotto la allo stato di insolvenza Parte_1 necessario ai fini della liquidazione giudiziale – risulterebbe proprio e solo quello asseritamente vantato dal Sig. ma totalmente inesistente in quanto da CP_1
sempre contestato;
iv) che la non risulta avere protesti di assegni e/o Parte_1
cambiali e/o procedure esecutive pendenti;
v) che inoltre, per come si evince in maniera dal Bilancio dell'anno 2021, il patrimonio della ammontava ad oltre € Parte_1
500.000,00; vi) che la società esponente è tuttora attiva e sta facendo fronte ai propri impegni finanziari.
3) La Corte rileva: i) che, come argomentato dalla difesa della procedura, la previsione dell'art. 49 ult. comma CCII coincide con il tenore dell'art. 15 ult. co. L.F:; ii) che, contrariamente a ciò che sostiene la reclamante, tale norma è stata interpretata dalla
Giurisprudenza nel senso che: “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al 5
solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017, Rv. 646768 - 01); iii) che l'art. 49 ult. co. CCII, come già l'art. 15 ult. co., stabilisce che il limite di € 30.000,00 riguarda “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria”, per cui non si deve considerare soltanto il credito dell'istante, in conformità a quanto affermato dalla Giurisprudenza citata con riferimento all'art. 15 ult. comma L.F.; iv) che, sempre in riferimento a tale norma, è stato affermato dalla Giurisprudenza che “Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020, Rv. 659883 - 01); v) che non risponde pertanto al vero che dei crediti tributari considerati dal Tribunale ai fini del superamento del limite si potesse tenere conto solo per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII (già “soglie di fallibilità”), perché rilevano per il superamento della “soglia” anche i debiti non scaduti, mentre in questa sede rilevano solo i debiti scaduti e quindi si tratta di requisiti aventi contenuti del tutto diversi;
v) che la valutazione circa lo stato di insolvenza è stata correttamente eseguita dal Tribunale, tenendo conto dei consistenti debiti verso Erario emersi in sede di istruttoria;
vi) che l'insolvenza non può essere certo esclusa solo perché il creditore istante aveva eseguito pignoramenti presso terzi e non anche presso le sedi operative, tanto più che una società commerciale, a fronte dell'esecuzione di un pignoramento presso un istituto di credito, come nel presente caso, ha tutto l'interesse ad attivarsi per il pagamento se in possesso di risorse;
vii) che, in ogni caso, la valutazione del Tribunale è confermata dalle risultanze dello stato passivo, dal quale emergono debiti per oltre € 950.000,00, dei quali €
830.000,00 circa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in una situazione in cui la società risulta priva di beni produttivi e non più operativa, non disponendo più di esercizi in cui svolgere l'attività, come emerge dalla documentazione prodotta con la memoria di costituzione della procedura e puntualmente ivi illustrato a pag. 3, laddove viene allegato che la società : «non svolgeva più alcuna attività. Come risulta dalle annotazioni Pt_1
a pag. 9 e 10 della visura CCIAA che si produce (doc. 5), infatti, la società svolgeva la sua attività (gestione di bar, ristoranti, pizzerie ecc.) in quattro esercizi (BAR GIUDICI a San 6
Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi 87, a San Benedetto del Parte_2
Tronto - Via Chienti 33, LABORATORIO a San Benedetto del Tronto – Via G. Di Vittorio 7
e BAR in Martinsicuro – Via Roma 311 e Via Roma 343, tutti affittati da GI SR con contratto 19/12/18 che si produce – doc. 6) avvalendosi di n°2 uffici amministrativi a
NT (AP) e ad Aulla (MS). All'atto dell'apertura della liquidazione, peraltro,
l'affitto del ramo di azienda relativo al era stato risolto con Parte_3
conseguente retrocessione dell'azienda all'affittante GI SR (come da atto not.
3/1/22 che si produce – doc. 6 bis), mentre i tre esercizi in San Benedetto del Per_1
Tronto (BAR GIUDICI, e relativo LABORATORIO) non erano più nella Parte_2
disponibilità di (come da accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di San Parte_1
Benedetto del Tronto di cui si producono le risultanze – doc. 7)», circostanze rispetto alle quali, tra l'altro, l'appellante non svolge alcuna contestazione e devono pertanto ritenersi del tutto pacifiche;
viii) che, dato il livello di esposizione debitoria e la cessazione di qualsiasi attività, l'insolvenza non può essere esclusa neppure dal dato di bilancio relativo ai beni patrimoniali per un ammontare di € 500.000,00, sul quale insiste la reclamante, fermo restando che tale dato è esposto nel bilancio 2021, mentre il bilancio 2022 non è stato depositato;
ix) che pertanto la condizione di insolvenza è stata correttamente accertata e ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta.
4) Non sono ravvisabili i presupposti per la pronuncia ex art. 51, comma 15 CCII richiesta dal resistente . CP_1
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito, in favore di ciascuna delle parti resistenti, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione per il primo grado, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 7
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 12/24 pronunciata Parte_1
inter partes in data 21/02/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Condanna la parte reclamante a rifondere, in favore di ciascuna delle parti resistenti, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso). Pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02, per quanto attiene alla procedura.
3) Dà atto dell'integrale rigetto del reclamo, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR
115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.
Genova, 25/07/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli